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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 13/05/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
n. 149/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 149/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAMPUS ALESSANDRO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIULLI Controparte_1 P.IVA_1
FABIO INPS contumace
RESISTENTI
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1/2/2024, proponeva opposizione all'intimazione Parte_1
di pagamento n. 033 2017 9002751447000 notificata il 27/1/2018 al padre, , poi Persona_1
defunto, di cui era erede, relativa a quattro cartelle di pagamento e quattro avvisi di addebito, per il decorso della prescrizione dei crediti.
Disposta la sospensione dell'atto impugnato e integrato il contraddittorio, si costituiva solo l
[...]
, che negava il decorso della prescrizione e dava comunque atto dello Controparte_2
sgravio parziale del debito.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Il ricorrente ha contestato solo il decorso della prescrizione.
Il termine di prescrizione delle cartelle di pagamento, la prima delle quali notificata il 21/4/2010 e dei successivi primi tre avvisi di addebito, è stato interrotto dalle intimazioni di pagamento notificate il pagina 1 di 2 17/4/2014, a cui è seguita l'intimazione di pagamento n. 033 2015 9005755482000 notificata il
27/2/2015, poi l'intimazione di pagamento n. 033 2016 9000984060000 notificata il 21/3/2016, a cui è seguita l'intimazione di pagamento n. 033 2019 9004990180000 notificata il 4/2/2020, all'ultimo indirizzo del contribuente, nel frattempo defunto.
La notifica deve ritenersi regolare perché secondo Cass. 24047/2020 "in caso di morte del contribuente, la notificazione della cartella esattoriale a lui intestata è legittimamente effettuata presso
l'ultimo domicilio del defunto ed è efficace nei confronti degli eredi, ove questi ultimi non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non potendo trovare applicazione l'art. 60, ultimo comma, del medesimo
il quale si riferisce alle sole variazioni anagrafiche riguardanti l'indirizzo del destinatario” CP_3
Con l'intimazione di pagamento n. 033 2019 9004566933000 notificata il 27/2/2020, sempre all'ultimo indirizzo del contribuente nel frattempo defunto, è stato interrotto il decorso della prescrizione anche per l'ultimo avviso di addebito, n. 333 2016 0002096320000 notificato il 22/11/2016 e comunque, relativo ai contributi dovuti per l'anno 2015, non ancora prescritti.
Il ricorso dev'essere pertanto respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore del difensore dell ex art 93 cpc, liquidate in € 5.000,00 per onorari, oltre Controparte_2
il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Como, 13/5/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 149/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAMPUS ALESSANDRO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIULLI Controparte_1 P.IVA_1
FABIO INPS contumace
RESISTENTI
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1/2/2024, proponeva opposizione all'intimazione Parte_1
di pagamento n. 033 2017 9002751447000 notificata il 27/1/2018 al padre, , poi Persona_1
defunto, di cui era erede, relativa a quattro cartelle di pagamento e quattro avvisi di addebito, per il decorso della prescrizione dei crediti.
Disposta la sospensione dell'atto impugnato e integrato il contraddittorio, si costituiva solo l
[...]
, che negava il decorso della prescrizione e dava comunque atto dello Controparte_2
sgravio parziale del debito.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Il ricorrente ha contestato solo il decorso della prescrizione.
Il termine di prescrizione delle cartelle di pagamento, la prima delle quali notificata il 21/4/2010 e dei successivi primi tre avvisi di addebito, è stato interrotto dalle intimazioni di pagamento notificate il pagina 1 di 2 17/4/2014, a cui è seguita l'intimazione di pagamento n. 033 2015 9005755482000 notificata il
27/2/2015, poi l'intimazione di pagamento n. 033 2016 9000984060000 notificata il 21/3/2016, a cui è seguita l'intimazione di pagamento n. 033 2019 9004990180000 notificata il 4/2/2020, all'ultimo indirizzo del contribuente, nel frattempo defunto.
La notifica deve ritenersi regolare perché secondo Cass. 24047/2020 "in caso di morte del contribuente, la notificazione della cartella esattoriale a lui intestata è legittimamente effettuata presso
l'ultimo domicilio del defunto ed è efficace nei confronti degli eredi, ove questi ultimi non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non potendo trovare applicazione l'art. 60, ultimo comma, del medesimo
il quale si riferisce alle sole variazioni anagrafiche riguardanti l'indirizzo del destinatario” CP_3
Con l'intimazione di pagamento n. 033 2019 9004566933000 notificata il 27/2/2020, sempre all'ultimo indirizzo del contribuente nel frattempo defunto, è stato interrotto il decorso della prescrizione anche per l'ultimo avviso di addebito, n. 333 2016 0002096320000 notificato il 22/11/2016 e comunque, relativo ai contributi dovuti per l'anno 2015, non ancora prescritti.
Il ricorso dev'essere pertanto respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore del difensore dell ex art 93 cpc, liquidate in € 5.000,00 per onorari, oltre Controparte_2
il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Como, 13/5/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 2 di 2