Sentenza 9 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 09/10/2023, n. 14907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14907 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/10/2023
N. 14907/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06561/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6561 del 2018, proposto da
IE GA, ON EL, NZ Di IV, TA NT, RI RR, MA RO, MO AN, IP AN, IN FR, SA OL, NA SI, NA Di IL, CA CO, AR EL, MA Di MA, OS HE, NA Di LU, ND EI, rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgio Di Micco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pomezia, via Roma 84, come da procure in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove 21;
nei confronti
ES HI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale N. Repertorio CO/636/2018 – N. Protocollo CO/48895/2018 dell'11 aprile 2018, consegnata ad alcuni dei ricorrenti in data 18 aprile 2018, mai notificata e mai pubblicata, avente a oggetto: Revoca in autotutela, ai sensi della legge 241/90 ss. mm. ii della procedura di Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale N. CO/167/2017 del 31 gennaio 2017 – relativamente alla sola parte di revoca degli avvisi pubblici (doc. 1);
nonché per l'annullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento
nonché per la richiesta di condanna
al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi occorsi ai ricorrenti per effetto del provvedimento impugnato e dell'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 ottobre 2023 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 17 maggio 2018 e depositato il successivo giorno 30, i nominati in epigrafe hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, della determinazione dirigenziale N. Repertorio CO/636/2018 N. Protocollo CO/48895/2018, avente a oggetto: Revoca in autotutela, ai sensi della legge 241/90 ss. mm. ii della procedura di Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale N. CO/167/2017 del 31 gennaio 2017, cui i ricorrenti avevano chiesto di partecipare, al fin di ottenere avvisi pubblici per la concessione decennale di n. 17 posteggi fuori mercato su area pubblica per la vendita di prodotti stagionali durante il periodo estivo, e la concessione decennale di n. 17 posteggi fuori mercato su area pubblica per la vendita di prodotti stagionali durante il periodo autunnale/invernale.
2. – I ricorrenti espongono di essere risultati assegnatari di posteggi all’esito della procedura, dalla quale, invece, era stato escluso il sig. ES HI, individuato quale controinteressato; ma che, con l’atto gravato, era stato accolto l’invito alla revoca formulato dalla Commissione Tecnica preposta alle assegnazioni di cui con verbale acquisito con nota prot. CO/76405 del 03.07.2017, che aveva rilevato l'impossibilità di procedere circa l'assegnazione di due dei posteggi messi a gara.
3. – Il ricorso, nella sua parte demolitoria, è affidato a un unico motivo, rubricato “Violazione dell 'art. 97 della Cost. Violazione degli artt. 3 e 21 quinquies della L.241/90 e ss.mm.ii. Violazione dei principi di autotutela della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per illogicità dei presupposti di fatto e di diritto Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità della motivazione Eccesso di potere per insussistenza dell'interesse pubblico alla revoca del provvedimento Eccesso di potere per violazione dei principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità”, con cui evidenzia che la ragione della disposta revoca risale a un semplice errore materiale, ossia l’avere “indicato nei due avvisi, diversamente dall’approvazione del Bando, un posteggio che risulterebbe inidoneo (P.zza Alberto Aless io) al posto di un posteggio idoneo (Via Mar Arabico), che peraltro sarebbe stato a conoscenza del Comune, che, in precedenza, aveva corretto l’avviso pubblico Allegato A.
I ricorrenti, inoltre, hanno svolto domanda di risarcimento dei danni.
4. – Roma Capitale si è costituita in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità per difetto di prove della notifica a un controinteressato e il rigetto del ricorso.
5. – A seguito dello scambio di memorie conclusionali il ricorso è stato posto in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 6 ottobre 2023.
6. – In via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da Roma Capitale, in quanto, a ridosso dell’udienza di trattazione nel merito, i ricorrenti hanno depositato in atto le risultanze di notifica al sig. ES HI, unico escluso dalla partecipazione alla procedura nella quale i ricorrenti erano risultati, almeno per una delle due stagionalità per cui occorreva assegnare i posteggi, vincitori; e dunque, almeno in astratto, interessato alla sua riedizione.
7. – Il ricorso è infondato nella sua parte demolitoria, e va respinto.
A base della decisione di revocare l’avviso pubblico e tutta la conseguente procedura, la determinazione gravata ha posto le seguenti considerazioni formulate dalla Commissione giudicatrice:
“d) Alla conclusione dei lavori della Commissione si individuerebbe la seguente assegnazione
per il bando
di cui all'Allegato A periodo estivo:
POSTEGGIO 01 RI IE, POSTEGGIO 02 CI ON, POSTEGGIO 03 DI IV NZ, POSTEGGIO 04 TT TA, POSTEGGIO 05 RE RI, POSTEGGIO 06 RO MA, POSTEGGIO 07 AN MO, POSTEGGIO 08 IN IP, POSTEGGIO 09 ZZ IN, POSTEGGIO 10 CO SA, POSTEGGIO 11 RO NA, POSTEGGIO 12 –– DI IO NA, POSTEGGIO 13 –– OC CA, POSTEGGIO 14 –– CI AR, POSTEGGIO 15 –– DI LM MA, POSTEGGIO 16 –– RA OS, POSTEGGIO 17 –– DI IO NA; per il bando di cui all'Allegato B periodo invernale: POSTEGGIO 01 –– RI IE, POSTEGGIO 02 –– SE ND, POSTEGGIO 03 –– DI IV NZ, POSTEGGIO 04 –– TT TA, POSTEGGIO 05 –– RE RI, POSTEGGIO 06 –– RO MA, POSTEGGIO 07 –– AN MO, POSTEGGIO 08 –– IN IP, POSTEGGIO 09 –– ZZ IN, POSTEGGIO 10 –– CO SA, POSTEGGIO 11 –– RO NA, POSTEGGIO 12 –– DI IO NA, POSTEGGIO 13 –– OC CA, POSTEGGIO 14 –– CI ON, POSTEGGIO 15 –– DI LM MA, POSTEGGIO 16 –– RA OS, POSTEGGIO 17 –– DI IO NA.”
La Commissione, poi, prosegue:
“Il posteggio n. 2 da Bando andrebbe assegnato al Sig. EI ma da chiarimenti della Stazione appaltante non risulterebbe assegnabile in quanto sembrerebbe intendimento di quest'ultima riferirlo ad un posteggio di Via delle Tartane per il quale ha fatto la richiesta EL ON; Il posteggio n. 14 da Bando previsto in Via delle Tartane andrebbe assegnato alla Sig.ra EL ON ma da chiarimenti forniti con nota CO/67107 del 12 giugno 2017 sembrerebbe intendimento della Stazione Appaltante riferito ad un posteggio in via Mar Arabico per il quale ha fatto domanda il Sig. EL AR. Considerati i rilievi posti da questa Commissione circa l'assegnazione dei posteggi n. 2 e n. 14 si invita la Stazione Appaltante a considerare l'opportunità di revocare il Bando Pubblico e riproporlo successivamente con una chiara individuazione dei posteggi sia per il periodo invernale che per il per il periodo estivo.”
In definitiva, la revoca è stata basata su di un errore materiale del Comune nell’individuazione di due postazioni sulle 34 poste a gara (17 per la stagione estiva e 17 per la stagione invernale).
Come noto, (Consiglio di Stato sez. V, 14/07/2022, n.5991), negli appalti pubblici (ma il principio va ovviamente steso alle concessioni) non è precluso all'amministrazione di revocare l'aggiudicazione in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto, del quale si è dato atto nella motivazione del provvedimento di autotutela, alla stregua dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i quali, oltre che espressamente codificati dall'art. 21quinquies, l. n. 241 del 1990, trovano fondamento negli stessi principi costituzionali predicati dall'art. 97 Cost., ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa; l'esercizio di tale potere non è subordinato al ricorrere di ipotesi tipiche, tassativamente predeterminate dal legislatore, ma è rimesso alla valutazione ampiamente discrezionale dell'amministrazione.
Peraltro, “la selezione di un’offerta (giudicata migliore) conforme alle esigenze della stazione appaltante (per come cristallizzate nella lex specialis) consolida in capo all’impresa aggiudicataria una posizione particolarmente qualificata ed impone, quindi, all’Amministrazione, nell’esercizio del potere di revoca, l’onere di una ponderazione particolarmente rigorosa di tutti gli interessi coinvolti”, di guisa che “Il ritiro di un’aggiudicazione legittima postula, in particolare, la sopravvenienza di ragioni di interesse pubblico (o una rinnovata valutazione di quelle originarie) particolarmente consistenti e preminenti sulle esigenze di tutela del legittimo affidamento ingenerato nell’impresa che ha diligentemente partecipato alla gara, rispettandone le regole e organizzandosi in modo da vincerla, ed esige, quindi, una motivazione particolarmente convincente circa i contenuti e l’esito della necessaria valutazione comparativa dei predetti interessi” (Cons. St., sez. V, 19 maggio 2016, n.2095; n. 5026\2016)”.
Tali principi, applicati al caso in esame, evidenziano la legittimità della revoca disposta.
Il procedimento, infatti, per espressa ammissione dei ricorrenti, nonché per l’evidenza degli atti versati in giudizio, non era giunto ancora alla sua conclusione, ossia alla definitiva assegnazione dei posteggi.
Se così fosse stato, infatti, l’onere motivazionale in capo alla concedente sarebbe stato particolarmente forte, e la revoca dovuta alla mera errata individuazione di soli due posteggi non avrebbe trovato riscontro nel principio di proporzionalità che informa le affermazioni giurisprudenziali su rassegnate.
Non così nel caso in esame, in cui la procedura era ancora in fase endoprocedimentale, con il conseguente maggiore spazio di discrezionalità riservato all’Amministrazione.
Ne segue il rigetto del motivo.
8. - Non essendosi riscontrata l’illegittimità dell’atto impugnato, la domanda risarcitoria (peraltro priva di supporti probatori) va respinta, in quanto non è integrato il requisito imprescindibile dell’antigiuridicità del (non dimostrato) danno.
Peraltro, le parti non hanno neppure dato conto di una eventuale riedizione della procedura di gara, né se, in generale, i posteggi siano stati altrimenti occupati.
9. – Le spese, per la peculiarità della questione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
Francesca RIni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Achille Sinatra | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO