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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 07/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPPUCCIO DANIELE, Presidente
BE IA, RE
TRIVERI EUGENIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3815/2025 depositato il 17/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01CB02092 2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7753/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate in data 15.04.2025, depositato il 17.05.2025, Ricorrente_1
, nella qualità di socio accomandatario della società “Società_1 s.n.c. di Società_2
”, ha impugnato l'avviso di Accertamento n. TYX01CB02092/2024, notificato in data 25.02.2025 e relativo all'anno di imposta 2015, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina, in rettifica del Modello Unico ha richiesto la complessiva somma di € 15.104,40 per IRPEF, addizionali Regionale e Comunale, sanzioni ed interessi derivanti dalla partecipazione nella società “Società_1 s.n.c. di Società_2”.
Il ricorrente ha premesso in fatto che:
- la società è stata sottoposta a controllo fiscale con processo verbale di constatazione redatto in data
15.02.2023;
- ai fini della notifica dell'avviso di accertamento alla società l'Agenzia delle Entrate si è avvalsa del raddoppio dei termini sulla scorta del fatto che in data 31.12.2020 è stata effettuata segnalazione di notizia di reato nei confronti del sig. Ricorrente_1, nella qualità di legale rappresentante della società, per l'ipotesi di reato prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 74/2000;
-al legale rappresentante della società non è mai stata notificata alcuna notizia di reato richiamata nell'atto notificato alla società.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Nullità per illegittima proroga dei termini di accertamento e omessa notifica della notitia criminis. Si richiamano per relationem le motivazioni esposte nell'atto impugnato notificato alla società;
2. Nullità dell'avviso per difetto di motivazione e omessa allegazione della denuncia penale – Violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973. Si censura che l'avviso di accertamento
è fondato, per relationem, su una denuncia penale redatta dall'Agenzia delle Entrate e/o dalla Guardia di
Finanza – della quale si dà menzione nell'atto – mai allegata né resa conoscibile al contribuente, in violazione dell'obbligo di motivazione previsto dagli artt. 7, comma 1, della L. 212/2000 e 42 del D.P.R. 600/1973;
3. Nullità dell'avviso di accertamento sottoscritto digitalmente ma notificato in violazione dell'art. 60 D.P.
R. 600/73. Si censura che l'avviso è stato notificato direttamente dall'Agenzia delle Entrate senza l'intermediazione del messo notificatore. Si richiamano per relationem le motivazioni esposte nell'atto impugnato notificato alla società;
4. Nullità per omessa allegazione della delega di firma del funzionario sottoscrittore. Si censura che la delega non è stata allegata all'avviso. Si richiamano per relationem le motivazioni esposte nell'atto impugnato notificato alla società;
5. Nullità dell'avviso di accertamento per omessa motivazione delle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 7
L. 212/2000. Si richiamano per relationem le motivazioni esposte nell'atto impugnato notificato alla società;
6. Infondatezza della pretesa erariale per carente valutazione delle giustificazioni e violazione dell'art. 32 del D.P.R. 600/1973. Si censura nel merito che, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. 600/1973,
l'Amministrazione può presumere ricavi solo in presenza di movimentazioni bancarie non giustificate e che
è onere dell'Ufficio valutare le prove documentali fornite e motivare il rigetto, cosa non avvenuta nel caso di specie. Si richiamano per relationem le motivazioni esposte nell'atto impugnato notificato alla società;
7. Imputazione indebita di redditi non spettanti ex art. 5 TUIR e assenza di effettiva percezione degli stessi. Si censura che l'Agenzia delle Entrate ha imputato al ricorrente, quale socio della società, una quota di maggior reddito derivante da presunti ricavi extracontabili, senza dimostrare la sua effettiva percezione degli stessi. Tale operato si pone in violazione dell'art. 5 del TUIR, secondo cui il reddito delle società di persone è attribuito per trasparenza ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, ma sempre che questi siano realmente percepiti.
Con condanna di controparte alle spese e distrazione delle stesse.
Può sin d'ora precisarsi che il ricorso proposto dalla società non è stato comunque depositato.
AE si è costituita il 18.12.2025 chiedendo la riunione del procedimento a quello pendente nei confronti della società.
In sede di udienza ha peraltro eccepito la tardività della costituzione in giudizio.
Il 19.12.2025 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per tardività della costituzione in giudizio.
Ed invero, a fronte della notifica all'AE, avvenuta in data 15.04.2025, il deposito in segreteria ai fini della costituzione non ha avuto luogo nei successivi 30 gg., prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 22 D.Lgs
546/92, avendo avuto luogo il 17.05.2025.
Le spese, ridotte del 20%, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle
Entrate, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.200.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPPUCCIO DANIELE, Presidente
BE IA, RE
TRIVERI EUGENIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3815/2025 depositato il 17/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01CB02092 2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7753/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate in data 15.04.2025, depositato il 17.05.2025, Ricorrente_1
, nella qualità di socio accomandatario della società “Società_1 s.n.c. di Società_2
”, ha impugnato l'avviso di Accertamento n. TYX01CB02092/2024, notificato in data 25.02.2025 e relativo all'anno di imposta 2015, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina, in rettifica del Modello Unico ha richiesto la complessiva somma di € 15.104,40 per IRPEF, addizionali Regionale e Comunale, sanzioni ed interessi derivanti dalla partecipazione nella società “Società_1 s.n.c. di Società_2”.
Il ricorrente ha premesso in fatto che:
- la società è stata sottoposta a controllo fiscale con processo verbale di constatazione redatto in data
15.02.2023;
- ai fini della notifica dell'avviso di accertamento alla società l'Agenzia delle Entrate si è avvalsa del raddoppio dei termini sulla scorta del fatto che in data 31.12.2020 è stata effettuata segnalazione di notizia di reato nei confronti del sig. Ricorrente_1, nella qualità di legale rappresentante della società, per l'ipotesi di reato prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 74/2000;
-al legale rappresentante della società non è mai stata notificata alcuna notizia di reato richiamata nell'atto notificato alla società.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Nullità per illegittima proroga dei termini di accertamento e omessa notifica della notitia criminis. Si richiamano per relationem le motivazioni esposte nell'atto impugnato notificato alla società;
2. Nullità dell'avviso per difetto di motivazione e omessa allegazione della denuncia penale – Violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973. Si censura che l'avviso di accertamento
è fondato, per relationem, su una denuncia penale redatta dall'Agenzia delle Entrate e/o dalla Guardia di
Finanza – della quale si dà menzione nell'atto – mai allegata né resa conoscibile al contribuente, in violazione dell'obbligo di motivazione previsto dagli artt. 7, comma 1, della L. 212/2000 e 42 del D.P.R. 600/1973;
3. Nullità dell'avviso di accertamento sottoscritto digitalmente ma notificato in violazione dell'art. 60 D.P.
R. 600/73. Si censura che l'avviso è stato notificato direttamente dall'Agenzia delle Entrate senza l'intermediazione del messo notificatore. Si richiamano per relationem le motivazioni esposte nell'atto impugnato notificato alla società;
4. Nullità per omessa allegazione della delega di firma del funzionario sottoscrittore. Si censura che la delega non è stata allegata all'avviso. Si richiamano per relationem le motivazioni esposte nell'atto impugnato notificato alla società;
5. Nullità dell'avviso di accertamento per omessa motivazione delle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 7
L. 212/2000. Si richiamano per relationem le motivazioni esposte nell'atto impugnato notificato alla società;
6. Infondatezza della pretesa erariale per carente valutazione delle giustificazioni e violazione dell'art. 32 del D.P.R. 600/1973. Si censura nel merito che, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. 600/1973,
l'Amministrazione può presumere ricavi solo in presenza di movimentazioni bancarie non giustificate e che
è onere dell'Ufficio valutare le prove documentali fornite e motivare il rigetto, cosa non avvenuta nel caso di specie. Si richiamano per relationem le motivazioni esposte nell'atto impugnato notificato alla società;
7. Imputazione indebita di redditi non spettanti ex art. 5 TUIR e assenza di effettiva percezione degli stessi. Si censura che l'Agenzia delle Entrate ha imputato al ricorrente, quale socio della società, una quota di maggior reddito derivante da presunti ricavi extracontabili, senza dimostrare la sua effettiva percezione degli stessi. Tale operato si pone in violazione dell'art. 5 del TUIR, secondo cui il reddito delle società di persone è attribuito per trasparenza ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, ma sempre che questi siano realmente percepiti.
Con condanna di controparte alle spese e distrazione delle stesse.
Può sin d'ora precisarsi che il ricorso proposto dalla società non è stato comunque depositato.
AE si è costituita il 18.12.2025 chiedendo la riunione del procedimento a quello pendente nei confronti della società.
In sede di udienza ha peraltro eccepito la tardività della costituzione in giudizio.
Il 19.12.2025 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per tardività della costituzione in giudizio.
Ed invero, a fronte della notifica all'AE, avvenuta in data 15.04.2025, il deposito in segreteria ai fini della costituzione non ha avuto luogo nei successivi 30 gg., prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 22 D.Lgs
546/92, avendo avuto luogo il 17.05.2025.
Le spese, ridotte del 20%, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle
Entrate, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.200.