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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/10/2024, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1114/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Varesano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1114/2023 promossa da:
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1 C.F._1
Annalisa Montanari e Antonella Viola, presso il cui studio in Lodi, Via Feliciano Terzi n. 1 ha eletto domicilio;
ATTRICE contro
nato il [...]; Controparte_1
nato il [...]; Controparte_2
nato il [...]; CP_3
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni di parte attrice Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così accogliere e giudicare
IN VIA PRINCIPALE:
A) Accertare e dichiarare la responsabilità degli odierni convenuti per i fatti loro ascritti nell'ambito del proc. pen. n. 412/18 Dib., n. 1942/15 PM, n. 1069/16 GUP aperto presso il
Tribunale per i Minorenni di IL, conclusosi con sentenza di condanna n. 120/2019 per
[...]
e alla pena di anni cinque di reclusione, e per Bignamini alla CP_1 CP_3 CP_2 pena di anni quattro e mesi sei di reclusione. Per tutti gli imputati disposta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela e all'amministrazione di sostegno;
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per e e l'interdizione dai pubblici Controparte_1 CP_3 uffici per cinque anni per;
l'interdizione da qualunque incarico nelle Controparte_2 scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture private frequentate prevalentemente da minori;
dichiarati e in Controparte_1 CP_3 stato di interdizione legale per tutta la durata della pena.
1 Sentenza appellata che, in parziale riforma, riduceva le pene inflitte, revocava la pena accessoria e confermava nel resto. Sentenza impugnata in terzo grado che dichiarava inammissibili tutti i ricorsi proposti.
B) Accertare e dichiarare che, in conseguenza dei predetti fatti illeciti, ha Parte_1 riportato postumi configuranti un danno biologico permanente, legato da nesso causale agli eventi accertati nell'ambito dei suindicati procedimenti penali, e valutato nella misura del 15% (quindici), così come indicato nella relazione m.l. a firma agli atti. CP_4
C) Conseguentemente per l'effetto condannare i convenuti , Controparte_1 Controparte_2
e in proprio ed in solido tra loro al pagamento della somma di €. 79.005,39 =
[...] CP_3
(Euro settantanovemilacinque/39) a titolo di risarcimento di tutti i danni morali e materiali subìti così come esposto in narrativa, ovvero quell'altra maggior o minor somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazioni sino all'effettivo soddisfo, somma calcolata sulla base delle nuove tabelle di riferimento Tribunale di IL – anno 2024 per il calcolo del danno non patrimoniale.
D) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, come da nota spese che si produce.
E) Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.
F) Si dichiara di rinunciare al deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo. Con atto di citazione del 28.02.2023, regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio , e al fine di sentirli condannare Controparte_1 Controparte_2 CP_3 al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale patito dall'attrice per effetto del reato dagli stessi commesso ed oggetto di statuizione penale di cui alla sentenza n. 120/2019 emessa dal
Tribunale per i Minorenni di IL. A fondamento delle proprie domande parte attrice ha dedotto:
- di aver subito, in data 11.07.2015, in occasione di una serata presso la discoteca “La Pergola” di
San Martino in Strada (LO), condotte sussumibili sub specie di abusi sessuali da parte degli odierni convenuti, consistiti nell'obbligarla a praticare agli stessi rapporti orali – in assenza di valido e consapevole consenso – e successivamente, non riuscendo a denudarla, nell'essersi vista orinare sul viso, sui capelli e su parte del corpo;
- di essere stata trasportata la notte stessa, a seguito di tali fatti, presso l'Ospedale di Lodi e la
Clinica Mangiagalli di IL e di essere stata sottoposta a visita ginecologica presso il Centro
Antiviolenza che non ha riscontrato segni di violenza sessuale;
- di aver sporto, l'indomani mattina, denuncia querela in relazione agli abusi subiti;
- di essere stata derubata del proprio telefono cellulare nella medesima circostanza di luogo e di tempo;
- di essere stata sottoposta ad audizione protetta in data 18.07.2015, nell'ambito del procedimento penale incardinatosi a fronte della denuncia querela;
- che in relazione ai fatti denunciati gli odierni convenuti sono stati rinviati a giudizio per il reato p. e p. dall'art. 609 octies c.p.;
- che in data 30.09.2019 il Tribunale per i Minorenni di IL con sentenza n. 120/2019 ha dichiarato i tre imputati colpevoli del reato ascrittogli, condannando e Persona_1 CP_3
alla pena di anni cinque di reclusione e alla pena di anni quattro e
[...] Controparte_2 mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie;
- che avverso la sentenza di primo grado è stato proposto appello che, in parziale riforma, ha ridotto le pene afflitte e revocato la pena accessoria;
- che gli odierni convenuti hanno proposto ricorso per Cassazione che è stato dichiarato inammissibile;
2 - che a seguito dell'evento di danno la vita dell'attrice è stata radicalmente stravolta, avendo l'attrice dovuto sottoporsi a numerose sedute di psicoterapia ed avendo subito un danno biologico di natura psichica nella misura del 15% oltre personalizzazione.
Alla prima udienza di trattazione della causa del 16.06.2023, verificata la regolarità del contraddittorio incardinato nei confronti di e di , entrambi Controparte_2 CP_3 non costituiti, né comparsi in giudizio, ne è stata dichiarata la contumacia. Il Giudice istruttore ha, invece, disposto nuovo tentativo di notifica nei confronti di , nel rispetto dei Controparte_1 termini ex art. 163 bis c.p.c., stante l'esito infruttuoso del primo esperimento notificatorio. Alla successiva udienza del 24.11.2023, verificata la regolarità del contraddittorio incardinato nei confronti di , anch'esso non costituito né comparso in udienza, ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumacia e sono stati concessi a parte attrice i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'01.03.2024 il Giudice istruttore ha ammesso la prova orale per testi limitatamente ai capitoli di prova nn. 8, 9, 10 e 11 fissando per l'escussione dei testimoni l'udienza del 03.07.2024. Escussi i testimoni e il Giudice, ritenuta la causa Testimone_1 Testimone_2 sufficientemente istruita e matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.10.2024. A tale udienza parte attrice ha precisato le conclusioni, rinunciando alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e questo Giudice ha, dunque, trattenuto la causa in decisione.
2. Sull'an debeatur Dai documenti prodotti da parte attrice risulta che la Corte di Appello di IL, con sentenza penale n. 57/2020, depositata in data 03.12.2020, ha ritenuto Controparte_2 CP_3
e responsabili del reato ascrittogli (violenza sessuale di gruppo ex art.
[...] Controparte_1
609 octies c.p.) e li ha condannati alla reclusione, rispettivamente, di quattro Controparte_2 anni, di tre anni e quattro mese e di quattro anni e sei mesi. CP_3 Controparte_1
Tale sentenza, passata in giudicato il 7.10.2021 a seguito di esperimento di ricorsi per Cassazione dichiarati tutti inammissibili, ha efficacia nel presente giudizio ex art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Nel caso di specie, dalla sentenza della Corte di Appello di IL e dai documenti prodotti dalla ricorrente risulta provato che la sera del 11.07.2015 e Controparte_2 CP_3 [...]
, approfittando della condizione di inferiorità psichica di , determinata CP_1 Parte_1 dall'assunzione di bevande alcoliche, l'abbiano indotta a subire atti sessuali – sub specie di rapporti sessuali orali di gruppo e di subita minzione sul suo corpo – in assenza di consapevolezza dell'odierna attrice (i testimoni escussi nel procedimento penale hanno riferito di uno stato di incoscienza di al momento in cui ha praticato gli atti sessuali) e, dunque, senza il Parte_1 consenso della medesima. Pertanto, non vi è alcun dubbio sulla responsabilità dei convenuti, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. nonché ai sensi dell'art.185 c.p., in relazione ai fatti che sono stati oggetto di accertamento dinanzi al giudice penale.
Alla luce delle considerazioni esposte, ritiene questo giudice che i convenuti debbano essere condannati al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, per effetto del reato dagli stessi commesso a suo danno.
3.Sul quantum debeatur
Tutto quanto premesso in punto di an debatur, si rileva che ha avanzato in questa Parte_1 sede processuale una domanda risarcitoria nei confronti di e Controparte_2 CP_3
, volta ad ottenere la liquidazione del danno non patrimoniale sub specie di Controparte_1 danno psichico, consistente nel totale stravolgimento della propria vita, in gravi patemi d'animo e sofferenze con ripercussioni anche sulle relazioni sociali, quantificato in complessivi € 79.005,39, a fronte di una percentuale di danno biologico permanente pari al 15% e di incrementi a titolo di
3 personalizzazione.
A tal riguardo, giova ricordare che, anche ove il fatto illecito integra gli estremi di un reato ex art. 185 c.p., il danno non patrimoniale costituisce pur sempre un danno-conseguenza e dunque non può mai essere considerato un danno in re ipsa. Se, infatti, il reato di violenza sessuale di gruppo previsto e punito dall'art. 609 octies c.p. può ritenersi in astratto idoneo a cagionare un danno non patrimoniale sotto forma non soltanto di grave e perdurante stato di ansia e di sofferenza, bensì di vera e propria compromissione del bene salute, occorre verificare in concreto se detto danno si sia effettivamente realizzato.
Sotto tale profilo appaiono dirimenti e sufficienti gli elementi di prova assunti nel giudizio penale e consacrati all'interno della sentenza penale d'appello passata in giudicato, vincolante in questa causa ex art. 651 c.p.p., oltre a quanto accertato in via stragiudiziale mediante consulenza tecnica medico legale svolta sulla persona dell'attrice dalla dott.ssa . Sull'utilizzabilità ai Persona_2 fini della decisione dell'accertamento peritale disposto stragiudizialmente da parte attrice occorre fin da subito rilevare che pur trattandosi di elemento di prova sottoposto al libero apprezzamento del Giudice, l'esame nel merito della stessa e le considerazioni tecnico-scientifiche svolte dal consulente di parte, conducono questo Giudice ad esprimere un giudizio di attendibilità delle conclusioni a cui il perito è giunto, rendendo di fatto superfluo – se non addirittura contrario ad economica processuale – effettuare un ulteriore accertamento giudiziale in merito all'esistenza ed alla quantificazione del danno non patrimoniale patito dall'attrice. Ciò posto, nella parte motiva della sentenza penale vengono riportate le dichiarazioni della psicologa dott.ssa la quale ha avuto in cura l'odierna attrice a seguito Persona_3 dell'evento di danno, la quale ha così dichiarato in relazione alla situazione clinica e psicologica di
"presentava una chiara sintomatologia post traumatica;
aveva un'amnesia Parte_1 dissociativa, i suoi ricordi erano offuscati. A causa di questo trauma non riusciva più a uscire di casa se non accompagnata anche solo telefonicamente, aveva sempre paura di essere seguita, aveva crisi di pianto. Spesso durante gli incontri diceva "io ho paura di andare a scuola, Pt_1 penso che tutti mi conoscano come la ragazza della pergola. Molte si sono allontanate da me perché in situazioni come queste, non tutti capiscono che non bisognerebbe fare il processo alla vittima. Non riesco a mangiare la pasta e l'insalata perché sono i cibi che ho mangiato quella sera."
Analogamente, la dott.ssa – esperta in medicina legale – con l'ausilio del dott. Persona_2
– psicologo e psicoterapeuta – ha riscontrato la sussistenza sulla persona Persona_4 dell'attrice di un disturbo da stress post traumatico di livello lieve e persistente, caratterizzato da
“evitamento e chiusura totale nei confronti delle relazioni, paura ad uscire di casa da sola, insonnia con incubi, deflessione del tono dell'umore e iperarousal con attacchi di panico specie in connessione con situazione rievocanti l'evento”, nonché “uno spostamento dell'asse tipico verso posizioni depressive, ansia libera, ritiro rispetto al gruppo di riferimento, meccanismi di difesa tendenti a censurare e rimuovere l'evidenza dei fatti, fino a parziali distacchi dalla realtà circostante” che ha condotto a ritenere sussistente un danno biologico di natura psichica nell'ordine del 15% causalmente attribuibile alla violenza subita. Lo stato psicofisico dell'attrice ha trovato, infine, supporto in ulteriori dichiarazioni testimoniali, assunte nel corso del procedimento civile. La teste amica dell'attrice, sentita all'udienza del 03.07.2024 ha dichiarato: Testimone_2
“essendo amiche capita spesso che usciamo assieme, e in alcune occasioni ho assistito ad attacchi di panico della mia amica, in particolare si agita quando ci troviamo in luoghi molto affollati, che quindi preferiamo evitare” (…) “raramente dormiamo assieme, so per certo però che vuole dormire con la luce accesa, la porta della camera aperta e che cerca un contatto fisico” (…)
“quando esce da sola mi manda la posizione in tempo reale su WhatsApp, che viene aggiornata” (…) “dal 2015 ha avuto oltre a me un'altra sola amica, ha in generale paura ad aprirsi a nuove conoscenze per paura di essere riconosciuta come la di quell'episodio, in particolare Pt_1
4 penso che abbia più difficoltà a relazionarsi con le donne, in quanto dopo quell'episodio è stata abbandonata dalle amiche di allora”. Analogamente, la teste sorella dell'attrice, ha a propria volta confermato: Testimone_1
“preciso che dal 2013 al 2020 ho vissuto all'estero. In ogni caso mi è capitato di assistere telefonicamente ad attacchi di panico di mia sorella. Soprattutto negli anni immediatamente successivi all'episodio capitava di ricevere spesso telefonate di mia sorella anticipate da messaggi, in cui si sfogava con me necessitando del mio aiuto. Mi rendevo conto dal tono della voce, dall'affanno nel respiro e talvolta dal pianto, che stava attraversando delle crisi. In particolare, mi chiamava per chiedere aiuto e supporto in vista di appuntamenti o uscite in luoghi pubblici, mi chiedeva di aiutarla, fornendole indicazioni su come comportarsi se si fosse trovata in luoghi molti affollati o se avesse incontrato i ragazzi artefici del reato” (…) soffre di insonnia ed è Pt_1 colta da incubi durante la notte. Da quando mi sono trasferita a Lodi Vecchio, capita che venga a dormire a casa mia e del mio compagno. In tali circostanze il mio compagno dorme sul divano, ed io e dormiamo assieme con una lucina accesa e porta aperta della camera” (…) “già dal Pt_1 giorno successivo a quell'episodio era stata rinominata “della Pergola”. Da allora ha Pt_1 molta paura a relazionarsi per paura di essere riconosciuta ed anche quando un anno fa ha trovato un nuovo lavoro, ha avuto difficoltà a relazionarsi per paura di essere riconosciuta. In particola ha difficoltà a relazionarsi con le donne perché si è sentita abbandonata da tutte le sue amiche dell'epoca, che sia quella sera che in seguito si sono dileguate. Proprio per queste paure, il suo profilo Instagram non reca il suo nome di battesimo, ma un altro nickname”. Tutto quanto emerso dall'istruttoria penale e dall'istruttoria civile attraverso il racconto dei testimoni e l'accertamento medico legale, costituiscono, ex art. 2729 c.c., presunzioni gravi, precise e concordarti della sofferenza interiore patita dall'attrice per effetto degli abusi sessuali subiti e dell'incidenza che tali condotte hanno avuto sulla sua vita personale e sulla sua vita di relazione. Ai fini della liquidazione del danno devono, infatti, essere valorizzati alcuni parametri quali: a) la natura delle condotte costituenti reato;
b) la posizione di particolare fragilità della persona offesa
(minorenne al momento del subito reato); c) le ripercussioni sulla sua vita di relazione. Alla luce di tali elementi questo Giudice ritiene debba essere riconosciuto all'attrice il risarcimento per il danno non patrimoniale patito, sub specie di danno biologico permanente, nella misura del
15%.
Tutto quanto premesso, in punto di diritto occorre rilevare che ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n.
356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986). Inoltre, la Cassazione a Sez. Unite (sentenza n. 26972-3-4-5/2008, c.d. “sentenze di San Martino”) ha ritenuto che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Si aggiunga che la cd. “ordinanza decalogo”, Cass. n. 7513/2018, afferma (tra l'altro) che rientrano nel danno non patrimoniale e devono essere oggetto di separata valutazione e liquidazione i
5 “pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”. Va ulteriormente precisato che, come statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n. 7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali). Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico-relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale.
Tuttavia, tale ulteriore danno è risarcibile in quanto sia specificamente allegato e provato dall'attore. Alla luce di tali principi, l'Osservatorio di IL nel 2021 ha integrato i già Controparte_5 adottati nel 2009 che prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiare e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Accanto a una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo- funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva), viene individuata una percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi – onde consentire un'adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione – laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva, ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori minimi e massimi, in relazione a fattispecie eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti. L'applicazione della Tabella non esonera, infatti, il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della CTU. Con riguardo al quantum, la Cassazione ha statuito che, nella liquidazione del danno biologico, quando, come nella fattispecie concreta, manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di IL, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di IL, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel
6 giudizio di merito (Cass., sent. n. 12408/2011).
Circa la personalizzazione del danno, la Cassazione, con l'ordinanza n. 7513/2018 (c.d.
“decalogo”), ha statuito, tra l'altro, quanto segue: “le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano, si badi, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su
"aspetti dinamico-relazionali": non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014)”. Nella medesima ordinanza, la Corte di cassazione sul punto così conclude:
- “6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e
l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale).
- 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito
(oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”. Tutto ciò premesso in punto di diritto occorre rilevare, nel caso di specie, che per il danno biologico permanente l'importo standard indicato nella tabella milanese a titolo di danno biologico dinamico- relazionale deve essere aumentato riconoscendo a parte attrice una percentuale di incremento del danno, posto che, come emergente dall'istruttoria, le ripercussioni del reato sulla vita dell'attrice, tenuto conto della giovanissima età della stessa e delle difficoltà emerse nella vita di relazione, vanno ritenute idonee a rendere le conseguenze dinamico relazionali del danno più severe rispetto a quelle determinate da consimili infermità; incremento che va individuato nella percentuale massima di personalizzazione concedibile del 44% della sola componente dinamico-relazionale del danno.
Per quanto attiene, invece, alla sofferenza soggettiva interiore del danno biologico permanente (c.d. danno morale), non si rinvengono i presupposti per cui procedere alla liquidazione di una maggiorazione su tale voce di danno, non avendo parte attrice allegato e provato specifici elementi a fondamento non soltanto dei risvolti anatomo-funzionali e relazionali del danno, bensì anche del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”. In ultima analisi, tenuto conto dell'età di al momento del sinistro (15 anni), del Parte_1 sesso e delle condizioni di vita dell'attrice, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, dei menzionati criteri tabellari predisposti dal Tribunale di IL (nella versione da ultimo approvata per l'anno 2024) per la liquidazione del danno biologico dinamico-relazionale e da sofferenza soggettiva, riconosciuta la massima personalizzazione della componente dinamico relazionale del danno biologico permanente, stimasi equo riconoscere, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente al diritto alla salute, la somma di Euro 78.401,44, di cui € 64.513,44 a titolo di danno dinamico relazionale già incrementato della
7 massima personalizzazione possibile (44%) ed € 13.888,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore, già rivalutata ad oggi. A tale voce risarcitoria deve altresì aggiungersi, a titolo di danno patrimoniale, quella di € 604,32, per la sottoposizione dell'attrice ad accertamenti medico legali. Gli interessi compensativi, destinati per l'appunto a compensare il creditore del mancato godimento del capitale durante il tempo occorrente per la liquidazione, – secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) – decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, i convenuti – in solido tra loro - devono essere condannati al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di Euro 79.005,76, liquidata in moneta attuale, oltre:
• interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di Euro 79.005,76 dalla data dell'11.07.2015 ad oggi;
• interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di Euro 79.005,76 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
4. Sulle spese del giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti, in via solidale tra loro, e sono liquidate come da dispositivo a mente del DM 55/2014 nella versione ratione temporis applicabile, in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento (da Euro 52.001,00 a Euro
260.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, nonché in applicazione dei parametri minimi del medesimo scaglione per la fase decisoria, avendo parte attrice rinunciato alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- Condanna e , in via solidale tra loro, Controparte_2 CP_3 Controparte_1
a corrispondere a la somma di Euro 79.005,76 oltre interessi come specificato in Parte_1 motivazione;
- Condanna e , in via solidale tra loro, Controparte_2 CP_3 Controparte_1
a rifondere a le spese di lite che liquida complessivamente in Euro 786,00 per Parte_1 spese ed in Euro 11.977,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA come e se dovuti per legge.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Lodi, 26.10.2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Varesano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1114/2023 promossa da:
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1 C.F._1
Annalisa Montanari e Antonella Viola, presso il cui studio in Lodi, Via Feliciano Terzi n. 1 ha eletto domicilio;
ATTRICE contro
nato il [...]; Controparte_1
nato il [...]; Controparte_2
nato il [...]; CP_3
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni di parte attrice Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così accogliere e giudicare
IN VIA PRINCIPALE:
A) Accertare e dichiarare la responsabilità degli odierni convenuti per i fatti loro ascritti nell'ambito del proc. pen. n. 412/18 Dib., n. 1942/15 PM, n. 1069/16 GUP aperto presso il
Tribunale per i Minorenni di IL, conclusosi con sentenza di condanna n. 120/2019 per
[...]
e alla pena di anni cinque di reclusione, e per Bignamini alla CP_1 CP_3 CP_2 pena di anni quattro e mesi sei di reclusione. Per tutti gli imputati disposta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela e all'amministrazione di sostegno;
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per e e l'interdizione dai pubblici Controparte_1 CP_3 uffici per cinque anni per;
l'interdizione da qualunque incarico nelle Controparte_2 scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture private frequentate prevalentemente da minori;
dichiarati e in Controparte_1 CP_3 stato di interdizione legale per tutta la durata della pena.
1 Sentenza appellata che, in parziale riforma, riduceva le pene inflitte, revocava la pena accessoria e confermava nel resto. Sentenza impugnata in terzo grado che dichiarava inammissibili tutti i ricorsi proposti.
B) Accertare e dichiarare che, in conseguenza dei predetti fatti illeciti, ha Parte_1 riportato postumi configuranti un danno biologico permanente, legato da nesso causale agli eventi accertati nell'ambito dei suindicati procedimenti penali, e valutato nella misura del 15% (quindici), così come indicato nella relazione m.l. a firma agli atti. CP_4
C) Conseguentemente per l'effetto condannare i convenuti , Controparte_1 Controparte_2
e in proprio ed in solido tra loro al pagamento della somma di €. 79.005,39 =
[...] CP_3
(Euro settantanovemilacinque/39) a titolo di risarcimento di tutti i danni morali e materiali subìti così come esposto in narrativa, ovvero quell'altra maggior o minor somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazioni sino all'effettivo soddisfo, somma calcolata sulla base delle nuove tabelle di riferimento Tribunale di IL – anno 2024 per il calcolo del danno non patrimoniale.
D) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, come da nota spese che si produce.
E) Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.
F) Si dichiara di rinunciare al deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo. Con atto di citazione del 28.02.2023, regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio , e al fine di sentirli condannare Controparte_1 Controparte_2 CP_3 al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale patito dall'attrice per effetto del reato dagli stessi commesso ed oggetto di statuizione penale di cui alla sentenza n. 120/2019 emessa dal
Tribunale per i Minorenni di IL. A fondamento delle proprie domande parte attrice ha dedotto:
- di aver subito, in data 11.07.2015, in occasione di una serata presso la discoteca “La Pergola” di
San Martino in Strada (LO), condotte sussumibili sub specie di abusi sessuali da parte degli odierni convenuti, consistiti nell'obbligarla a praticare agli stessi rapporti orali – in assenza di valido e consapevole consenso – e successivamente, non riuscendo a denudarla, nell'essersi vista orinare sul viso, sui capelli e su parte del corpo;
- di essere stata trasportata la notte stessa, a seguito di tali fatti, presso l'Ospedale di Lodi e la
Clinica Mangiagalli di IL e di essere stata sottoposta a visita ginecologica presso il Centro
Antiviolenza che non ha riscontrato segni di violenza sessuale;
- di aver sporto, l'indomani mattina, denuncia querela in relazione agli abusi subiti;
- di essere stata derubata del proprio telefono cellulare nella medesima circostanza di luogo e di tempo;
- di essere stata sottoposta ad audizione protetta in data 18.07.2015, nell'ambito del procedimento penale incardinatosi a fronte della denuncia querela;
- che in relazione ai fatti denunciati gli odierni convenuti sono stati rinviati a giudizio per il reato p. e p. dall'art. 609 octies c.p.;
- che in data 30.09.2019 il Tribunale per i Minorenni di IL con sentenza n. 120/2019 ha dichiarato i tre imputati colpevoli del reato ascrittogli, condannando e Persona_1 CP_3
alla pena di anni cinque di reclusione e alla pena di anni quattro e
[...] Controparte_2 mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie;
- che avverso la sentenza di primo grado è stato proposto appello che, in parziale riforma, ha ridotto le pene afflitte e revocato la pena accessoria;
- che gli odierni convenuti hanno proposto ricorso per Cassazione che è stato dichiarato inammissibile;
2 - che a seguito dell'evento di danno la vita dell'attrice è stata radicalmente stravolta, avendo l'attrice dovuto sottoporsi a numerose sedute di psicoterapia ed avendo subito un danno biologico di natura psichica nella misura del 15% oltre personalizzazione.
Alla prima udienza di trattazione della causa del 16.06.2023, verificata la regolarità del contraddittorio incardinato nei confronti di e di , entrambi Controparte_2 CP_3 non costituiti, né comparsi in giudizio, ne è stata dichiarata la contumacia. Il Giudice istruttore ha, invece, disposto nuovo tentativo di notifica nei confronti di , nel rispetto dei Controparte_1 termini ex art. 163 bis c.p.c., stante l'esito infruttuoso del primo esperimento notificatorio. Alla successiva udienza del 24.11.2023, verificata la regolarità del contraddittorio incardinato nei confronti di , anch'esso non costituito né comparso in udienza, ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumacia e sono stati concessi a parte attrice i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'01.03.2024 il Giudice istruttore ha ammesso la prova orale per testi limitatamente ai capitoli di prova nn. 8, 9, 10 e 11 fissando per l'escussione dei testimoni l'udienza del 03.07.2024. Escussi i testimoni e il Giudice, ritenuta la causa Testimone_1 Testimone_2 sufficientemente istruita e matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.10.2024. A tale udienza parte attrice ha precisato le conclusioni, rinunciando alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e questo Giudice ha, dunque, trattenuto la causa in decisione.
2. Sull'an debeatur Dai documenti prodotti da parte attrice risulta che la Corte di Appello di IL, con sentenza penale n. 57/2020, depositata in data 03.12.2020, ha ritenuto Controparte_2 CP_3
e responsabili del reato ascrittogli (violenza sessuale di gruppo ex art.
[...] Controparte_1
609 octies c.p.) e li ha condannati alla reclusione, rispettivamente, di quattro Controparte_2 anni, di tre anni e quattro mese e di quattro anni e sei mesi. CP_3 Controparte_1
Tale sentenza, passata in giudicato il 7.10.2021 a seguito di esperimento di ricorsi per Cassazione dichiarati tutti inammissibili, ha efficacia nel presente giudizio ex art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Nel caso di specie, dalla sentenza della Corte di Appello di IL e dai documenti prodotti dalla ricorrente risulta provato che la sera del 11.07.2015 e Controparte_2 CP_3 [...]
, approfittando della condizione di inferiorità psichica di , determinata CP_1 Parte_1 dall'assunzione di bevande alcoliche, l'abbiano indotta a subire atti sessuali – sub specie di rapporti sessuali orali di gruppo e di subita minzione sul suo corpo – in assenza di consapevolezza dell'odierna attrice (i testimoni escussi nel procedimento penale hanno riferito di uno stato di incoscienza di al momento in cui ha praticato gli atti sessuali) e, dunque, senza il Parte_1 consenso della medesima. Pertanto, non vi è alcun dubbio sulla responsabilità dei convenuti, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. nonché ai sensi dell'art.185 c.p., in relazione ai fatti che sono stati oggetto di accertamento dinanzi al giudice penale.
Alla luce delle considerazioni esposte, ritiene questo giudice che i convenuti debbano essere condannati al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, per effetto del reato dagli stessi commesso a suo danno.
3.Sul quantum debeatur
Tutto quanto premesso in punto di an debatur, si rileva che ha avanzato in questa Parte_1 sede processuale una domanda risarcitoria nei confronti di e Controparte_2 CP_3
, volta ad ottenere la liquidazione del danno non patrimoniale sub specie di Controparte_1 danno psichico, consistente nel totale stravolgimento della propria vita, in gravi patemi d'animo e sofferenze con ripercussioni anche sulle relazioni sociali, quantificato in complessivi € 79.005,39, a fronte di una percentuale di danno biologico permanente pari al 15% e di incrementi a titolo di
3 personalizzazione.
A tal riguardo, giova ricordare che, anche ove il fatto illecito integra gli estremi di un reato ex art. 185 c.p., il danno non patrimoniale costituisce pur sempre un danno-conseguenza e dunque non può mai essere considerato un danno in re ipsa. Se, infatti, il reato di violenza sessuale di gruppo previsto e punito dall'art. 609 octies c.p. può ritenersi in astratto idoneo a cagionare un danno non patrimoniale sotto forma non soltanto di grave e perdurante stato di ansia e di sofferenza, bensì di vera e propria compromissione del bene salute, occorre verificare in concreto se detto danno si sia effettivamente realizzato.
Sotto tale profilo appaiono dirimenti e sufficienti gli elementi di prova assunti nel giudizio penale e consacrati all'interno della sentenza penale d'appello passata in giudicato, vincolante in questa causa ex art. 651 c.p.p., oltre a quanto accertato in via stragiudiziale mediante consulenza tecnica medico legale svolta sulla persona dell'attrice dalla dott.ssa . Sull'utilizzabilità ai Persona_2 fini della decisione dell'accertamento peritale disposto stragiudizialmente da parte attrice occorre fin da subito rilevare che pur trattandosi di elemento di prova sottoposto al libero apprezzamento del Giudice, l'esame nel merito della stessa e le considerazioni tecnico-scientifiche svolte dal consulente di parte, conducono questo Giudice ad esprimere un giudizio di attendibilità delle conclusioni a cui il perito è giunto, rendendo di fatto superfluo – se non addirittura contrario ad economica processuale – effettuare un ulteriore accertamento giudiziale in merito all'esistenza ed alla quantificazione del danno non patrimoniale patito dall'attrice. Ciò posto, nella parte motiva della sentenza penale vengono riportate le dichiarazioni della psicologa dott.ssa la quale ha avuto in cura l'odierna attrice a seguito Persona_3 dell'evento di danno, la quale ha così dichiarato in relazione alla situazione clinica e psicologica di
"presentava una chiara sintomatologia post traumatica;
aveva un'amnesia Parte_1 dissociativa, i suoi ricordi erano offuscati. A causa di questo trauma non riusciva più a uscire di casa se non accompagnata anche solo telefonicamente, aveva sempre paura di essere seguita, aveva crisi di pianto. Spesso durante gli incontri diceva "io ho paura di andare a scuola, Pt_1 penso che tutti mi conoscano come la ragazza della pergola. Molte si sono allontanate da me perché in situazioni come queste, non tutti capiscono che non bisognerebbe fare il processo alla vittima. Non riesco a mangiare la pasta e l'insalata perché sono i cibi che ho mangiato quella sera."
Analogamente, la dott.ssa – esperta in medicina legale – con l'ausilio del dott. Persona_2
– psicologo e psicoterapeuta – ha riscontrato la sussistenza sulla persona Persona_4 dell'attrice di un disturbo da stress post traumatico di livello lieve e persistente, caratterizzato da
“evitamento e chiusura totale nei confronti delle relazioni, paura ad uscire di casa da sola, insonnia con incubi, deflessione del tono dell'umore e iperarousal con attacchi di panico specie in connessione con situazione rievocanti l'evento”, nonché “uno spostamento dell'asse tipico verso posizioni depressive, ansia libera, ritiro rispetto al gruppo di riferimento, meccanismi di difesa tendenti a censurare e rimuovere l'evidenza dei fatti, fino a parziali distacchi dalla realtà circostante” che ha condotto a ritenere sussistente un danno biologico di natura psichica nell'ordine del 15% causalmente attribuibile alla violenza subita. Lo stato psicofisico dell'attrice ha trovato, infine, supporto in ulteriori dichiarazioni testimoniali, assunte nel corso del procedimento civile. La teste amica dell'attrice, sentita all'udienza del 03.07.2024 ha dichiarato: Testimone_2
“essendo amiche capita spesso che usciamo assieme, e in alcune occasioni ho assistito ad attacchi di panico della mia amica, in particolare si agita quando ci troviamo in luoghi molto affollati, che quindi preferiamo evitare” (…) “raramente dormiamo assieme, so per certo però che vuole dormire con la luce accesa, la porta della camera aperta e che cerca un contatto fisico” (…)
“quando esce da sola mi manda la posizione in tempo reale su WhatsApp, che viene aggiornata” (…) “dal 2015 ha avuto oltre a me un'altra sola amica, ha in generale paura ad aprirsi a nuove conoscenze per paura di essere riconosciuta come la di quell'episodio, in particolare Pt_1
4 penso che abbia più difficoltà a relazionarsi con le donne, in quanto dopo quell'episodio è stata abbandonata dalle amiche di allora”. Analogamente, la teste sorella dell'attrice, ha a propria volta confermato: Testimone_1
“preciso che dal 2013 al 2020 ho vissuto all'estero. In ogni caso mi è capitato di assistere telefonicamente ad attacchi di panico di mia sorella. Soprattutto negli anni immediatamente successivi all'episodio capitava di ricevere spesso telefonate di mia sorella anticipate da messaggi, in cui si sfogava con me necessitando del mio aiuto. Mi rendevo conto dal tono della voce, dall'affanno nel respiro e talvolta dal pianto, che stava attraversando delle crisi. In particolare, mi chiamava per chiedere aiuto e supporto in vista di appuntamenti o uscite in luoghi pubblici, mi chiedeva di aiutarla, fornendole indicazioni su come comportarsi se si fosse trovata in luoghi molti affollati o se avesse incontrato i ragazzi artefici del reato” (…) soffre di insonnia ed è Pt_1 colta da incubi durante la notte. Da quando mi sono trasferita a Lodi Vecchio, capita che venga a dormire a casa mia e del mio compagno. In tali circostanze il mio compagno dorme sul divano, ed io e dormiamo assieme con una lucina accesa e porta aperta della camera” (…) “già dal Pt_1 giorno successivo a quell'episodio era stata rinominata “della Pergola”. Da allora ha Pt_1 molta paura a relazionarsi per paura di essere riconosciuta ed anche quando un anno fa ha trovato un nuovo lavoro, ha avuto difficoltà a relazionarsi per paura di essere riconosciuta. In particola ha difficoltà a relazionarsi con le donne perché si è sentita abbandonata da tutte le sue amiche dell'epoca, che sia quella sera che in seguito si sono dileguate. Proprio per queste paure, il suo profilo Instagram non reca il suo nome di battesimo, ma un altro nickname”. Tutto quanto emerso dall'istruttoria penale e dall'istruttoria civile attraverso il racconto dei testimoni e l'accertamento medico legale, costituiscono, ex art. 2729 c.c., presunzioni gravi, precise e concordarti della sofferenza interiore patita dall'attrice per effetto degli abusi sessuali subiti e dell'incidenza che tali condotte hanno avuto sulla sua vita personale e sulla sua vita di relazione. Ai fini della liquidazione del danno devono, infatti, essere valorizzati alcuni parametri quali: a) la natura delle condotte costituenti reato;
b) la posizione di particolare fragilità della persona offesa
(minorenne al momento del subito reato); c) le ripercussioni sulla sua vita di relazione. Alla luce di tali elementi questo Giudice ritiene debba essere riconosciuto all'attrice il risarcimento per il danno non patrimoniale patito, sub specie di danno biologico permanente, nella misura del
15%.
Tutto quanto premesso, in punto di diritto occorre rilevare che ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n.
356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986). Inoltre, la Cassazione a Sez. Unite (sentenza n. 26972-3-4-5/2008, c.d. “sentenze di San Martino”) ha ritenuto che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Si aggiunga che la cd. “ordinanza decalogo”, Cass. n. 7513/2018, afferma (tra l'altro) che rientrano nel danno non patrimoniale e devono essere oggetto di separata valutazione e liquidazione i
5 “pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”. Va ulteriormente precisato che, come statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n. 7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali). Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico-relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale.
Tuttavia, tale ulteriore danno è risarcibile in quanto sia specificamente allegato e provato dall'attore. Alla luce di tali principi, l'Osservatorio di IL nel 2021 ha integrato i già Controparte_5 adottati nel 2009 che prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiare e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Accanto a una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo- funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva), viene individuata una percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi – onde consentire un'adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione – laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva, ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori minimi e massimi, in relazione a fattispecie eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti. L'applicazione della Tabella non esonera, infatti, il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della CTU. Con riguardo al quantum, la Cassazione ha statuito che, nella liquidazione del danno biologico, quando, come nella fattispecie concreta, manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di IL, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di IL, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel
6 giudizio di merito (Cass., sent. n. 12408/2011).
Circa la personalizzazione del danno, la Cassazione, con l'ordinanza n. 7513/2018 (c.d.
“decalogo”), ha statuito, tra l'altro, quanto segue: “le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano, si badi, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su
"aspetti dinamico-relazionali": non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014)”. Nella medesima ordinanza, la Corte di cassazione sul punto così conclude:
- “6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e
l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale).
- 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito
(oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”. Tutto ciò premesso in punto di diritto occorre rilevare, nel caso di specie, che per il danno biologico permanente l'importo standard indicato nella tabella milanese a titolo di danno biologico dinamico- relazionale deve essere aumentato riconoscendo a parte attrice una percentuale di incremento del danno, posto che, come emergente dall'istruttoria, le ripercussioni del reato sulla vita dell'attrice, tenuto conto della giovanissima età della stessa e delle difficoltà emerse nella vita di relazione, vanno ritenute idonee a rendere le conseguenze dinamico relazionali del danno più severe rispetto a quelle determinate da consimili infermità; incremento che va individuato nella percentuale massima di personalizzazione concedibile del 44% della sola componente dinamico-relazionale del danno.
Per quanto attiene, invece, alla sofferenza soggettiva interiore del danno biologico permanente (c.d. danno morale), non si rinvengono i presupposti per cui procedere alla liquidazione di una maggiorazione su tale voce di danno, non avendo parte attrice allegato e provato specifici elementi a fondamento non soltanto dei risvolti anatomo-funzionali e relazionali del danno, bensì anche del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”. In ultima analisi, tenuto conto dell'età di al momento del sinistro (15 anni), del Parte_1 sesso e delle condizioni di vita dell'attrice, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, dei menzionati criteri tabellari predisposti dal Tribunale di IL (nella versione da ultimo approvata per l'anno 2024) per la liquidazione del danno biologico dinamico-relazionale e da sofferenza soggettiva, riconosciuta la massima personalizzazione della componente dinamico relazionale del danno biologico permanente, stimasi equo riconoscere, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente al diritto alla salute, la somma di Euro 78.401,44, di cui € 64.513,44 a titolo di danno dinamico relazionale già incrementato della
7 massima personalizzazione possibile (44%) ed € 13.888,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore, già rivalutata ad oggi. A tale voce risarcitoria deve altresì aggiungersi, a titolo di danno patrimoniale, quella di € 604,32, per la sottoposizione dell'attrice ad accertamenti medico legali. Gli interessi compensativi, destinati per l'appunto a compensare il creditore del mancato godimento del capitale durante il tempo occorrente per la liquidazione, – secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) – decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, i convenuti – in solido tra loro - devono essere condannati al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di Euro 79.005,76, liquidata in moneta attuale, oltre:
• interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di Euro 79.005,76 dalla data dell'11.07.2015 ad oggi;
• interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di Euro 79.005,76 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
4. Sulle spese del giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti, in via solidale tra loro, e sono liquidate come da dispositivo a mente del DM 55/2014 nella versione ratione temporis applicabile, in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento (da Euro 52.001,00 a Euro
260.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, nonché in applicazione dei parametri minimi del medesimo scaglione per la fase decisoria, avendo parte attrice rinunciato alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- Condanna e , in via solidale tra loro, Controparte_2 CP_3 Controparte_1
a corrispondere a la somma di Euro 79.005,76 oltre interessi come specificato in Parte_1 motivazione;
- Condanna e , in via solidale tra loro, Controparte_2 CP_3 Controparte_1
a rifondere a le spese di lite che liquida complessivamente in Euro 786,00 per Parte_1 spese ed in Euro 11.977,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA come e se dovuti per legge.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Lodi, 26.10.2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano
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