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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11642 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
27699/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice est.
Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27699 /2024 avente ad oggetto separazione giudiziale e divorzio promossa da:
, nata a [...] il [...], CF CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. DI FALCO ALDO , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
-RICORRENTE -
Contro
, nato a [...] il [...] , CF Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. CHEF MARIA GIUSEPPINA , presso il cui C.F._2 studio risulta elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M. il quale ha concluso chiedendo che i Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi e recepisse l'accordo concluso tra le parti;
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/12/2024 esponeva di aver contratto matrimonio CP_1 con il resistente il 19/1/2001 in Napoli dalla cui unione nascevano i figli ( nato Persona_1 a Napoli il 08/11/2003) e ( nata a [...] il [...]), che la casa coniugale era Persona_2 sita in Napoli alla Via Domenico Fontana n.134, che a partire dal 2013 il resistente si era disinteressato della gestione e dell'accudimento dei figli, della casa coniugale e del menage familiare costringendo la ricorrente a farsi carico di tutto quanto necessario, anche sotto il profilo della contribuzione, , che il dal 2013 aveva preteso di prendere da solo tutte le decisioni afferenti CP_2 la vita familiare prevaricando la volontà e le esigenze della ricorrente, che tale atteggiamento aveva alimentato un clima di conflittualità e tensione all'interno della famiglia, che nel 2013 la coppia decideva di aprire un conto corrente bancario cointestato per far fronte a tutte le spese familiari tra cui la rata di mutuo per l'acquisto della casa, ma che, il resistente non disponeva l'accredito del proprio stipendio sul conto cointestato e che tale conto corrente veniva alimentato solo dagli accrediti della ricorrente ad eccezione di sporadici conferimenti in denaro effettuati dal resistente, che nel 2023 veniva estinto anticipatamente il pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale mediante rimborso anticipato in via esclusiva dalla ricorrente e con impegno del resistente alla restituzione alla stessa della propria quota la quale, però, non veniva restituita;
che nel corso degli anni veniva sempre di più a mancare la fiducia reciproca e l'affectio maritalis, che nel 2019 la coppia si rivolgeva ad una mediatrice familiare per esperire un tentativo di mediazione che, nonostante il lungo percorso effettuato non aveva sortito alcun effetto;
che i figli erano divenuti maggiorenni,
era studente universitario iscritto al terzo anno della facoltà di ingegneria e aveva Per_1 Per_2 intrapreso gli studi universitari presso L'università SDA Bocconi di Milano e che, pertanto, entrambi i figli risultavano non economicamente indipendenti, e sebbene impegnati per motivi di studio in altra città, mantenevano come punto di riferimento la casa coniugale ove erano soliti recarsi in momenti di pausa dalle incombenze universitarie, di svolgere la professione di dirigente medico pneumologo presso l'Ospedale Monaldi di Napoli e proprietaria del 50% della quota della casa coniugale,, che il resistente era un affermato manager della Società Integra Lifesciences Italy s.r.l., che la famiglia aveva goduto di un tenore di vita alto;
Ciò posto la ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di separazione, l'assegnazione della casa coniugale, la determinazione di un contributo al 50% tra i coniugi per il mantenimento dei figli maggiorenni non autonomi pari a 5.000,00€ mensili ( 2500,00 per ciascun figlio), ponendo a carico del resistente l'obbligo di versare tale contributo alla ricorrente oltre al 50% delle spese straordinarie, nulla per il proprio mantenimento e quello del coniuge in quanto entrambi economicamente autosufficienti, la condanna del resistente al pagamento in favore della ricorrente la somma di
152.607,81€; la condanna del resistente al pagamento in favore della ricorrente di una somma da determinare in via equitativa a titolo di risarcimento del danno endofamiliare, la declaratoria di divorzio al decorrere dei termini di legge. In data 16.05.2025 si costituiva il resistente il quale, non opponendosi alla domanda di separazione e divorzio, impugnava le allegazioni di parte ricorrente ritenute infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, il resistente esponeva che dopo il fidanzamento con la ricorrente dal 1996 al 2001, poiché egli era laureato in giurisprudenza e godeva di un buon inquadramento professionale quale dipendente della società Johnson & Johnson Medical, la ricorrente all'epoca neo laureata in medicina, si dedicava al proseguimento dei propri studi specialistici in pneumologia tramite l'accesso ad un dottorato di ricerca supportata dalla sua famiglia , dotata di grandi mezzi economici, che dopo il matrimonio egli aveva contribuito per il pagamento dell'anticipo per l'acquisto della casa coniugale, che con la nascita dei figli egli aveva rinunciato ad un importante scatto di carriera che avrebbe richiesto il suo trasferimento negli Stati Uniti, che la ricorrente inizialmente affiancava il padre lavorando presso la Clinica Ruesch e, successivamente veniva assunta con qualifica di dirigente medico presso l'ospedale AO. “ San Sebastiano” e, successivamente nel 2010, veniva trasferita presso l'ospedale “ Monaldi” in Napoli, che la ricorrente coltivava parallelamente l'attività libero professionale quale specialista in pneumologia nella forma delle visite intramoenia, che tale crescita professionale della ricorrente produceva ricadute sull'organizzazione della vita familiare con riguardo sia al rapporti tra coniugi sia ai rapporti con i figli e che egli aveva assecondato tutte le richieste della moglie senza che intervenisse alcuna forma di costrizione psicologia, che la famiglia aveva assunto una baby sitter e una tata di comune accordo per far fronte agli impegni lavorativi della ricorrente, che nel 2019, venute meno le esigenze di accudimento dei figli, veniva licenziata la baby sitter e che assumeva l'onere di versare alla dipendente la somma di 10.000€ a titolo di liquidazione, che nel
2006 i coniugi vendevano l'appartamento ove vivevano per acquistarne un altro di valore superiore sito in Via Domenico fontana n.134 di mq 145, che tutte le scelte della famiglia e della gestione dei figli venivano prese di comune accordo tra i coniugi, di aver avuto problemi lavorativi dal 2013 e che tali disagi avevano avuto una notevole ricaduta sulla propria condizione psicofisica tanto da richiedere cure lunghe e costanti, che in concomitanza con i propri problemi fisici e lavorativi , l'atteggiamento della ricorrente subiva un mutamento in quanto ella iniziava ad assumere comportamenti di insofferenza ed aggressività verso il marito non mancando di evidenziare la propria superiorità professionale ed economica ed offendendolo anche in presenza dei figli, che in concomitanza del periodo pandemico la ricorrente vide aumentare il proprio carico di lavoro e che egli riusciva a lavorare in smart working per circa due anni riuscendo a prendersi cura dei figli, che la ricorrente in quel periodo si disinteressava completamente della casa e dei figli dedicandosi alla propria professione, che in seguito alla pandemia l'attività professionale della ricorrente era notevolmente incrementata comportando contestualmente anche un aumento degli introiti economici, che nel corso degli anni la ricorrente aveva proseguito nell'atteggiamento offensivo nei riguardi del marito, che i figli divenuti maggiorenni si erano trasferiti a Milano per proseguire gli studi, che il figlio Per_1 aveva spostato la propria residenza in Milano e che la figlia parimenti dal 2024 si era trasferita Per_2 anch'ella a Milano per proseguire gli studi e spostando la propria residenza presso il medesimo immobile in cui si trovava il fratello, che i figli avevano scelto di non intraprendere gli studi di medicina e che tale scelta non era stata apprezzata dalla ricorrente la quale si era sentita tradita e aveva minacciato di vendicarsi proponendo domanda di separazione, di aver sempre contribuito economicamente ai bisogni della famiglia e dei figli, di lavorare come funzionario commerciale con la qualifica di impiegato livello quadro presso la società Integra Lifescience Italia s.r.l. con reddito mensile di circa 3500,00€ per quattordici mensilità oltre premi variabili per un importo di circa
10.000/15.000€ annui, che la famiglia aveva goduto di un tenore di vita agiato in costanza di matrimonio.
Ciò posto il resistente concludeva chiedendo la separazione con addebito alla ricorrente, il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale, disporsi la divisione giudiziale della casa coniugale da assegnare a ciascun coniuge, la determinazione di un contributo per il mantenimento dei due figli a carico di entrambi i genitori, di cui a carico del resistente la somma di 800,00 mensili (
400,00€ per ciascun figlio) e a carico della ricorrente la somma di 2500,00€ mensili ( 1250,00€ per ciascun figlio), in via subordinata ed in caso di rigetto della domanda di divisione giudiziale della casa coniugale, la determinazione a carico del resistente di un contributo al mantenimento dei figli di
600.00€ mensili ( 300,00€ per ciascun figlio) e di 2700,00€ a carico della ricorrente ( 1350,00€ per ciascun figlio) oltre alle spese straordinarie nella misura del 65% a carico della ricorrente e del 35%
a carico del resistente.
All'udienza ex art. 473 bis n.21 c.p.c. del 09.10.2025 le parti depositavano un accordo a totale componimento della controversia chiedendone il recepimento.
A questo punto la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pm.
In data 21.10.2025 il Pm esprimeva parere favorevole all'accordo.
Sulla domanda di separazione personale
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti chiedevano recepirsi le condizioni che di seguito si riportano : “ 1) La casa coniugale -in comproprietà tra i coniugi- sita in Napoli alla via Domenico
Fontana, n. 134, sarà assegnata alla moglie dott.ssa per un periodo di 4 anni e sei CP_1 mesi (fino al 31/3/30) con rilascio dell'immobile entro il 15 ottobre 2025 da parte del dott. CP_2
.2) La dott.ssa provvederà, a sua cura e spese, ad effettuare la voltura delle utenze
[...] CP_1 domestiche entro 7 gg. dal rilascio dell'unità immobiliare da parte del dott. (quali acqua, CP_2 luce, gas, linea telefonica, internet) e continuerà ad accollarsi il pagamento delle spese condominiali ordinarie;
3) Il dott. e la dott.ssa provvederanno alla contribuzione mensile per CP_2 CP_1 il mantenimento dei figli per un importo di € 4.800,00 complessivi mensili da versarsi direttamente ai figli incluse spese per: tasse universitarie per Università “Bocconi”; canone di locazione;
utenze per abitazione in Milano ove dimorano per motivi di studio i figli - per un periodo di 4 anni-; canone di locazione per alloggio universitario a Parigi per - per un periodo di 2 anni- ; € 450 Per_1 mensili a carico di entrambi i genitori per ciascun figlio per spese di mantenimento ordinario. Si precisa che l'assegno di mantenimento ordinario in favore dei figli, così come sopra descritto pari a complessivi € 4.800 mensili, oltre rivalutazione Istat annuale come per legge, verrà posto a carico di entrambi i genitori, secondo la seguente ripartizione con decorrenza dalla sottoscrizione dell'accordo: - € 2.880,00 mensili a carico della dott.ssa - € 1.920,00 mensili a CP_1 carico del dott. . Tale ripartizione, è ritenuta congrua dalle parti tenendo conto Controparte_2 delle reali capacità economico - patrimoniali di entrambi i coniugi, nonché delle esigenze attuali dei figli maggiorenni e potrà essere soggetto a modifiche - da concordare - in ragione di mutate esigenze nel corso del tempo. 4) Le spese straordinarie per la prole saranno da ripartirsi in misura pari al
50% applicando, quanto alla individuazione, modalità per la loro deliberazione e determinazione delle stesse, il protocollo d'intesa approvato dal Tribunale di Napoli e dal COA di Napoli in data
07/03/2018, che dichiarano di aver letto ed approvano in ogni sua parte;
5) La dott.ssa CP_1 corrisponderà la somma di € 9.000,00 in favore del dott. al momento della Controparte_2 sottoscrizione del presente accordo, per spese di rilascio abitazione, trasloco e reperimento altra abitazione ove trasferirsi. Tale pagamento è da intendersi come contributo Una Tantum e, quindi, come tale, non soggetto a tassazione dei redditi a carico del beneficiario, né tantomeno deducibile ai fini delle imposte dirette da parte della parte obbligata. Tale contribuzione non va a costituire, né
a rappresentare tantomeno un pagamento a titolo di assegno di mantenimento o divorzile. Il pagamento avverrà a favore del dott. contestualmente alla sottoscrizione del presente CP_2 accordo, nella modalità che i coniugi concorderanno come più opportuna per entrambi. 6) Entrambi
i coniugi continueranno a condividere il possesso e l'utilizzo del Box/Cantinola pertinente all'abitazione coniugale;
7) Il dott. provvederà al ritiro dei propri effetti personali e dei CP_2 propri beni presenti presso l'abitazione coniugale come da elenco concordato e sottoscritto tra le parti entro e non oltre il 15.10.25; 8) La gestione economica della Società “FUTURE MED Srl” continuerà ad essere condivisa da entrambi i coniugi in accordo per le entrate e le uscite, con delega ad operare sul C/C bancario della società da parte del figlio (n.q. di Persona_1 amministratore) al padre dott. . 9) Il dott. e la dott.ssa hanno Controparte_2 CP_2 CP_1 concordato di donare alla figlia i gioielli di famiglia (collana di filo di perle naturali e anello Per_2
d'oro bianco montato con diamante naturale tagliato in purezza), consegnandoli alla figlia e destinandone alla stessa uso e custodia. 10) Decorso il periodo di assegnazione della casa coniugale
(in comproprietà tra i coniugi) in favore della Dott.ssa – e specificatamente con decorrenza CP_1 dal 31.03.2030 - i coniugi si obbligano a provvedere alla vendita dell'abitazione coniugale in comproprietà tra gli stessi entro e non oltre il termine del 31/12/2030, con affidamento dell'incarico per la vendita ad una primaria agenzia immobiliare di comune fiducia e gradimento, con decorrenza dal 01/04/2030, indicando un prezzo di mercato concordato tra le parti. Le parti, prima di procedere alla vendita dell'abitazione coniugale in comproprietà al 50%, potranno optare, ove di comune gradimento, per la suddivisione dell'immobile in due distinte unità abitative, per la realizzazione di due appartamenti, con conseguente maggiore vantaggio economico per entrambi in occasione della vendita. In tale ipotesi entrambi i proprietari fin da ora rinunciano al diritto di acquisto dell'intera proprietà, anche a mezzo di interposta persona. I relativi lavori di ristrutturazione saranno suddivisi al 50% tra le parti, previo accordo sui preventivi di spesa e sull'impresa esecutrice. Nell'ipotesi in cui, trascorso il termine di 9 mesi dalla data del 31-3-2030 (data della fine del periodo di assegnazione previsto a favore della dott.ssa non si sia verificata la vendita dell'immobile CP_1 in comproprietà secondo le modalità sopra indicate, questo sarà oggetto di divisione pro quota, con attribuzione del 50% a ciascuno dei coniugi. Resta confermato il divieto di ciascun coniuge di rilevare l'intera proprietà anche per interposta persona come già previsto nel presente accordo. 11)
I coniugi si danno reciprocamente atto che, decorso il termine di legge (6 mesi) e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, sin da questo momento chiedono congiuntamente, altresì, volersi pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 19/07/2001, in Napoli, trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato
Civile del medesimo Comune al n. 229, Anno 2001, Parte II, Serie A, Sezione B, alle medesime condizioni e patti concordati in sede di separazione personale, come sopra trascritte, null'altro residuano né in virtù del regime patrimoniale scelto in costanza di matrimonio né a qualsivoglia altro titolo. 12) All'esito ed in ragione di tutte le sopraestese condizioni e pattuizioni, ivi compresa quella di cui al capo precedente, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente complessivo accordo, i coniugi si danno reciprocamente atto e dichiarano di non aver null'altro a pretendere né in virtù del regime patrimoniale scelto in costanza di matrimonio né a qualsivoglia altro titolo. 13)
La dott.ssa in ogni caso, corrisponderà al dott. un'indennità di occupazione, per CP_1 CP_2 un importo pari a € 1.000,00 mensili, per il periodo successivo alla scadenza dell'assegnazione della casa coniugale in favore della stessa e dunque con decorrenza dal 31.3.2030, qualora vi continui a dimorare.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Quanto al governo delle spese se ne dispone l'integrale compensazione avendo le parti reso conclusioni congiunte
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia- alle condizioni concordate da intendersi in questa sede trascritte - la separazione personale dei coniugi;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.229 , parte II , S.A SEZ. B , Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001 );
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice est.
Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27699 /2024 avente ad oggetto separazione giudiziale e divorzio promossa da:
, nata a [...] il [...], CF CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. DI FALCO ALDO , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
-RICORRENTE -
Contro
, nato a [...] il [...] , CF Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. CHEF MARIA GIUSEPPINA , presso il cui C.F._2 studio risulta elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M. il quale ha concluso chiedendo che i Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi e recepisse l'accordo concluso tra le parti;
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/12/2024 esponeva di aver contratto matrimonio CP_1 con il resistente il 19/1/2001 in Napoli dalla cui unione nascevano i figli ( nato Persona_1 a Napoli il 08/11/2003) e ( nata a [...] il [...]), che la casa coniugale era Persona_2 sita in Napoli alla Via Domenico Fontana n.134, che a partire dal 2013 il resistente si era disinteressato della gestione e dell'accudimento dei figli, della casa coniugale e del menage familiare costringendo la ricorrente a farsi carico di tutto quanto necessario, anche sotto il profilo della contribuzione, , che il dal 2013 aveva preteso di prendere da solo tutte le decisioni afferenti CP_2 la vita familiare prevaricando la volontà e le esigenze della ricorrente, che tale atteggiamento aveva alimentato un clima di conflittualità e tensione all'interno della famiglia, che nel 2013 la coppia decideva di aprire un conto corrente bancario cointestato per far fronte a tutte le spese familiari tra cui la rata di mutuo per l'acquisto della casa, ma che, il resistente non disponeva l'accredito del proprio stipendio sul conto cointestato e che tale conto corrente veniva alimentato solo dagli accrediti della ricorrente ad eccezione di sporadici conferimenti in denaro effettuati dal resistente, che nel 2023 veniva estinto anticipatamente il pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale mediante rimborso anticipato in via esclusiva dalla ricorrente e con impegno del resistente alla restituzione alla stessa della propria quota la quale, però, non veniva restituita;
che nel corso degli anni veniva sempre di più a mancare la fiducia reciproca e l'affectio maritalis, che nel 2019 la coppia si rivolgeva ad una mediatrice familiare per esperire un tentativo di mediazione che, nonostante il lungo percorso effettuato non aveva sortito alcun effetto;
che i figli erano divenuti maggiorenni,
era studente universitario iscritto al terzo anno della facoltà di ingegneria e aveva Per_1 Per_2 intrapreso gli studi universitari presso L'università SDA Bocconi di Milano e che, pertanto, entrambi i figli risultavano non economicamente indipendenti, e sebbene impegnati per motivi di studio in altra città, mantenevano come punto di riferimento la casa coniugale ove erano soliti recarsi in momenti di pausa dalle incombenze universitarie, di svolgere la professione di dirigente medico pneumologo presso l'Ospedale Monaldi di Napoli e proprietaria del 50% della quota della casa coniugale,, che il resistente era un affermato manager della Società Integra Lifesciences Italy s.r.l., che la famiglia aveva goduto di un tenore di vita alto;
Ciò posto la ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di separazione, l'assegnazione della casa coniugale, la determinazione di un contributo al 50% tra i coniugi per il mantenimento dei figli maggiorenni non autonomi pari a 5.000,00€ mensili ( 2500,00 per ciascun figlio), ponendo a carico del resistente l'obbligo di versare tale contributo alla ricorrente oltre al 50% delle spese straordinarie, nulla per il proprio mantenimento e quello del coniuge in quanto entrambi economicamente autosufficienti, la condanna del resistente al pagamento in favore della ricorrente la somma di
152.607,81€; la condanna del resistente al pagamento in favore della ricorrente di una somma da determinare in via equitativa a titolo di risarcimento del danno endofamiliare, la declaratoria di divorzio al decorrere dei termini di legge. In data 16.05.2025 si costituiva il resistente il quale, non opponendosi alla domanda di separazione e divorzio, impugnava le allegazioni di parte ricorrente ritenute infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, il resistente esponeva che dopo il fidanzamento con la ricorrente dal 1996 al 2001, poiché egli era laureato in giurisprudenza e godeva di un buon inquadramento professionale quale dipendente della società Johnson & Johnson Medical, la ricorrente all'epoca neo laureata in medicina, si dedicava al proseguimento dei propri studi specialistici in pneumologia tramite l'accesso ad un dottorato di ricerca supportata dalla sua famiglia , dotata di grandi mezzi economici, che dopo il matrimonio egli aveva contribuito per il pagamento dell'anticipo per l'acquisto della casa coniugale, che con la nascita dei figli egli aveva rinunciato ad un importante scatto di carriera che avrebbe richiesto il suo trasferimento negli Stati Uniti, che la ricorrente inizialmente affiancava il padre lavorando presso la Clinica Ruesch e, successivamente veniva assunta con qualifica di dirigente medico presso l'ospedale AO. “ San Sebastiano” e, successivamente nel 2010, veniva trasferita presso l'ospedale “ Monaldi” in Napoli, che la ricorrente coltivava parallelamente l'attività libero professionale quale specialista in pneumologia nella forma delle visite intramoenia, che tale crescita professionale della ricorrente produceva ricadute sull'organizzazione della vita familiare con riguardo sia al rapporti tra coniugi sia ai rapporti con i figli e che egli aveva assecondato tutte le richieste della moglie senza che intervenisse alcuna forma di costrizione psicologia, che la famiglia aveva assunto una baby sitter e una tata di comune accordo per far fronte agli impegni lavorativi della ricorrente, che nel 2019, venute meno le esigenze di accudimento dei figli, veniva licenziata la baby sitter e che assumeva l'onere di versare alla dipendente la somma di 10.000€ a titolo di liquidazione, che nel
2006 i coniugi vendevano l'appartamento ove vivevano per acquistarne un altro di valore superiore sito in Via Domenico fontana n.134 di mq 145, che tutte le scelte della famiglia e della gestione dei figli venivano prese di comune accordo tra i coniugi, di aver avuto problemi lavorativi dal 2013 e che tali disagi avevano avuto una notevole ricaduta sulla propria condizione psicofisica tanto da richiedere cure lunghe e costanti, che in concomitanza con i propri problemi fisici e lavorativi , l'atteggiamento della ricorrente subiva un mutamento in quanto ella iniziava ad assumere comportamenti di insofferenza ed aggressività verso il marito non mancando di evidenziare la propria superiorità professionale ed economica ed offendendolo anche in presenza dei figli, che in concomitanza del periodo pandemico la ricorrente vide aumentare il proprio carico di lavoro e che egli riusciva a lavorare in smart working per circa due anni riuscendo a prendersi cura dei figli, che la ricorrente in quel periodo si disinteressava completamente della casa e dei figli dedicandosi alla propria professione, che in seguito alla pandemia l'attività professionale della ricorrente era notevolmente incrementata comportando contestualmente anche un aumento degli introiti economici, che nel corso degli anni la ricorrente aveva proseguito nell'atteggiamento offensivo nei riguardi del marito, che i figli divenuti maggiorenni si erano trasferiti a Milano per proseguire gli studi, che il figlio Per_1 aveva spostato la propria residenza in Milano e che la figlia parimenti dal 2024 si era trasferita Per_2 anch'ella a Milano per proseguire gli studi e spostando la propria residenza presso il medesimo immobile in cui si trovava il fratello, che i figli avevano scelto di non intraprendere gli studi di medicina e che tale scelta non era stata apprezzata dalla ricorrente la quale si era sentita tradita e aveva minacciato di vendicarsi proponendo domanda di separazione, di aver sempre contribuito economicamente ai bisogni della famiglia e dei figli, di lavorare come funzionario commerciale con la qualifica di impiegato livello quadro presso la società Integra Lifescience Italia s.r.l. con reddito mensile di circa 3500,00€ per quattordici mensilità oltre premi variabili per un importo di circa
10.000/15.000€ annui, che la famiglia aveva goduto di un tenore di vita agiato in costanza di matrimonio.
Ciò posto il resistente concludeva chiedendo la separazione con addebito alla ricorrente, il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale, disporsi la divisione giudiziale della casa coniugale da assegnare a ciascun coniuge, la determinazione di un contributo per il mantenimento dei due figli a carico di entrambi i genitori, di cui a carico del resistente la somma di 800,00 mensili (
400,00€ per ciascun figlio) e a carico della ricorrente la somma di 2500,00€ mensili ( 1250,00€ per ciascun figlio), in via subordinata ed in caso di rigetto della domanda di divisione giudiziale della casa coniugale, la determinazione a carico del resistente di un contributo al mantenimento dei figli di
600.00€ mensili ( 300,00€ per ciascun figlio) e di 2700,00€ a carico della ricorrente ( 1350,00€ per ciascun figlio) oltre alle spese straordinarie nella misura del 65% a carico della ricorrente e del 35%
a carico del resistente.
All'udienza ex art. 473 bis n.21 c.p.c. del 09.10.2025 le parti depositavano un accordo a totale componimento della controversia chiedendone il recepimento.
A questo punto la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pm.
In data 21.10.2025 il Pm esprimeva parere favorevole all'accordo.
Sulla domanda di separazione personale
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti chiedevano recepirsi le condizioni che di seguito si riportano : “ 1) La casa coniugale -in comproprietà tra i coniugi- sita in Napoli alla via Domenico
Fontana, n. 134, sarà assegnata alla moglie dott.ssa per un periodo di 4 anni e sei CP_1 mesi (fino al 31/3/30) con rilascio dell'immobile entro il 15 ottobre 2025 da parte del dott. CP_2
.2) La dott.ssa provvederà, a sua cura e spese, ad effettuare la voltura delle utenze
[...] CP_1 domestiche entro 7 gg. dal rilascio dell'unità immobiliare da parte del dott. (quali acqua, CP_2 luce, gas, linea telefonica, internet) e continuerà ad accollarsi il pagamento delle spese condominiali ordinarie;
3) Il dott. e la dott.ssa provvederanno alla contribuzione mensile per CP_2 CP_1 il mantenimento dei figli per un importo di € 4.800,00 complessivi mensili da versarsi direttamente ai figli incluse spese per: tasse universitarie per Università “Bocconi”; canone di locazione;
utenze per abitazione in Milano ove dimorano per motivi di studio i figli - per un periodo di 4 anni-; canone di locazione per alloggio universitario a Parigi per - per un periodo di 2 anni- ; € 450 Per_1 mensili a carico di entrambi i genitori per ciascun figlio per spese di mantenimento ordinario. Si precisa che l'assegno di mantenimento ordinario in favore dei figli, così come sopra descritto pari a complessivi € 4.800 mensili, oltre rivalutazione Istat annuale come per legge, verrà posto a carico di entrambi i genitori, secondo la seguente ripartizione con decorrenza dalla sottoscrizione dell'accordo: - € 2.880,00 mensili a carico della dott.ssa - € 1.920,00 mensili a CP_1 carico del dott. . Tale ripartizione, è ritenuta congrua dalle parti tenendo conto Controparte_2 delle reali capacità economico - patrimoniali di entrambi i coniugi, nonché delle esigenze attuali dei figli maggiorenni e potrà essere soggetto a modifiche - da concordare - in ragione di mutate esigenze nel corso del tempo. 4) Le spese straordinarie per la prole saranno da ripartirsi in misura pari al
50% applicando, quanto alla individuazione, modalità per la loro deliberazione e determinazione delle stesse, il protocollo d'intesa approvato dal Tribunale di Napoli e dal COA di Napoli in data
07/03/2018, che dichiarano di aver letto ed approvano in ogni sua parte;
5) La dott.ssa CP_1 corrisponderà la somma di € 9.000,00 in favore del dott. al momento della Controparte_2 sottoscrizione del presente accordo, per spese di rilascio abitazione, trasloco e reperimento altra abitazione ove trasferirsi. Tale pagamento è da intendersi come contributo Una Tantum e, quindi, come tale, non soggetto a tassazione dei redditi a carico del beneficiario, né tantomeno deducibile ai fini delle imposte dirette da parte della parte obbligata. Tale contribuzione non va a costituire, né
a rappresentare tantomeno un pagamento a titolo di assegno di mantenimento o divorzile. Il pagamento avverrà a favore del dott. contestualmente alla sottoscrizione del presente CP_2 accordo, nella modalità che i coniugi concorderanno come più opportuna per entrambi. 6) Entrambi
i coniugi continueranno a condividere il possesso e l'utilizzo del Box/Cantinola pertinente all'abitazione coniugale;
7) Il dott. provvederà al ritiro dei propri effetti personali e dei CP_2 propri beni presenti presso l'abitazione coniugale come da elenco concordato e sottoscritto tra le parti entro e non oltre il 15.10.25; 8) La gestione economica della Società “FUTURE MED Srl” continuerà ad essere condivisa da entrambi i coniugi in accordo per le entrate e le uscite, con delega ad operare sul C/C bancario della società da parte del figlio (n.q. di Persona_1 amministratore) al padre dott. . 9) Il dott. e la dott.ssa hanno Controparte_2 CP_2 CP_1 concordato di donare alla figlia i gioielli di famiglia (collana di filo di perle naturali e anello Per_2
d'oro bianco montato con diamante naturale tagliato in purezza), consegnandoli alla figlia e destinandone alla stessa uso e custodia. 10) Decorso il periodo di assegnazione della casa coniugale
(in comproprietà tra i coniugi) in favore della Dott.ssa – e specificatamente con decorrenza CP_1 dal 31.03.2030 - i coniugi si obbligano a provvedere alla vendita dell'abitazione coniugale in comproprietà tra gli stessi entro e non oltre il termine del 31/12/2030, con affidamento dell'incarico per la vendita ad una primaria agenzia immobiliare di comune fiducia e gradimento, con decorrenza dal 01/04/2030, indicando un prezzo di mercato concordato tra le parti. Le parti, prima di procedere alla vendita dell'abitazione coniugale in comproprietà al 50%, potranno optare, ove di comune gradimento, per la suddivisione dell'immobile in due distinte unità abitative, per la realizzazione di due appartamenti, con conseguente maggiore vantaggio economico per entrambi in occasione della vendita. In tale ipotesi entrambi i proprietari fin da ora rinunciano al diritto di acquisto dell'intera proprietà, anche a mezzo di interposta persona. I relativi lavori di ristrutturazione saranno suddivisi al 50% tra le parti, previo accordo sui preventivi di spesa e sull'impresa esecutrice. Nell'ipotesi in cui, trascorso il termine di 9 mesi dalla data del 31-3-2030 (data della fine del periodo di assegnazione previsto a favore della dott.ssa non si sia verificata la vendita dell'immobile CP_1 in comproprietà secondo le modalità sopra indicate, questo sarà oggetto di divisione pro quota, con attribuzione del 50% a ciascuno dei coniugi. Resta confermato il divieto di ciascun coniuge di rilevare l'intera proprietà anche per interposta persona come già previsto nel presente accordo. 11)
I coniugi si danno reciprocamente atto che, decorso il termine di legge (6 mesi) e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, sin da questo momento chiedono congiuntamente, altresì, volersi pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 19/07/2001, in Napoli, trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato
Civile del medesimo Comune al n. 229, Anno 2001, Parte II, Serie A, Sezione B, alle medesime condizioni e patti concordati in sede di separazione personale, come sopra trascritte, null'altro residuano né in virtù del regime patrimoniale scelto in costanza di matrimonio né a qualsivoglia altro titolo. 12) All'esito ed in ragione di tutte le sopraestese condizioni e pattuizioni, ivi compresa quella di cui al capo precedente, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente complessivo accordo, i coniugi si danno reciprocamente atto e dichiarano di non aver null'altro a pretendere né in virtù del regime patrimoniale scelto in costanza di matrimonio né a qualsivoglia altro titolo. 13)
La dott.ssa in ogni caso, corrisponderà al dott. un'indennità di occupazione, per CP_1 CP_2 un importo pari a € 1.000,00 mensili, per il periodo successivo alla scadenza dell'assegnazione della casa coniugale in favore della stessa e dunque con decorrenza dal 31.3.2030, qualora vi continui a dimorare.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Quanto al governo delle spese se ne dispone l'integrale compensazione avendo le parti reso conclusioni congiunte
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia- alle condizioni concordate da intendersi in questa sede trascritte - la separazione personale dei coniugi;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.229 , parte II , S.A SEZ. B , Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001 );
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino