TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/11/2025, n. 4949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4949 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9164/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. ON DI quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, con l'Avv.to Parte_1 C.F._1
CC CO e con l'Avv.to ALGAROTTI STEFANIA ( ) C.F._2
Viale Bianca Maria 24 20122 MILANO;
RICORRENTE contro
CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Contratto a tempo determinato.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 21/07/2025, il ricorrente conveniva in giudizio la società Parte_1 CP_1 premettendo di avere iniziato a prestare la propria attività lavorativa in favore della società a far data dal 24/6/2024 in assenza di alcuna formalizzazione contrattuale, di avere sempre prestato la propria attività lavorativa presso il cantiere in Trezzano Sul Naviglio, via Salvini n. 4, a tempo pieno per 40 ore settimanali, dalle ore 8:00 alle ore 17:00, con un'ora di pausa, dal lunedì al venerdì, che il rapporto era proseguito senza variazioni di sorta sino al 31/10/2024 allorquando il sig. aveva Controparte_2 riferito all'odierno esponente che quello sarebbe stato l'ultimo giorno di lavoro, che da un accesso al
Centro per l'impiego egli aveva appreso che la società aveva provveduto alla regolarizzazione del rapporto con un contratto a termine dal 24/6/2024, prorogato due volte, dapprima sino al 30/09/2024
e poi sino al 31/10/2024.
Allegava che né all'inizio del rapporto, né durante lo svolgimento dello stesso, aveva sottoscritto alcun contratto di lavoro, tanto meno a termine, né gli erano state consegnate le comunicazioni di proroga, che la retribuzione globale di fatto ex art. 2121 c.c. al momento della cessazione del rapporto di lavoro ammontava ad € 1.853,29, che non erano stati corrisposti al ricorrente le competenze di fine rapporto (permessi residui e ratei di 13^ mensilità) e il t.f.r. e, rispetto alla retribuzione del mese di settembre e ottobre 2024 – di cui mai erano state consegnate le buste paga - la società aveva provveduto a corrispondere al sig. l'importo netto di € 900,00 per settembre e € 500,00 per Pt_1 ottobre, che non era stata regolarizzata la posizione contributiva presso la , omettendo di Parte_2 effettuare i relativi versamenti.
Dedotta l'esistenza di un contratto a tempo indeterminato sin dalla sua instaurazione stante la nullità del presunto termine apposto al rapporto di lavoro e, conseguentemente l'oralità e, dunque, la nullità del licenziamento intimato in data 31/10/2024, proprio in quanto intervenuto oralmente in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con le conseguenze di cui all'art. 2 del D. Lgs. 23/2015 o, in subordine, dall'art. 28 co. 2 D. Lgs. 81/2015, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«NEL MERITO:
1. Accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui al presente atto, e previa eventuale declaratoria della inesistenza, inefficacia e/o nullità e/o illegittimità del termine apposto al rapporto di lavoro sorto in data 24 giugno 2024, l'esistenza inter partes, a far data dal 24 giugno 2024 e sino al 31 ottobre 2024, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con orario full time;
2. accertare e dichiarare, quindi, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 24 giugno 2024, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, e conseguentemente:
IN VIA PRINCIPALE:
3. accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento de quo per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto
2
4. condannare la parte convenuta, ex art. 2 D. Lgs 23/2015, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di tutte le retribuzioni intercorrenti dalla data del licenziamento fino all'effettiva reintegra sulla base della retribuzione globale di fatto di € 1.853,29, o quale altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al versamento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali;
IN VIA SUBORDINATA RISPETTO A PRECEDENTI PUNTI 3. E 4.:
5. previa declaratoria della esistenza di un contratto a tempo indeterminato, in conseguenza dei punti 1 e 2, accertare e dichiarare la conversione del contratto a tempo indeterminato sin dall'inizio del rapporto – o dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia – e la inefficacia e/o nullità e/o illegittimità della risoluzione del rapporto avvenuta in data 31 ottobre 2024 e, per l'effetto, condannare la parte convenuta al ripristino del rapporto di lavoro e a riammettere in servizio il ricorrente;
6. stante la dichiarazione di nullità del termine e la conversione del contratto a tempo indeterminato condannare la parte convenuta al risarcimento del danno a favore del ricorrente nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto pari a € 22.239,48 (1.853,29 x 12 mesi), o quale altra somma minore ritenuta di giustizia;
IN VIA SUBORDINATA:
7. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la somma lorda di euro 1.430,63, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di competenze di fine rapporto e t.f.r.;
8. condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di euro 1.430,63, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di competenze di fine rapporto e t.f.r.
IN OGNI CASO:
9. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la somma lorda di euro 1.602,86, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di saldo della retribuzione di settembre 2024 e di ottobre 2024;
10.condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di euro 1.602,86, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di saldo della retribuzione di settembre 2024 e di ottobre 2024
11. il tutto con rivalutazione monetaria e interessi per ogni somma riconosciuta dal sorgere del diritto al saldo;
12. con vittoria di spese, compensi professionali ex DM 55/2014, spese generali 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. nella misura di legge».
Il ricorso proposto da nei confronti di appare Parte_1 CP_1 fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate ed esposte.
Il contratto a tempo determinato è, come noto, soggetto al requisito della forma scritta ad substantiam, per effetto della previsione dell'art. 19 comma 4 del D. Lgs. 81/2015, secondo cui: «Con
l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al
3 contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione».
Conseguentemente, l'assenza di forma scritta del contratto a termine determina l'automatica conversione in rapporto a tempo indeterminato sin dalla sua stipulazione, come nel caso di specie atteso che, non avendo il datore di lavoro inteso costituirsi in giudizio, al fine di fornire evidenza dell'intervenuta stipula del contratto per iscritto, il requisito di forma deve ritenersi non rispettato e il rapporto intercorso tra le parti va ritenuto a tempo indeterminato a decorrere dal 24/6/2024, data della sua instaurazione.
In merito alle conseguenze della conversione, si condivide la prospettazione secondo cui la cessazione, per iniziativa della parte datoriale, del rapporto alla data del 31/10/2024, coincidente con la scadenza del termine inefficace, deve qualificarsi alla stregua di recesso unilaterale ovvero di licenziamento, anch'esso non rispondente ai requisiti di forma previsti a pena di inefficacia, ai sensi dell'art. 2 l. n. 604/1966, che stabilisce a carico del datore di lavoro l'onere di comunicazione scritta del licenziamento.
Non può, difatti, sostenersi che all'onere di comunicare il licenziamento in forma scritta possa supplire la trasmissione dei dati relativi alla cessazione del rapporto al Centro dell'Impiego, in quanto indirizzata a soggetto diverso dal lavoratore e, peraltro, priva di specificazione dei motivi (in questo senso Trib. Roma, sez. II, 03 febbraio2020, n. 1080).
Ne consegue l'applicazione dell'art. 2 del D. Lgs. 23/2015 che annette al licenziamento inefficace, in quanto privo di forma scritta, l'ordine di reintegrazione del lavoratore e la condanna del datore al risarcimento del danno, commisurato all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., nel caso di specie pari a € 1.853,29, dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegra.
Allega, infine, il ricorrente, di aver percepito, con riferimento alla retribuzione dei mesi di settembre e ottobre 2024, il solo importo netto di € 1.400,00 corrispondente alla somma lorda di euro 1.818,60 (=
1.400,00 + 29,9%). Il ricorrente deve, pertanto, ancora percepire la somma lorda di euro 1.602,86 (=
9,88861 x 173 x 2 mesi –1.818,60).
Sul punto, si osserva come in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione di fonte contrattuale, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall' avvenuto adempimento (ex plurimis da ultimo Trib.
Ferrara, 31 luglio 2025, n. 748).
4 La mancata costituzione del convenuto, a fronte della prova del rapporto di lavoro e dell'allegazione dell'altrui inadempimento, produce l'integrale accoglimento della relativa domanda nella misura specificata.
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da nei confronti di e, Parte_1 CP_1 per l'effetto: accerta e dichiara l'inefficacia del termine relativo al rapporto di lavoro del 24/6/2024, la conversione da tale data del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'inefficacia del licenziamento privo di forma scritta del 31/10/2025, e condanna la parte convenuta, ex art. 2 D. Lgs 23/2015, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli tutte le retribuzioni dalla data del licenziamento fino all'effettiva reintegra sulla base della retribuzione globale di fatto di € 1.853,29; condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 1.602,86 a titolo di saldo della retribuzione di settembre 2024 e di ottobre 2024; il tutto con rivalutazione monetaria e interessi per ogni somma riconosciuta dall'insorgere del diritto;
condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Milano, 12/11/2025
Il Giudice
ON DI
5
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. ON DI quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, con l'Avv.to Parte_1 C.F._1
CC CO e con l'Avv.to ALGAROTTI STEFANIA ( ) C.F._2
Viale Bianca Maria 24 20122 MILANO;
RICORRENTE contro
CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Contratto a tempo determinato.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 21/07/2025, il ricorrente conveniva in giudizio la società Parte_1 CP_1 premettendo di avere iniziato a prestare la propria attività lavorativa in favore della società a far data dal 24/6/2024 in assenza di alcuna formalizzazione contrattuale, di avere sempre prestato la propria attività lavorativa presso il cantiere in Trezzano Sul Naviglio, via Salvini n. 4, a tempo pieno per 40 ore settimanali, dalle ore 8:00 alle ore 17:00, con un'ora di pausa, dal lunedì al venerdì, che il rapporto era proseguito senza variazioni di sorta sino al 31/10/2024 allorquando il sig. aveva Controparte_2 riferito all'odierno esponente che quello sarebbe stato l'ultimo giorno di lavoro, che da un accesso al
Centro per l'impiego egli aveva appreso che la società aveva provveduto alla regolarizzazione del rapporto con un contratto a termine dal 24/6/2024, prorogato due volte, dapprima sino al 30/09/2024
e poi sino al 31/10/2024.
Allegava che né all'inizio del rapporto, né durante lo svolgimento dello stesso, aveva sottoscritto alcun contratto di lavoro, tanto meno a termine, né gli erano state consegnate le comunicazioni di proroga, che la retribuzione globale di fatto ex art. 2121 c.c. al momento della cessazione del rapporto di lavoro ammontava ad € 1.853,29, che non erano stati corrisposti al ricorrente le competenze di fine rapporto (permessi residui e ratei di 13^ mensilità) e il t.f.r. e, rispetto alla retribuzione del mese di settembre e ottobre 2024 – di cui mai erano state consegnate le buste paga - la società aveva provveduto a corrispondere al sig. l'importo netto di € 900,00 per settembre e € 500,00 per Pt_1 ottobre, che non era stata regolarizzata la posizione contributiva presso la , omettendo di Parte_2 effettuare i relativi versamenti.
Dedotta l'esistenza di un contratto a tempo indeterminato sin dalla sua instaurazione stante la nullità del presunto termine apposto al rapporto di lavoro e, conseguentemente l'oralità e, dunque, la nullità del licenziamento intimato in data 31/10/2024, proprio in quanto intervenuto oralmente in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con le conseguenze di cui all'art. 2 del D. Lgs. 23/2015 o, in subordine, dall'art. 28 co. 2 D. Lgs. 81/2015, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«NEL MERITO:
1. Accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui al presente atto, e previa eventuale declaratoria della inesistenza, inefficacia e/o nullità e/o illegittimità del termine apposto al rapporto di lavoro sorto in data 24 giugno 2024, l'esistenza inter partes, a far data dal 24 giugno 2024 e sino al 31 ottobre 2024, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con orario full time;
2. accertare e dichiarare, quindi, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 24 giugno 2024, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, e conseguentemente:
IN VIA PRINCIPALE:
3. accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento de quo per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto
2
4. condannare la parte convenuta, ex art. 2 D. Lgs 23/2015, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di tutte le retribuzioni intercorrenti dalla data del licenziamento fino all'effettiva reintegra sulla base della retribuzione globale di fatto di € 1.853,29, o quale altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al versamento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali;
IN VIA SUBORDINATA RISPETTO A PRECEDENTI PUNTI 3. E 4.:
5. previa declaratoria della esistenza di un contratto a tempo indeterminato, in conseguenza dei punti 1 e 2, accertare e dichiarare la conversione del contratto a tempo indeterminato sin dall'inizio del rapporto – o dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia – e la inefficacia e/o nullità e/o illegittimità della risoluzione del rapporto avvenuta in data 31 ottobre 2024 e, per l'effetto, condannare la parte convenuta al ripristino del rapporto di lavoro e a riammettere in servizio il ricorrente;
6. stante la dichiarazione di nullità del termine e la conversione del contratto a tempo indeterminato condannare la parte convenuta al risarcimento del danno a favore del ricorrente nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto pari a € 22.239,48 (1.853,29 x 12 mesi), o quale altra somma minore ritenuta di giustizia;
IN VIA SUBORDINATA:
7. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la somma lorda di euro 1.430,63, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di competenze di fine rapporto e t.f.r.;
8. condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di euro 1.430,63, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di competenze di fine rapporto e t.f.r.
IN OGNI CASO:
9. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la somma lorda di euro 1.602,86, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di saldo della retribuzione di settembre 2024 e di ottobre 2024;
10.condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di euro 1.602,86, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di saldo della retribuzione di settembre 2024 e di ottobre 2024
11. il tutto con rivalutazione monetaria e interessi per ogni somma riconosciuta dal sorgere del diritto al saldo;
12. con vittoria di spese, compensi professionali ex DM 55/2014, spese generali 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. nella misura di legge».
Il ricorso proposto da nei confronti di appare Parte_1 CP_1 fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate ed esposte.
Il contratto a tempo determinato è, come noto, soggetto al requisito della forma scritta ad substantiam, per effetto della previsione dell'art. 19 comma 4 del D. Lgs. 81/2015, secondo cui: «Con
l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al
3 contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione».
Conseguentemente, l'assenza di forma scritta del contratto a termine determina l'automatica conversione in rapporto a tempo indeterminato sin dalla sua stipulazione, come nel caso di specie atteso che, non avendo il datore di lavoro inteso costituirsi in giudizio, al fine di fornire evidenza dell'intervenuta stipula del contratto per iscritto, il requisito di forma deve ritenersi non rispettato e il rapporto intercorso tra le parti va ritenuto a tempo indeterminato a decorrere dal 24/6/2024, data della sua instaurazione.
In merito alle conseguenze della conversione, si condivide la prospettazione secondo cui la cessazione, per iniziativa della parte datoriale, del rapporto alla data del 31/10/2024, coincidente con la scadenza del termine inefficace, deve qualificarsi alla stregua di recesso unilaterale ovvero di licenziamento, anch'esso non rispondente ai requisiti di forma previsti a pena di inefficacia, ai sensi dell'art. 2 l. n. 604/1966, che stabilisce a carico del datore di lavoro l'onere di comunicazione scritta del licenziamento.
Non può, difatti, sostenersi che all'onere di comunicare il licenziamento in forma scritta possa supplire la trasmissione dei dati relativi alla cessazione del rapporto al Centro dell'Impiego, in quanto indirizzata a soggetto diverso dal lavoratore e, peraltro, priva di specificazione dei motivi (in questo senso Trib. Roma, sez. II, 03 febbraio2020, n. 1080).
Ne consegue l'applicazione dell'art. 2 del D. Lgs. 23/2015 che annette al licenziamento inefficace, in quanto privo di forma scritta, l'ordine di reintegrazione del lavoratore e la condanna del datore al risarcimento del danno, commisurato all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., nel caso di specie pari a € 1.853,29, dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegra.
Allega, infine, il ricorrente, di aver percepito, con riferimento alla retribuzione dei mesi di settembre e ottobre 2024, il solo importo netto di € 1.400,00 corrispondente alla somma lorda di euro 1.818,60 (=
1.400,00 + 29,9%). Il ricorrente deve, pertanto, ancora percepire la somma lorda di euro 1.602,86 (=
9,88861 x 173 x 2 mesi –1.818,60).
Sul punto, si osserva come in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione di fonte contrattuale, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall' avvenuto adempimento (ex plurimis da ultimo Trib.
Ferrara, 31 luglio 2025, n. 748).
4 La mancata costituzione del convenuto, a fronte della prova del rapporto di lavoro e dell'allegazione dell'altrui inadempimento, produce l'integrale accoglimento della relativa domanda nella misura specificata.
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da nei confronti di e, Parte_1 CP_1 per l'effetto: accerta e dichiara l'inefficacia del termine relativo al rapporto di lavoro del 24/6/2024, la conversione da tale data del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'inefficacia del licenziamento privo di forma scritta del 31/10/2025, e condanna la parte convenuta, ex art. 2 D. Lgs 23/2015, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli tutte le retribuzioni dalla data del licenziamento fino all'effettiva reintegra sulla base della retribuzione globale di fatto di € 1.853,29; condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 1.602,86 a titolo di saldo della retribuzione di settembre 2024 e di ottobre 2024; il tutto con rivalutazione monetaria e interessi per ogni somma riconosciuta dall'insorgere del diritto;
condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Milano, 12/11/2025
Il Giudice
ON DI
5