Improcedibile
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 28/05/2025, n. 4636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4636 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 04636/2025REG.PROV.COLL.
N. 01983/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1983 del 2022, proposto da
GE IN, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Bruno Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Licenziati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 5474/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 marzo 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. GE IN proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 458 del 3 maggio 2017, adottata nei suoi confronti dal Comune di Torre del Greco.
La ricorrente denunciava l’illegittimità del provvedimento impugnato, assumendo la violazione dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990, l’eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti, il difetto di motivazione e di istruttoria e la violazione di legge sotto vari profili.
2. Il Tribunale amministrativo regionale adito, con sentenza n. 5474 del 2021, respingeva il ricorso, assumendo la legittimità dell’ordinanza di demolizione che, trattandosi di una misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche, non doveva essere preceduta da una comunicazione di avvio del procedimento. Il Collegio di prima istanza, inoltre, deduceva inter alia che l’ordinanza di demolizione, essendo un atto vincolato, non necessitava di una motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che imponevano la rimozione dell’abuso. Inoltre, non era accoglibile la prospettazione di parte ricorrente che sosteneva la legittimità delle opere oggetto di contestazione, in quanto riconducibili al novero degli interventi di edilizia minore (manutenzione straordinaria) per la cui realizzazione non era nemmeno richiesto il rilascio del permesso di costruire, posto che, nella specie, si era integrata la realizzazione di nuovi volumi e superfici, da ricondurre agli ‘interventi di nuova costruzione’, ex art. 3, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 380 del 2001, implicanti una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio (peraltro vincolata), come tale soggetta al rilascio del permesso di costruire.
3. GE IN ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia chiedendone l’integrale riforma, lamentandone l’erroneità nella parte in cui ha respinto la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento. Ad avviso dell’appellante, il T.A.R., inoltre, avrebbe erroneamente escluso che le opere realizzate fossero riconducibili a manutenzione straordinaria assoggettata a CILA, con conseguente inapplicabilità della ordinanza di demolizione.
4. Il Comune di Torre del Greco si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
5. Con memoria depositata in data 25 febbraio 2025, l’appellante ha comunicato di non avere più interesse alla decisione della causa, avendo favorevolmente valutato la possibilità di presentare al Comune, per le opere sanzionate, un’istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 36 bis della legge n. 105/2024. La ricorrente, richiamando la sentenza di questo Consiglio di Stato n. 7486 del 2024, ha precisato che ‘ una nuova istanza di sanatoria, formulata ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 380/01, se favorevole per il privato, rappresenta una sopravvenienza tale da rendere legittimo l’intervento sulla base della nuova normativa e, dunque, a prescindere da quanto affermato nella sentenza di rigetto relativo al precedente ordine di ripristino ’.
6. All’udienza straordinaria del 5 marzo 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
7. Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse a coltivare l’impugnazione resa dall’appellante con memoria del 25 febbraio 2025, la quale ha comunicato di non avere più interesse alla decisione della causa, avendo favorevolmente valutato la possibilità di presentare al Comune, per le opere sanzionate, un’istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 36 bis della legge n. 105/2024.
Tenuto conto di quanto sopra, il ricorso in appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nella specie, va precisato che non è cessata la materia del contendere non ravvisandosi l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio, posto che è la ricorrente ad avere valutato l’inutilità della pronuncia giudiziale, stante la presentazione di una istanza di accertamento di conformità urbanistica in relazione alle opere abusive.
Invero, la situazione sopravvenuta non ha soddisfatto in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, n. 1332 del 2016).
La dichiarazione di improcedibilità della domanda per carenza di interesse presuppone, come nella specie, il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (Cons. Stato, n. 5402 del 2009; id. n. 5355 del 2007).
Ne consegue che la causa deve essere definita in rito, e quindi va dichiarata l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Quanto alle spese di lite, non emergendo con evidenza elementi per la totale e palese infondatezza del gravame, e tenuto conto della peculiarità della vicenda processuale, si ravvisano giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO