Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4906/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA ORAZIO ANTINORI, 4/A 90138 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. PALERMO VINCENZA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA SANDRO BOTTICELLI, 15 90144 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MAZZOLA DANIELA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 31 ottobre 2024 e sottoscritto il 7 ottobre 2024. (matrimonio celebrato in PALERMO, il 3 settembre 1999);
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. - I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà di fissare nel luogo che riterranno più opportuno la loro residenza o domicilio dandosi preventiva comunicazione dell'eventuale mutamento.
2. - Preliminarmente occorre precisare che la famiglia, seppur anagraficamente risulta abitare in 2 residenze separate, ovvero la RA
insieme ai figli in Via Duilio, 15 e il Signor in Via Barcarello, Parte_1 CP_1
3/B, di fatto ha sempre vissuto tutta insieme presso l'appartamento di Via
Barcarello, 3/B, di proprietà del Signor e ove vi è sempre stata, di fatto, CP_1 la dimora coniugale/familiare che rimarrà assegnata alla RA
[...]
la quale vi continuerà a vivere unitamente ai figli e Parte_1 Per_1
La FI , appena maggiorenne ma non economicamente Per_2 Per_1 autosufficiente, ha conseguito il diploma e attualmente, non avendo ancora deciso se frequenterà l'università, è in cerca di occupazione. Il figlio Per_2 ancora minore, frequenta il 3° anno della scuola superiore e resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre alla quale, come detto, resterà assegnata la casa coniugale di proprietà esclusiva del Signor sita in Palermo, via Barcarello, 3/B, con tutti gli CP_1 arredi che la compongono. Entrambi i figli, vista l'età, regoleranno autonomamente i rapporti con il padre. La RA non ha Parte_1 mai esercitato alcuna attività lavorativa e, solo di recente, ha iniziato, per il periodo estivo, a esercitare una attività di B&B gestendo 2 piccoli appartamenti a Sferracavallo con modesti guadagni. Il Signor Controparte_1
è titolare/gestore di una Officina e di un parcheggio. Stante tale situazione economica le parti concordano che il Signor verserà alla RA CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Euro 600,00 a titolo di Parte_1 assegno di mantenimento per la stessa e per i figli, così suddiviso: euro 450,00
2 per il mantenimento dei figli ed Euro 150,00 per il mantenimento della moglie.
I coniugi concordano altresì che l'Assegno Unico per i figli verrà percepito integralmente (100%) dalla RA e il Signor Parte_1 CP_1
oltre a rilasciarne esplicita autorizzazione con la sottoscrizione del
[...] presente atto, si impegna espressamente ad effettuare tutti gli adempimenti che si dovessero rendere di anno in anno necessari al fine di permettere alla moglie di percepire il detto Assegno Unico nella misura del 100%.” Le parti stabiliscono, inoltre, che parteciperanno in ragione del 60% a carico del padre e il 40% a carico della madre, alle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli attenendosi ai criteri fissati nel protocollo siglato il
2.7.2019 e vigente presso il Tribunale di Palermo.
4. - I coniugi dichiarano di aver provveduto a dividere ogni altro bene mobile e di non avere nulla altro a pretendere vicendevolmente.
5. - Con la sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi manifestano il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello del figlio minore dichiarandosi pronti ad ogni eventuale adempimento Per_2 in merito.
6. - I coniugi convengono di dare esecuzione immediata ai patti convenuti con la sottoscrizione del presente atto.
7. - I ricorrenti, ai sensi dell'art. 473bis.51 del codice di procedura civile, chiedono che l'udienza relativa alla trattazione del presente procedimento, venga sostituita con il deposito di note scritte e dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 78, P. II, S. A, Anno 1999) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
3 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 23/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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