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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 09/02/2026, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1866/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16674/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401471702 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401471702 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401471702 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401471702 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401471702 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401471702 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), nato a [...] il Data_1, residente in [...], alla Indirizzo_1, assistito difeso e rappresentato ai fini del presente giudizio dall' Avv. Difensore_1 (Cf: CF_Difensore_1), con il quale elettivamente domicilia in Roma_2, alla Indirizzo_2
, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso,ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti
(Ta.ri) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), ANNI
2018-2023 N.112401471702 (All. 1), emessa da Roma Capitale Ufficio Dipartimento Risorse Economiche
- Via Ostiense 131L - 00154 Roma (RM), per il pagamento dell'importo complessivo di €. 1.637,00
(milleseicentotrentasette/00) e notificato in data 06/11/2024, per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti dell'immobile di Indirizzo_3 . Ha criticato la legittimità dell'atto essendo residente altrove in Indirizzo_1, dall' 08/01/2016 (All.2) nonchè l'erroneità e la prescrizione.
Instaurato il contraddittorio nessuno si è costituito in giudizio per Roma Capitale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso ammissibile e procedibile, è fondato.
Il contribuente ha dimostrato di essere residente in [...]– Indirizzo_1, dall' 08/01/2016(All.2). A seguito della sentenza di separazione avvenuto in data 19/01/2016 con il coniuge Nominativo_1 (All.3), l'immobile di Indirizzo_3 , è stato assegnato alla medesima e ai due figli, la quale aveva anche provveduto, ad attivare l'utenza rifiuti, a proprio nome già a far data del
07/03/2011 (All.4). L'immobile era detenuto esclusivamente dalla sig. Nominativo_1, già precedentamente al decreto di omologa della separazione (precisamente dal 24/02/2011 (All.5), come comunicato a mezzo e. mail dal sig. Ricorrente_1 ad Ama S.p.a, in data 02/03/2011 (All.6), la quale con missiva del 07/04/2011 nè prendeva atto e confermava la correttezza della procedura (All.7).
Le ragioni della decisione ed il comportamento processuale della parte resistente che non si è costituita in giudizio induce alla compensazione delle spese di lite della metà, la restante parte segue la soccombenza della parte resistente e si liquida come da dispositivo con applicazione del d.m. n. 55 del 2014 e succ. modifiche.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese che, compensate della metà, sono liquidate in euro 500,00 per compensi, oltre contributo, spese generali oltre accessori come per legge. Roma 11.11.2025 Il Giudice Maria Flora Febbraro
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16674/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401471702 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401471702 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401471702 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401471702 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401471702 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401471702 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), nato a [...] il Data_1, residente in [...], alla Indirizzo_1, assistito difeso e rappresentato ai fini del presente giudizio dall' Avv. Difensore_1 (Cf: CF_Difensore_1), con il quale elettivamente domicilia in Roma_2, alla Indirizzo_2
, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso,ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti
(Ta.ri) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), ANNI
2018-2023 N.112401471702 (All. 1), emessa da Roma Capitale Ufficio Dipartimento Risorse Economiche
- Via Ostiense 131L - 00154 Roma (RM), per il pagamento dell'importo complessivo di €. 1.637,00
(milleseicentotrentasette/00) e notificato in data 06/11/2024, per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti dell'immobile di Indirizzo_3 . Ha criticato la legittimità dell'atto essendo residente altrove in Indirizzo_1, dall' 08/01/2016 (All.2) nonchè l'erroneità e la prescrizione.
Instaurato il contraddittorio nessuno si è costituito in giudizio per Roma Capitale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso ammissibile e procedibile, è fondato.
Il contribuente ha dimostrato di essere residente in [...]– Indirizzo_1, dall' 08/01/2016(All.2). A seguito della sentenza di separazione avvenuto in data 19/01/2016 con il coniuge Nominativo_1 (All.3), l'immobile di Indirizzo_3 , è stato assegnato alla medesima e ai due figli, la quale aveva anche provveduto, ad attivare l'utenza rifiuti, a proprio nome già a far data del
07/03/2011 (All.4). L'immobile era detenuto esclusivamente dalla sig. Nominativo_1, già precedentamente al decreto di omologa della separazione (precisamente dal 24/02/2011 (All.5), come comunicato a mezzo e. mail dal sig. Ricorrente_1 ad Ama S.p.a, in data 02/03/2011 (All.6), la quale con missiva del 07/04/2011 nè prendeva atto e confermava la correttezza della procedura (All.7).
Le ragioni della decisione ed il comportamento processuale della parte resistente che non si è costituita in giudizio induce alla compensazione delle spese di lite della metà, la restante parte segue la soccombenza della parte resistente e si liquida come da dispositivo con applicazione del d.m. n. 55 del 2014 e succ. modifiche.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese che, compensate della metà, sono liquidate in euro 500,00 per compensi, oltre contributo, spese generali oltre accessori come per legge. Roma 11.11.2025 Il Giudice Maria Flora Febbraro