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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/12/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. RG LA Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7700/2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CONGIA ROBERTA C.F._1
e
CP_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SINIS TIZIANA C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“Premesso che:
1) i ricorrenti hanno avuto una relazione che è stata allietata dalla nascita, in data 17/07/2020 della piccola Per_1
2) I signori e che hanno convissuto anche alcuni anni in Germania, si sono dimostrati Pt_1 CP_1
genitori amorevoli nei confronti della minore.
3) I Sig.ri e hanno potuto contare da subito sul supporto del ramo genitoriale materno. Pt_1 CP_1
infatti ha con i nonni materni un rapporto fatto di complicità e amore che, unito alle cure Per_1
e all'amore della mamma crea per la minore un ambito familiare sicuro e protetto dove crescere nel migliore dei modi.
4) Il Signor vive e lavora in Germania ma nonostante la distanza, fa di tutto per sentire CP_1
quotidianamente in videochiamate o attraverso messaggi anche vocali, la figlia, e ogni 3 mesi circa,
in base alle possibilità economiche, la raggiunge a Sanluri, dove vive unitamente alla madre e ai nonni.
5) La minore attualmente frequenta la scuola materna presso l'Istituto San Raimondo di Sanluri con retta mensile pari ad euro 160,00
6) Il Sig. dal mese di settembre 2025 verserà la somma pari ad euro 280,00 di cui € 200,00 CP_1
quale mantenimento per la piccola ed € 80,00 quale 50% della retta, oltre il 50% delle Per_1
spese straordinarie. Dal mese di settembre 2026, ossia da quando la minore inizierà la scuola primaria, il Sig. verserà la somma di euro 250,00 quale mantenimento oltre al 50% delle CP_1
spese straordinarie
7) La distanza territoriale tra la Sig.ra e il Sig. rende difficile la gestione quotidiana Pt_1 CP_1
della figlia nonostante gli sforzi degli stessi. Della minore attualmente, se ne occupa esclusivamente, per le cure fisiche ed emotive la sig.ra e proprio per via della distanza del sig. la Pt_1 CP_1
madre si trova nella necessità di dover prendere le decisioni relative alla vita e alla quotidianità di
. La distanza nonché il lavoro del sig. che fa il cuoco e non ha degli orari fissi, gli Per_1 CP_1
impedisce, suo malgrado, di esercitare il suo ruolo paterno in modo efficace e tempestivo (per le decisioni scolastiche o sanitarie per esempio) per cui vi è la necessità di poter tutelare la minore in qualunque momento della sua giovane vita. Spesso infatti la signora si è trovata in difficoltà Pt_1
sia a livello scolastico sia a livello medico ed amministrativo nel gestire la vita della figlia.
Nello specifico e nel miglio r interesse della minore , i signori e Persona_2 Parte_1
, così come sopra rappresentati e difesi, tramite i rispettivi procuratori CP_1
chiedono
Previa fissazione dell'udienza di comparizione, che il Tribunale adito, per quanto espresso in premessa, Voglia, nel miglior interesse della minore , che vengano stabilite le condizioni di Per_1
affidamento della minore e rassegnano le seguenti conclusioni
1) Determinare modi e tempi di permanenza della minore con il padre, tenendo conto delle esigenze scolastiche e della volontà della stessa nonché degli impegni lavorativi del Sig. Persona_3
ma alle seguenti minime condizioni: CP_1
- Nei periodi in cui il Sig. starà in Sardegna libertà di visita e incontro con la minore (anche CP_1
con eventuale pernottamento qualora la minore –soprattutto crescendo – lo richieda) anche quotidianamente, con orari che prendano in considerazioni eventuali attività della minore ma che attualmente potrebbero valutarsi dalle 12 alle 19 (con pranzo) o dalle 16 alle 21 (con cena).
Ovviamente mettendo in primo piano gli interessi e la volontà della minore.
- Nei periodi in cui il sig. è fuori per lavoro verranno effettuate videochiamate giornaliere, CP_1
con orario da stabilirsi sulla base degli orari lavorativi del padre e scolastico – ludici di Per_1 - Valutare da parte dei nonni paterni, qualora ne abbiano interesse, videochiamate almeno mensili o bisettimanali affinché la minore possa costruire anche con loro un rapporto di conoscenza e affetto.
2) Versamento di importo mensile pari ad euro 280,00 – entro il giorno 10 di ogni mese -di cui €
200,00 quale mantenimento per la piccola ed € 80,00 quale 50% della retta, oltre il 50% Per_1
delle spese straordinarie.
3) Dal mese di settembre 2026, ossia da quando la minore inizierà la scuola primaria, il Sig. CP_1
verserà la somma di euro 250,00 quale mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate, oltre a quelle urgenti.
4) Considerata la distanza territoriale tra i genitori, per una ottimale gestione quotidiana della minore, la madre continuerà ad occuparsi esclusivamente a livello fisico, emotivo, medico, scolastico ed amministrativo di , fermo restando il diritto alla bigenitorialità di ”. Per_1 Per_1
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra e Parte_1
. CP_1
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non Parte_1 CP_1
essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 16.12.2025
Il Presidente RG LA