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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/10/2025, n. 3481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3481 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2224/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1
[...] e
Parte_2
[...]
Oggi 30 ottobre 2025 innanzi al Giudice Maria Filomena De Cecco, sono comparsi: per 'Avv. MATTEO FRANCIONI e Parte_1
per l'Avv. GIULIO GONFIANTINI. Parte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. L'Avv. GONFIANTINI dichiara di non contestare la fondatezza della domanda svolta dal locatore in via principale e dunque il diritto alla cessazione del contratto alla data 30.9.2024 e conferma che da ottobre 2024 il signor non ha più versato il canone /indennità di occupazione in quanto ha perso Pt_2 il lavoro. Ora i servizi sociali gli hanno trovato la possibilità di trasferirsi in una casa che sarà disponibile prevedibilmente per la metà del mese di dicembre.
L'Avv. FRANCIONI nulla oppone ed esibisce anzi il verbale di accesso del 15.10.2025 in cui si legge che il proprietario ha acconsentito ad un rinvio al 12.12.2025 su richiesta degli assistenti sociali. Si riserva di depositare oggi stesso in PCT detti documenti. Insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria integrativa e per le spese si rimette a giustizia.
Entrambi i Difensori rinunziano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Successivamente il Giudice pronuncia l'allegata sentenza di cui dà lettura. pagina 1 di 4 N. R.G. 2224/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico Maria Filomena De Cecco all'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato ex artt. 429 e 447 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MATTEO FRANCIONI;
Parte_1 C.F._1
INTIMANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIULIO Parte_2 C.F._2 GONFIANTINI;
INTIMATO
CONCLUSIONI per parte ricorrente: previo accertamento dell'intervenuta cessazione alla scadenza del 30/09/2024 del contratto di locazione stipulato, in data 01/10/2017, tra il Sig. ed il Sig. Parte_1 Pt_2
relativo all'immobile sito in Empoli, Via Della Motta n. 196, respingere la promossa
[...] opposizione con tutte le domande e/o eccezioni ivi formulate, convalidare - per le ragioni esposte nel corpo del presente atto- lo sfratto per finita locazione intimato dal Sig. , con conferma Parte_1 dell'ordinanza provvisoria di rilascio emessa dal Tribunale di Firenze in data 02/04/2025 ed ogni altro provvedimento consequenziale. E per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento in Parte_2 favore del Sig. della somma mensile di € 500,00, per indennità di occupazione, o quella Parte_1 somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di indennità di occupazione, dal dì del dovuto al rilascio effettivo, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese sia del presente giudizio che della fase di convalida, per le quali si rimette a giustizia;
per parte resistente: dichiara di non contestare la fondatezza della domanda svolta dal locatore in via principale e dunque il diritto alla cessazione del contratto alla data 30.9.2024 e conferma che da ottobre 2024 il signor non ha più versato il canone /indennità di occupazione. Pt_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha intimato sfratto per finita locazione per la data del 30.9.2024 con citazione per la Parte_1 convalida notificata al conduttore relativamente all'immobile sito in Empoli (FI), Via Parte_2 della Motta n. 196, censito al foglio n.1, particella n. 114, sub. 552, che gli era concesso in locazione ad uso abitativo, con contratto del 1.10.2017, regolarmente registrato, per la durata di anni 3 + 2, a pagina 2 di 4 decorrere dal 1.10.2017, tacitamente rinnovato alla scadenza del 30.09.2022, deducendo che con lettera raccomandata A.R. del 26.2.2024, ricevuta in data 11.3.2024, aveva comunicato al conduttore di non voler rinnovare il contratto, invitandolo a lasciarlo libero per la data del 30.09.2024.
2. si è costituito in giudizio opponendosi alla convalida in quanto la raccomandata del Parte_2 26.2.2024 non conteneva nessuno dei motivi indicati all'art. 3, comma 1, L. 431/1998, per cui, a suo dire, il contratto di locazione doveva ritenersi tacitamente rinnovato.
3. Con ordinanza ex art. 665 c.p.c. del 2.4.2025 veniva ordinato a il rilascio nella piena Parte_2 disponibilità di dell'immobile di cui sopra, fissando per l'esecuzione la data del 2.5.2025, Parte_1 con riserva delle eccezioni dell'intimato, e veniva disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale, con termine per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria, previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
4. All'odierna udienza, le parti hanno dato atto dell'esito negativo della mediazione e hanno discusso la causa precisando le conclusioni sopra riportate. Il Giudice si è ritirato in camera di consiglio e ha poi emesso la presente sentenza.
**********
5. Parte intimata ha dichiarato oggi di non contestare la fondatezza della domanda svolta dal locatore in via principale e dunque il diritto alla cessazione del contratto alla data 30.9.2024.
6. Gli effetti della locazione devono pertanto ritenersi cessati, per scadenza del termine, al 30.9.2024.
7. Venuto meno il titolo giuridico per il corrispondente godimento, il conduttore deve essere condannato al rilascio dell'immobile, confermando per l'esecuzione la data del 2.5.2025, indicata nell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. emessa il 2.4.2025.
6. Deve essere, altresì, accolta la domanda volta ad ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione dall'ottobre 2024 fino al rilascio dell'immobile, indennità di occupazione che ai sensi dell'art. 1591 c.c. deve essere quantificata nel corrispettivo convenuto, pari ad € 500,00 al mese, e, dunque, fino a questo mese di ottobre 2025 in € 6.500,00 (€ 500,00 x 13), oltre quelli a scadere fino alla riconsegna, con interessi legali dalle singole scadenze al saldo, mentre non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non essendo stata neppure dedotta l'esistenza di un maggior danno.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori dei paragrafi 2 e 25 bis delle tabelle allegate al DM 147/2022, per lo scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,01, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e dell'assenza di istruttoria orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: DICHIARA cessato per finita locazione, alla data del 30.9.2024, il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 1.10.2017, regolarmente registrato, avente ad oggetto l'immobile sito in Empoli (FI), Via della Motta n. 196, censito al foglio n.1, particella n. 114, sub. 552; CONDANNA a rilasciare il predetto immobile libero da persone e cose in favore Parte_2 di , confermando per l'esecuzione la data del 2.5.2025, indicata nell'ordinanza ex art. Parte_1 665 c.p.c. emessa il 2.4.2025; CONDANNA a pagare a la somma di € 6.500,00 a titolo di Parte_2 Parte_1 indennità di occupazione dall'ottobre 2024 all'ottobre 2025 incluso, e l'indennità di occupazione, di importo pari ai canoni concordati, da novembre 2025 alla data del rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
pagina 3 di 4 CONDANNA a rifondere a le spese del presente giudizio che Parte_2 Parte_1 liquida in € 3.500,00 per onorari e in € 191,84 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, IVA, se dovuta, e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 30 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1
[...] e
Parte_2
[...]
Oggi 30 ottobre 2025 innanzi al Giudice Maria Filomena De Cecco, sono comparsi: per 'Avv. MATTEO FRANCIONI e Parte_1
per l'Avv. GIULIO GONFIANTINI. Parte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. L'Avv. GONFIANTINI dichiara di non contestare la fondatezza della domanda svolta dal locatore in via principale e dunque il diritto alla cessazione del contratto alla data 30.9.2024 e conferma che da ottobre 2024 il signor non ha più versato il canone /indennità di occupazione in quanto ha perso Pt_2 il lavoro. Ora i servizi sociali gli hanno trovato la possibilità di trasferirsi in una casa che sarà disponibile prevedibilmente per la metà del mese di dicembre.
L'Avv. FRANCIONI nulla oppone ed esibisce anzi il verbale di accesso del 15.10.2025 in cui si legge che il proprietario ha acconsentito ad un rinvio al 12.12.2025 su richiesta degli assistenti sociali. Si riserva di depositare oggi stesso in PCT detti documenti. Insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria integrativa e per le spese si rimette a giustizia.
Entrambi i Difensori rinunziano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Successivamente il Giudice pronuncia l'allegata sentenza di cui dà lettura. pagina 1 di 4 N. R.G. 2224/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico Maria Filomena De Cecco all'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato ex artt. 429 e 447 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MATTEO FRANCIONI;
Parte_1 C.F._1
INTIMANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIULIO Parte_2 C.F._2 GONFIANTINI;
INTIMATO
CONCLUSIONI per parte ricorrente: previo accertamento dell'intervenuta cessazione alla scadenza del 30/09/2024 del contratto di locazione stipulato, in data 01/10/2017, tra il Sig. ed il Sig. Parte_1 Pt_2
relativo all'immobile sito in Empoli, Via Della Motta n. 196, respingere la promossa
[...] opposizione con tutte le domande e/o eccezioni ivi formulate, convalidare - per le ragioni esposte nel corpo del presente atto- lo sfratto per finita locazione intimato dal Sig. , con conferma Parte_1 dell'ordinanza provvisoria di rilascio emessa dal Tribunale di Firenze in data 02/04/2025 ed ogni altro provvedimento consequenziale. E per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento in Parte_2 favore del Sig. della somma mensile di € 500,00, per indennità di occupazione, o quella Parte_1 somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di indennità di occupazione, dal dì del dovuto al rilascio effettivo, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese sia del presente giudizio che della fase di convalida, per le quali si rimette a giustizia;
per parte resistente: dichiara di non contestare la fondatezza della domanda svolta dal locatore in via principale e dunque il diritto alla cessazione del contratto alla data 30.9.2024 e conferma che da ottobre 2024 il signor non ha più versato il canone /indennità di occupazione. Pt_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha intimato sfratto per finita locazione per la data del 30.9.2024 con citazione per la Parte_1 convalida notificata al conduttore relativamente all'immobile sito in Empoli (FI), Via Parte_2 della Motta n. 196, censito al foglio n.1, particella n. 114, sub. 552, che gli era concesso in locazione ad uso abitativo, con contratto del 1.10.2017, regolarmente registrato, per la durata di anni 3 + 2, a pagina 2 di 4 decorrere dal 1.10.2017, tacitamente rinnovato alla scadenza del 30.09.2022, deducendo che con lettera raccomandata A.R. del 26.2.2024, ricevuta in data 11.3.2024, aveva comunicato al conduttore di non voler rinnovare il contratto, invitandolo a lasciarlo libero per la data del 30.09.2024.
2. si è costituito in giudizio opponendosi alla convalida in quanto la raccomandata del Parte_2 26.2.2024 non conteneva nessuno dei motivi indicati all'art. 3, comma 1, L. 431/1998, per cui, a suo dire, il contratto di locazione doveva ritenersi tacitamente rinnovato.
3. Con ordinanza ex art. 665 c.p.c. del 2.4.2025 veniva ordinato a il rilascio nella piena Parte_2 disponibilità di dell'immobile di cui sopra, fissando per l'esecuzione la data del 2.5.2025, Parte_1 con riserva delle eccezioni dell'intimato, e veniva disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale, con termine per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria, previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
4. All'odierna udienza, le parti hanno dato atto dell'esito negativo della mediazione e hanno discusso la causa precisando le conclusioni sopra riportate. Il Giudice si è ritirato in camera di consiglio e ha poi emesso la presente sentenza.
**********
5. Parte intimata ha dichiarato oggi di non contestare la fondatezza della domanda svolta dal locatore in via principale e dunque il diritto alla cessazione del contratto alla data 30.9.2024.
6. Gli effetti della locazione devono pertanto ritenersi cessati, per scadenza del termine, al 30.9.2024.
7. Venuto meno il titolo giuridico per il corrispondente godimento, il conduttore deve essere condannato al rilascio dell'immobile, confermando per l'esecuzione la data del 2.5.2025, indicata nell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. emessa il 2.4.2025.
6. Deve essere, altresì, accolta la domanda volta ad ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione dall'ottobre 2024 fino al rilascio dell'immobile, indennità di occupazione che ai sensi dell'art. 1591 c.c. deve essere quantificata nel corrispettivo convenuto, pari ad € 500,00 al mese, e, dunque, fino a questo mese di ottobre 2025 in € 6.500,00 (€ 500,00 x 13), oltre quelli a scadere fino alla riconsegna, con interessi legali dalle singole scadenze al saldo, mentre non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non essendo stata neppure dedotta l'esistenza di un maggior danno.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori dei paragrafi 2 e 25 bis delle tabelle allegate al DM 147/2022, per lo scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,01, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e dell'assenza di istruttoria orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: DICHIARA cessato per finita locazione, alla data del 30.9.2024, il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 1.10.2017, regolarmente registrato, avente ad oggetto l'immobile sito in Empoli (FI), Via della Motta n. 196, censito al foglio n.1, particella n. 114, sub. 552; CONDANNA a rilasciare il predetto immobile libero da persone e cose in favore Parte_2 di , confermando per l'esecuzione la data del 2.5.2025, indicata nell'ordinanza ex art. Parte_1 665 c.p.c. emessa il 2.4.2025; CONDANNA a pagare a la somma di € 6.500,00 a titolo di Parte_2 Parte_1 indennità di occupazione dall'ottobre 2024 all'ottobre 2025 incluso, e l'indennità di occupazione, di importo pari ai canoni concordati, da novembre 2025 alla data del rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
pagina 3 di 4 CONDANNA a rifondere a le spese del presente giudizio che Parte_2 Parte_1 liquida in € 3.500,00 per onorari e in € 191,84 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, IVA, se dovuta, e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 30 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Filomena De Cecco
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