Rigetto
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/06/2025, n. 4942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4942 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04942/2025REG.PROV.COLL.
N. 02912/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2912 del 2023, proposto da Is Renewable S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Bartolomeo Cozzoli, Vincenzo Telera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Saverio Sticchi Damiani in Roma, p.zza S. Lorenzo in Lucina, n. 26,
contro
il GSE - Gestore dei servizi energetici S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Antonio Pugliese e Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15;
il Ministero delle imprese e del Made in Italy ed il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in persona dei Ministri pro tempore , non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione III ter , n. 761 del 16 gennaio 2023, resa inter partes , concernente un diniego di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del GSE - Gestore dei servizi energetici S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1° aprile 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati Bartolomeo Cozzoli e Giulia Boldi per Andrea Zoppini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 10477 del 2017, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, la Società Is Renewable S.r.l. (di seguito anche la Società) aveva chiesto l’annullamento:
a ) del provvedimento del GSE del 14 luglio 2017, prot. GSEWEB/P20170121325, notificato a mezzo PEC in data 24 luglio 2017, recante “ FER003801 / Diniego – Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del Titolo VI del D.M. 6 luglio 2012 e del D.P.R. n.445/2000) per l’intervento di Nuova Costruzione dell’impianto di generazione di energia elettrica da fonte Idraulica acqua fluente con potenza pari a 0,920 MW, sito nel Comune di RIVOLTA D’ADDA (CR) - Codice Registro: IDRO_RG2014 ”;
b ) di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e consequenziale, anche non conosciuto dalla ricorrente laddove lesivo della sua situazione giuridica soggettiva;
nonché la condanna del GSE al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla Società per effetto dell’atto impugnato.
2. Va premesso che l’impugnato provvedimento si fonda sul fatto che, per la derivazione ad uso idroelettrico relativa all’impianto, non era dovuto il rilascio del deflusso minimo vitale (DMV) così da avere indebitamente beneficiato, ai fini della formazione della graduatoria, del vantaggio derivante dall’applicazione del criterio di priorità di cui all’art. 10, comma 3, lettera e), MA iv), del d.m. 6 luglio 2012.
2.1. A sostegno del ricorso la Società aveva articolato quattro motivi di gravame evidenziando, tra l’altro, che l’impianto utilizzerebbe una quota parte del DMV dell’Adda e rilascerebbe un proprio DMV in forza della normativa regionale lombarda in materia; la disciplina non sarebbe adeguatamente perspicua e comunque verrebbe in considerazione un ulteriore criterio di priorità cosicché la contestazione effettuata dal GSE sarebbe ininfluente ai fini dell’accesso ai meccanismi di incentivazione.
3. Nella resistenza del GSE, il Tribunale adìto (Sezione III ter ) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha respinto il ricorso, avendo reputato infondate tutte le censure articolate;
- ha condannato parte ricorrente alle spese di lite (€ 3.500 oltre accessori).
4. In particolare, il Tribunale, dopo aver ripercorso la disciplina regionale in materia di gestione delle risorse idriche, ha ritenuto che:
- non risulta dalla Concessione la previsione di uno specifico obbligo affinché l’Impianto rilasci una quota di DMV di 8,45 mc/s da destinarsi allo sfioro sopra la traversa ed alla scala pesci, sebbene costituisca la condizione sine qua non per la fruizione del criterio preferenziale;
- è da reputare irrilevante in tal senso l’“attestazione” del Consorzio dell’Adda del 4 novembre 2022;
- deve essere richiamata “ la giurisprudenza della Sezione secondo cui la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di accesso agli incentivi comporta la caducazione della complessiva domanda di ammissione ai benefici ”, con la conseguenza che non è “ rilevante la circostanza che l’impianto risulti comunque in possesso di un ulteriore criterio di priorità, addirittura sovraordinato a quello riguardante il DMV ”;
- “ il provvedimento non costituisce esercizio del potere di cui all’art. 21- nonies della legge n. 241/1990, con conseguente inapplicabilità dei parametri normativi dallo stesso previsti ”.
5. Avverso tale pronuncia la Società ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 17/03/2023 e depositato il 29/03/2023, articolando quattro motivi di gravame (pagine 5-19) così rubricati:
I) ERROR IN IUDICANDO : VIOLAZIONE DEL D.M. 6.7.2012, DEL D.M. 31.1.2014 E DELLE PROCEDURE GSE APPLICATIVE DEL D.M. 6.7.2012; ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA, evidenziando, tra l’altro che la Concessione ed il Disciplinare impartiscono l’obbligo che “ l’Impianto rilasci una quota di DMV di 8,45 mc/s” e non avrebbe rilevanza il fatto che l’attestazione del Consorzio sia stata emessa successivamente alla conclusione del procedimento; invero non ne priva in ogni caso di valore in quanto resa da un soggetto pubblico munito di specifiche competenze;
II) ERROR IN IUDICANDO : VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12 COMMI 1 E 2 DELLA L. 7/8/1990 N. 241. ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA, in quanto non corrisponde al vero quanto affermato dal T.a.r. nel senso che vi sia l’obbligo di rilascio del DMV (e dunque il possesso del criterio di priorità nella formazione della Graduatoria) solo se ciò sia espressamente previsto nell’atto concessorio;
III) ERROR IN IUDICANDO : VIOLAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 2 DEL DM 11 GENNAIO 2014; ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E DI QUELLI RICAVABILI DAGLI ARTT. 3 E 97 COST., ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, CO. 1, E 42, COMMI 1 E 3, D.LGS. 3 MARZO 2011 N. 28, non avendo il T.a.r. considerato l’irrilevanza del requisito del rilascio del DMV ai fini dell’accesso agli incentivi essendo la Società in possesso di altro e sovraordinato criterio di priorità nella formazione della Graduatoria, tanto da avere dichiarato di utilizzare “ salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa” ;
IV) ERROR IN IUDICANDO: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 21 NONIES DELLA L. 7/8/1990 N. 241, NONCHÉ DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. CARENZA DI MOTIVAZIONE, in quanto, oltre a disporre l’esclusione dalla graduatoria ben oltre il termine di 18 mesi consentito dall’art. 21 nonies L. n. 241/1990, il GSE non avrebbe sottoposto a doverosa valutazione alcune circostanze quali l’entità oggettiva della presunta violazione, il ragionevole affidamento nella percezione degli incentivi, il bilanciamento dei contrapposti interessi, le caratteristiche soggettive del Soggetto Responsabile.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati nonché l’accertamento del diritto dell’appellante ad ottenere (per tutta la durata del relativo periodo) l’erogazione dei predetti incentivi con conseguente condanna dell’Ente.
7. In data 24 maggio 2023 il GSE si è costituito in giudizio al fine di chiedere il rigetto dell’avverso gravame.
8. In data 27 febbraio 2025 parte appellante ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del gravame.
9. In data 28 febbraio 2025 parte appellata ha depositato a sua volta memoria argomentando nel senso dell’infondatezza dell’avverso gravame. Ha evidenziato, tra l’altro, che il Disciplinare, contrariamente alla rappresentazione fornita dalla parte appellante, esclude che l’impianto di titolarità di quest’ultima utilizzi il DMV, atteso che la derivazione ad uso idroelettrico relativa all’Impianto, ai sensi della d.g.r.l. della Regione Lombardia soprarichiamata, non prevede il rilascio del DMV.
10. In data 11 marzo 2025 entrambe le parti hanno depositato memoria di replica insistendo per le rispettive conclusioni.
11. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 1° aprile 2025, è stata trattenuta in decisione
12. L’appello, per le ragioni di cui infra , risulta infondato.
13. Assume rilievo preliminare e potenzialmente dirimente quanto dedotto col primo motivo, nel senso che “la Concessione ed il Disciplinare impartiscono l’obbligo che “ l’Impianto rilasci una quota di DMV di 8,45 mc/s” e non avrebbe rilevanza il fatto che l’attestazione del Consorzio sia stata emessa successivamente alla conclusione del procedimento”. Il passaggio lessicale della sentenza sul punto risulterebbe oggettivamente ambiguo, non essendo dato comprendere se il T.a.r. abbia o meno preso atto della documentazione di causa in ordine al rilascio del DMV.
13.1. Secondo l’appellante, infatti, la circostanza che la Concessione ed il relativo Disciplinare prevedono che per la derivazione dell’Impianto << “ non è dovuto il rilascio del DMV ” non significa affatto - come erroneamente ritenuto dal primo Giudice - che l’impianto non utilizzi una quota parte del DMV . Il Disciplinare e la Concessione, dando atto del DMV del fiume Adda, prevedono che l’Impianto rilasci una quota di DMV di 8,45 mc/s da destinarsi allo sfioro sopra la traversa ed alla scala pesci.” >>.
13.2. Osserva, da parte sua, il GSE che “ il rilascio di 8,45 m3/s è comprensivo (i) della vena d’acqua sfiorante sopra la traversa e (ii) della portata necessaria al funzionamento della scala di risalita dei pesci e non anche di uno specifico deflusso minimo vitale, che non è stato nemmeno menzionato ”.
Si evidenzia, infatti, quanto previsto dal d.g.r.l. n. VIII/006232 del 19 dicembre 2007 laddove “ dispone, al punto 3.6 che le derivazioni ad uso idroelettrico ad acqua fluente con centrale collocata nel corpo della traversa (o in adiacenza della stessa) che restituisce le acque turbinate immediatamente al piede della traversa medesima, garantendo la continuità idraulica del corso d’acqua, non necessitano di rilascio del DMV » e che, per questo motivo, «non è dovuto il rilascio del DMV» ”.
13.3. Ai fini della disamina del rilievo, di portata centrale nell’economia del gravame, occorre premettere che il quadro sintattico della sentenza può apparire contraddittorio perché, da un lato, il T.a.r. prende atto che “ la Concessione e il relativo disciplinare non prevedono, invero, alcun obbligo di rilascio del DMV” e, dall’altro, osserva che non rileva il “ fatto, valorizzato dalla ricorrente, che il Disciplinare e la Concessione, dando atto del DMV del fiume Adda, prevedano che l’Impianto rilasci una quota di DMV di 8,45 mc/s ”.
Occorre, quindi, innanzitutto verificare se effettivamente tale documentazione contempli, come deduce parte appellante, detto obbligo.
Orbene, l’art. 6 del Disciplinare, in effetti, prende espressamente atto che non ricorre un preciso obbligo di rilascio del DMV, ma subito dopo tale passaggio lessicale attesta che “ deve comunque essere mantenuto il deflusso attraverso la prevista scala di risalita per la fauna ittica ” e pertanto testualmente prevede la necessità che “ l’Impianto rilasci una quota di DMV di 8,45 mc/s” .
La Concessione, pur non contemplando tale espressa previsione, a sua volta discorre di “ mantenimento dell’equilibrio nel bilancio della risorsa idrica ”, di “ restituzione delle acque ” e di “ rispetto del DMV nel fiume Adda sublacuale ”.
La nota di chiarimenti del Consorzio dell’Adda, resa in data 4 novembre 2022, presa in considerazione dal T.a.r. in relazione al secondo passaggio motivazionale nel contesto del motivo in esame, attesta poi che “ il vostro impianto idroelettrico turbina quota parte del DMV del fiume Adda come imposto dalla normativa nel rispetto dell’obbligo di rilascio di 8.45 m3/s previsto dalla predetta concessione di derivazione ”.
Ebbene, con l’atto impugnato si era rilevato che “ con le indicazioni fornite nelle Procedure Applicative pubblicate in data 24 agosto 2012, il GSE ha precisato che con l’accezione utilizzo del DMV deve intendersi lo sfruttamento ai fini idroelettrici di eventuali rilasci per DMV imposti dalle Autorità competenti, il cui valore deve essere specificato nel disciplinare di concessione ... lo sfruttamento del DMV ai fini di produzione idroelettrica non può in alcun modo comprendere la quota parte eventualmente dedicata alla scala di risalita per i pesci. Ai fini del rispetto della condizione di assenza di sottensione di alveo naturale: per le nuove derivazioni, le turbine devono essere posizionate nell’opera di sbarramento; per le derivazioni esistenti, qualora il rilascio del DMV non avvenga attraverso l’opera di sbarramento, il suo sfruttamento a fini idroelettrici deve avvenire interessando le sole opere già esistenti destinate al rilascio, senza modificare il punto di presa e di rilascio, fatta eccezione per i progetti che comportino un intervento migliorativo, con riduzione del tratto sotteso tra lo sbarramento e il rilascio del DMV ”.
Non può, quindi, sostenersi che, come deduce parte appellante, il GSE opponga dei rilievi meramente formali mentre, sul piano sostanziale, non può essere condiviso quanto dedotto dall’appellante e pertanto va rilevato che la quota di DMV era comunque imposta ai fini del beneficio di legge e che, in mancanza di prove contrarie, risulta non rispettata.
Invero la disciplina di settore stabilisce che “ lo sfruttamento del DMV ai fini di produzione idroelettrica non può in alcun modo comprendere la quota parte eventualmente dedicata alla scala di risalita per i pesci ” e l’art. 6 del Disciplinare fa espressamente riferimento a tale circostanza.
Ne consegue che non può assumere rilievo quanto evidenziato da parte appellante in ordine al testuale tenore di tale articolo, dovendosi così ribadire che era effettivamente contemplato, nei riguardi della Società, il necessario obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale (DMV).
13.4. E’ altresì infondata anche la censura relativa alla mancata disciplina delle modalità e dei requisiti previsti per l’accesso agli incentivi, in realtà rinvenibili dalle Procedure Applicative elaborate del GSE.
Come osservato di recente da questa Sezione, per quanto riguarda il << MA iii ), quello inerente al requisito dell’utilizzo di “salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa”, evidente pare al Collegio che pure tale titolo preferenziale comporti che l’impianto idroelettrico utilizzi esclusivamente le acque rilasciate quale deflusso minimo vitale o quota parte della portata destinata a tale scopo (requisito, come detto, carente per l’impianto di specie).
Infatti, come già rilevato dal T.a.r., la disciplina di cui all’Allegato 21 alle Procedure Applicative prevede che, in relazione alla sub-tipologia di cui all’art. 10, comma 3, per quota parte del DMV deve intendersi “ il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita; la sub-tipologia di cui all’art. 10, comma 3, lettera e), MA iv è, pertanto, equivalente a quella di cui all’art. 4, comma 3, lett. b), MA iii .”.
In sostanza, anche ai fini del MA iii) , un impianto idroelettrico deve utilizzare esclusivamente le acque rilasciate quale deflusso minimo vitale (DMV) o quota parte della portata destinata a tale scopo. Mentre, nella specie, al contrario, il GSE ha accertato che l’impianto non utilizzava esclusivamente la portata rilasciata ai fini del DMV. >> (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 2342 del 21 marzo 2025).
14. Infondati risultano anche gli ulteriori motivi articolati in seno al gravame in esame.
14.1. Non coglie nel segno innanzitutto quanto dedotto, col secondo motivo, a proposito della sussistenza dell’obbligo di rilascio del DMV (e dunque il possesso del criterio di priorità nella formazione della Graduatoria) solo se ciò sia espressamente previsto nell’atto concessorio.
In particolare, l’appellante richiama la formula dell’art.12 della legge n. 241/90 laddove subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari oltre che l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati “ alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi ” (cfr. pagina 13 del gravame).
Parte appellante contesta il relativo passaggio motivazionale della sentenza (“ Le considerazioni sopra svolte determinano il rigetto anche del secondo motivo di ricorso, poiché i presupposti e le modalità per l’applicazione del criterio di priorità in discussione risultano essere stati chiariti dal GSE sin dalla pubblicazione della prima versione delle Procedure Applicative ”) richiamando innanzitutto la previsione di cui all’art.6 del Disciplinare di Concessione laddove prevederebbe l’obbligo della Società di rilascio del DMV (in misura pari a 8,45 mc/s).
L’infondatezza di tale rilievo si deve a quanto sopra osservato in ordine al primo motivo di gravame nel senso dell’insussistenza di un preciso obbligo in tal senso ricavabile dal summenzionato articolo.
14.1.1. Per quanto riguarda l’ulteriore profilo censorio che connota il motivo in esame, insiste parte appellante nel dedure l’erroneità del su riportato passaggio motivazionale della sentenza, assumendo che le richiamate Procedure applicative non deporrebbero nel senso che sia necessario attestare il possesso del DMV quale requisito di priorità nella formazione della Graduatoria di cui all’art. 10, c. 3, lett. e, iv).
La censura è adeguatamente contraddetta proprio dal tenore delle anzidette Procedure.
Nello stesso atto di diniego si precisa, infatti, quanto segue:
- << al Paragrafo 1.3.4 delle Procedure è stato precisato che: “per quota parte del DMV deve intendersi il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita”; la sub-tipologia “impianti che utilizzano una quota parte del DMV (Deflusso Minimo Vitale) senza sottensione di alveo naturale”, di cui all’art. 10, comma 3, lettera e), MA iv), del Decreto, è pertanto da intendersi equivalente alle sub-tipologie “che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale”, di cui all’art. 4, comma 3, lettera b), MA iii);
- nell’aggiornamento delle Procedure Applicative del 13 gennaio 2014, sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni operative per il riconoscimento dell’appartenenza degli impianti idroelettrici alle sub-tipologie indicate dal Decreto, predisponendo un apposito allegato, Allegato 21 “Linee guida per il riconoscimento delle sub-tipologie di impianti idroelettrici di cui all’art.4, comma 3, lettera b) e art.10, comma 3, lettera e) del D.M. 6 luglio 2012”, nel quale è stato ribadito che:
“In relazione all’ultima sub-tipologia di cui all’articolo 10, comma 3, si precisa che per “quota parte del DMV” deve intendersi “il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita”; la sub-tipologia di cui all’articolo 10, comma 3, lettera e), iv) è, pertanto, equivalente a quella di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), iii).” - con riferimento alla sub-tipologia di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), MA iii), del Decreto e all’articolo 10, comma 3, lettera e), MA iv), del Decreto nell’Allegato 21 di cui al precedente alinea, è stato specificato che: “L’articolo 95 del Testo Unico Ambientale (D. Lgs 152/2006) prevede che da ciascuna derivazione idrica venga rilasciato il DMV, il cui valore deve essere specificato nel disciplinare di concessione. […]. La norma prevede che il rilascio di DMV avvenga sia per le derivazioni di nuova costruzione sia per quelle esistenti. […] >>.
Dallo stesso quadro motivazionale che connota l’atto impugnato in prime cure, in quanto riporta alcuni specifici e pertinenti passaggi delle Procedure Applicative, è dato quindi inferire che, contrariamente a quanto dedotto, tale disciplina reca espressa previsione nel senso non solo che il deflusso minimo vitale si rende necessario, ma che va inteso “ al netto della quota destinata alla scala di risalita ”.
14.2. Con il terzo motivo parte appellante lamenta che avrebbe avuto ugualmente accesso agli incentivi, anche senza il suddetto criterio di priorità, in quanto l’Impianto della ricorrente sarebbe rientrato ugualmente nella Tabella A degli impianti inclusi nel contingente di potenza e precisamente al numero 148 della graduatoria. Richiama segnatamente il documento 12, con cui la Società ha riprodotto la graduatoria del registro IDRO_RG2014 (Tabella A) senza considerare l’apporto del criterio di priorità contestato dal GSE di cui al successivo punto iv). Ritiene che la giurisprudenza citata dal T.a.r. relativa all’autoresponsabilità nelle dichiarazioni ed al falso c.d. innocuo non sarebbe pertinente nel caso in esame, in quanto la dichiarazione resa dalla Società non è affatto falsa o non veritiera così come non lo è l’attestazione resa dal Consorzio dell’Adda. Richiama, a sostegno, sia l’art. 42 comma 3 del D.lgs. 28/2011, sia le Procedure Applicative del DM 6 luglio 2012 al paragrafo 2.4.8 B, sia, infine, l’art. 75 del DPR 445/2000.
Il tenore della censura in esame impone di stabilire se la vicenda di causa sia o meno riconducibile nell’alveo della dichiarazione non veritiera e, in caso affermativo, se tale circostanza precluda o meno la possibilità di verificare la sussistenza aliunde dei relativi requisiti.
14.2.1. Per il primo profilo l’infondatezza di quanto dedotto si ricava dallo stesso tenore dell’istanza di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici avendo la Società implicitamente dichiarato di essere in possesso dei requisiti per l’accesso a tali benefici, invece, per le ragioni anzidette, risultati insussistenti.
14.2.2. Per il secondo versante censorio, vale riportare il consolidato orientamento di questa Sezione, richiamato da parte appellata, secondo cui « in tema di dichiarazioni non veritiere e requisito di priorità [la giurisprudenza] ha chiarito come sia priva di rilievo la circostanza che la dichiarazione non veritiera si sia rivelata in concreto innocua o priva di effettivi vantaggi concreti, poiché la normativa di riferimento, ispirata ad un rigore giustificato dalla peculiare materia (si tratta di incentivi pubblici di rilevante entità che comportano l’esborso di risorse finanziarie pubbliche per loro natura limitate), pone particolare enfasi sulle difformità circa le informazioni rilevanti ai fini della ammissione al beneficio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 2019, n. 8442). Per consolidato orientamento giurisprudenziale, inoltre, nelle procedure selettive, anche ai fini del riconoscimento dei benefici economici, il c.d. falso innocuo è istituto insussistente in quanto la veridicità e completezza delle dichiarazioni è un valore da perseguire perché consente, anche in ossequio ai principi di buon andamento e di imparzialità, la celere decisione in ordine all’ammissibilità della domanda; pertanto, una dichiarazione che è inaffidabile perché, al di là dell’elemento soggettivo sottostante, è falsa o incompleta, deve ritenersi già di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l’impresa meriti sostanzialmente di partecipare (cfr., Cons. Stato sez. III 4913 del 17/05/2023 e la giurisprudenza ivi richiamata) » (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 1099 dell’11 febbraio 2025).
Nel medesimo senso si è espressa peraltro questa Sezione con le recenti sentenze n. 943 del 6 febbraio 2025, in relazione ad un impianto fotovoltaico, e n. 4384 del 16 maggio 2024, che così statuisce:
“ Priva di rilievo è la circostanza che la dichiarazione non veritiera si sia rivelata in concreto innocua o priva di effettivi vantaggi concreti, poiché la normativa di riferimento, ispirata ad un rigore giustificato dalla peculiare materia (si tratta di incentivi pubblici di rilevante entità che comportano l’esborso di risorse finanziarie pubbliche per loro natura limitate), pone particolare enfasi sulle difformità circa le informazioni rilevanti ai fini della ammissione al beneficio (cfr. Cons. Stato, sez. IV 12 dicembre 2019, n. 8442).
20.2 Per consolidato orientamento giurisprudenziale, inoltre, nelle procedure selettive, anche ai fini del riconoscimento dei benefici economici, il c.d. falso innocuo è istituto insussistente in quanto la veridicità e completezza delle dichiarazioni è un valore da perseguire perché consente, anche in ossequio ai principi di buon andamento e di imparzialità, la celere decisione in ordine all’ammissibilità della domanda; pertanto, una dichiarazione che è inaffidabile perché, al di là dell’elemento soggettivo sottostante, è falsa o incompleta, deve ritenersi già di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l’impresa meriti sostanzialmente di partecipare (cfr., Cons. Stato sez. III 4913 del 17/05/2023 e la giurisprudenza ivi richiamata).
20.3 Come osservato da questa Sezione in una fattispecie analoga (sent. 4913/2023 cit., in senso conforme sez. II 8/03/2023 n. 2447), il provvedimento di decadenza o non ammissione del Gestore si configura come atto dovuto nel caso di una non veritiera e/o errata dichiarazione resa dal soggetto responsabile, sia in sede di domanda di iscrizione al primo registro che nella domanda di accesso agli incentivi, considerato che la dichiarazione del possesso di un requisito - che in realtà non è posseduto - integra l’ipotesi di decadenza per dichiarazioni non veritiere, che rilevano sotto un profilo oggettivo (cfr. sez. VI 28 giugno 2016, n. 2847) ”.
Non può quindi reputarsi irrilevante il requisito del rilascio del DMV ai fini dell’accesso agli incentivi sol perché la Società sarebbe in possesso di altro e sovraordinato criterio di priorità nella formazione della Graduatoria, stante la rilevanza oggettiva della dichiarazione, relativa al possesso del requisito per il diritto di priorità, non rispondente al vero.
14.2.3. Ritiene altresì la Società che i suddetti principi non possono spiegare effetti in caso di « situazioni e circostanze [al dichiarante] esterne e di incerta applicazione, come nel caso del DMV » (p. 17 Appello).
L’infondatezza del rilievo si deve al fatto che, per le ragioni anzidette, non si configurano i profili di incertezza normativa paventati.
14.3. Infondato è anche il quarto ed ultimo motivo, in ordine alla dedotta violazione dell’art. 1 della legge n. 241/90 non risultando l’atto impugnato in prime cure rispettoso dei relativi criteri di proporzionalità. In particolare il GSE non avrebbe tenuto conto di alcune circostanze che avrebbero potuto indurlo ad assumere un diverso orientamento.
L’infondatezza della censura si deve al fatto che, come rilevato in sede di disamina delle precedenti censure, il provvedimento del GSE impugnato in prime cure si fonda su adeguati elementi di fatto e di diritto, esattamente connessi alla rilevata violazione dell’obbligo di rilascio del DMV, che non gli avrebbero comunque consentito di assumere determinazioni di segno contrario o comunque diverso da quello assunto.
Risultano quindi privi di rilievo gli elementi valorizzati da parte appellante nell’ottica del “ ragionevole affidamento nella percezione degli incentivi ” ovvero del “ bilanciamento dei contrapposti interessi ” o ancora ai fini della valorizzazione delle “ caratteristiche soggettive del Soggetto Responsabile ” non potendo comunque precludere l’applicazione doverosa della disciplina in subiecta materia .
14.3.1. Si è altresì già riscontrata, in sede di disamina del precedente motivo, l’irrilevanza dell’ulteriore criterio preferenziale evidenziato da parte appellante non potendo incidere sulla ricaduta negativa derivante dal riscontrato mancato possesso dell’anzidetto criterio di priorità.
14.3.2. In ordine al profilo censorio afferente alla pretesa violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/90 è meritevole di conferma quanto osservato sul punto dal T.a.r. con la sentenza impugnata.
Invero l’atto impugnato, fondandosi sull’accertata insussistenza del deflusso minimo vitale e la conseguente insussistenza dei presupposti per l’applicazione del criterio di priorità, non costituisce espressione di un potere di autotutela.
Occorre rammentare che l’Adunanza plenaria, nella pronuncia dell’11 settembre 2020, n. 18, ha perimetrato il confine tra autotutela e decadenza, precisando come solo quest’ultima si caratterizza, oltre che per un’espressa e specifica previsione da parte della legge e per il carattere vincolato del relativo potere, anche per la tipologia di vizio, individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall’istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto. In presenza di tali situazioni, il potere in questione è « un atto vincolato di decadenza accertativa dell’assodata mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti ab origine l’ammissione al finanziamento pubblico » (Cons. Stato, sez. IV, 12 gennaio 2017, n. 50; id ., 24 gennaio 2022, n. 462; 20 gennaio 2021, n. 594; sez. VI, 3 gennaio 2022, n. 9; id ., 28 settembre 2021, n. 6516; Corte cost., 13 novembre 2020, n. 237).
Ebbene, nella evocata pronuncia di questo Consiglio viene ricondotta la vicenda nell’alveo dell’autotutela osservandosi che “ nella specie l’annullamento d’ufficio si fonda su una pluralità di asserite carenze documentali (dalle quali il GSE ha fatto discendere la mancanza di prova dell’effettiva realizzazione del progetto nei termini indicati dall’istante -così rimettendo in discussione aspetti che invece doveva aver già valutato più volte) nonostante che in precedenza il Gestore avesse già esaminato quelle medesime pratiche senza rilevare le carenze successivamente riscontrate ”.
La vicenda in esame non presenta tali specifici connotati, in quanto, come detto, la determinazione impugnata in prime cure costituisce frutto di apposita istruttoria, finalizzata a verificare per la prima volta l’effettiva sussistenza del possesso del DMV quale requisito di priorità nella formazione della Graduatoria.
15. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
16. Sussistono nondimeno giusti motivi, stante l’assoluta particolarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 2912/2023), lo respinge.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO