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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/11/2025, n. 4728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4728 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3561/2024
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno - 3^ Sezione civile in composizione monocratica in persona della Dott.ssa Giuseppina Valiante ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3561 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto “azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e
66 L.F.”,
TRA
CURATELA DEL FALLIMENTO ACACIA s.r.l. N. 38/2021, partita iva e codice fiscale , con sede in Salerno alla Via Calata San P.IVA_1
Vito, n. 112, in persona del curatore avv. Luigi Amendola, rappresentato e difeso, in virtù di mandato apposto in calce all'atto di citazione, dall'avv. Lionella Pisani Massamormile, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Mergellina n. 32.
ATTRICE
E
(C.F.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F.: , entrambi rappresentati e
[...] CodiceFiscale_2 difesi dall'avvocato Wladimiro Manzione e dall'avvocato Gaetano
Manzione ed elettivamente domiciliati presso lo studio professionale dei citati difensori in Salerno, in Via F. Farao n. 4;
CONVENUTI
NONCHE' (C. F. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._3 unitamente e con poteri anche disgiunti, dagli avv.ti Alessandro Rizzo,
LE EL e RI IO, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa, domiciliato presso la Avvocati con Controparte_2 sede a Salerno in Via Irno n.11;
CONVENUTI
CONCLUSIONI di cui in atti.
CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...] conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno Parte_3
, e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Salerno, contrariis reiectis,
1) dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti del fallimento di
dell'atto di compravendita immobiliare a rogito del notaio Parte_3
di San Cipriano Picentino del 28 settembre 2020, repertorio Persona_1
n. 2978 raccolta 2566, trascritto presso i Registri Immobiliari di Salerno il
7 ottobre 2020 ai n.ri registro generale 31375 registro particolare 24379, avente ad oggetto un immobile facente parte del fabbricato sito nel
Comune di Salerno alla via dei Principati n. 42, e precisamente: - appartamento fabbricato sito nel Comune di Salerno alla via dei Principati
n. 42, posto al quinto piano, avente doppio ingresso sia dalla porta di fronte che a sinistra a chi sale sul pianerottolo di smonta delle scale, composto di 12 (dodici) vani catastali, confinante con gabbia scale, con la predetta via dei Principati, con proprietà e o aventi causa, CP_3 CP_4 con via Pasquale Capone e con traversa privata, salvo altri;
con annessa terrazza di copertura del fabbricato in piano ottavo di circa mq 109
(centonove) confinante con cortile privato, con scale, con gabbia delle scale e con altra porzione di terrazza di proprietà aliena, salvo altri, il tutto come meglio rappresentato nella planimetria catastale ad allegarsi;
nell'insieme riportato nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio
62, particella 211, subalterno 50, via dei 2 Principati n. 42, piano 5, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 6, vani 12, superficie catastale totale mq 229, senza le aree scoperte mq 216, rendita catastale 3.563,55;
2) in ogni caso, con vittoria di spese e compenso, oltre c.p.a. ed iva come per legge”.
A sostegno della domanda, la curatela attrice rappresentava di essere stata autorizzata ad agire in giudizio nei confronti di al Controparte_1 fine di far valere la responsabilità di quest'ultimo, quale Presidente del
Cda della società cooperativa a responsabilità limitata , costituita Pt_3 nel settembre 1999, per i comportamenti di mala gestio allo stesso ascrivibili durante il periodo in cui aveva rivestito la carica di amministratore della società in bonis, al fine di ottenere il risarcimento del danno cagionato alla massa dei creditori.
Deduceva l'attrice che, dopo un lungo periodo di inerzia della società, a far data dal 2009, poneva in essere una serie di attività Controparte_1 con evidente negligenza professionale - tra cui l'acquisto di un complesso immobiliare su cui la società in bonis avrebbe dovuto edificare - causando ingenti danni ai soci, ai creditori sociali e alla stessa Società, che, impossibilitata a far fronte agli impegni economici ed alle sopravvenienze contrattuali, veniva dichiarata fallita in data 3 maggio 2021 dal Tribunale di Salerno.
In particolare, il danno subito dalla dal contegno dei convenuti Pt_3 veniva così quantificato: “Danno emergente quantificabile in euro
2.276.202,00, quanto ai versamenti eseguiti sia a titolo di caparra confirmatoria (euro 1.285.000,00) che di acconto sul prezzo di acquisto dei terreni (euro 900.000,00), nonché agli interessi versati a causa della proroga delle scadenze contrattuali (euro 91.202,00); e in euro
208.600,00 quanto ai versamenti eseguiti all'Ing. per l'inutile CP_5 contratto di appalto di servizi;
Danno potenziale quantificabile complessivamente in euro 450.000,00, corrispondente alla penale prevista nel contratto stipulato con l'Ing. per l'importo di euro CP_5
450.000,00, che diverrebbe un danno effettivo solo nel caso in cui quest'ultima richieda e ottenga in sede giudiziale tale importo, oltre interessi e spese legali eventualmente riconosciuti al professionista, oltre
Interessi Legali e Rivalutazione Monetaria sull'importo corrispondente al danno emergente (pari ad euro 2.276.202,00) in base agli indici Istat;
Danno per prosecuzione dell'attività sociale in presenza dei presupposti di cui all'art. 2447 c.c., quantificabile in euro 200.259.89, corrispondente al deficit patrimoniale riportato dalla società nel periodo considerato”.
Precisava la Curatela che l'atto di vendita oggetto di revocatoria era stato stipulato il 20.9.2020, dopo che nell'assemblea del 7.7.2020 della
Società in bonis si era discusso dei profili di responsabilità di CP_1 per i danni patrimoniali cagionati alla , al solo fine di sottrarre Pt_3
l'immobile in questione alle pretese risarcitorie che la Società avrebbe intrapreso nei suoi confronti.
Inoltre, l'attrice rilevava:
- che gli acquirenti dell'appartamento in oggetto - e Parte_1
- non potevano non conoscere le vicende del loro de Parte_2 cuius con e, quindi, le problematiche patrimoniali di Controparte_1 quest'ultimo, in quanto figli dell'originario dante causa di CP_1
il quale ultimo aveva dovuto trasferire a Persona_2 CP_1
l'immobile in oggetto a seguito di sentenza costitutiva degli
[...] effetti del contratto preliminare ex art. 2932 c.c. emessa dal Tribunale di Salerno n. 2205 del 17.5.2016;
- che il prezzo convenuto nell'atto revocando - di euro 430.000,00 - era pari sostanzialmente al suo valore catastale, oltre ad essere pari quasi alla metà di quanto effettivamente pagato dall' al momento CP_1 dell'acquisto e, comunque, le modalità di pagamento convenute risultavano anomale e facilmente ritrattabili;
- che nella citata sentenza del 2016, il Tribunale di Salerno aveva condizionato sospensivamente il trasferimento coattivo dell'immobile al pagamento, da parte di ed in favore di , del prezzo di CP_1 Pt_2 euro 650.000,00 (con facoltà per il primo di sospendere il pagamento in attesa della liberazione dell'immobile da garanzie reali ad opera del secondo);
- che successivamente, con l'atto di avveramento della condizione del 14 ottobre 2019 prima citato, e coniuge Controparte_1 Controparte_6 di , davano atto dell'avvenuto decesso di quest'ultimo, Persona_2 della rinunzia alla sua eredità da parte dei suoi due figli (i sig.ri e , oggi convenuti) e dell'accettazione Parte_1 Parte_2 tacita dell'eredità da parte della CP_6
- che nel medesimo atto di avveramento, le due parti convenivano di considerare avverata la condizione sospensiva relativa al pagamento del residuo prezzo di euro 650.000 rispetto all'originario corrispettivo di euro 700.000 fissato nell'originario contratto preliminare di vendita (poi inadempiuto da ); Persona_2
- inoltre, nel medesimo atto di avveramento della condizione si prevedeva anche, a fini transattivi, che il residuo prezzo di euro 650.000 sarebbe stato versato dall'Ingenito con le seguenti, complesse modalità
(volte a regolare svariati aspetti di precedenti rapporti dare-avere tra le due parti originarie):
a) € 339.600,00 mediante compensazione parziale con il corrispondente debito del defunto verso l' per il pagamento Persona_2 CP_1 di penali previste nella predetta sentenza ex art. 2932 c.c. del Tribunale di Salerno n. 2205/2016;
b) € 120.512,29 mediante delegazione ex art. 1269 c.c. conferita dalla ad di pagare un debito non ben specificato della CP_6 CP_1 stessa (sempre quale erede del defunto ) verso tal Pt_2 Per_3
(il quale, per tale credito, aveva già notificato un pignoramento
[...] presso terzi proprio al sig. ); in pratica, la dirottava CP_1 CP_6 in favore di un suo creditore ( ) il pagamento di quella Persona_3 parte di corrispettivo che avrebbe dovuto ricevere dall' ; CP_1
c) i restanti euro 189.887,71, infine, avrebbero dovuto essere pagati entro il 30 giugno 2029 e, all'uopo, venivano emessi in quella sede dall' dieci effetti cambiari (con espressa novazione CP_1 dell'obbligazione di pagamento del predetto prezzo residuo);
- che con l'atto di vendita del 2020, oggi impugnato, trasferiva CP_1 ai figli del defunto suo dante causa, , il predetto bene Persona_2 prevedendo le seguenti anomale pattuizioni e modalità di pagamento: il corrispettivo veniva fissato in euro 430.000,00, somma di gran lunga inferiore rispetto all'effettivo valore di acquisto del bene;
- nell'atto impugnato il corrispettivo era sostanzialmente sovrapponibile al suo valore catastale (euro 411.590) e, comunque, pari a quasi la metà del prezzo con il quale aveva precedentemente acquistato CP_1
l'immobile in oggetto da (euro 700.000); Persona_2
- una parte considerevole, pari ad euro 189.887,71, veniva compensata con il debito di pari importo che l'Ingenito aveva nei confronti della derivante dalle dieci cambiali già emesse in occasione del CP_6 citato atto di avveramento della condizione;
- altra considerevole parte del prezzo, pari ad euro 148.752,29, veniva anch'essa dilazionata con dieci cambiali emesse dai in favore Pt_2 di e scadenti annualmente il 13 dicembre di ogni anno per i CP_1 successivi nove anni, fino al 31 dicembre 2029 (in pratica, le stesse modalità di pagamento precedentemente assunte da nell'atto CP_1 di avveramento della condizione del 2019);
- che non era in possesso di ulteriori beni;
Controparte_1
- che le dette circostanze confermavano il chiaro disegno fraudolento sotteso all'atto in questione, volto a trasferire l'immobile ai - i Pt_2 quali, di fatto, non avevano mai traferito la residenza nell'immobile in questione - col solo preciso intento di allontanarlo temporaneamente dal patrimonio del debitore , per poi eventualmente CP_1 ritrasferirlo a quest'ultimo in un secondo momento, rinegoziando i rispettivi, intricati rapporti di dare/avere;
- che sussistevano, pertanto, i presupposti di cui all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio, Parte_1
e , mediante deposito di comparsa
[...] Parte_2 di costituzione e di risposta in data 19.7.2024, contestando in toto la domanda, chiedendo “Dichiarare la nullità dell'azione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 cpc, con ogni conseguenza di legge;
2) In subordine e senza accettare il contraddittorio, dichiarare la decadenza ex art. 69 bis L.F. rispetto alla revocatoria;
3) Sempre in linea gradata, dichiarare la inammissibilità dell'azione giudiziaria per mancanza di ragioni creditorie;
4) In via ulteriormente subordinata, rigettare le domande della perché infondate e non provate;
5) Pt_3
In ogni caso, condannare la – stante l'aggressione Pt_3 materializzante abuso di diritto e violazione di buona fede e correttezza – alla sanzione civile, nei confronti di ognuno dei concludenti, ex art. 96 III comma cpc, oltre interessi e rivalutazione. 6) Condannare la Pt_3 alle spese e competenze del giudizio, con attribuzione ai difensori antistatari”.
Preliminarmente, le convenute eccepivano, la decadenza dall'azione revocatoria, per essere stata la citazione notificata in data 12/05/2024, ai sensi dell'art. 140 cpc per compiuta giacenza, a fronte della sentenza di fallimento (n. 38/2011) pubblicata il 04/05/2021.
Eccepivano, inoltre, la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 cpc, per essere l'azione di inefficacia fondata su una vaga ed indefinita responsabilità gestoria in capo ad - che avrebbe cessato la sua CP_1 carica di amministratore oltre tre anni e mezzo prima della stipula dell'atto di compravendita (28/09/2020) - rispetto alla quale non sarebbero stati specificati gli elementi minimi per ipotizzare la sussistenza di un danno, né i criteri di quantificazione del danno stesso, nei cui confronti non sarebbe stata neanche proposta un'azione di responsabilità.
Inoltre, non sarebbero stato esplicitato come si sarebbe materializzato il concorso dei convenuti e , acquirenti di Parte_1 Pt_2 buona fede, estranei alle vicende societarie ed alle condotte che avrebbe posto in essere la parte alienante.
Disconosciuti espressamente il documento sub n. 5 del foliario di parte attrice (presunto verbale assembleare ACACIA Scrl del 07/07/2020), nonché il documento sub n. 10 (presunto parere avv. ritenuti, CP_7 in ogni caso, gli stessi inidonei a fondare l'azione revocatoria proposta, nel merito i convenuti deducevano l'inammissibilità ed infondatezza dell'azione, carente dei presupposti soggettivi ed oggettivi, rilevando, in particolare, che tutte le obbligazioni risultanti dall'atto di compravendita impugnato trovavano la loro fonte in provvedimenti degli organi giurisdizionali, che escludevano qualsivoglia “disegno fraudolento” e, nello specifico, nella sentenza n. 2205/2016, del 17/05/2016 del
Tribunale di Salerno, che aveva accolto la domanda attorea e pronunciato il trasferimento coattivo in favore di ed Controparte_1 in danno di - subordinato al pagamento della Persona_2 somma residua di € 650.000,00 – condannando, altresì, quest'ultimo al pagamento della penale di Euro 100,00= al giorno per il ritardo a far tempo dal 01/08/2007; la suddetta sentenza era stata anche impugnata da con atto di appello del 16/06/2017 Persona_2 sebbene per le lungaggini del processo, la controversia non era più proseguita, con cancellazione della causa dal ruolo;
- che in seguito al decesso di era stato stipulato in Persona_2 data 14/10/2019 l'atto dichiarativo di avveramento di condizione sospensiva, con il quale veniva trasferito l'immobile in questione ad
, decurtando in compensazione, rispetto al corrispettivo Controparte_1 stabilito, l'importo di EURO 339.600,00 a titolo di penale per il ritardo, sancita dalla sentenza del Tribunale N. 2205/2016, nonché Euro
120.512,29 quale delegazione di pagamento in favore di Per_3
, al fine di adempiere in favore di quest'ultimo il debito della
[...] parte alienante in virtù di sentenza del Tribunale di Salerno n. 4191/09
e di cui al pignoramento del 20/04/2015; tra l'altro quest'ultimo pagamento era anche finalizzato alla cancellazione di ipoteca sul bene oggetto di revocatoria.
Con espresso riferimento ai rapporti tra le parti, i convenuti deducevano che nessuna anomalia era ravvisabile in ordine all'atto pubblico di compravendita del 28/09/2020, rilevato che: i coniugi Per_2
e la moglie si erano separati legalmente con
[...] Controparte_6 assegnazione alla moglie ed ai figli dell'appartamento di Via dei
Principati; che i convenuti avevano interrotto ogni rapporto con il padre per cui non potevano essere a conoscenza dei fatti attinenti all'amministrazione di della società cooperativa e che l'appartamento di
Via dei Principati era stato acquistato dagli stessi al fine di consentire alla anziana madre, (di anni 86 all'epoca del rogito) Controparte_6 di conservare il suo habitat familiare.
Infine, deducevano che, dal canto suo, si era determinato ad CP_1 alienare l'immobile sottoposto all'odierna azione revocatoria al fine di evitare un'altra lunga controversia volta ad ottenere la disponibilità dell'appartamento detenuto dalla nonché di evitare di CP_6 dover corrispondere l'ulteriore somma di Euro 189.000,00, ancora dovuta, ottenendo anche gli importi di Euro 91.360,00 a mezzo bonifici bancari ed di Euro 148.752,29 a mezzo effetti cambiari.
Si costituiva, altresì, in giudizio, nella medesima data del 19.7.2024,
, chiedendo “Dichiarare la nullità della citazione per Controparte_1 vizio della causa petendi, per difetto di allegazione dei fatti posti a base del presunto diritto azionato e, in ogni caso, per la violazione degli artt.
163 comma 4 e 164 c.p.c.; b) in subordine, dichiarare la inammissibilità della domanda per difetto di allegazione delle presupposte ragioni di credito cui la presente azione dovrebbe essere strumentalmente connessa;
c) nel merito, rigettare le domande della curatela perché infondate e comunque non provate;
d) condannare la curatela del fallimento al pagamento delle spese legali, da attribuirsi ai Pt_3 procuratori antistatari, liquidate anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto del dispiego di azioni giudiziarie intentate (e preannunciate) contro
l'esponente”.
Premesso di essere venuto a conoscenza di contestazioni in ordine al suo operato solo in data il 7.9.2021, in occasione del rigetto della sua domanda di ammissione al passivo per i compensi allo stesso spettanti proprio in ragione della carica ricoperta all'interno della società i bonis,
a sostegno della difesa, l'odierno convenuto eccepiva: la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi e violazione del diritto di difesa dell'esponente, per essere la domanda fondata su una generica e vaga violazione di doveri genericamente riferibili allo stesso, quale amministratore della società cooperativa
IA in bonis;
la prescrizione dell'azione, in assenza di efficaci atti interruttivi, atteso che gli unici fatti dai quali discenderebbe la responsabilità a carico dell'amministratore risalirebbero al 2015;
l'infondatezza nel merito della domanda, in mancanza di una posizione creditoria dell'attore meritevole di tutela e garanzia, che escluderebbe qualsivoglia danno riconducibile ad una disposizione patrimoniale dell'Ingenito;
l'inesistenza degli elementi soggettivi della scientia damni e della partecipatio fraudis, non avendo avuto conoscenza, nel momento in cui procedeva alla vendita, del verbale dell'assemblea del 7.7.2020, né del parere del prof. in ogni caso ritenuti inidonei a fondare l'invocata CP_7 azione revocatoria.
Quanto ai rapporti tra le parti, il convenuto evidenziava l'insussistenza di buoni rapporti, in ragione delle pregresse azioni giudiziali intraprese tra le stesse.
Quanto alle asserite modalità di pagamento del prezzo convenuto nell'atto impugnato, il convenuto evidenziava che il prezzo concordato teneva conto di una compensazione per € 339.600,00 a titolo di penale per il ritardo;
che per poter addivenire al trasferimento era stato necessario delegare il pagamento di € 120.512,29 in favore di Per_3
, creditore del dante causa in forza di sentenza del Tribunale di
[...]
Salerno n. 4191/2009 cui era seguito atto di pignoramento il 20.4.2015 ed iscrizione ipotecaria sul bene oggetto di revocatoria.
Infine, il convenuto deduceva di essersi determinato a rivendere l'immobile ai figli del dante causa al fine di evitare le lungaggini legate alla prosecuzione del giudizio di secondo grado, di appello della sentenza ex art.2932 c.c. - incassando comunque l'ulteriore saldo del prezzo e risparmiando la somma di € 189.000,00, sul prezzo ancora dovuto per l'esecuzione della sentenza del 2017.
In ogni caso, deduceva l'erroneità del metodo di quantificazione del danno.
Depositate le memorie ex art. 171 ter cpc, all'udienza del 17.09.2025 il
Giudice rinviava per la rimessione della causa in decisione al
17.09.2025 in cui la stessa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata e, pertanto, vada, accolta per le motivazioni che di seguito si esporranno.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di decadenza ex art. 69 bis, primo comma, 1. Fall., della curatela attrice dalla possibilità di esperire l'azione in oggetto, in quanto la stessa sarebbe stata proposta oltre il termine triennale di decadenza previsto dalla menzionata disposizione.
Premesso che secondo condivisibile orientamento della Suprema Corte in materia di fallimento, “l'azione revocatoria che il curatore esperisca ai sensi dell'art. 66 l. fall. non è soggetta al termine triennale di decadenza ex art. 69 - bis l fall., la tale interpretazione conducendo argomenti di natura sia letterale (atteso che il primo degli articoli citati stabilisce che
l'esercizio dell'azione avvenga "secondo le norme del codice civile", così come il secondo sancisce, per parte propria, che il regime da esso recalo si applichi alle sole azioni "disciplinate" dalla sezione, della legge fallimentare in cui è collocato), sia sistematica, posto che
l'azione conserva natura di revocatoria ordinaria, sia, infine, teleologica, apparendo irragionevole ipotizzare un indebolimento della tutela delle ragioni creditorie allorché esse involgano interessi - quelli della massa dei creditori - di valenza superiore a quello di cui è portatore un singolo creditore privato.(vedi Cass. 8680 del 2017 e ancora Cass..
17544/2018), in ogni caso si osserva che la Corte di legittimità a più riprese ha statuito il principio secondo cui l'interruzione dei termini prescrizionali dell'azione revocatoria, quale manifestazione della volontà di far valere il diritto sostanziale sotteso, deve ritenersi validamente compiuta per il notificante con la tempestiva consegna dell'atto interruttivo all'Ufficiale giudiziario.
La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario (Cass., S.U. n. 24822/2015; Cass. Ord. Sez. 6 n.
24687/2016).
Pertanto, nel caso in esame sarebbe comunque ravvisabile la tempestività dell'azione avendo parte attrice inoltrato l'atto di citazione per la notifica per il tramite dell'ufficiale giudiziario ai convenuti il 2 maggio 2024 ed al convenuto il 30 aprile 2024 Pt_2 CP_1
(cfr. copia atto di citazione notificato a mezzo unep e a mezzo pec allegati all'atto introduttivo), ovvero nel termine di cui all'art. 69 bis
L.F..
Sempre preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi e violazione del diritto di difesa dell'esponente, avendo parte attrice chiaramente allegato e successivamente documentato di aver agito nel presente giudizio in ragione della pretesa creditoria sottesa alla domanda risarcitoria connessa al danno derivante da mala gestio proposta dinanzi al Tribunale delle Imprese di Napoli, nei confronti CP_1
, quale Presidente del cda della IA società cooperativa,
[...] dichiarata fallita in data 3 maggio 2021, dal Tribunale di Salerno (cfr. all. 14 alla memoria I termine 171 ter c.p.c. di parte attrice), la cui eventuale prescrizione e fondatezza, anche in ordine alla quantificazione del danno, esulano dall'ambito del presente giudizio, per i motivi che di seguito saranno precisati.
Giova rammentare che l'azione revocatoria qui invocata da parte attorea rappresenta il principale strumento di conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, quando questi abbia posto in essere atti di disposizione potenzialmente pregiudizievoli delle ragioni creditorie, privandoli di efficacia nei confronti del creditore agente. Il rimedio della inefficacia relativa è idoneo a garantire la fruttuosità di una successiva azione esecutiva sul patrimonio del debitore o sui beni che vi sono stati sottratti, paralizzando gli effetti di un atto di disposizione di per sé valido, ma non opponibile al creditore procedente in quanto posto in essere in frode al creditore, precostituendosi una condizione di inadempimento.
Va rilevato, inoltre, che “La L. Fall., art. 66, comma 1, prevede espressamente che "il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile". Il rinvio così compiuto alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria attesta la natura derivata dell'azione proposta dal curatore ex art. 66, la quale, pur nella particolarità Pt_4 del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 c.c.. Il che significa che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune quanto
a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui l'azione trae origine, ma non modifica i presupposti (se non nei termini in cui gli stessi vanno verificati) a cui è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale.” (Cassazione civile sez. I, 22/11/2021, n.36033).
L'art. 66 L.F. ripropone, dunque, in ambito fallimentare, la revocatoria ordinaria codicistica. L'unica differenza con quest'ultima è
l'ambito di efficacia, in quanto, la prima, esercitata dal curatore, giova a tutti i creditori, la seconda giova soltanto al creditore che ha esercitato l'azione; i presupposti e l'efficacia dell'azione sono invece le medesime, trattandosi dello stesso istituto trasposto in un diverso settore dell'ordinamento (Cass.
7.05.2015 n. 9170).
L'azione esercitata dal Curatore conserva, dunque, tutti gli elementi costitutivi richiesti dall'art. 2901 c.c. e cioè l'esistenza del credito, il presupposto oggettivo dell'eventus damni e quelli soggettivi del consilium fraudis o della scientia damni. (cfr. Corte di Appello di Messina
12.1.2022 n. 30).
Più recentemente, è stato ulteriormente precisato che “L'innesto dell'azione revocatoria ordinaria in una procedura fallimentare ne determina la trasformazione da strumento di tutela individuale del singolo creditore a strumento di tutela collettiva della massa, comportando, pur nel silenzio della legge, un diverso atteggiarsi sia dei presupposti sia degli effetti dell'azione. In particolare muta il presupposto oggettivo, che va individuato nella lesione della garanzia patrimoniale offerta dai beni del debitore al momento del compimento dell'atto e ancora esistente a quello della proposizione dell'azione. Lesione, in termini di insufficienza di tali beni a consentire il soddisfacimento delle ragioni creditorie, da verificarsi con riferimento all'insieme dei creditori. Ancora, la dichiarazione di inefficacia dell'atto si estende nei confronti dell'intera massa dei creditori, anteriori o posteriori all'atto, nonché determina direttamente, come per la revocatoria fallimentare, il recupero del bene al patrimonio oggetto dell'esecuzione fallimentare”. (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/09/2025, n.25605).
Tanto premesso, sussistono, nella fattispecie in esame, tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria.
1) Preesistenza di un credito
Dal punto di vista oggettivo, è necessario che il creditore agente prospetti l'esistenza al momento del compimento dell'atto impugnato per revocazione - di una ragione o aspettativa di credito in capo all'attore, ancorché solo eventuale, purché non assolutamente pretestuosa (Cass. S.U. ordinanza n.9440/2004; Cass. Sent. N.
12678/2001; Cass. Sent. N. 12144/1999).
Non è necessario che sia un credito liquido ed esigibile, potendo essere anche condizionato o potenziale, ma tale da consentire di apprezzare il pregiudizio economico discendente dal comportamento distrattivo del debitore (cfr. Cass. civ. n. 7452/00; n. 2104/00).
Ciò posto, deve rilevarsi che, nella fattispecie in esame, parte attrice ha allegato e successivamente documentato di aver agito in giudizio al fine di far valere la pretesa risarcitoria connessa al danno derivante da mala gestio nei confronti del Presidente del cda della IA società cooperativa dichiarata fallita in data 3 maggio 2021, dal Tribunale di
Salerno (cfr. all. 14 alla memoria I termine 171 ter c.p.c. di parte attrice).
Sul punto, occorre rammentare come la giurisprudenza ormai pacifica, all'indomani della già citata pronuncia delle Sezioni Unite del S.C.,
Cass. SS.UU. n. 9440/04, la quale, tra l'altro, contempla espressamente anche l'ipotesi del credito risarcitorio per mala gestio fatto valere in giudizio nei confronti di amministratori di società, affermi che “l'art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cass. n. 1893/12;
n. 9855/14; n. 11471/03); fermo, comunque, restando che “l'eventuale sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finchè l'esistenza del credito non sia accertata con efficacia di giudicato” (Cass. n. 17257/13; n. 9855/14).
La lettura estensiva della norma, in coerenza con il suo inquadramento tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del credito, trova giustificazione nelle esigenze di tutela del credito, che appaiono egualmente meritevoli di considerazione sia che il credito eventuale tragga origine da un negozio, sia che nasca da un fatto illecito, rivestendo eguale dignità le due posizioni creditorie, e meritando quindi entrambe l'accesso alla tutela conservativa somministrata dall'art. 2901
c.c., nel caso in cui il debitore, in pendenza del giudizio di accertamento del credito, compia atti di disposizione del patrimonio suscettivi di pregiudicare le ragioni del creditore” (Cass. SS.UU. n. 9440/04).
Tra l'altro, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio, condiviso da questo Giudice, secondo cui “Il requisito dell'anteriorità del credito, rispetto all'atto impugnato in revocatoria, deve essere riscontrato in base al momento dell'insorgenza del credito e non a quello successivo del suo accertamento giudiziale, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile”. (cfr. Corte di Appello di Venezia 15/03/2023), "... sicché essa può ritenersi sussistente anche se e quando l'accertamento del credito avvenga con sentenza posteriore all'atto impugnato (cfr., ex multis: Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 05/09/2019; Sentenza n. 1968 del
27/01/2009; Sentenza n. 12678 del 17/10/2001; Sentenza n. 8013 del
02/09/1996)...." (cfr. Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 116/2023 del
03-02-2023).
Non vi è dubbio, dunque che, nel caso di specie, la curatela attrice ha prospettato l'esistenza al momento del compimento dell'atto impugnato per revocazione - di una ragione o aspettativa di credito, avendo la
Curatela attrice agito in giudizio in virtù della pretesa sottesa alla domanda di risarcimento dei danni da mala gestio, proposta nei confronti di , nella sua qualità di Presidente del cda Controparte_1 della ACACIA S.C.R.L., con riferimento alle attività compiute a far data dall'anno 2010 e fino al 2017 - in cui ha cessato tale carica – ovvero in data anteriore all'atto impugnato del 2020.
2) Esistenza di un atto dispositivo
Sempre dal punto di vista oggettivo, è necessario che venga in rilievo un atto di disposizione del debitore, consistente in un atto di volontà in grado di incidere in maniera significativa sulla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio di cui dispone.
A tale categoria appartengono principalmente gli atti traslativi di alienazione di beni, che sottraggono al patrimonio del debitore i cespiti economicamente rilevanti in favore di un terzo, nascondendoli all'aggressione dei creditori, salvo che l'attore non sia in grado di provare in radice il carattere fittizio dell'alienazione mediante la diversa azione di simulazione.
Tanto premesso, nel caso di specie, la prova dell'atto dispositivo emerge per tabulas dall'atto di compravendita immobiliare a rogito del notaio di San Cipriano Picentino, del 28 settembre 2020, Persona_1 repertorio n. 2978 raccolta 2566, trascritto presso i Registri Immobiliari di Salerno il 7 ottobre 2020 ai n.ri registro generale 31375 registro particolare 24379, con cui ha venduto e trasferito Controparte_1 ai germani e , la piena Parte_1 Parte_2 ed esclusiva proprietà della consistenza immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di Salerno alla via dei Principati n. 42, e precisamente: appartamento fabbricato sito nel Comune di Salerno alla via dei Principati n. 42, posto al quinto piano, avente doppio ingresso sia dalla porta di fronte che a sinistra a chi sale sul pianerottolo di smonta delle scale, composto di 12 (dodici) vani catastali, confinante con gabbia scale, con la predetta via dei Principati, con proprietà
e o aventi causa, con via Pasquale Capone e con CP_3 CP_4 traversa privata, salvo altri;
con annessa terrazza di copertura del fabbricato in piano ottavo di circa mq 109 (centonove) confinante con cortile privato, con scale, con gabbia delle scale e con altra porzione di terrazza di proprietà aliena, salvo altri, il tutto come meglio rappresentato nella planimetria catastale ad allegarsi;
nell'insieme riportato nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 62, particella 211, subalterno 50, via dei 2 Principati n. 42, piano 5, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 6, vani 12, superficie catastale totale mq 229, senza le aree scoperte mq 216, rendita catastale 3.563,55 (cfr. all. 2 in produzione di parte attrice).
Invero, nessun dubbio che, nel caso di specie, l'atto oggetto della prospettata domanda revocatoria rientri nel novero degli atti dispositivi.
La compravendita di immobili, infatti, integra un atto dispositivo di carattere traslativo del diritto di proprietà su beni in favore dell'acquirente, idoneo a provocare una modificazione peggiorativa nel patrimonio del dante causa e, come tale, suscettibile di revocatoria. Il periculum damni, infatti, può attenere tanto a profili quantitativi quanto a profili qualitativi e dunque sia all'entità della garanzia patrimoniale, sia alla qualità dei beni che ne formano oggetto: "qualità che può essere pregiudicata dalla sostituzione di un bene facilmente aggredibile esecutivamente e non distraibile dal debitore (es.: un immobile) con bene distraibile (es.: denaro) o non altrettanto facilmente aggredibile dal creditore" (Tribunale Lecce, 21/01/2019, n.187).
Orbene, risulta sussistente il secondo requisito di operatività della tutela ex art. 2901 c.c..
3) Eventus damni
Accertata la sussistenza in capo all'odierna attrice di una ragione di credito anteriore all'atto dispositivo, deve procedersi all'accertamento dell'ulteriore presupposto per l'utile esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, il cd. eventus damni.
Il periculum damni o eventus damni, che qualifica l'atto di disposizione come fraudolento nella misura in cui reca attuale pregiudizio alle ragioni dei creditori oppure è semplicemente in grado di pregiudicarli in via potenziale (in tal senso è sufficiente un mero pericolo di danno), va apprezzato con riferimento al momento in cui è stato posto in essere l'atto di disposizione.
Si deve rammentare che l'onere di provare l'elemento c.d. "oggettivo" dell'azione revocatoria - così come quello "soggettivo"- grava su chi agisce in revocatoria e, dunque, nel caso di specie, sulla Curatela del
. Parte_3
Tale prova può ritenersi raggiunta anche per mezzo di presunzioni semplici, ai sensi dell'art.2729 c.c. (arg. da Cass.civ. n.2748/2005).
Il periculum damni o eventus damni è interpretato dalla giurisprudenza consolidata in maniera elastica ed orientata al favor creditori, per cui si ritiene sufficiente che l'atto di disposizione sia in grado di rendere più difficile o onerosa la realizzazione del diritto di credito (Cass. civ.
18/06/2019 n. 16221; Cass. civ. 19/7/2018, n. 19207, Cass. civ.
3/2/2015, n. 1902).
In particolare, con riferimento a tale presupposto, la giurisprudenza ha costantemente affermato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. (cfr., Corte di Appello Messina
12.1.2022 n. 30; Cass. civ., 27.3.2007, n. 7507; Cass. civ., 29.3.2007,
n. 7767; Cass. civ., 4.7.2006, n. 15265).
“A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (Cass. n. 1896 del 2012).
Con particolare riferimento all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2022, n. 1489), ha avuto già modo di ribadire che
“il curatore fallimentare che promuova l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi emerga che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni” (in tal senso anche Cass. 2253/2015, nonché Cass.
19515/2019, Cass. 3871/2019, Cass. 2336/2018, Cass.
1366/2017; Cass. 1902/2015; Cass. 8931/2013, Cass.
26331/2008 e Cass. 9092/1998).
“Ai fini del verificarsi del presupposto dell'eventus damni è poi necessario che la curatela dimostri non solo il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto dell'atto revocando, ma anche che quest'ultimo abbia oggettivamente reso più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori. A tal proposito deve aggiungersi che
“in tema di revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'"eventus damni", incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa. Ne consegue che in tale evenienza il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori” (Cass. 9565/2018, Cass.
19515/2019, Cass. 8931/2013). Sicché il principio normalmente applicato in tema di revocatoria ordinaria, secondo cui l'inesistenza del rischio di incapienza incombe sul convenuto (cfr. Cass. 2651/2013), non può trovare applicazione quando tale azione sia proposta dal fallimento”.
(cfr. Trib. Napoli Nord, 06.02.2023 n. 497).
Ciò detto, nel caso in esame, deve rilevarsi che la Curatela attrice ha provato che i crediti vantati dai creditori ammessi al passivo ammontano ad un totale di euro 1.886.327,15 in chirografo e euro
55.575,25 in privilegio (cfr. all.7 in produzione di parte attrice), per la cui soddisfazione non è assolutamente sufficiente il patrimonio relitto della società fallita, atteso che il non dispone di alcun attivo Parte_3
(cfr. all. 8 in produzione di parte attrice).
Inoltre, risulta evidente che il credito per la cui tutela si agisce in questa sede è precedente all'atto revocando, trattandosi di pretesi danni connessi alle attività ed omissioni relativi al periodo 2010 - 2017 in cui ha rivestito la carica di amministratore, anteriore alla data CP_1 dell'atto impugnato del 2020 (cfr. all. 14 in produzione di parte attrice).
Infine, può ritenersi che l'atto di compravendita del 28.9.2020 impugnato ha certamente mutato qualitativamente e quantitativamente il patrimonio del debitore, rendendo molto improbabile la soddisfazione dei creditori di , atteso che la Curatela attrice ha provato che il CP_1 convenuto non risulta proprietario o titolare di altro diritto reale su alcun immobile nel territorio italiano (cfr. all. 9 in produzione di parte attrice).
Né, d'altra parte, il convenuto ha provato di essere in possesso di ulteriori beni utili a soddisfare la garanzia creditoria di cui all'art. 2740
c.c.
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, può ritenersi sussistente il presupposto dell'eventus damni.
4) Scientia damni
L'azione revocatoria ordinaria di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito richiede anche il presupposto della scientia damni.
Il presupposto della scientia damni implica la mera conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata, ai sensi dell'art. 2740
c.c., a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis), né la partecipazione del terzo o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr. Cass. Civ., 1.6.2000, n. 7262).
Alla conoscenza del pregiudizio deve essere equiparata naturalmente la sua conoscibilità, cosicché l'ignoranza dovuta a colpa grave va considerata al pari della conoscenza effettiva (cfr. Cass. n. 2748/2005).
Tale consapevolezza si connota in ragione della collocazione temporale dell'atto: qualora infatti l'atto di disposizione sia anteriore all'assunzione dell'obbligazione, è necessario fornire la prova ulteriore che questo sia stato preordinato dal debitore in vista del sorgere del rapporto obbligatorio allo scopo di precostituirsi l'inadempimento.
L'ampiezza dell'elemento soggettivo dipende anche dal carattere gratuito o oneroso dell'atto. Qualora il debitore ponga in essere un atto a titolo gratuito, è sufficiente la prova della sua sola consapevolezza ai sensi dell'art. 2901 co. 1 n. 1) cod. civ., mentre irrilevante è lo stato psicologico del terzo, il cui interesse è recessivo rispetto a quello del creditore che mira a evitare un danno. Qualora invece l'atto sia a titolo oneroso, non può prescindersi dalla prova della comune conoscenza del terzo del carattere fraudolento della operazione o, qualora l'atto sia anteriore al sorgere del credito, della partecipazione alla dolosa preordinazione in danno del creditore (cd. Participatio fraudis).
L'onere della prova incombente sul creditore agente può essere assolto anche mediante prove diverse da quelle dirette e dunque partendo da elementi presuntivi, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito
(cfr. Cass. civ. 18/06/2019, n.16221; Corte appello Genova,
03/11/2020, n. 1020). Il ragionamento presuntivo può essere condotto
“seguendo tre diverse direttrici: - presunzioni oggettive, consistenti nella palese – o comunque agevolmente conoscibile – esistenza di posizioni debitorie del disponente: protesti, pignoramenti, ecc.; - presunzioni derivanti dalle modalità dell'atto negoziale, quali il mancato pagamento del prezzo;
la non congruità dello stesso;
il pagamento dilazionato al di fuori dei criteri di normalità, ecc;
- presunzioni soggettive, date dal rapporto di parentela tra le parti oppure da rapporti di cointeressenza in affari (soci, imprese comuni, ecc.)” (Tribunale Latina, 07/09/2020
n.1619). Nel caso di atti a titolo oneroso, la giurisprudenza è favorevole al ricorso alle presunzioni semplici anche per fornire la prova non agevole della partecipatio fraudis del terzo (Cass. Civ. 18\01\2019
n.1286).
Con particolare riferimento alla prova della consapevolezza da parte del terzo, va rilevato che, secondo la Suprema Corte di Cassazione “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Ord. n.
28423 del 15/10/2021; in tal senso anche Tribunale Piacenza sez. I,
09/02/2023, n.67).
Orbene, avuto riguardo al caso di specie, in considerazione dell'anteriorità del preteso credito rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, ai fini dell'accoglimento della domanda è quindi sufficiente la prova che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie nel momento in cui sono stati posti in essere gli atti dispositivi.
A tal proposito, si osserva che, non può esservi dubbio alcuno che il convenuto, , fosse consapevole del pregiudizio che stava Controparte_1 arrecando ai creditori, nel momento in cui stipulava l'atto di compravendita immobiliare del 28.9.2020, alla luce della documentazione versata in atti dalla curatela attrice.
Invero, nella specie, indizi gravi, precisi e concordanti, che depongono nel senso della consapevolezza dell'eventus damni da parte dell'alienante, possono essere rinvenuti:
- nella collocazione temporale dell'atto dispositivo: l'atto impugnato del
28.9.2020 è stato stipulato circa due mesi dopo l'assunzione della delibera assembleare della in bonis del 7 luglio 2020 (cfr. all. 5 in Pt_3 produzione di parte attrice), nella quale veniva esaminata la relazione predisposta dall'Avv. Vittorio Giorgi - su incarico del nuovo Presidente del cda - sulle azioni di responsabilità da proporsi nei confronti degli organi sociali, con riferimento agli eventi gestori ed alle omissioni verificatesi a partire dall'esercizio 2010, ritenuti dannosi per la società ed ascrivibili prevalentemente a , nella sua qualità di Controparte_1
Presidente del cda fino all'anno 2017 - secondo cui “sussiste la violazione del generale dovere di diligenza professionale di cui all'art.
2392 c.c., da parte di , ed altresì la violazione degli artt. Controparte_1
26 e 28 dello Statuto prima della modifica del 2012, e successivamente dell'art. 26 dello Statuto come modificato nel 2012, laddove si prevede la competenza Collegiale nella stipula dei contratti, nonché, infine, il conflitto di interessi rinveniente dal contemporaneo ruolo, sempre di CP_1
quale amministratore unico di Coedal S.r.l.” evidenziando una
[...] serie di atti ed omissioni che “anche per quanto risulta dalla relazione del dott. sono da ritenersi in concreto dannosi per la Persona_4
Cooperativa e possono essere ascritti all'ex presidente ” Controparte_1
(cfr. pagg. 2 e 12 all. 10 in produzione di parte attrice).
D'altra parte, è anche emerso che i diversi profili di responsabilità imputabili all' , emergevano già nel settembre del 2017, nella CP_1 relazione del Dott. che, incaricato “in questo contesto di Persona_4 completo disorientamento” dal Presidente del CdA nominato dall'assemblea del 30 marzo 2017, “al fine di avere contezza delle ragioni che hanno causato l'immobilismo della società nel corso dell'ultimo quadriennio, nonché dello stato dei rapporti con le parti promittenti venditrici dell'area, con l'impresa appaltatrice dei lavori, con il direttore dei lavori e con il ha conferito incarico al Controparte_8 sottoscritto Consulente di analizzare, mediante la redazione di un'apposita Relazione, i principali accadimenti societari, a far data dall'anno 2009 e sino a tutto l'anno 2016”, evidenziando, che “Gli attuali
Consiglieri di Amministrazione della società IA CA si trovano a gestire una situazione di completo stallo” (cfr. all. 16 in produzione di parte attrice).
Precedentemente, all'assemblea del 20 luglio 2016, presieduta da
, il consigliere dimissionario e socio della , CP_1 Pt_3 CP_9
, lamentava “una informativa carente e lacunosa da parte del
[...]
Presidente. Ed informa l'Assemblea in merito alle motivazioni che lo hanno portato a presentare le dimissioni dalla carica di consigliere nonché da socio, ribadendo le grosse responsabilità, a suo giudizio, dell'amministratore” (cfr. p. 9 all. 19 in produzione di parte attrice); in quella stessa assemblea, poi, il sindaco, Avv. Controparte_10
“lamenta la mancanza di oggettivizzazione degli atti prodotti e la mancanza di comunicazioni scritte e documentate, proponendo di riconvocare l'Assemblea a settembre per la ricomposizione del CDA e per una rappresentazione della rendicontazione di quanto relazionato dal
Presidente” (cfr. p. 10 doc. 19 in produzione di parte attrice).
Costituito il nuovo cda nel corso della successiva assemblea del 30 marzo 2017, nell'assemblea del 25 ottobre 2017, letta la citata relazione del dott. finalizzata alla ricostruzione di tutte le vicende Per_4 societarie e contabili che avevano interessato la cooperativa negli ultimi anni, il socio , chiedeva al dott. “lumi circa la Per_5 Per_4 sussistenza, a suo avviso, di eventuali responsabilità ascrivibili alla passata gestione” (p. 22 all. 19 in produzione di parte attrice).
Ancora, all'assemblea dell'11 luglio 2018, avente tra i punti all'ordine del giorno “7) azione sociale di responsabilità nei confronti dei membri della CDA cessati” (cfr. p. 29 all. 19 in produzione di parte attrice),
l'assemblea “dopo breve discussione, essendo propensa a proporre azioni di responsabilità, almeno nei confronti di alcuni dei membri del CDA cessati, delibera di dare mandato al Presidente per prospettare le contestazioni da muovere nei confronti degli stessi” (p. 31 in all. 19 in produzione di parte attrice).
All'assemblea del 15 luglio 2019, “per individuare i professionisti per le azioni da proporre nei confronti di e delle persone che, Controparte_11 componendo i cessati organi societari, risultino responsabili delle gravi irregolarità rilevate nella cosiddetta perizia “ , il Presidente Per_4 propone di scegliere la proposta più conveniente tra i preventivi che perverranno al CDA …” (p. 35 all. 19 in produzione di parte attrice).
All'assemblea del 7 luglio 2020, con all'ordine del giorno, tra l'altro, “5)
Individuazione azioni di responsabilità sulla scorta della relazione preliminare del difensore nominato avv. Prof. Vittorio Giorgi” (cfr. p. 37 all. 19 in produzione di parte attrice), dove “l'assemblea prende conoscenza della relazione sulle proponenti azioni di responsabilità degli organi sociali, così come predisposta dall'avv. Prof. Vittorio Giorgi….
All'esito di tale relazione… “l'assemblea ritiene che valga la pena, ancora, di approfondire, sia l'emersione di responsabilità penali, sia quant'altro meglio si potrà valutare circa fatti idonei a configurare la sussistenza di amministratori di fatto, e, pertanto, attesi i tempi ancora disponibili, ed altresì la necessità di reperire risorse finanziarie all'uopo, rinvia anche le decisioni da assumere in merito alla prossima programmata convocazione” (pp. 43-44 all. 19 in produzione di parte attrice).
Infine, all'assemblea del 15 dicembre 2020, il sindaco CP_10
evidenziava “che l'eventualità di procedere nelle dette azioni [di
[...] responsabilità, n.d.r.] è stata più volte portata all'esame dell'Assemblea stessa, che finora non ha autorizzato detta azione, anche perché risultava dubbioso l'esito satisfattivo, in particolare nei confronti del cessato presidente dott. , per ragioni di impossidenza manifesta Controparte_1 da parte di costui” (cfr. p. 49 alll. 19 in produzione di parte attrice).
Orbene, alla luce della copiosa documentazione versata in atti dalla curatela attrice, risulta alquanto improbabile che il convenuto , CP_1 proprio in quanto “esperto dottore commercialista e ottimo conoscitore della materia” (cfr. pag. 25 della comparsa di risposta ), non CP_1 avesse più contezza delle sorti della società che aveva amministrato sin dalla sua costituzione e fino al 2017, la cui carica di amministratore aveva dismesso, non volontariamente, bensì a seguito di revoca dell'incarico a seguito della decisione assunta dall'assemblea in data
30.3.2017 (cfr. pag. 16 all. 19 alla memoria ex art. 171 bis c.p.c. di parte attrice), in esecuzione di volontà già anticipate in occasione del
16.12.2016 in cui si poneva all'ordine del giorno la “presa d'atto del mancato funzionamento del cda e l'intera revoca del cda” (cfr. pag. 12 all.
19 allea memoria ex art. 171 bis c.pc. di parte attrice), attesa, oltretutto, la permanenza, in capo allo stesso della qualità di socio della . Pt_3
Si ritiene, poi, fortemente sintomatico della sussistenza della scientia damni in capo al convenuto e del consilium fraudis in capo agli acquirenti la vendita da parte di in favore degli eredi del Controparte_1 suo originario dante causa, degli stessi beni Persona_2 immobili che erano entrati a far parte del suo patrimonio soltanto a seguito di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.p.c., N. 2205 del 2016, resa in suo favore dal Tribunale di Salerno.
Come rilevato da parte attrice, non appare d'ostacolo a tale presunzione l'argomentazione contraria di parte convenuta, secondo cui l'effettiva volontà di sottrarre il bene all'aggressione del fallimento avrebbe potuto essere perpetrata più facilmente con l'electio amici, al momento dell'avveramento della condizione sospensiva apposta alla sentenza ex art. 2932 c.c., piuttosto che con la vendita agli eredi , rilevato Pt_2 che la sentenza del Tribunale di Salerno del 2016, in accoglimento della domanda di , ha disposto il trasferimento coattivo in suo favore CP_1
e non contempla alcuna previsione in tal senso.
Ulteriore elemento indiziario è da rinvenirsi nell'evidente sproporzione tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita impugnato pari ad € 430.000,00 e il valore dell'immobile alienato atteso che nella stessa sentenza n. 2205/2016 del Tribunale di Salerno, si dispone che il trasferimento coattivo dell'immobile in favore di è subordinato CP_1 al pagamento, in favore del precedente proprietario, Persona_2 della somma di euro 650.000,00 (cfr. all. 12 in produzione di parte attrice).
Detta evidente sproporzione, si ritiene, non poteva non essere nota all'alienante e agli acquirenti, in ragione delle complesse ed importanti vicende giudiziarie che hanno interessato la vita dell'odierno debitore e del suo originario dante causa e del rapporto di parentela degli acquirenti quali figli del defunto , originario Pt_2 Persona_2 dante causa di . CP_1
In merito, non si ritiene plausibile che il prezzo concordato nell'atto pubblico impugnato tiene conto della compensazione per € 339.600,00
a titolo di penale per il ritardo sancita dalla sentenza del Tribunale N.
2205/2016, nonché della delegazione di pagamento per Euro
120.512,29 in favore del tale , al fine di adempiere in Persona_3 favore di quest'ultimo il debito della parte alienante in virtù di sentenza del Tribunale di Salerno n. 4191/09 e di cui al pignoramento del 20/04/2015 (quest'ultimo pagamento sarebbe stato finalizzato alla cancellazione di ipoteca sul bene oggetto di revocatoria), atteso che nell'atto di vendita non si fa alcun riferimento a detta riduzione, né è stata prodotta documentazione a sostegno di quanto dedotto.
Anche le modalità di pagamento convenute nell'atto impugnato, con riferimento a gran parte delle somme dovute, sono sintomatiche della sussistenza della scientia damni in capo al convenuto e del consilium fraudis in capo agli acquirenti posto che, quanto ad euro 148.752,29 viene disposta l'emissione di n. 10 cambiali da parte degli stessi acquirenti in favore di , con scadenze annuali fino al 31 CP_1 dicembre 2029, convenendo modalità anomale sia in relazione alle modalità, sia, in relazione al tempo in cui devono eseguirsi;
quanto ad euro 189.887,71 del prezzo di vendita risultano compensati con il debito di pari importo che avrebbe contratto nei confronti CP_1 della - il cui pagamento era già stato oggetto di dieci cambiali CP_6 emesse nel 2019 in occasione dell'avveramento della condizione sospensiva – e che la avrebbe girato ai figli e CP_6 Parte_1
. In questo caso, sintomatico, ai fini della revocabilità Parte_2
è che tale modalità ricalchi fedelmente quella adottata nel precedente atto del 2019, in cui era a dover versare importi mensili simili CP_1 alla a conferma della volontà di porre in essere CP_6 un'operazione fraudolenta.
Infine, quanto al requisito della conoscenza del pregiudizio in capo al terzo acquirente dei beni immobili rileva, altresì, la circostanza che gli stessi non vi abbiamo mai trasferito la residenza nell'immobile acquistato (cfr. all. 13 in produzione di parte attrice).
In conclusione, per tutte quante le ragioni esposte, la domanda di revocatoria dell'atto di compravendita immobiliare del 28.9.2020 deve trovare accoglimento e conseguentemente deve dichiararsi l'inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto di compravendita a rogito del notaio di San Cipriano Picentino, del 28 settembre 2020, Persona_1 repertorio n. 2978 raccolta 2566, trascritto presso i Registri Immobiliari di Salerno il 7 ottobre 2020 ai n.ri registro generale 31375 registro particolare 24379. All'accoglimento della domanda segue l'ordine di trascrizione della relativa sentenza.
In punto di spese, queste seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al DM
147/2022, secondo valori medi, con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile complessità media, atteso che non è possibile determinare con esattezza il valore effettivo dell'intera operazione economica per cui si agisce in revocatoria, per tutte le fasi e con maggiorazione per pluralità di parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando sulla domanda revocatoria proposta dalla n. 38/2021, partita iva e Parte_3 codice fiscale , in persona del curatore avv. Luigi P.IVA_1
Amendola, nei confronti di (C.F.: Parte_1 [...]
), (C.F.: e C.F._4 Parte_2 CodiceFiscale_2
(C. F. , ogni altra domanda, Controparte_1 C.F._3 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda di revocatoria e, per l'effetto, DICHIARA
l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e art. 66 L.F., nei confronti della massa dei creditori del n. Parte_3
38/2021 dell'atto di compravendita a rogito del notaio Persona_1 di San Cipriano Picentino, del 28 settembre 2020, repertorio n.
2978 raccolta 2566, trascritto presso i Registri Immobiliari di
Salerno il 7 ottobre 2020 ai n.ri registro generale 31375 registro particolare 24379, con cui ha venduto e Controparte_1 trasferito ai germani e Parte_1 Parte_2
, la piena ed esclusiva proprietà della consistenza
[...] immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di Salerno alla via dei Principati n. 42, e precisamente: appartamento fabbricato sito nel Comune di Salerno alla via dei Principati n. 42, posto al quinto piano, avente doppio ingresso sia dalla porta di fronte che a sinistra a chi sale sul pianerottolo di smonta delle scale, composto di 12 (dodici) vani catastali, confinante con gabbia scale, con la predetta via dei Principati, con proprietà e CP_3
o aventi causa, con via Pasquale Capone e con traversa CP_4 privata, salvo altri;
con annessa terrazza di copertura del fabbricato in piano ottavo di circa mq 109 (centonove) confinante con cortile privato, con scale, con gabbia delle scale e con altra porzione di terrazza di proprietà aliena, salvo altri, il tutto come meglio rappresentato nella planimetria catastale ad allegarsi;
nell'insieme riportato nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 62, particella 211, subalterno 50, via dei 2 Principati n. 42, piano 5, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 6, vani 12, superficie catastale totale mq 229, senza le aree scoperte mq 216, rendita catastale 3.563,55;
2) RIGETTA le domande ex art. 96 c.p.c. articolate dai convenuti;
3) CONDANNA ex art. 97 c.p.c. i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della Curatela della procedura attrice che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed €
14.118,00 (dato dal compenso medio di € 10.860,00 aumentato del
30%) per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali,
IVA e CPA come per legge;
4) ORDINA al Conservatore dei R.R. II. competente per territorio di trascrivere la presente pronunzia, con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in Salerno, 22.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Valiante
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno - 3^ Sezione civile in composizione monocratica in persona della Dott.ssa Giuseppina Valiante ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3561 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto “azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e
66 L.F.”,
TRA
CURATELA DEL FALLIMENTO ACACIA s.r.l. N. 38/2021, partita iva e codice fiscale , con sede in Salerno alla Via Calata San P.IVA_1
Vito, n. 112, in persona del curatore avv. Luigi Amendola, rappresentato e difeso, in virtù di mandato apposto in calce all'atto di citazione, dall'avv. Lionella Pisani Massamormile, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Mergellina n. 32.
ATTRICE
E
(C.F.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F.: , entrambi rappresentati e
[...] CodiceFiscale_2 difesi dall'avvocato Wladimiro Manzione e dall'avvocato Gaetano
Manzione ed elettivamente domiciliati presso lo studio professionale dei citati difensori in Salerno, in Via F. Farao n. 4;
CONVENUTI
NONCHE' (C. F. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._3 unitamente e con poteri anche disgiunti, dagli avv.ti Alessandro Rizzo,
LE EL e RI IO, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa, domiciliato presso la Avvocati con Controparte_2 sede a Salerno in Via Irno n.11;
CONVENUTI
CONCLUSIONI di cui in atti.
CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...] conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno Parte_3
, e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Salerno, contrariis reiectis,
1) dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti del fallimento di
dell'atto di compravendita immobiliare a rogito del notaio Parte_3
di San Cipriano Picentino del 28 settembre 2020, repertorio Persona_1
n. 2978 raccolta 2566, trascritto presso i Registri Immobiliari di Salerno il
7 ottobre 2020 ai n.ri registro generale 31375 registro particolare 24379, avente ad oggetto un immobile facente parte del fabbricato sito nel
Comune di Salerno alla via dei Principati n. 42, e precisamente: - appartamento fabbricato sito nel Comune di Salerno alla via dei Principati
n. 42, posto al quinto piano, avente doppio ingresso sia dalla porta di fronte che a sinistra a chi sale sul pianerottolo di smonta delle scale, composto di 12 (dodici) vani catastali, confinante con gabbia scale, con la predetta via dei Principati, con proprietà e o aventi causa, CP_3 CP_4 con via Pasquale Capone e con traversa privata, salvo altri;
con annessa terrazza di copertura del fabbricato in piano ottavo di circa mq 109
(centonove) confinante con cortile privato, con scale, con gabbia delle scale e con altra porzione di terrazza di proprietà aliena, salvo altri, il tutto come meglio rappresentato nella planimetria catastale ad allegarsi;
nell'insieme riportato nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio
62, particella 211, subalterno 50, via dei 2 Principati n. 42, piano 5, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 6, vani 12, superficie catastale totale mq 229, senza le aree scoperte mq 216, rendita catastale 3.563,55;
2) in ogni caso, con vittoria di spese e compenso, oltre c.p.a. ed iva come per legge”.
A sostegno della domanda, la curatela attrice rappresentava di essere stata autorizzata ad agire in giudizio nei confronti di al Controparte_1 fine di far valere la responsabilità di quest'ultimo, quale Presidente del
Cda della società cooperativa a responsabilità limitata , costituita Pt_3 nel settembre 1999, per i comportamenti di mala gestio allo stesso ascrivibili durante il periodo in cui aveva rivestito la carica di amministratore della società in bonis, al fine di ottenere il risarcimento del danno cagionato alla massa dei creditori.
Deduceva l'attrice che, dopo un lungo periodo di inerzia della società, a far data dal 2009, poneva in essere una serie di attività Controparte_1 con evidente negligenza professionale - tra cui l'acquisto di un complesso immobiliare su cui la società in bonis avrebbe dovuto edificare - causando ingenti danni ai soci, ai creditori sociali e alla stessa Società, che, impossibilitata a far fronte agli impegni economici ed alle sopravvenienze contrattuali, veniva dichiarata fallita in data 3 maggio 2021 dal Tribunale di Salerno.
In particolare, il danno subito dalla dal contegno dei convenuti Pt_3 veniva così quantificato: “Danno emergente quantificabile in euro
2.276.202,00, quanto ai versamenti eseguiti sia a titolo di caparra confirmatoria (euro 1.285.000,00) che di acconto sul prezzo di acquisto dei terreni (euro 900.000,00), nonché agli interessi versati a causa della proroga delle scadenze contrattuali (euro 91.202,00); e in euro
208.600,00 quanto ai versamenti eseguiti all'Ing. per l'inutile CP_5 contratto di appalto di servizi;
Danno potenziale quantificabile complessivamente in euro 450.000,00, corrispondente alla penale prevista nel contratto stipulato con l'Ing. per l'importo di euro CP_5
450.000,00, che diverrebbe un danno effettivo solo nel caso in cui quest'ultima richieda e ottenga in sede giudiziale tale importo, oltre interessi e spese legali eventualmente riconosciuti al professionista, oltre
Interessi Legali e Rivalutazione Monetaria sull'importo corrispondente al danno emergente (pari ad euro 2.276.202,00) in base agli indici Istat;
Danno per prosecuzione dell'attività sociale in presenza dei presupposti di cui all'art. 2447 c.c., quantificabile in euro 200.259.89, corrispondente al deficit patrimoniale riportato dalla società nel periodo considerato”.
Precisava la Curatela che l'atto di vendita oggetto di revocatoria era stato stipulato il 20.9.2020, dopo che nell'assemblea del 7.7.2020 della
Società in bonis si era discusso dei profili di responsabilità di CP_1 per i danni patrimoniali cagionati alla , al solo fine di sottrarre Pt_3
l'immobile in questione alle pretese risarcitorie che la Società avrebbe intrapreso nei suoi confronti.
Inoltre, l'attrice rilevava:
- che gli acquirenti dell'appartamento in oggetto - e Parte_1
- non potevano non conoscere le vicende del loro de Parte_2 cuius con e, quindi, le problematiche patrimoniali di Controparte_1 quest'ultimo, in quanto figli dell'originario dante causa di CP_1
il quale ultimo aveva dovuto trasferire a Persona_2 CP_1
l'immobile in oggetto a seguito di sentenza costitutiva degli
[...] effetti del contratto preliminare ex art. 2932 c.c. emessa dal Tribunale di Salerno n. 2205 del 17.5.2016;
- che il prezzo convenuto nell'atto revocando - di euro 430.000,00 - era pari sostanzialmente al suo valore catastale, oltre ad essere pari quasi alla metà di quanto effettivamente pagato dall' al momento CP_1 dell'acquisto e, comunque, le modalità di pagamento convenute risultavano anomale e facilmente ritrattabili;
- che nella citata sentenza del 2016, il Tribunale di Salerno aveva condizionato sospensivamente il trasferimento coattivo dell'immobile al pagamento, da parte di ed in favore di , del prezzo di CP_1 Pt_2 euro 650.000,00 (con facoltà per il primo di sospendere il pagamento in attesa della liberazione dell'immobile da garanzie reali ad opera del secondo);
- che successivamente, con l'atto di avveramento della condizione del 14 ottobre 2019 prima citato, e coniuge Controparte_1 Controparte_6 di , davano atto dell'avvenuto decesso di quest'ultimo, Persona_2 della rinunzia alla sua eredità da parte dei suoi due figli (i sig.ri e , oggi convenuti) e dell'accettazione Parte_1 Parte_2 tacita dell'eredità da parte della CP_6
- che nel medesimo atto di avveramento, le due parti convenivano di considerare avverata la condizione sospensiva relativa al pagamento del residuo prezzo di euro 650.000 rispetto all'originario corrispettivo di euro 700.000 fissato nell'originario contratto preliminare di vendita (poi inadempiuto da ); Persona_2
- inoltre, nel medesimo atto di avveramento della condizione si prevedeva anche, a fini transattivi, che il residuo prezzo di euro 650.000 sarebbe stato versato dall'Ingenito con le seguenti, complesse modalità
(volte a regolare svariati aspetti di precedenti rapporti dare-avere tra le due parti originarie):
a) € 339.600,00 mediante compensazione parziale con il corrispondente debito del defunto verso l' per il pagamento Persona_2 CP_1 di penali previste nella predetta sentenza ex art. 2932 c.c. del Tribunale di Salerno n. 2205/2016;
b) € 120.512,29 mediante delegazione ex art. 1269 c.c. conferita dalla ad di pagare un debito non ben specificato della CP_6 CP_1 stessa (sempre quale erede del defunto ) verso tal Pt_2 Per_3
(il quale, per tale credito, aveva già notificato un pignoramento
[...] presso terzi proprio al sig. ); in pratica, la dirottava CP_1 CP_6 in favore di un suo creditore ( ) il pagamento di quella Persona_3 parte di corrispettivo che avrebbe dovuto ricevere dall' ; CP_1
c) i restanti euro 189.887,71, infine, avrebbero dovuto essere pagati entro il 30 giugno 2029 e, all'uopo, venivano emessi in quella sede dall' dieci effetti cambiari (con espressa novazione CP_1 dell'obbligazione di pagamento del predetto prezzo residuo);
- che con l'atto di vendita del 2020, oggi impugnato, trasferiva CP_1 ai figli del defunto suo dante causa, , il predetto bene Persona_2 prevedendo le seguenti anomale pattuizioni e modalità di pagamento: il corrispettivo veniva fissato in euro 430.000,00, somma di gran lunga inferiore rispetto all'effettivo valore di acquisto del bene;
- nell'atto impugnato il corrispettivo era sostanzialmente sovrapponibile al suo valore catastale (euro 411.590) e, comunque, pari a quasi la metà del prezzo con il quale aveva precedentemente acquistato CP_1
l'immobile in oggetto da (euro 700.000); Persona_2
- una parte considerevole, pari ad euro 189.887,71, veniva compensata con il debito di pari importo che l'Ingenito aveva nei confronti della derivante dalle dieci cambiali già emesse in occasione del CP_6 citato atto di avveramento della condizione;
- altra considerevole parte del prezzo, pari ad euro 148.752,29, veniva anch'essa dilazionata con dieci cambiali emesse dai in favore Pt_2 di e scadenti annualmente il 13 dicembre di ogni anno per i CP_1 successivi nove anni, fino al 31 dicembre 2029 (in pratica, le stesse modalità di pagamento precedentemente assunte da nell'atto CP_1 di avveramento della condizione del 2019);
- che non era in possesso di ulteriori beni;
Controparte_1
- che le dette circostanze confermavano il chiaro disegno fraudolento sotteso all'atto in questione, volto a trasferire l'immobile ai - i Pt_2 quali, di fatto, non avevano mai traferito la residenza nell'immobile in questione - col solo preciso intento di allontanarlo temporaneamente dal patrimonio del debitore , per poi eventualmente CP_1 ritrasferirlo a quest'ultimo in un secondo momento, rinegoziando i rispettivi, intricati rapporti di dare/avere;
- che sussistevano, pertanto, i presupposti di cui all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio, Parte_1
e , mediante deposito di comparsa
[...] Parte_2 di costituzione e di risposta in data 19.7.2024, contestando in toto la domanda, chiedendo “Dichiarare la nullità dell'azione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 cpc, con ogni conseguenza di legge;
2) In subordine e senza accettare il contraddittorio, dichiarare la decadenza ex art. 69 bis L.F. rispetto alla revocatoria;
3) Sempre in linea gradata, dichiarare la inammissibilità dell'azione giudiziaria per mancanza di ragioni creditorie;
4) In via ulteriormente subordinata, rigettare le domande della perché infondate e non provate;
5) Pt_3
In ogni caso, condannare la – stante l'aggressione Pt_3 materializzante abuso di diritto e violazione di buona fede e correttezza – alla sanzione civile, nei confronti di ognuno dei concludenti, ex art. 96 III comma cpc, oltre interessi e rivalutazione. 6) Condannare la Pt_3 alle spese e competenze del giudizio, con attribuzione ai difensori antistatari”.
Preliminarmente, le convenute eccepivano, la decadenza dall'azione revocatoria, per essere stata la citazione notificata in data 12/05/2024, ai sensi dell'art. 140 cpc per compiuta giacenza, a fronte della sentenza di fallimento (n. 38/2011) pubblicata il 04/05/2021.
Eccepivano, inoltre, la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 cpc, per essere l'azione di inefficacia fondata su una vaga ed indefinita responsabilità gestoria in capo ad - che avrebbe cessato la sua CP_1 carica di amministratore oltre tre anni e mezzo prima della stipula dell'atto di compravendita (28/09/2020) - rispetto alla quale non sarebbero stati specificati gli elementi minimi per ipotizzare la sussistenza di un danno, né i criteri di quantificazione del danno stesso, nei cui confronti non sarebbe stata neanche proposta un'azione di responsabilità.
Inoltre, non sarebbero stato esplicitato come si sarebbe materializzato il concorso dei convenuti e , acquirenti di Parte_1 Pt_2 buona fede, estranei alle vicende societarie ed alle condotte che avrebbe posto in essere la parte alienante.
Disconosciuti espressamente il documento sub n. 5 del foliario di parte attrice (presunto verbale assembleare ACACIA Scrl del 07/07/2020), nonché il documento sub n. 10 (presunto parere avv. ritenuti, CP_7 in ogni caso, gli stessi inidonei a fondare l'azione revocatoria proposta, nel merito i convenuti deducevano l'inammissibilità ed infondatezza dell'azione, carente dei presupposti soggettivi ed oggettivi, rilevando, in particolare, che tutte le obbligazioni risultanti dall'atto di compravendita impugnato trovavano la loro fonte in provvedimenti degli organi giurisdizionali, che escludevano qualsivoglia “disegno fraudolento” e, nello specifico, nella sentenza n. 2205/2016, del 17/05/2016 del
Tribunale di Salerno, che aveva accolto la domanda attorea e pronunciato il trasferimento coattivo in favore di ed Controparte_1 in danno di - subordinato al pagamento della Persona_2 somma residua di € 650.000,00 – condannando, altresì, quest'ultimo al pagamento della penale di Euro 100,00= al giorno per il ritardo a far tempo dal 01/08/2007; la suddetta sentenza era stata anche impugnata da con atto di appello del 16/06/2017 Persona_2 sebbene per le lungaggini del processo, la controversia non era più proseguita, con cancellazione della causa dal ruolo;
- che in seguito al decesso di era stato stipulato in Persona_2 data 14/10/2019 l'atto dichiarativo di avveramento di condizione sospensiva, con il quale veniva trasferito l'immobile in questione ad
, decurtando in compensazione, rispetto al corrispettivo Controparte_1 stabilito, l'importo di EURO 339.600,00 a titolo di penale per il ritardo, sancita dalla sentenza del Tribunale N. 2205/2016, nonché Euro
120.512,29 quale delegazione di pagamento in favore di Per_3
, al fine di adempiere in favore di quest'ultimo il debito della
[...] parte alienante in virtù di sentenza del Tribunale di Salerno n. 4191/09
e di cui al pignoramento del 20/04/2015; tra l'altro quest'ultimo pagamento era anche finalizzato alla cancellazione di ipoteca sul bene oggetto di revocatoria.
Con espresso riferimento ai rapporti tra le parti, i convenuti deducevano che nessuna anomalia era ravvisabile in ordine all'atto pubblico di compravendita del 28/09/2020, rilevato che: i coniugi Per_2
e la moglie si erano separati legalmente con
[...] Controparte_6 assegnazione alla moglie ed ai figli dell'appartamento di Via dei
Principati; che i convenuti avevano interrotto ogni rapporto con il padre per cui non potevano essere a conoscenza dei fatti attinenti all'amministrazione di della società cooperativa e che l'appartamento di
Via dei Principati era stato acquistato dagli stessi al fine di consentire alla anziana madre, (di anni 86 all'epoca del rogito) Controparte_6 di conservare il suo habitat familiare.
Infine, deducevano che, dal canto suo, si era determinato ad CP_1 alienare l'immobile sottoposto all'odierna azione revocatoria al fine di evitare un'altra lunga controversia volta ad ottenere la disponibilità dell'appartamento detenuto dalla nonché di evitare di CP_6 dover corrispondere l'ulteriore somma di Euro 189.000,00, ancora dovuta, ottenendo anche gli importi di Euro 91.360,00 a mezzo bonifici bancari ed di Euro 148.752,29 a mezzo effetti cambiari.
Si costituiva, altresì, in giudizio, nella medesima data del 19.7.2024,
, chiedendo “Dichiarare la nullità della citazione per Controparte_1 vizio della causa petendi, per difetto di allegazione dei fatti posti a base del presunto diritto azionato e, in ogni caso, per la violazione degli artt.
163 comma 4 e 164 c.p.c.; b) in subordine, dichiarare la inammissibilità della domanda per difetto di allegazione delle presupposte ragioni di credito cui la presente azione dovrebbe essere strumentalmente connessa;
c) nel merito, rigettare le domande della curatela perché infondate e comunque non provate;
d) condannare la curatela del fallimento al pagamento delle spese legali, da attribuirsi ai Pt_3 procuratori antistatari, liquidate anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto del dispiego di azioni giudiziarie intentate (e preannunciate) contro
l'esponente”.
Premesso di essere venuto a conoscenza di contestazioni in ordine al suo operato solo in data il 7.9.2021, in occasione del rigetto della sua domanda di ammissione al passivo per i compensi allo stesso spettanti proprio in ragione della carica ricoperta all'interno della società i bonis,
a sostegno della difesa, l'odierno convenuto eccepiva: la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi e violazione del diritto di difesa dell'esponente, per essere la domanda fondata su una generica e vaga violazione di doveri genericamente riferibili allo stesso, quale amministratore della società cooperativa
IA in bonis;
la prescrizione dell'azione, in assenza di efficaci atti interruttivi, atteso che gli unici fatti dai quali discenderebbe la responsabilità a carico dell'amministratore risalirebbero al 2015;
l'infondatezza nel merito della domanda, in mancanza di una posizione creditoria dell'attore meritevole di tutela e garanzia, che escluderebbe qualsivoglia danno riconducibile ad una disposizione patrimoniale dell'Ingenito;
l'inesistenza degli elementi soggettivi della scientia damni e della partecipatio fraudis, non avendo avuto conoscenza, nel momento in cui procedeva alla vendita, del verbale dell'assemblea del 7.7.2020, né del parere del prof. in ogni caso ritenuti inidonei a fondare l'invocata CP_7 azione revocatoria.
Quanto ai rapporti tra le parti, il convenuto evidenziava l'insussistenza di buoni rapporti, in ragione delle pregresse azioni giudiziali intraprese tra le stesse.
Quanto alle asserite modalità di pagamento del prezzo convenuto nell'atto impugnato, il convenuto evidenziava che il prezzo concordato teneva conto di una compensazione per € 339.600,00 a titolo di penale per il ritardo;
che per poter addivenire al trasferimento era stato necessario delegare il pagamento di € 120.512,29 in favore di Per_3
, creditore del dante causa in forza di sentenza del Tribunale di
[...]
Salerno n. 4191/2009 cui era seguito atto di pignoramento il 20.4.2015 ed iscrizione ipotecaria sul bene oggetto di revocatoria.
Infine, il convenuto deduceva di essersi determinato a rivendere l'immobile ai figli del dante causa al fine di evitare le lungaggini legate alla prosecuzione del giudizio di secondo grado, di appello della sentenza ex art.2932 c.c. - incassando comunque l'ulteriore saldo del prezzo e risparmiando la somma di € 189.000,00, sul prezzo ancora dovuto per l'esecuzione della sentenza del 2017.
In ogni caso, deduceva l'erroneità del metodo di quantificazione del danno.
Depositate le memorie ex art. 171 ter cpc, all'udienza del 17.09.2025 il
Giudice rinviava per la rimessione della causa in decisione al
17.09.2025 in cui la stessa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata e, pertanto, vada, accolta per le motivazioni che di seguito si esporranno.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di decadenza ex art. 69 bis, primo comma, 1. Fall., della curatela attrice dalla possibilità di esperire l'azione in oggetto, in quanto la stessa sarebbe stata proposta oltre il termine triennale di decadenza previsto dalla menzionata disposizione.
Premesso che secondo condivisibile orientamento della Suprema Corte in materia di fallimento, “l'azione revocatoria che il curatore esperisca ai sensi dell'art. 66 l. fall. non è soggetta al termine triennale di decadenza ex art. 69 - bis l fall., la tale interpretazione conducendo argomenti di natura sia letterale (atteso che il primo degli articoli citati stabilisce che
l'esercizio dell'azione avvenga "secondo le norme del codice civile", così come il secondo sancisce, per parte propria, che il regime da esso recalo si applichi alle sole azioni "disciplinate" dalla sezione, della legge fallimentare in cui è collocato), sia sistematica, posto che
l'azione conserva natura di revocatoria ordinaria, sia, infine, teleologica, apparendo irragionevole ipotizzare un indebolimento della tutela delle ragioni creditorie allorché esse involgano interessi - quelli della massa dei creditori - di valenza superiore a quello di cui è portatore un singolo creditore privato.(vedi Cass. 8680 del 2017 e ancora Cass..
17544/2018), in ogni caso si osserva che la Corte di legittimità a più riprese ha statuito il principio secondo cui l'interruzione dei termini prescrizionali dell'azione revocatoria, quale manifestazione della volontà di far valere il diritto sostanziale sotteso, deve ritenersi validamente compiuta per il notificante con la tempestiva consegna dell'atto interruttivo all'Ufficiale giudiziario.
La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario (Cass., S.U. n. 24822/2015; Cass. Ord. Sez. 6 n.
24687/2016).
Pertanto, nel caso in esame sarebbe comunque ravvisabile la tempestività dell'azione avendo parte attrice inoltrato l'atto di citazione per la notifica per il tramite dell'ufficiale giudiziario ai convenuti il 2 maggio 2024 ed al convenuto il 30 aprile 2024 Pt_2 CP_1
(cfr. copia atto di citazione notificato a mezzo unep e a mezzo pec allegati all'atto introduttivo), ovvero nel termine di cui all'art. 69 bis
L.F..
Sempre preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi e violazione del diritto di difesa dell'esponente, avendo parte attrice chiaramente allegato e successivamente documentato di aver agito nel presente giudizio in ragione della pretesa creditoria sottesa alla domanda risarcitoria connessa al danno derivante da mala gestio proposta dinanzi al Tribunale delle Imprese di Napoli, nei confronti CP_1
, quale Presidente del cda della IA società cooperativa,
[...] dichiarata fallita in data 3 maggio 2021, dal Tribunale di Salerno (cfr. all. 14 alla memoria I termine 171 ter c.p.c. di parte attrice), la cui eventuale prescrizione e fondatezza, anche in ordine alla quantificazione del danno, esulano dall'ambito del presente giudizio, per i motivi che di seguito saranno precisati.
Giova rammentare che l'azione revocatoria qui invocata da parte attorea rappresenta il principale strumento di conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, quando questi abbia posto in essere atti di disposizione potenzialmente pregiudizievoli delle ragioni creditorie, privandoli di efficacia nei confronti del creditore agente. Il rimedio della inefficacia relativa è idoneo a garantire la fruttuosità di una successiva azione esecutiva sul patrimonio del debitore o sui beni che vi sono stati sottratti, paralizzando gli effetti di un atto di disposizione di per sé valido, ma non opponibile al creditore procedente in quanto posto in essere in frode al creditore, precostituendosi una condizione di inadempimento.
Va rilevato, inoltre, che “La L. Fall., art. 66, comma 1, prevede espressamente che "il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile". Il rinvio così compiuto alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria attesta la natura derivata dell'azione proposta dal curatore ex art. 66, la quale, pur nella particolarità Pt_4 del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 c.c.. Il che significa che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune quanto
a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui l'azione trae origine, ma non modifica i presupposti (se non nei termini in cui gli stessi vanno verificati) a cui è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale.” (Cassazione civile sez. I, 22/11/2021, n.36033).
L'art. 66 L.F. ripropone, dunque, in ambito fallimentare, la revocatoria ordinaria codicistica. L'unica differenza con quest'ultima è
l'ambito di efficacia, in quanto, la prima, esercitata dal curatore, giova a tutti i creditori, la seconda giova soltanto al creditore che ha esercitato l'azione; i presupposti e l'efficacia dell'azione sono invece le medesime, trattandosi dello stesso istituto trasposto in un diverso settore dell'ordinamento (Cass.
7.05.2015 n. 9170).
L'azione esercitata dal Curatore conserva, dunque, tutti gli elementi costitutivi richiesti dall'art. 2901 c.c. e cioè l'esistenza del credito, il presupposto oggettivo dell'eventus damni e quelli soggettivi del consilium fraudis o della scientia damni. (cfr. Corte di Appello di Messina
12.1.2022 n. 30).
Più recentemente, è stato ulteriormente precisato che “L'innesto dell'azione revocatoria ordinaria in una procedura fallimentare ne determina la trasformazione da strumento di tutela individuale del singolo creditore a strumento di tutela collettiva della massa, comportando, pur nel silenzio della legge, un diverso atteggiarsi sia dei presupposti sia degli effetti dell'azione. In particolare muta il presupposto oggettivo, che va individuato nella lesione della garanzia patrimoniale offerta dai beni del debitore al momento del compimento dell'atto e ancora esistente a quello della proposizione dell'azione. Lesione, in termini di insufficienza di tali beni a consentire il soddisfacimento delle ragioni creditorie, da verificarsi con riferimento all'insieme dei creditori. Ancora, la dichiarazione di inefficacia dell'atto si estende nei confronti dell'intera massa dei creditori, anteriori o posteriori all'atto, nonché determina direttamente, come per la revocatoria fallimentare, il recupero del bene al patrimonio oggetto dell'esecuzione fallimentare”. (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/09/2025, n.25605).
Tanto premesso, sussistono, nella fattispecie in esame, tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria.
1) Preesistenza di un credito
Dal punto di vista oggettivo, è necessario che il creditore agente prospetti l'esistenza al momento del compimento dell'atto impugnato per revocazione - di una ragione o aspettativa di credito in capo all'attore, ancorché solo eventuale, purché non assolutamente pretestuosa (Cass. S.U. ordinanza n.9440/2004; Cass. Sent. N.
12678/2001; Cass. Sent. N. 12144/1999).
Non è necessario che sia un credito liquido ed esigibile, potendo essere anche condizionato o potenziale, ma tale da consentire di apprezzare il pregiudizio economico discendente dal comportamento distrattivo del debitore (cfr. Cass. civ. n. 7452/00; n. 2104/00).
Ciò posto, deve rilevarsi che, nella fattispecie in esame, parte attrice ha allegato e successivamente documentato di aver agito in giudizio al fine di far valere la pretesa risarcitoria connessa al danno derivante da mala gestio nei confronti del Presidente del cda della IA società cooperativa dichiarata fallita in data 3 maggio 2021, dal Tribunale di
Salerno (cfr. all. 14 alla memoria I termine 171 ter c.p.c. di parte attrice).
Sul punto, occorre rammentare come la giurisprudenza ormai pacifica, all'indomani della già citata pronuncia delle Sezioni Unite del S.C.,
Cass. SS.UU. n. 9440/04, la quale, tra l'altro, contempla espressamente anche l'ipotesi del credito risarcitorio per mala gestio fatto valere in giudizio nei confronti di amministratori di società, affermi che “l'art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cass. n. 1893/12;
n. 9855/14; n. 11471/03); fermo, comunque, restando che “l'eventuale sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finchè l'esistenza del credito non sia accertata con efficacia di giudicato” (Cass. n. 17257/13; n. 9855/14).
La lettura estensiva della norma, in coerenza con il suo inquadramento tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del credito, trova giustificazione nelle esigenze di tutela del credito, che appaiono egualmente meritevoli di considerazione sia che il credito eventuale tragga origine da un negozio, sia che nasca da un fatto illecito, rivestendo eguale dignità le due posizioni creditorie, e meritando quindi entrambe l'accesso alla tutela conservativa somministrata dall'art. 2901
c.c., nel caso in cui il debitore, in pendenza del giudizio di accertamento del credito, compia atti di disposizione del patrimonio suscettivi di pregiudicare le ragioni del creditore” (Cass. SS.UU. n. 9440/04).
Tra l'altro, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio, condiviso da questo Giudice, secondo cui “Il requisito dell'anteriorità del credito, rispetto all'atto impugnato in revocatoria, deve essere riscontrato in base al momento dell'insorgenza del credito e non a quello successivo del suo accertamento giudiziale, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile”. (cfr. Corte di Appello di Venezia 15/03/2023), "... sicché essa può ritenersi sussistente anche se e quando l'accertamento del credito avvenga con sentenza posteriore all'atto impugnato (cfr., ex multis: Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 05/09/2019; Sentenza n. 1968 del
27/01/2009; Sentenza n. 12678 del 17/10/2001; Sentenza n. 8013 del
02/09/1996)...." (cfr. Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 116/2023 del
03-02-2023).
Non vi è dubbio, dunque che, nel caso di specie, la curatela attrice ha prospettato l'esistenza al momento del compimento dell'atto impugnato per revocazione - di una ragione o aspettativa di credito, avendo la
Curatela attrice agito in giudizio in virtù della pretesa sottesa alla domanda di risarcimento dei danni da mala gestio, proposta nei confronti di , nella sua qualità di Presidente del cda Controparte_1 della ACACIA S.C.R.L., con riferimento alle attività compiute a far data dall'anno 2010 e fino al 2017 - in cui ha cessato tale carica – ovvero in data anteriore all'atto impugnato del 2020.
2) Esistenza di un atto dispositivo
Sempre dal punto di vista oggettivo, è necessario che venga in rilievo un atto di disposizione del debitore, consistente in un atto di volontà in grado di incidere in maniera significativa sulla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio di cui dispone.
A tale categoria appartengono principalmente gli atti traslativi di alienazione di beni, che sottraggono al patrimonio del debitore i cespiti economicamente rilevanti in favore di un terzo, nascondendoli all'aggressione dei creditori, salvo che l'attore non sia in grado di provare in radice il carattere fittizio dell'alienazione mediante la diversa azione di simulazione.
Tanto premesso, nel caso di specie, la prova dell'atto dispositivo emerge per tabulas dall'atto di compravendita immobiliare a rogito del notaio di San Cipriano Picentino, del 28 settembre 2020, Persona_1 repertorio n. 2978 raccolta 2566, trascritto presso i Registri Immobiliari di Salerno il 7 ottobre 2020 ai n.ri registro generale 31375 registro particolare 24379, con cui ha venduto e trasferito Controparte_1 ai germani e , la piena Parte_1 Parte_2 ed esclusiva proprietà della consistenza immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di Salerno alla via dei Principati n. 42, e precisamente: appartamento fabbricato sito nel Comune di Salerno alla via dei Principati n. 42, posto al quinto piano, avente doppio ingresso sia dalla porta di fronte che a sinistra a chi sale sul pianerottolo di smonta delle scale, composto di 12 (dodici) vani catastali, confinante con gabbia scale, con la predetta via dei Principati, con proprietà
e o aventi causa, con via Pasquale Capone e con CP_3 CP_4 traversa privata, salvo altri;
con annessa terrazza di copertura del fabbricato in piano ottavo di circa mq 109 (centonove) confinante con cortile privato, con scale, con gabbia delle scale e con altra porzione di terrazza di proprietà aliena, salvo altri, il tutto come meglio rappresentato nella planimetria catastale ad allegarsi;
nell'insieme riportato nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 62, particella 211, subalterno 50, via dei 2 Principati n. 42, piano 5, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 6, vani 12, superficie catastale totale mq 229, senza le aree scoperte mq 216, rendita catastale 3.563,55 (cfr. all. 2 in produzione di parte attrice).
Invero, nessun dubbio che, nel caso di specie, l'atto oggetto della prospettata domanda revocatoria rientri nel novero degli atti dispositivi.
La compravendita di immobili, infatti, integra un atto dispositivo di carattere traslativo del diritto di proprietà su beni in favore dell'acquirente, idoneo a provocare una modificazione peggiorativa nel patrimonio del dante causa e, come tale, suscettibile di revocatoria. Il periculum damni, infatti, può attenere tanto a profili quantitativi quanto a profili qualitativi e dunque sia all'entità della garanzia patrimoniale, sia alla qualità dei beni che ne formano oggetto: "qualità che può essere pregiudicata dalla sostituzione di un bene facilmente aggredibile esecutivamente e non distraibile dal debitore (es.: un immobile) con bene distraibile (es.: denaro) o non altrettanto facilmente aggredibile dal creditore" (Tribunale Lecce, 21/01/2019, n.187).
Orbene, risulta sussistente il secondo requisito di operatività della tutela ex art. 2901 c.c..
3) Eventus damni
Accertata la sussistenza in capo all'odierna attrice di una ragione di credito anteriore all'atto dispositivo, deve procedersi all'accertamento dell'ulteriore presupposto per l'utile esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, il cd. eventus damni.
Il periculum damni o eventus damni, che qualifica l'atto di disposizione come fraudolento nella misura in cui reca attuale pregiudizio alle ragioni dei creditori oppure è semplicemente in grado di pregiudicarli in via potenziale (in tal senso è sufficiente un mero pericolo di danno), va apprezzato con riferimento al momento in cui è stato posto in essere l'atto di disposizione.
Si deve rammentare che l'onere di provare l'elemento c.d. "oggettivo" dell'azione revocatoria - così come quello "soggettivo"- grava su chi agisce in revocatoria e, dunque, nel caso di specie, sulla Curatela del
. Parte_3
Tale prova può ritenersi raggiunta anche per mezzo di presunzioni semplici, ai sensi dell'art.2729 c.c. (arg. da Cass.civ. n.2748/2005).
Il periculum damni o eventus damni è interpretato dalla giurisprudenza consolidata in maniera elastica ed orientata al favor creditori, per cui si ritiene sufficiente che l'atto di disposizione sia in grado di rendere più difficile o onerosa la realizzazione del diritto di credito (Cass. civ.
18/06/2019 n. 16221; Cass. civ. 19/7/2018, n. 19207, Cass. civ.
3/2/2015, n. 1902).
In particolare, con riferimento a tale presupposto, la giurisprudenza ha costantemente affermato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. (cfr., Corte di Appello Messina
12.1.2022 n. 30; Cass. civ., 27.3.2007, n. 7507; Cass. civ., 29.3.2007,
n. 7767; Cass. civ., 4.7.2006, n. 15265).
“A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (Cass. n. 1896 del 2012).
Con particolare riferimento all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2022, n. 1489), ha avuto già modo di ribadire che
“il curatore fallimentare che promuova l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi emerga che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni” (in tal senso anche Cass. 2253/2015, nonché Cass.
19515/2019, Cass. 3871/2019, Cass. 2336/2018, Cass.
1366/2017; Cass. 1902/2015; Cass. 8931/2013, Cass.
26331/2008 e Cass. 9092/1998).
“Ai fini del verificarsi del presupposto dell'eventus damni è poi necessario che la curatela dimostri non solo il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto dell'atto revocando, ma anche che quest'ultimo abbia oggettivamente reso più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori. A tal proposito deve aggiungersi che
“in tema di revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'"eventus damni", incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa. Ne consegue che in tale evenienza il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori” (Cass. 9565/2018, Cass.
19515/2019, Cass. 8931/2013). Sicché il principio normalmente applicato in tema di revocatoria ordinaria, secondo cui l'inesistenza del rischio di incapienza incombe sul convenuto (cfr. Cass. 2651/2013), non può trovare applicazione quando tale azione sia proposta dal fallimento”.
(cfr. Trib. Napoli Nord, 06.02.2023 n. 497).
Ciò detto, nel caso in esame, deve rilevarsi che la Curatela attrice ha provato che i crediti vantati dai creditori ammessi al passivo ammontano ad un totale di euro 1.886.327,15 in chirografo e euro
55.575,25 in privilegio (cfr. all.7 in produzione di parte attrice), per la cui soddisfazione non è assolutamente sufficiente il patrimonio relitto della società fallita, atteso che il non dispone di alcun attivo Parte_3
(cfr. all. 8 in produzione di parte attrice).
Inoltre, risulta evidente che il credito per la cui tutela si agisce in questa sede è precedente all'atto revocando, trattandosi di pretesi danni connessi alle attività ed omissioni relativi al periodo 2010 - 2017 in cui ha rivestito la carica di amministratore, anteriore alla data CP_1 dell'atto impugnato del 2020 (cfr. all. 14 in produzione di parte attrice).
Infine, può ritenersi che l'atto di compravendita del 28.9.2020 impugnato ha certamente mutato qualitativamente e quantitativamente il patrimonio del debitore, rendendo molto improbabile la soddisfazione dei creditori di , atteso che la Curatela attrice ha provato che il CP_1 convenuto non risulta proprietario o titolare di altro diritto reale su alcun immobile nel territorio italiano (cfr. all. 9 in produzione di parte attrice).
Né, d'altra parte, il convenuto ha provato di essere in possesso di ulteriori beni utili a soddisfare la garanzia creditoria di cui all'art. 2740
c.c.
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, può ritenersi sussistente il presupposto dell'eventus damni.
4) Scientia damni
L'azione revocatoria ordinaria di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito richiede anche il presupposto della scientia damni.
Il presupposto della scientia damni implica la mera conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata, ai sensi dell'art. 2740
c.c., a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis), né la partecipazione del terzo o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr. Cass. Civ., 1.6.2000, n. 7262).
Alla conoscenza del pregiudizio deve essere equiparata naturalmente la sua conoscibilità, cosicché l'ignoranza dovuta a colpa grave va considerata al pari della conoscenza effettiva (cfr. Cass. n. 2748/2005).
Tale consapevolezza si connota in ragione della collocazione temporale dell'atto: qualora infatti l'atto di disposizione sia anteriore all'assunzione dell'obbligazione, è necessario fornire la prova ulteriore che questo sia stato preordinato dal debitore in vista del sorgere del rapporto obbligatorio allo scopo di precostituirsi l'inadempimento.
L'ampiezza dell'elemento soggettivo dipende anche dal carattere gratuito o oneroso dell'atto. Qualora il debitore ponga in essere un atto a titolo gratuito, è sufficiente la prova della sua sola consapevolezza ai sensi dell'art. 2901 co. 1 n. 1) cod. civ., mentre irrilevante è lo stato psicologico del terzo, il cui interesse è recessivo rispetto a quello del creditore che mira a evitare un danno. Qualora invece l'atto sia a titolo oneroso, non può prescindersi dalla prova della comune conoscenza del terzo del carattere fraudolento della operazione o, qualora l'atto sia anteriore al sorgere del credito, della partecipazione alla dolosa preordinazione in danno del creditore (cd. Participatio fraudis).
L'onere della prova incombente sul creditore agente può essere assolto anche mediante prove diverse da quelle dirette e dunque partendo da elementi presuntivi, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito
(cfr. Cass. civ. 18/06/2019, n.16221; Corte appello Genova,
03/11/2020, n. 1020). Il ragionamento presuntivo può essere condotto
“seguendo tre diverse direttrici: - presunzioni oggettive, consistenti nella palese – o comunque agevolmente conoscibile – esistenza di posizioni debitorie del disponente: protesti, pignoramenti, ecc.; - presunzioni derivanti dalle modalità dell'atto negoziale, quali il mancato pagamento del prezzo;
la non congruità dello stesso;
il pagamento dilazionato al di fuori dei criteri di normalità, ecc;
- presunzioni soggettive, date dal rapporto di parentela tra le parti oppure da rapporti di cointeressenza in affari (soci, imprese comuni, ecc.)” (Tribunale Latina, 07/09/2020
n.1619). Nel caso di atti a titolo oneroso, la giurisprudenza è favorevole al ricorso alle presunzioni semplici anche per fornire la prova non agevole della partecipatio fraudis del terzo (Cass. Civ. 18\01\2019
n.1286).
Con particolare riferimento alla prova della consapevolezza da parte del terzo, va rilevato che, secondo la Suprema Corte di Cassazione “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Ord. n.
28423 del 15/10/2021; in tal senso anche Tribunale Piacenza sez. I,
09/02/2023, n.67).
Orbene, avuto riguardo al caso di specie, in considerazione dell'anteriorità del preteso credito rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, ai fini dell'accoglimento della domanda è quindi sufficiente la prova che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie nel momento in cui sono stati posti in essere gli atti dispositivi.
A tal proposito, si osserva che, non può esservi dubbio alcuno che il convenuto, , fosse consapevole del pregiudizio che stava Controparte_1 arrecando ai creditori, nel momento in cui stipulava l'atto di compravendita immobiliare del 28.9.2020, alla luce della documentazione versata in atti dalla curatela attrice.
Invero, nella specie, indizi gravi, precisi e concordanti, che depongono nel senso della consapevolezza dell'eventus damni da parte dell'alienante, possono essere rinvenuti:
- nella collocazione temporale dell'atto dispositivo: l'atto impugnato del
28.9.2020 è stato stipulato circa due mesi dopo l'assunzione della delibera assembleare della in bonis del 7 luglio 2020 (cfr. all. 5 in Pt_3 produzione di parte attrice), nella quale veniva esaminata la relazione predisposta dall'Avv. Vittorio Giorgi - su incarico del nuovo Presidente del cda - sulle azioni di responsabilità da proporsi nei confronti degli organi sociali, con riferimento agli eventi gestori ed alle omissioni verificatesi a partire dall'esercizio 2010, ritenuti dannosi per la società ed ascrivibili prevalentemente a , nella sua qualità di Controparte_1
Presidente del cda fino all'anno 2017 - secondo cui “sussiste la violazione del generale dovere di diligenza professionale di cui all'art.
2392 c.c., da parte di , ed altresì la violazione degli artt. Controparte_1
26 e 28 dello Statuto prima della modifica del 2012, e successivamente dell'art. 26 dello Statuto come modificato nel 2012, laddove si prevede la competenza Collegiale nella stipula dei contratti, nonché, infine, il conflitto di interessi rinveniente dal contemporaneo ruolo, sempre di CP_1
quale amministratore unico di Coedal S.r.l.” evidenziando una
[...] serie di atti ed omissioni che “anche per quanto risulta dalla relazione del dott. sono da ritenersi in concreto dannosi per la Persona_4
Cooperativa e possono essere ascritti all'ex presidente ” Controparte_1
(cfr. pagg. 2 e 12 all. 10 in produzione di parte attrice).
D'altra parte, è anche emerso che i diversi profili di responsabilità imputabili all' , emergevano già nel settembre del 2017, nella CP_1 relazione del Dott. che, incaricato “in questo contesto di Persona_4 completo disorientamento” dal Presidente del CdA nominato dall'assemblea del 30 marzo 2017, “al fine di avere contezza delle ragioni che hanno causato l'immobilismo della società nel corso dell'ultimo quadriennio, nonché dello stato dei rapporti con le parti promittenti venditrici dell'area, con l'impresa appaltatrice dei lavori, con il direttore dei lavori e con il ha conferito incarico al Controparte_8 sottoscritto Consulente di analizzare, mediante la redazione di un'apposita Relazione, i principali accadimenti societari, a far data dall'anno 2009 e sino a tutto l'anno 2016”, evidenziando, che “Gli attuali
Consiglieri di Amministrazione della società IA CA si trovano a gestire una situazione di completo stallo” (cfr. all. 16 in produzione di parte attrice).
Precedentemente, all'assemblea del 20 luglio 2016, presieduta da
, il consigliere dimissionario e socio della , CP_1 Pt_3 CP_9
, lamentava “una informativa carente e lacunosa da parte del
[...]
Presidente. Ed informa l'Assemblea in merito alle motivazioni che lo hanno portato a presentare le dimissioni dalla carica di consigliere nonché da socio, ribadendo le grosse responsabilità, a suo giudizio, dell'amministratore” (cfr. p. 9 all. 19 in produzione di parte attrice); in quella stessa assemblea, poi, il sindaco, Avv. Controparte_10
“lamenta la mancanza di oggettivizzazione degli atti prodotti e la mancanza di comunicazioni scritte e documentate, proponendo di riconvocare l'Assemblea a settembre per la ricomposizione del CDA e per una rappresentazione della rendicontazione di quanto relazionato dal
Presidente” (cfr. p. 10 doc. 19 in produzione di parte attrice).
Costituito il nuovo cda nel corso della successiva assemblea del 30 marzo 2017, nell'assemblea del 25 ottobre 2017, letta la citata relazione del dott. finalizzata alla ricostruzione di tutte le vicende Per_4 societarie e contabili che avevano interessato la cooperativa negli ultimi anni, il socio , chiedeva al dott. “lumi circa la Per_5 Per_4 sussistenza, a suo avviso, di eventuali responsabilità ascrivibili alla passata gestione” (p. 22 all. 19 in produzione di parte attrice).
Ancora, all'assemblea dell'11 luglio 2018, avente tra i punti all'ordine del giorno “7) azione sociale di responsabilità nei confronti dei membri della CDA cessati” (cfr. p. 29 all. 19 in produzione di parte attrice),
l'assemblea “dopo breve discussione, essendo propensa a proporre azioni di responsabilità, almeno nei confronti di alcuni dei membri del CDA cessati, delibera di dare mandato al Presidente per prospettare le contestazioni da muovere nei confronti degli stessi” (p. 31 in all. 19 in produzione di parte attrice).
All'assemblea del 15 luglio 2019, “per individuare i professionisti per le azioni da proporre nei confronti di e delle persone che, Controparte_11 componendo i cessati organi societari, risultino responsabili delle gravi irregolarità rilevate nella cosiddetta perizia “ , il Presidente Per_4 propone di scegliere la proposta più conveniente tra i preventivi che perverranno al CDA …” (p. 35 all. 19 in produzione di parte attrice).
All'assemblea del 7 luglio 2020, con all'ordine del giorno, tra l'altro, “5)
Individuazione azioni di responsabilità sulla scorta della relazione preliminare del difensore nominato avv. Prof. Vittorio Giorgi” (cfr. p. 37 all. 19 in produzione di parte attrice), dove “l'assemblea prende conoscenza della relazione sulle proponenti azioni di responsabilità degli organi sociali, così come predisposta dall'avv. Prof. Vittorio Giorgi….
All'esito di tale relazione… “l'assemblea ritiene che valga la pena, ancora, di approfondire, sia l'emersione di responsabilità penali, sia quant'altro meglio si potrà valutare circa fatti idonei a configurare la sussistenza di amministratori di fatto, e, pertanto, attesi i tempi ancora disponibili, ed altresì la necessità di reperire risorse finanziarie all'uopo, rinvia anche le decisioni da assumere in merito alla prossima programmata convocazione” (pp. 43-44 all. 19 in produzione di parte attrice).
Infine, all'assemblea del 15 dicembre 2020, il sindaco CP_10
evidenziava “che l'eventualità di procedere nelle dette azioni [di
[...] responsabilità, n.d.r.] è stata più volte portata all'esame dell'Assemblea stessa, che finora non ha autorizzato detta azione, anche perché risultava dubbioso l'esito satisfattivo, in particolare nei confronti del cessato presidente dott. , per ragioni di impossidenza manifesta Controparte_1 da parte di costui” (cfr. p. 49 alll. 19 in produzione di parte attrice).
Orbene, alla luce della copiosa documentazione versata in atti dalla curatela attrice, risulta alquanto improbabile che il convenuto , CP_1 proprio in quanto “esperto dottore commercialista e ottimo conoscitore della materia” (cfr. pag. 25 della comparsa di risposta ), non CP_1 avesse più contezza delle sorti della società che aveva amministrato sin dalla sua costituzione e fino al 2017, la cui carica di amministratore aveva dismesso, non volontariamente, bensì a seguito di revoca dell'incarico a seguito della decisione assunta dall'assemblea in data
30.3.2017 (cfr. pag. 16 all. 19 alla memoria ex art. 171 bis c.p.c. di parte attrice), in esecuzione di volontà già anticipate in occasione del
16.12.2016 in cui si poneva all'ordine del giorno la “presa d'atto del mancato funzionamento del cda e l'intera revoca del cda” (cfr. pag. 12 all.
19 allea memoria ex art. 171 bis c.pc. di parte attrice), attesa, oltretutto, la permanenza, in capo allo stesso della qualità di socio della . Pt_3
Si ritiene, poi, fortemente sintomatico della sussistenza della scientia damni in capo al convenuto e del consilium fraudis in capo agli acquirenti la vendita da parte di in favore degli eredi del Controparte_1 suo originario dante causa, degli stessi beni Persona_2 immobili che erano entrati a far parte del suo patrimonio soltanto a seguito di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.p.c., N. 2205 del 2016, resa in suo favore dal Tribunale di Salerno.
Come rilevato da parte attrice, non appare d'ostacolo a tale presunzione l'argomentazione contraria di parte convenuta, secondo cui l'effettiva volontà di sottrarre il bene all'aggressione del fallimento avrebbe potuto essere perpetrata più facilmente con l'electio amici, al momento dell'avveramento della condizione sospensiva apposta alla sentenza ex art. 2932 c.c., piuttosto che con la vendita agli eredi , rilevato Pt_2 che la sentenza del Tribunale di Salerno del 2016, in accoglimento della domanda di , ha disposto il trasferimento coattivo in suo favore CP_1
e non contempla alcuna previsione in tal senso.
Ulteriore elemento indiziario è da rinvenirsi nell'evidente sproporzione tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita impugnato pari ad € 430.000,00 e il valore dell'immobile alienato atteso che nella stessa sentenza n. 2205/2016 del Tribunale di Salerno, si dispone che il trasferimento coattivo dell'immobile in favore di è subordinato CP_1 al pagamento, in favore del precedente proprietario, Persona_2 della somma di euro 650.000,00 (cfr. all. 12 in produzione di parte attrice).
Detta evidente sproporzione, si ritiene, non poteva non essere nota all'alienante e agli acquirenti, in ragione delle complesse ed importanti vicende giudiziarie che hanno interessato la vita dell'odierno debitore e del suo originario dante causa e del rapporto di parentela degli acquirenti quali figli del defunto , originario Pt_2 Persona_2 dante causa di . CP_1
In merito, non si ritiene plausibile che il prezzo concordato nell'atto pubblico impugnato tiene conto della compensazione per € 339.600,00
a titolo di penale per il ritardo sancita dalla sentenza del Tribunale N.
2205/2016, nonché della delegazione di pagamento per Euro
120.512,29 in favore del tale , al fine di adempiere in Persona_3 favore di quest'ultimo il debito della parte alienante in virtù di sentenza del Tribunale di Salerno n. 4191/09 e di cui al pignoramento del 20/04/2015 (quest'ultimo pagamento sarebbe stato finalizzato alla cancellazione di ipoteca sul bene oggetto di revocatoria), atteso che nell'atto di vendita non si fa alcun riferimento a detta riduzione, né è stata prodotta documentazione a sostegno di quanto dedotto.
Anche le modalità di pagamento convenute nell'atto impugnato, con riferimento a gran parte delle somme dovute, sono sintomatiche della sussistenza della scientia damni in capo al convenuto e del consilium fraudis in capo agli acquirenti posto che, quanto ad euro 148.752,29 viene disposta l'emissione di n. 10 cambiali da parte degli stessi acquirenti in favore di , con scadenze annuali fino al 31 CP_1 dicembre 2029, convenendo modalità anomale sia in relazione alle modalità, sia, in relazione al tempo in cui devono eseguirsi;
quanto ad euro 189.887,71 del prezzo di vendita risultano compensati con il debito di pari importo che avrebbe contratto nei confronti CP_1 della - il cui pagamento era già stato oggetto di dieci cambiali CP_6 emesse nel 2019 in occasione dell'avveramento della condizione sospensiva – e che la avrebbe girato ai figli e CP_6 Parte_1
. In questo caso, sintomatico, ai fini della revocabilità Parte_2
è che tale modalità ricalchi fedelmente quella adottata nel precedente atto del 2019, in cui era a dover versare importi mensili simili CP_1 alla a conferma della volontà di porre in essere CP_6 un'operazione fraudolenta.
Infine, quanto al requisito della conoscenza del pregiudizio in capo al terzo acquirente dei beni immobili rileva, altresì, la circostanza che gli stessi non vi abbiamo mai trasferito la residenza nell'immobile acquistato (cfr. all. 13 in produzione di parte attrice).
In conclusione, per tutte quante le ragioni esposte, la domanda di revocatoria dell'atto di compravendita immobiliare del 28.9.2020 deve trovare accoglimento e conseguentemente deve dichiararsi l'inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto di compravendita a rogito del notaio di San Cipriano Picentino, del 28 settembre 2020, Persona_1 repertorio n. 2978 raccolta 2566, trascritto presso i Registri Immobiliari di Salerno il 7 ottobre 2020 ai n.ri registro generale 31375 registro particolare 24379. All'accoglimento della domanda segue l'ordine di trascrizione della relativa sentenza.
In punto di spese, queste seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al DM
147/2022, secondo valori medi, con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile complessità media, atteso che non è possibile determinare con esattezza il valore effettivo dell'intera operazione economica per cui si agisce in revocatoria, per tutte le fasi e con maggiorazione per pluralità di parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando sulla domanda revocatoria proposta dalla n. 38/2021, partita iva e Parte_3 codice fiscale , in persona del curatore avv. Luigi P.IVA_1
Amendola, nei confronti di (C.F.: Parte_1 [...]
), (C.F.: e C.F._4 Parte_2 CodiceFiscale_2
(C. F. , ogni altra domanda, Controparte_1 C.F._3 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda di revocatoria e, per l'effetto, DICHIARA
l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e art. 66 L.F., nei confronti della massa dei creditori del n. Parte_3
38/2021 dell'atto di compravendita a rogito del notaio Persona_1 di San Cipriano Picentino, del 28 settembre 2020, repertorio n.
2978 raccolta 2566, trascritto presso i Registri Immobiliari di
Salerno il 7 ottobre 2020 ai n.ri registro generale 31375 registro particolare 24379, con cui ha venduto e Controparte_1 trasferito ai germani e Parte_1 Parte_2
, la piena ed esclusiva proprietà della consistenza
[...] immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di Salerno alla via dei Principati n. 42, e precisamente: appartamento fabbricato sito nel Comune di Salerno alla via dei Principati n. 42, posto al quinto piano, avente doppio ingresso sia dalla porta di fronte che a sinistra a chi sale sul pianerottolo di smonta delle scale, composto di 12 (dodici) vani catastali, confinante con gabbia scale, con la predetta via dei Principati, con proprietà e CP_3
o aventi causa, con via Pasquale Capone e con traversa CP_4 privata, salvo altri;
con annessa terrazza di copertura del fabbricato in piano ottavo di circa mq 109 (centonove) confinante con cortile privato, con scale, con gabbia delle scale e con altra porzione di terrazza di proprietà aliena, salvo altri, il tutto come meglio rappresentato nella planimetria catastale ad allegarsi;
nell'insieme riportato nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 62, particella 211, subalterno 50, via dei 2 Principati n. 42, piano 5, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 6, vani 12, superficie catastale totale mq 229, senza le aree scoperte mq 216, rendita catastale 3.563,55;
2) RIGETTA le domande ex art. 96 c.p.c. articolate dai convenuti;
3) CONDANNA ex art. 97 c.p.c. i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della Curatela della procedura attrice che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed €
14.118,00 (dato dal compenso medio di € 10.860,00 aumentato del
30%) per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali,
IVA e CPA come per legge;
4) ORDINA al Conservatore dei R.R. II. competente per territorio di trascrivere la presente pronunzia, con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in Salerno, 22.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Valiante