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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 01/12/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3035 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione con ordinanza del
28.8.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., con l'avv. Laura Cerroni
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con gli Controparte_1
avv.ti Corrado Bocci e Antonio Giannini
OPPOSTO
Oggetto: somministrazione
Conclusioni: come da note scritte in atti
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, la società ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli n.
835/2022 pubblicato in data 13.5.2022, nel procedimento rubricato al n.
2283/2022 R.G., su istanza della società con il quale è Controparte_1
stato ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di euro
13.132,16, oltre interessi e spese della procedura monitoria;
sorte costituente oggetto di credito recato da plurime fatture inerenti ad interventi di manutenzione relativi a mezzi della Parte_1
[...]
2. Parte opponente ha dedotto a fondamento dell'opposizione: il parziale pagamento di talune fatture;
l'emissione di fatture da parte della
[...]
nei confronti dell'odierna opposta per la vendita di Parte_1
automezzi, rimaste impagate, i cui importi le parti hanno convenuto di compensare con il credito della parzialmente riconosciuto Controparte_1
dall'attore sostanziale;
la mancata trasmissione di sei fatture. Parte opponente ha dunque articolato le seguenti conclusioni:
2 3. Si è costituita in giudizio la società negando che siano Controparte_1
stati effettuati pagamenti parziali delle fatture indicate da parte opponente, nonché contestando il credito opposto in compensazione dalla Parte opposta ha quindi formulato le Parte_1
seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Tribunale dito, ogni contrariis reiectis, in via preliminare, in rito 1. concedere, ex art. 648 comma 1 prima parte c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
835/2022, posto che l'avversa opposizione non è fondata su prova scritta
e/o di pronta esecuzione;
2. in subordine, chiede concedersi, ex art. 648 comma 1 seconda parte c.p.c., la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo n. 835/2022 per la somma pari ad €uro 9.232,16, per le motivazioni di cui al presente atto;
3. in estremo subordine, chiede concedersi, ex art. 648 comma 1 seconda parte c.p.c., la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo n. 835/2022 per la somma di
€uro 9.033,27 o, in via ulteriormente gradata, per la somma pari ad
€uro 4.930,34, e comunque per la somma che sarà ritenuta non contestata dall'adito Giudice;
nel merito, 4. rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni di cui al presente atto;
5. dichiarare inammissibile e comunque rigettare
l'avversa eccezione di compensazione in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni di cui al presente atto;
6. per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 835/2022 del Tribunale Civile di
Tivoli e condannare la soc. al pagamento, in favore Parte_1
della soc. della somma pari ad €uro 13.132,16, oltre Controparte_1
interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
7. in via subordinata, rigettata l'avversa opposizione, condannare la soc.
[...]
al pagamento in favore della soc. della Parte_1 Controparte_1
somma pari ad €uro 9.232,16, o alla diversa somma, maggiore o inferiore, che sarà ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”.
3 4. Con ordinanza del 15.11.2022 il Tribunale, “esaminata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione;
ritenuto che
, alla stregua di quanto affermato da parte opponente nella pagina 5 del proprio atto di citazione e di quanto emerge dal documento indicato come allegato n. 9 della produzione di parte opponente, consistente in copia di messaggio
PEC del 18.2.2021, non appaia sostanzialmente contestata la debenza da parte della società nei confronti Pt_1 Parte_1
dell'odierna opposta, di somma pari ad euro 9.033,27;
ritenuto che
, per quanto riguarda la somma residua, alla luce delle eccezioni sollevate dall'opponente, allo stato non sia formulabile un giudizio prognostico di fondatezza della pretesa articolata in sede monitoria;
visto il disposto dell'art. 648, primo comma, secondo periodo, c.p.c.”, ha concesso l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma pari ad euro 9.033,27.
5. Con ordinanza del 28.8.2025, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva in primo luogo il Tribunale che il giudizio che gemma in conseguenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 cod. civ..
Dunque, con l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 cod. proc. civ., si instaura un giudizio che in nulla differisce da quello ordinario di cognizione, se non nella presa d'atto che le parti assumono un ruolo
"invertito" solo dal punto di vista formale, rimanendo fermo il piano dei rapporti sostanziali.
4 È infatti il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ., dà impulso all'inizio di un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, "prosegue" (Cass. n. 6531/1993,
Cass. n. 1552/1995), "continua" (Cass. n. 3316/1998) o si "sviluppa"
(Cass. nn. 335/1987, 3258/1991, 13252/2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre "...un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento" (cfr. da Cass., Sez. Un., n.
7448/1993; ma v. da ultimo Cass., sez. III, ord. 18/05/2021 n. 13556 e
Cass., Sez. Un., 13.01.2022 n. 927).
1.1. Come ogni ordinario giudizio di cognizione, anche nell'opposizione a decreto ingiuntivo il Giudice non si limita a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma procede a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti:
1) dal creditore opposto, per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta con il ricorso. A tal fine non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto ingiuntivo opposto (tra le tante: Cass. civ, sez. VI, 28/05/2019, n. 14486; Cass. n.
20613/2011; Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 9021/2005);
2) dal debitore opponente, per contestarla (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765;
Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556;
Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n.
5 7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova,
23 gennaio 2009, n. 347).
Inoltre, mentre per l'emissione del decreto ingiuntivo costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione dello stesso, a norma degli artt.
633 e 634 cod. proc. civ., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal Giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, resta fermo che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore (onerato della prova della propria pretesa) può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 25 giugno 2001, n. 8676; Cass. civile, sez. II,
29 marzo 2001, n. 4638; Cass. civile, sez. lav., 09 ottobre 2000, n.
13429; Cass. civile, sez. I, 19 settembre 2000, n. 12388; Cass. civile, sez.
II, 12 luglio 2000, n. 9232; Cass. civile, sez. II, 18 aprile 2000, n. 4974;
Cass. civile, sez. I, 14 marzo 1995, n. 2924; Trib. Milano sez. lav., 30 maggio 2017, n. 1603; Trib. Milano, sez. VII, 24 settembre 2013, n.
11774; Cass. civile, sez. II, 21 febbraio 2013, n. 4334; Trib. Roma, sez.
III, 09 ottobre 2012, n. 18814).
1.2. A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza 30 ottobre 2001 n. 13533, secondo cui ““In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto
6 dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza,
o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le
SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione
o il risarcimento).” (cfr. Cass. civile, SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi: Cass. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cass. civile, sez.
III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07;
Trib. Salerno, sez. II, 31 ottobre 2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo
2015, n. 1439).
1.3. I criteri probatori sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cod. proc. civ., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594).
In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che:
7 'In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.' (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020
n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701).
1.4. Osserva inoltre il Tribunale come, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la fattura, titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, non costituisce prova dell'esistenza del credito nell'eventuale giudizio di opposizione;
in tale fase processuale, infatti, il credito vantato deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr., per tutte, da ultimo, ord. Cass. 11/03/2011 n. 5915). In particolare, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, la fattura commerciale si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito.
La fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, può rappresentare un mero elemento indiziario, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto (in questi termini sent. Cass.
5.8.2011 n. 17050).
2. Così regolato e distribuito l'onere probatorio, nella presente causa, parte opponente, convenuta sostanziale, alla stregua di quanto dalla stessa affermato nella pagina 5 del proprio atto di citazione e di quanto emerge dal documento indicato come allegato n. 9 della produzione della società opponente, consistente in copia di messaggio PEC del 18.2.2021, non ha contestato la debenza da parte della società Geas Distribuzione
8 S.p.A., nei confronti dell'odierna opposta, di somma pari ad euro
9.033,27.
3. Inoltre, parte opponente afferma di aver pagato le somme recate dalle fatture nn. 175 M del 9.2.2016, 224 M del 22.2.2016 e 423 M del
5.4.2016 con bonifico del 13.5.2016 (cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione), nonché le somme recate delle fatture nn. ME 00994 del
29.8.2016, ME 1030 del 7.9.2016, ME 1031 del 7.9.2016, ME 1032 del
7.9.2016 con bonifico del 15.12.2016 (cfr. doc. 3 allegato all'atto di citazione).
3.1. Con riguardo ai suddetti pagamenti, che ineriscono a fatture le cui sottostanti prestazioni non sono contestate dal convenuto sostanziale, parte opposta deduce che “le contabili di bonifico depositate dall'opponente ed indicate come documenti nn. 2 e 3 non recano alcuna imputazione dei pagamenti alle fatture ex adverso indicate - né tantomeno una tale imputazione veniva comunicata dall'opponente con altro mezzo”.
3.2. Ebbene, sul punto giova richiamare i seguenti princìpi giurisprudenziali:
- “In tema di imputazione dei pagamenti, qualora un debitore abbia più debiti della stessa specie verso lo stesso creditore, se non dichiara al momento del pagamento a quale debito intende imputare la somma, l'art.
1193 c.c. stabilisce che il pagamento deve essere imputato al debito scaduto, oppure, tra più debiti scaduti, a quello meno garantito, al più oneroso o al più antico, applicando tali criteri in modo consequenziale,
e se nessuno di questi criteri risulta applicabile, l'imputazione deve essere fatta proporzionalmente tra i vari debiti.” (cfr. Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 25561 del 24 settembre 2024);
- “Qualora il debitore provi di aver effettuato un pagamento, l'onere della prova che tale pagamento debba essere imputato a un credito
9 diverso ricade sul creditore. In presenza di più crediti di natura omogenea, il debitore deve indicare, al momento del pagamento, a quale debito questo si riferisce.” (cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 18255 del
3 luglio 2024);
- “La causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto
l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso.” (cfr. Cass. civ., Sez.
II, ordinanza n. 20052 del 22 luglio 2024).
3.3. Occorre altresì rammentare che il principio della prossimità consente al creditore di limitarsi a provare l'esistenza dei fatti costitutivi del credito, spettando al debitore la prova dell'adempimento; tuttavia, qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore
(cfr. Cass. 21512/2019).
3.4. Ebbene, nel caso di specie, alla luce della documentazione bancaria prodotta in copia dal convenuto sostanziale, non può persuasivamente revocarsi in dubbio l'effettuazione dei relativi pagamenti in favore della
in radice non messa in dubbio neppure dall'attore Controparte_1
sostanziale.
3.5. Per quanto concerne, poi, l'imputazione dei suddetti pagamenti, osserva il Tribunale come, delineati come sopra i princìpi rilevanti di cui agli artt. 1193 e seguenti cod. civ., il creditore non abbia asseverato che il pagamento debba essere imputato ad un diverso credito, non dedotto nella presente controversia, né ha proceduto a diversa imputazione ai sensi dell'art. 1195 cod. civ. (cfr. Cass. n. 31837/2022).
4. Per quanto invece concerne i pagamenti che parte opposta afferma essere stati regolati in contanti (relativi alle fatture nn. ME 01523 del
10 07.12.2016, ME 01382 del 25.09.2017, ME 01636 del 08.11.2017, ME
01759 del 29.11.2017 e ME 01852 del 13.12.2017), per i quali non è prodotta quietanza, osserva il Tribunale come, richiamati i limiti all'impiego della prova per testimoni stabiliti dagli artt. 2721 e 2726 cod. civ., anche con riguardo al pagamento del debito sorto da rapporto negoziale, non risulta persuasivo ritenere che due soggetti imprenditoriali, che entrambi rivestono la forma di società di capitali, effettuino ed incassino pagamenti brevi manu in contanti, peraltro senza rilasciare quietanza.
4.1. D'altro canto, i capitoli di prova per testi formulati da parte opposta si rivelano generici, valutativi e non idonei a dimostrare l'effettuazione del pagamento, senza che siano state offerte concludenti presunzioni o argomenti di prova tali da far ritenere che le parti abbiano inteso regolare le proprie obbligazioni tramite pagamenti in contanti.
5. Quanto all'eccezione di compensazione, contestata dall'attore sostanziale, merita rammentare il principio enunziato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, alla cui stregua: “In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2,
c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa
l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295
c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c..”.
11 5.1. Essendo nel presente giudizio controversa, alla stregua di quanto dedotto dall'attore sostanziale, la sussistenza del controcredito, non definitivamente accertato, non può pronunciarsi la compensazione in adesione al suindicato orientamento di legittimità.
5.2. D'altro canto, non è stata provata la stipulazione tra le parti di un accordo di compensazione, dovendo valorizzarsi, quanto ai limiti della prova per testimoni nella presente controversia, i medesimi argomenti di cui supra.
6. Con riguardo, da ultimo, alle fatture che il convenuto sostanziale afferma di non conoscere, devono dispiegarsi i suesposti criteri di riparto dell'onere probatorio, con la conseguenza che la società opposta, alla luce dell'eccezione del convenuto sostanziale, non ha soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa gravante e consistente nella dimostrazione del titolo negoziale nonché di aver esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni, atteso che il documento fattura non è idoneo a provare l'effettiva ed esatta esecuzione della prestazione ivi indicata né la sua corrispondenza a quella pattuita, non constando diverse istanze di prova precostituita né costituenda idonee a raggiungere siffatta dimostrazione.
7. Deve conseguentemente essere accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli n. 835/2022.
La società deve essere condannata, alla luce Parte_1
dei superiori motivi, al pagamento, in favore di della Controparte_1
somma di euro 9.033,27, non contestata, nonché di euro 880,00, relativa al dedotto e indimostrato pagamento in contanti.
Deve essere respinta ogni altra domanda.
8. Il carattere dirimente delle esposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
12 9. Le spese del giudizio, alla luce delle ragioni del decidere e del solo parziale accoglimento delle domande attoree, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 835/2022 emesso dal Tribunale di Tivoli;
2. condanna, ai sensi di cui in motivazione, la società
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento, in favore di in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., della somma di euro 9.913,27, oltre interessi al saggio di legge dalla domanda al saldo;
3. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in data 30 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3035 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione con ordinanza del
28.8.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., con l'avv. Laura Cerroni
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con gli Controparte_1
avv.ti Corrado Bocci e Antonio Giannini
OPPOSTO
Oggetto: somministrazione
Conclusioni: come da note scritte in atti
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, la società ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli n.
835/2022 pubblicato in data 13.5.2022, nel procedimento rubricato al n.
2283/2022 R.G., su istanza della società con il quale è Controparte_1
stato ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di euro
13.132,16, oltre interessi e spese della procedura monitoria;
sorte costituente oggetto di credito recato da plurime fatture inerenti ad interventi di manutenzione relativi a mezzi della Parte_1
[...]
2. Parte opponente ha dedotto a fondamento dell'opposizione: il parziale pagamento di talune fatture;
l'emissione di fatture da parte della
[...]
nei confronti dell'odierna opposta per la vendita di Parte_1
automezzi, rimaste impagate, i cui importi le parti hanno convenuto di compensare con il credito della parzialmente riconosciuto Controparte_1
dall'attore sostanziale;
la mancata trasmissione di sei fatture. Parte opponente ha dunque articolato le seguenti conclusioni:
2 3. Si è costituita in giudizio la società negando che siano Controparte_1
stati effettuati pagamenti parziali delle fatture indicate da parte opponente, nonché contestando il credito opposto in compensazione dalla Parte opposta ha quindi formulato le Parte_1
seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Tribunale dito, ogni contrariis reiectis, in via preliminare, in rito 1. concedere, ex art. 648 comma 1 prima parte c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
835/2022, posto che l'avversa opposizione non è fondata su prova scritta
e/o di pronta esecuzione;
2. in subordine, chiede concedersi, ex art. 648 comma 1 seconda parte c.p.c., la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo n. 835/2022 per la somma pari ad €uro 9.232,16, per le motivazioni di cui al presente atto;
3. in estremo subordine, chiede concedersi, ex art. 648 comma 1 seconda parte c.p.c., la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo n. 835/2022 per la somma di
€uro 9.033,27 o, in via ulteriormente gradata, per la somma pari ad
€uro 4.930,34, e comunque per la somma che sarà ritenuta non contestata dall'adito Giudice;
nel merito, 4. rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni di cui al presente atto;
5. dichiarare inammissibile e comunque rigettare
l'avversa eccezione di compensazione in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni di cui al presente atto;
6. per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 835/2022 del Tribunale Civile di
Tivoli e condannare la soc. al pagamento, in favore Parte_1
della soc. della somma pari ad €uro 13.132,16, oltre Controparte_1
interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
7. in via subordinata, rigettata l'avversa opposizione, condannare la soc.
[...]
al pagamento in favore della soc. della Parte_1 Controparte_1
somma pari ad €uro 9.232,16, o alla diversa somma, maggiore o inferiore, che sarà ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”.
3 4. Con ordinanza del 15.11.2022 il Tribunale, “esaminata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione;
ritenuto che
, alla stregua di quanto affermato da parte opponente nella pagina 5 del proprio atto di citazione e di quanto emerge dal documento indicato come allegato n. 9 della produzione di parte opponente, consistente in copia di messaggio
PEC del 18.2.2021, non appaia sostanzialmente contestata la debenza da parte della società nei confronti Pt_1 Parte_1
dell'odierna opposta, di somma pari ad euro 9.033,27;
ritenuto che
, per quanto riguarda la somma residua, alla luce delle eccezioni sollevate dall'opponente, allo stato non sia formulabile un giudizio prognostico di fondatezza della pretesa articolata in sede monitoria;
visto il disposto dell'art. 648, primo comma, secondo periodo, c.p.c.”, ha concesso l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma pari ad euro 9.033,27.
5. Con ordinanza del 28.8.2025, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva in primo luogo il Tribunale che il giudizio che gemma in conseguenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 cod. civ..
Dunque, con l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 cod. proc. civ., si instaura un giudizio che in nulla differisce da quello ordinario di cognizione, se non nella presa d'atto che le parti assumono un ruolo
"invertito" solo dal punto di vista formale, rimanendo fermo il piano dei rapporti sostanziali.
4 È infatti il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ., dà impulso all'inizio di un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, "prosegue" (Cass. n. 6531/1993,
Cass. n. 1552/1995), "continua" (Cass. n. 3316/1998) o si "sviluppa"
(Cass. nn. 335/1987, 3258/1991, 13252/2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre "...un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento" (cfr. da Cass., Sez. Un., n.
7448/1993; ma v. da ultimo Cass., sez. III, ord. 18/05/2021 n. 13556 e
Cass., Sez. Un., 13.01.2022 n. 927).
1.1. Come ogni ordinario giudizio di cognizione, anche nell'opposizione a decreto ingiuntivo il Giudice non si limita a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma procede a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti:
1) dal creditore opposto, per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta con il ricorso. A tal fine non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto ingiuntivo opposto (tra le tante: Cass. civ, sez. VI, 28/05/2019, n. 14486; Cass. n.
20613/2011; Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 9021/2005);
2) dal debitore opponente, per contestarla (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765;
Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556;
Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n.
5 7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova,
23 gennaio 2009, n. 347).
Inoltre, mentre per l'emissione del decreto ingiuntivo costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione dello stesso, a norma degli artt.
633 e 634 cod. proc. civ., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal Giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, resta fermo che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore (onerato della prova della propria pretesa) può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 25 giugno 2001, n. 8676; Cass. civile, sez. II,
29 marzo 2001, n. 4638; Cass. civile, sez. lav., 09 ottobre 2000, n.
13429; Cass. civile, sez. I, 19 settembre 2000, n. 12388; Cass. civile, sez.
II, 12 luglio 2000, n. 9232; Cass. civile, sez. II, 18 aprile 2000, n. 4974;
Cass. civile, sez. I, 14 marzo 1995, n. 2924; Trib. Milano sez. lav., 30 maggio 2017, n. 1603; Trib. Milano, sez. VII, 24 settembre 2013, n.
11774; Cass. civile, sez. II, 21 febbraio 2013, n. 4334; Trib. Roma, sez.
III, 09 ottobre 2012, n. 18814).
1.2. A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza 30 ottobre 2001 n. 13533, secondo cui ““In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto
6 dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza,
o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le
SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione
o il risarcimento).” (cfr. Cass. civile, SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi: Cass. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cass. civile, sez.
III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07;
Trib. Salerno, sez. II, 31 ottobre 2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo
2015, n. 1439).
1.3. I criteri probatori sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cod. proc. civ., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594).
In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che:
7 'In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.' (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020
n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701).
1.4. Osserva inoltre il Tribunale come, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la fattura, titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, non costituisce prova dell'esistenza del credito nell'eventuale giudizio di opposizione;
in tale fase processuale, infatti, il credito vantato deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr., per tutte, da ultimo, ord. Cass. 11/03/2011 n. 5915). In particolare, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, la fattura commerciale si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito.
La fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, può rappresentare un mero elemento indiziario, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto (in questi termini sent. Cass.
5.8.2011 n. 17050).
2. Così regolato e distribuito l'onere probatorio, nella presente causa, parte opponente, convenuta sostanziale, alla stregua di quanto dalla stessa affermato nella pagina 5 del proprio atto di citazione e di quanto emerge dal documento indicato come allegato n. 9 della produzione della società opponente, consistente in copia di messaggio PEC del 18.2.2021, non ha contestato la debenza da parte della società Geas Distribuzione
8 S.p.A., nei confronti dell'odierna opposta, di somma pari ad euro
9.033,27.
3. Inoltre, parte opponente afferma di aver pagato le somme recate dalle fatture nn. 175 M del 9.2.2016, 224 M del 22.2.2016 e 423 M del
5.4.2016 con bonifico del 13.5.2016 (cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione), nonché le somme recate delle fatture nn. ME 00994 del
29.8.2016, ME 1030 del 7.9.2016, ME 1031 del 7.9.2016, ME 1032 del
7.9.2016 con bonifico del 15.12.2016 (cfr. doc. 3 allegato all'atto di citazione).
3.1. Con riguardo ai suddetti pagamenti, che ineriscono a fatture le cui sottostanti prestazioni non sono contestate dal convenuto sostanziale, parte opposta deduce che “le contabili di bonifico depositate dall'opponente ed indicate come documenti nn. 2 e 3 non recano alcuna imputazione dei pagamenti alle fatture ex adverso indicate - né tantomeno una tale imputazione veniva comunicata dall'opponente con altro mezzo”.
3.2. Ebbene, sul punto giova richiamare i seguenti princìpi giurisprudenziali:
- “In tema di imputazione dei pagamenti, qualora un debitore abbia più debiti della stessa specie verso lo stesso creditore, se non dichiara al momento del pagamento a quale debito intende imputare la somma, l'art.
1193 c.c. stabilisce che il pagamento deve essere imputato al debito scaduto, oppure, tra più debiti scaduti, a quello meno garantito, al più oneroso o al più antico, applicando tali criteri in modo consequenziale,
e se nessuno di questi criteri risulta applicabile, l'imputazione deve essere fatta proporzionalmente tra i vari debiti.” (cfr. Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 25561 del 24 settembre 2024);
- “Qualora il debitore provi di aver effettuato un pagamento, l'onere della prova che tale pagamento debba essere imputato a un credito
9 diverso ricade sul creditore. In presenza di più crediti di natura omogenea, il debitore deve indicare, al momento del pagamento, a quale debito questo si riferisce.” (cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 18255 del
3 luglio 2024);
- “La causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto
l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso.” (cfr. Cass. civ., Sez.
II, ordinanza n. 20052 del 22 luglio 2024).
3.3. Occorre altresì rammentare che il principio della prossimità consente al creditore di limitarsi a provare l'esistenza dei fatti costitutivi del credito, spettando al debitore la prova dell'adempimento; tuttavia, qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo, torna a carico del creditore
(cfr. Cass. 21512/2019).
3.4. Ebbene, nel caso di specie, alla luce della documentazione bancaria prodotta in copia dal convenuto sostanziale, non può persuasivamente revocarsi in dubbio l'effettuazione dei relativi pagamenti in favore della
in radice non messa in dubbio neppure dall'attore Controparte_1
sostanziale.
3.5. Per quanto concerne, poi, l'imputazione dei suddetti pagamenti, osserva il Tribunale come, delineati come sopra i princìpi rilevanti di cui agli artt. 1193 e seguenti cod. civ., il creditore non abbia asseverato che il pagamento debba essere imputato ad un diverso credito, non dedotto nella presente controversia, né ha proceduto a diversa imputazione ai sensi dell'art. 1195 cod. civ. (cfr. Cass. n. 31837/2022).
4. Per quanto invece concerne i pagamenti che parte opposta afferma essere stati regolati in contanti (relativi alle fatture nn. ME 01523 del
10 07.12.2016, ME 01382 del 25.09.2017, ME 01636 del 08.11.2017, ME
01759 del 29.11.2017 e ME 01852 del 13.12.2017), per i quali non è prodotta quietanza, osserva il Tribunale come, richiamati i limiti all'impiego della prova per testimoni stabiliti dagli artt. 2721 e 2726 cod. civ., anche con riguardo al pagamento del debito sorto da rapporto negoziale, non risulta persuasivo ritenere che due soggetti imprenditoriali, che entrambi rivestono la forma di società di capitali, effettuino ed incassino pagamenti brevi manu in contanti, peraltro senza rilasciare quietanza.
4.1. D'altro canto, i capitoli di prova per testi formulati da parte opposta si rivelano generici, valutativi e non idonei a dimostrare l'effettuazione del pagamento, senza che siano state offerte concludenti presunzioni o argomenti di prova tali da far ritenere che le parti abbiano inteso regolare le proprie obbligazioni tramite pagamenti in contanti.
5. Quanto all'eccezione di compensazione, contestata dall'attore sostanziale, merita rammentare il principio enunziato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, alla cui stregua: “In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2,
c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa
l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295
c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c..”.
11 5.1. Essendo nel presente giudizio controversa, alla stregua di quanto dedotto dall'attore sostanziale, la sussistenza del controcredito, non definitivamente accertato, non può pronunciarsi la compensazione in adesione al suindicato orientamento di legittimità.
5.2. D'altro canto, non è stata provata la stipulazione tra le parti di un accordo di compensazione, dovendo valorizzarsi, quanto ai limiti della prova per testimoni nella presente controversia, i medesimi argomenti di cui supra.
6. Con riguardo, da ultimo, alle fatture che il convenuto sostanziale afferma di non conoscere, devono dispiegarsi i suesposti criteri di riparto dell'onere probatorio, con la conseguenza che la società opposta, alla luce dell'eccezione del convenuto sostanziale, non ha soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa gravante e consistente nella dimostrazione del titolo negoziale nonché di aver esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni, atteso che il documento fattura non è idoneo a provare l'effettiva ed esatta esecuzione della prestazione ivi indicata né la sua corrispondenza a quella pattuita, non constando diverse istanze di prova precostituita né costituenda idonee a raggiungere siffatta dimostrazione.
7. Deve conseguentemente essere accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli n. 835/2022.
La società deve essere condannata, alla luce Parte_1
dei superiori motivi, al pagamento, in favore di della Controparte_1
somma di euro 9.033,27, non contestata, nonché di euro 880,00, relativa al dedotto e indimostrato pagamento in contanti.
Deve essere respinta ogni altra domanda.
8. Il carattere dirimente delle esposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
12 9. Le spese del giudizio, alla luce delle ragioni del decidere e del solo parziale accoglimento delle domande attoree, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 835/2022 emesso dal Tribunale di Tivoli;
2. condanna, ai sensi di cui in motivazione, la società
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento, in favore di in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., della somma di euro 9.913,27, oltre interessi al saggio di legge dalla domanda al saldo;
3. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in data 30 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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