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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3247/2018 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 29 ottobre 2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avv. PIETRICOLA Luca ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terracina (LT), Via del Porto n.23;
PARTE ATTRICE
CONTRO
- rappresentato e difeso dall'Avv. LO SORDO Doriana ed Controparte_1
elettivamente domiciliato, presso il suo studio in Terracina, viale della Vittoria 35;
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terracina via G. Antonelli n.2,
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 29 ottobre 2024 le parti concludevano come da note scritte depositate da intendersi richiamate.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione dell'1 giugno 2018 chiamava in Parte_1 giudizio deducendo: Controparte_1
a) con atto del 12 febbraio 1970 i SInori e avevano Parte_2 Controparte_3 acquistato dal SI. un locale posto al piano terra facente Persona_1
parte del fabbricato denominato “ ” compreso “l'uso dei due Parte_1
distacchi verso est e nord: cioè verso le strade, con divieto, però, di alterarne la destinazione
a marciapiede”. A seguito del decesso dei SIg. e era divenuta CP_2 CP_3
proprietaria dell'immobile la SI.ra e si era estinto il diritto di uso Controparte_2 per cui il Condominio attore vantava il diritto di proprietà pieno ed esclusivo sul marciapiede.
b) la SI.ra aveva concesso il locale in locazione all'impresa individuale CP_2
, nel quale lo stesso svolgeva l'attività di caseificio e a far data Controparte_1
dalla suddetta locazione il convenuto stava tenendo un comportamento illegittimo, utilizzando invero il marciapiede in via esclusiva ed impedendone l'uso agli altri condomini. Precisamente sul medesimo risultavano depositati: raccoglitori per lo smaltimento dei rifiuti, bidoni utilizzati per la produzione, tavoli, fioriere, il motore dei condizionatori;
veniva utilizzato per parcheggiare cicli e motocicli del personale, per carico e scarico degli automezzi e oltre a ciò il convenuto impediva agli altri condomini di posizionare i raccoglitori per la differenziata. Oltre a quanto sopra indicato l'attività del caseificio turbava la quiete e la tranquillità dei condomini anche nelle ore notturne poiché le attrezzature poste illegittimamente sul marciapiede comportavano lo svolgimento di lavori anche all'esterno, e a questo si aggiungeva un continuo vociare del personale e dei clienti che occupavano i tavoli esterni;
c) all' assemblea dei condomini del 31 ottobre 2015 l'amministratore era stato incaricato all'unanimità di adottare iniziative contro le molestie causate dall'attività produttiva gestita al pian terreno dalla impresa individuale convenuta, autorizzandolo ad adire l'Autorità Giudiziaria. Con lettera raccomandata a/r del 25 luglio 2016 pertanto il aveva formalmente diffidato il Parte_1 convenuto a rimuovere tutte le attrezzature dal marciapiede sottolineando il divieto posto dal regolamento di condominio di utilizzare lo stesso per il parcheggio di cicli e motocicli e come parcheggio per il carico e lo scarico delle merci. Il convenuto con lettera dell'1 agosto 2016, aveva rappresentato che la condotta del medesimo era legittima poiché il marciapiede era in uso al locale commerciale come da atto di compravendita. Tale affermazione era infondata poiché il diritto di uso si era ormai estinto da tempo in quanto i titolari erano defunti e detto diritto era intrasmissibile e tale circostanza era stata comunicata all'impresa convenuta a mezzo pec il 2 agosto 2016;
d) il aveva poi avviato la procedura di mediazione ai sensi del Parte_1
D.Lgs.28/2010 che, dopo l'estensione nei confronti della proprietaria del locale commerciale SI.ra , si era concluso con esito negativo;
Controparte_2
e) la proposizione dell'azione ai sensi dell'art. 949 c.c. unita alla richiesta di risarcimento del danno stante le turbative e molestie di parte convenuta in danno dei condomini e tenuto conto dell'estinzione del diritto d'uso in favore dei SInori
e CP_2 CP_3
f) la SI.ra non essendo titolare di alcun diritto di uso sul marciapiede CP_2
antistante il condominio lo aveva illegittimamente concesso in affitto, unitamente all'immobile di cui era proprietaria, in favore del convenuto violando così l'art.1024
c.c. che imponeva il divieto di cessione e locazione del diritto d'uso, derogato solo se espressamente convenuto tra le parti. Nel caso di specie il Parte_1
non aveva mai autorizzato gli originari titolari del diritto d'uso né la SI.ra a CP_2 cedere il medesimo a qualsiasi titolo. Inoltre risultava violato sia il divieto definito con l'atto di compravendita del 12 febbraio 1970 di alterare la destinazione a marciapiede, che il regolamento di condominio nel quale era previsto il divieto di adibire gli immobili “...ad uso contrario alla tranquillità...”, ed “occupare in qualunque modo il lastrico solare, le scale, o qualsiasi altra parte comune...”;
Concludeva pertanto chiedendo: Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni avversa domanda, accogliere la domanda attorea e così provvedere: accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di uso avente ad oggetto il marciapiede per cui è causa con il decesso di e Parte_2
ordinare agli odierni convenuti l'immediato sgombero del marciapiede da Controparte_3 qualunque oggetto e la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà in favore dell'attore; condannare il convenuto al risarcimento dei danni da liquidare in via equitativa nell'importo di Euro 5.000,00 o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese, compenso professionale come per legge. In via istruttoria, si riserva di formulare richieste istruttorie nei termini di cui all'art.183 VI comma c.p.c
Con comparsa del 25 settembre 2018 si costituiva in giudizio Controparte_1 deducendo
a) il convenuto era conduttore dell'immobile di proprietà della SInora Controparte_2
facente parte del condominio attoreo. Il locale commerciale oggetto di locazione era ubicato al piano terra ed era delimitato dal marciapiede consistente in due distacchi verso est e nord su cui vi si trovavano le due porte di accesso al locale. All'immobile oggetto di locazione, pertanto, si accedeva esclusivamente dal marciapiede mentre il aveva un accesso separato ubicato sulla strada comunale. Il Parte_1
convenuto precisava di non aver posto in essere alcuna condotta atta ad alterare la funzione del marciapiede e nell'esercizio della sua attività commerciale non aveva mai occupato in modo permanentemente lo stesso che era sempre libero per il transito pedonale ma non vi eccedeva mai nessuno perché l'ingresso condominiale era situato su strada comunale;
b) il convenuto specificava che il divieto di posizionare i bidoni per la raccolta differenziata era stato imposto dalla proprietaria del locale come si Controparte_2
evinceva dalla delibera del 16 novembre 2014 e per ovvie ragioni igienico sanitarie trattandosi di una rivendita di prodotti caseari il non avrebbe Parte_1 nemmeno dovuto avanzare detta richiesta non essendovi posizionati neanche i bidoni del locale stesso. In merito invece alle ulteriori condotte illegittime lamentate dal il convenuto evidenziava che le operazioni di carico e scarico erano Parte_1 temporanee e necessarie in quanto al locale vi si accedeva solo dal marciapiede e non vi sarebbe stato altro modo per lo scarico di merci se non occupare momentaneamente lo stesso, motociclisti parcheggiati non ve ne erano mai stati, il motore del condizionatore era già esistente ed era solo stato sostituito previa autorizzazione, fantasiosa era invece l'asserita attività notturna che a dire della parte attrice veniva esercitata all'esterno del locale comprese le attrezzature presenti sul marciapiede infatti nessuna prova era mai stata fornita circa le presunte immissioni sonore oltre il limite della tolleranza;
c) dalla documentazione in atti si evidenziava che con l'atto notarile del 12 febbraio del 1970 veniva concesso, in quanto rientrante nella compravendita, il diritto d'uso del marciapiede ossia dei due distacchi verso nord-est in favore del locale con finalità di concederne il migliore godimento vista l'ubicazione dello stesso. Il diritto d'uso condominiale era trasferibile nei limiti di trasferibilità delle parti comuni del e non era riconducibile al diritto reale d'uso ex artt. 1021 e 1024 c.c. Parte_1 dove si qualificava piuttosto come un diritto reale assimilabile ad una servitù. L'uso dei due distacchi in alcun modo incideva sull'eventuale diritto reale di proprietà condominiale bensì sull'intensità delle relative facoltà di autorizzazione fra i condomini pertanto la domanda attorea era destituita di un fondamento giuridico;
d) formulava richiesta di manleva con chiamata del terzo nei confronti della proprietaria in caso di condanna per risarcimento del danno Controparte_2
considerato che la domanda del condominio costituiva una molestia di diritto e che nella denegata ipotesi di accoglimento avrebbe comportato una diminuzione del godimento della cosa locata”, ai sensi dell'articolo 1585 co. 1 c.c.;
Concludeva pertanto chiedendo: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via principale, rigettare la domanda del accertando l'esistenza attuale del diritto d'uso del marciapiede Parte_1 in oggetto nonché la legittimità dell'utilizzo dello stesso esercitato da parte convenuta e per l'effetto rigettare la richiesta di risarcimento danni per infondatezza della stessa;
con vittoria di spese;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree e dichiarare che il terzo chiamato in causa, SI.ra , è tenuta a manlevare il convenuto da ogni pretesa attorea Controparte_2 condannando la stessa a rispondere al SI. quanto sarà eventualmente tenuto a Controparte_1 pagare all'attore" Con decreto del 28 settembre 2018 il Giudice visti gli atti del giudizio con cui si chiedeva la chiamata in garanzia ex 269 c.p.c. proposta dal convenuto fissava nuova udienza in data
25 febbraio 2019, assegnava termine per la costituzione dei convenuti fino a 20 giorni prima dell'udienza e disponeva che parte ricorrente notificasse chiamata in garanzia e il decreto almeno 90 giorni prima dell'udienza.
Con comparsa del 25 gennaio 2019 si costituiva in giudizio deducendo: Controparte_2
a) L' improcedibilità del giudizio a seguito di omessa proposizione della domanda di mediazione da parte del SI. nei confronti della SI.ra CP_1 [...]
. Quest'ultima precisava che il rapporto intercorrente con il SI. CP_2
, era regolato da un contratto di locazione, essendo quest'ultimo Controparte_1
subentrato con decorrenza dal 1 gennaio 2014, nell'originario rapporto costituito con la SI.ra , giusto contratto del 31 maggio 2010. Nella Controparte_4
fattispecie il risultava aver depositato in data 6 ottobre 2016, Parte_1
istanza di convocazione per mediazione nei confronti della persona giuridica
“ ”, in relazione ad una controversia Parte_3
avente ad oggetto diritti reali. Alla data dell'incontro tenutasi il 11 novembre 2016 tra il ed il convenuto, il Mediatore su istanza di quest'ultimo Parte_1
disponeva la convocazione della concludente, con nota del 14 novembre 2016 fissando quale data per l'ulteriore primo incontro, quella del 24 novembre 2016 il quale si concludeva negativamente. Nella fattispecie aveva Controparte_1
formulato nei confronti della concludente , una domanda di Controparte_2
manleva e garanzia fondata sul rapporto contrattuale suddetto, senza la previa formulazione di alcuna istanza di avvio di una procedura di mediazione, per tale non potendosi ritenere la richiesta formulata in occasione dell'incontro tenutosi in data 11 novembre 2016;
b) il difetto di legittimazione attiva di in ordine alla richiesta di Controparte_1
essere garantito e manlevato dalla SI. in merito alle conseguenze che Pt_4 potevano per lo stesso derivare dall'accoglimento delle domande attoree di estinzione del diritto d'uso esclusivo del marciapiede e di risarcimento dei danni poiché esse non attenevano al bene oggetto del contratto locazione nel quale era subentrato il SI. alla SI.ra ; CP_1 Controparte_4 c) il difetto di legittimazione attiva del in ordine alla declaratoria di Parte_1
estinzione del diritto di uso avente ad oggetto il marciapiede per cui era causa e l'inammissibilità della stessa, poiché con l'atto pubblico notarile del 12 febbraio
1970, il costruttore e proprietario del fabbricato, , aveva Persona_1
indicato espressamente quali fossero le parti comuni dell'edificio, e tra di esse non vi risultava il marciapiede. Inoltre in merito, vi era il difetto di legittimazione passiva del SI. poiché titolare del diritto era la concludente Controparte_1
; Controparte_2
b) l'inesistenza di un diritto d'uso del marciapiede antistante i locali commerciali, che si sarebbe estinto a seguito della morte dei due primi acquirenti poiché nell'atto pubblico la pattuizione riguardava una vendita del diritto ad utilizzare il marciapiede, operata unitamente a quella della titolarità del locale da parte del venditore, con il solo limite di non modificarne la destinazione d'uso. Pertanto quella costituita da parte del proprietario dell'intero stabile e delle relative aree di pertinenza, a mezzo della suddetta pattuizione era una servitù ed il riferimento operato da parte attrice al disposto di cui agli artt. 1021,
1026 e 979 cc, appariva inconferente;
d) la condivisione di quanto sostenuto dal convenuto sull'inesistenza di condotte illegittime, sull'assenza di rumori e attrezzature poste sul marciapiede. Inoltre la terza chiamata specificava che la pretesa dei condomini di poter sistemare sul marciapiede i raccoglitori per lo smaltimento dei rifiuti era priva di fondamento ed il difettava di legittimazione attiva nell'avanzare tale pretesa e lo Parte_1
stesso valeva anche per la proposizione della richiesta di risarcimento danni;
Concludeva pertanto chiedendo: “Piaccia, all'Ecc.mo Tribunale, in forza di quanto in narrativa esposto dichiarare l'improcedibilità della domanda di manleva formulata da parte di Controparte_1
il difetto di legittimazione attiva di quest'ultimo, l'inammissibilità della domanda di
[...] declaratoria di estinzione del diritto ad utilizzare il marciapiede proposta dal Parte_1 nei confronti di , ovvero il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo, il Controparte_1 difetto di legittimazione attiva del in ordine alle ulteriori domande proposte, Parte_1 ovvero in ogni caso nel merito disporre il rigetto delle stesse, in sentenza recante condanna del chiamante al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.” Con memorie del 5 aprile 2019 parte attrice chiedeva di rigettare l'eccezione di improcedibilità per omessa proposizione della domanda di mediazione avanzata dalla terza chiamata nei suoi confronti poiché la stessa era stata chiamata in mediazione dal convenuto.
Con note dell' 8 aprile 2019 la terza chiamata ribadiva quanto esposto negli atti precedenti ed evidenziava che difettava nel procedimento di mediazione la proposizione da parte del SI. , di una specifica domanda, nei confronti della Controparte_1
concludente, pertanto, la semplice chiamata a partecipare in un procedimento di mediazione senza che risultasse attivata alcuna istanza di avvio della stessa determinava l'improcedibilità della domanda.
Con note del 9 aprile 2019 parte convenuta evidenziava di avere richiesto nell'ambito della procedura di mediazione l'estensione della stessa nei confronti della locatrice
[...]
; la quale regolarmente convocata si presentava infatti al successivo incontro del CP_2
14 dicembre 2016 e ciò risultava documentato dal verbale di conciliazione depositato in atti da parte attrice. Nel caso specifico, quindi, considerata la presenza della terza chiamata, anche nel preventivo esperimento di mediazione promosso da parte attrice, era da ritenersi palesemente inopportuno un secondo esperimento del tentativo di conciliazione. Sulla sollevata eccezione circa l'asserito difetto di legittimazione attiva relativamente alla chiamata di terzo in manleva;
il convenuto sottolineava che nel caso di specie era la SI.ra , proprietaria dell'immobile, a dover garantire l'utilizzo Controparte_2
del marciapiede che dichiarava essere di sua proprietà.
Con ordinanza del 30 maggio 2019 il Giudice a scioglimento della riserva, rilevato che la mediazione era stata esperita tra tutte le parti in causa come documentato in atti, accertata pertanto la regolarità della stessa rinviava la causa al 10 marzo 2020 per l'ammissione dei mezzi istruttori ex art. 183 c6 cpc
Con memoria ex art 183, comma 6°, c.p.c. primo termine del 29 luglio 2019 la terza chiamata chiedeva la revoca dell'ordinanza del 30 maggio 2019, nella parte in cui aveva respinto l'eccezione d'improcedibilità del giudizio a seguito di omessa proposizione della domanda di mediazione nei confronti della SI.ra poiché il fatto che la Controparte_2 concludente avesse partecipato, all'incontro seguito alla istanza di mediazione proposta dal , non era circostanza idonea a sanare il difetto di procedibilità. Parte_1
Inoltre il fatto che, nel primo verbale di mediazione il convenuto avesse rappresentato la necessità di convocare il proprietario del locale concesso in locazione al Parte_5
non poteva avere efficacia sanante per violazione. Controparte_2
Con memoria ex art. 183 6° comma c.p.c. II° termine del 27 settembre 2019 parte convenuta ribadiva quanto esposto negli atti precedenti circa l'eccezione sulla mediazione sollevata dalla terza chiamata e in via istruttoria chiedeva l'ammissione di prova per testi da indicarsi nelle persone di: e sulle Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
circostanze sui capitoli ivi indicati.
Con memoria ex art. 183 6° comma c.p.c. II° termine del 27 settembre 2019 la terza chiamata ribadiva quanto già esposto negli atti precedenti e chiedeva di essere ammesso alla prova testimoniale con il teste sui capitoli ivi indicati. La terza Testimone_4
chiamata formulava opposizione alle richieste istruttorie delle controparti, chiedendo in ogni caso l'ammissione alla prova contraria per quelle ritenute ammissibili, con i medesimi testi
Con memoria ex art. 183 6° comma c.p.c. II° termine del 30 settembre 2019 parte attrice chiedeva l'ammissione all'interrogatorio formale del convenuto nonché prova per testi sui capitoli ivi indicando come testi il SI. ed il SI. Testimone_5 Controparte_5
Con memoria terzo termine 183 VI° c.p.c. del 2 ottobre 2019 la terza chiamata eccepiva l'inammissibilità delle avverse istanze istruttorie, e sosteneva che i capitoli di prova articolati da parte attrice, contenessero valutazioni non demandabili a testi e in parte negativi. Nell'ipotesi in cui il Giudice avesse ritenuto gli stessi ammissibili chiedeva l'autorizzazione alla prova contraria, con i medesimi testi indicati dalla concludente e dalle controparti. Eccepiva inoltre l'inammissibilità della produzione documentale, in quanto trattavasi di riproduzioni non individuate temporalmente, prive di qualsivoglia certificazione della loro provenienza e genuinità; oltre ad essere irrilevanti ai fini del decidere.
Con memorie ex art 183, comma 6°, c.p.c. - terzo termine del 10 ottobre 2019 parte attrice contestava fermamente l'inammissibilità delle prove testimoniali presentate dalla convenuta e dalla terza chiamata, poiché le richieste di prove orali formulate da nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6°, c.p.c. - Controparte_1 secondo termine, erano inammissibili in quanto: - i capitoli indicati come nn. 1), 2), 6) e 7), erano generici, inconferenti, superflui ed irrilevanti ai fini del thema decidendum;
- i capitoli indicati come nn. 3), 4) e 5) dovevano provarsi per iscritto, mediante planimetrie catastali o altra documentazione tecnica. Le richieste di prove orali formulate da
[...]
nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6°, c.p.c. - secondo CP_2
termine, erano inammissibili in quanto: - i capitoli contraddistinti come nn. 2), 3), 4), 6), 7),
8) erano generici, inconferenti, superflui ed irrilevanti ai fini del thema decidendum ed inoltre contenevano valutazioni che non potevano essere riferite da testimoni;
- i capitoli contraddistinti come nn. 1) e 6) dovevano provarsi per iscritto, mediante planimetrie catastali o altra documentazione tecnica. Nel caso di ammissione di alcuni dei capitoli contestati, l'attore chiedeva l'ammissione alla prova contraria con i testimoni già indicati nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6°, secondo termine
Con memoria ex art. 183 6° comma c.p.c. terzo termine del 14 ottobre 2019 parte convenuta in riferimento alle istanze istruttorie avanzate da parte attrice, eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità e l'inattendibilità dei testi indicati in quanto il SI.
e il SI. erano condomini del . Testimone_5 Controparte_5 Parte_1
Parte convenuta si opponeva altresì all'ammissione del predetto teste, , in Testimone_5
quanto nei confronti dello stesso, il SI. aveva dovuto sporgere Controparte_1
regolare diffida, per continui comportamenti illegittimi posti in essere verso la sua persona e contro l'attività commerciale. Il convenuto si opponeva altresì all'ammissione dei capitoli di prova, così come articolati, poiché contenenti valutazioni non demandabili ai testi;
inoltre il capitolo n. 3 era altresì tendente all'accertamento di circostanza negativa e pertanto ulteriormente inammissibile. In subordine, parte convenuta chiedeva, in caso di ritenuta ammissibilità delle richieste istruttorie di parte attrice, l'ammissione di prova contraria con gli stessi testi da questa indicati e con quelli stabiliti da parte attrice sui capitoli eventualmente ammessi.
Con ordinanza del 15 marzo 2021 il Giudice, visti gli atti del giudizio introdotto;
a scioglimento della riserva;
ammetteva i documenti prodotti dalle parti;
i mezzi istruttori articolati da parte attrice ed in particolare la prova per testi riservando all'esito interrogatorio formale. Allo stesso modo ammetteva i mezzi istruttori articolati da parte convenuta e la prova per testi. Ammetteva le parti prova contraria e rinviava la causa all'udienza per il giorno 4 novembre 2021 limitando per quella udienza a solo un teste per parte. Vista l'emergenza Covid gli altri testi venivano escussi successivamente in altra udienza. All'udienza del 13 giugno 2023 il Giudice, rilevato che nel provvedimento del 14 settembre 2020 non veniva menzionata l'ammissione/rigetto della prova per testi articolata dalla chiamata in causa, ad integrazione dello stesso ammetteva la prova così come articolata limitatamente ai nn. 1,2,3, 4 e 7, non ammetteva il capitolo n. 5 in quanto generico, il capitolo n.6 in quanto indeterminato nel tempo ed il capitolo 8 in quanto valutativo. Veniva introdotto il primo teste che rispondeva: sono e mi chiamo Tes_5
nato a [...] il [...] domiciliato a Terracina via CA n.11, da circa 17
[...]
anni stabilmente prima ci andavo in vacanza sono il marito della condomina Per_2 [...] in regime di separazione dei beni. Sui capi di prova di cui alle memorie ex art. 183 CP_6
comma VI n. 2 c.p.c. di parte attrice rispondeva: Sul capo 1) : si è vero riconosco le foto nell'allegato 5, e foto nn. 13, 14 e 15 come raffiguranti lo stato dei luoghi , sul capo, 2) si è vero riconosco anche nella foto ultima dell'allegato 5 l'operazione di carico/scarico; sul capo, 3) io personalmente ho interpellato sia il conduttore e con tale CP_1 Tes_6
marito della proprietaria perché il condominio voleva mettere i raccoglitori della raccolta differenziata sul marciapiede in qualsiasi posizione, da entrambi ho ottenuto solo un diniego;
A domanda di precisazione del convenuto rispondeva “ l'entrata del condominio si vede nella foto allegato n. 13 di parte attrice e avviene da un cancello separato direttamente dalla strada. Sentito il teste a prova contraria sui capitoli articolati da parte convenuta sul capo n. 1 ) contesto la proprietà indicata e confermo che il marciapiede è stato sempre storicamente libero al transito pedonale come lo è tutt'ora; sul capo n. 2) si è vero i macchinari sono sempre stati esclusivamente all'interno del locale;
sul capo 3) si è vero vi sono gli accessi descritti e per usufruire degli stessi non si deve passare sul marciapiede;
sul capo 4) si è vero una parte confina con via CA e l'altra con Viale
Europa; sul capo 5) si è vero preciso che originariamente l'accesso al locale era uno soltanto (quello su viale Europa attraverso il marciapiede ) l'altra era una vetrina la modifica è avvenuta nel 2012 senza autorizzazione del condominio;
sul capo 6) ciò vero limitatamente al periodo 2010/2012 , dopo che è diventata anche di produzione non è vero
, l'attività è cessata nel 2020 ora i locali sono sfitti;
sul capo 7 ) posso solo dire che alcuni dei condizionatori sono posizionati sulle facciate del condominio il mio è posizionato sul balcone prospettante su via CA;
A.D.R. a parte il tempo del carico e scarico il marciapiede era occupato da fioriere , tavoli sedie e attrezzi che impedivano sia l'uso che il passaggio a piedi, non tutte le cose da me descritte sono riportate nelle foto. Sentito a prova contraria sui capitoli ammessi a parte chiamata in causa sul capo 1) ho già risposto , sul capo 2) non è vero;
sul capo 3) non è vero ho già risposto;
sul capo 4 ) si è vero ma soltanto sino al 2012; sul capo 7) ho già risposto si è vero.Veniva introdotto il successivo che rispondeva: sono e mi chiamo nato a [...] il [...], ivi Testimone_4
residente via Caposelce n. 14 , sono il cognato di , Sui capi di prova di cui Controparte_2
alle memorie ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte chiamata in causa rispondeva: Sul capo 1) si è vero vi sono due serrande su via CA ed una su Viale Europa;
sul capo, 2) si è vero nell'ordine nei locali vi sono state le seguenti attività ; una attività di materiale elettrico, una attività di vendita costumi;
la rivendita di latticini;
non credo vi siano state altre attività ; tutte dette attività utilizzavano il marciapiede per esporre della merce;
ADR
l'occupazione del marciapiede era parziale e non impediva il libero transito sullo stesso;
sul capo, 3) si è vero non ricordo nello specifico con cosa occupasse il marciapiede il SInor
ma comunque si poteva sempre passare sul marciapiede sia per accedere ai CP_1
locali che per percorrere il marciapiede per la sua lunghezza;
sul capo 4) all'infuori di quanto da me prima descritto non vi erano altre limitazioni all'uso ed al transito;
sul capo
7) non ricordo la circostanza . Sentito a prova contraria sui capitoli di parte convenuta rispondeva sul capo 1) è vero ho già risposto¸ sul capo 2) si è vero;
sul capo 3) si è vero;
sul capo 4) si è vero;
sul capo 5) si è vero;
sul capo 6) si è vero credo che facessero anche la produzione;
sul capo 7) ho già risposto. Sentito a prova contraria sui capitoli di parte attrice rispondeva sul capo 1) escludo che abitualmente il posizionasse le CP_1
cose di cui mi si chiede sul marciapiede, comunque confermo che saltuariamente ho visto il marciapiede occupato da bidoni ed altri contenitori dell'attività , non ha mai visto raccoglitori dei rifiuti, per quanto riguarda le fioriere credo che fossero posizionate sulla strada e forse occupanti piccola parte del marciapiede, non ricordo dell'esistenza di un condizionatore esterno , non ricordo altri utensili, sul capo 2) io non ho mai visto l'occupazione del marciapiede con furgoni, cicli o motocicli;
sul capo 3) nulla so. Parte attrice e convenuta chiedevano rinvio per fine prova. Il Giudice rinviava all'udienza del 23 ottobre 2023 per l'escussione di un ulteriore teste per parte.
All' udienza del 11 aprile 2024, veniva escusso quale teste che, rispondeva: sono e mi chiamo nato a [...] in data [...], ivi residente in [...]
Gioacchino Danna n. 8, sono medico, sono marito di una delle condomine, in regime di Contr comunione dei beni, non sono comproprietario dell'immobile in condominio, in quanto mia moglie la ha ricevuto in donazione dalla zia. La terza Controparte_8
chiamata eccepiva in via principale l'incapacità a testimoniare ed in subordine l'inattendibilità del teste perché anche se solo in comunione dei beni non si poteva escludere l'interesse diretto. Il convenuto si associava alle eccezioni della terza chiamata, anche perché l'immobile era utilizzato in maniera diretta dal teste anche individualmente.
Parte attrice si opponeva stante il mancato interesse diretto del teste. Il Giudice disponeva di proseguire con il raccoglimento della prova. Sui capi di prova di cui alle memorie ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte attrice rispondeva: Sul capo 1: ) si è vero riconosco le foto che mi vengono mostrare , (allegate alle memorie di parte attrice) come raffiguranti lo stato dei luoghi, si tratta di una situazione abituale, . ADR nonostante si tratti di casa di vacanza noi la frequentiamo due /tre mesi in continuazione durante l'estate, soprattutto mia moglie, mentre per il resto dell'anno ci rechiamo in loco almeno una volta al mese;
ADR, la situazione da me descritta è durata circa 7/8 anni tutto il periodo in cui vi è stato il caseificio, che ora risulta chiuso da due/tre anni;
sul capo, 2) si è vero , il furgone visibile in foto quotidianamente effettuava carico e scarico ,del latte e dei prodotti, utilizzando parte del marciapiede , anche riguardo ai cicli e motocicli degli operai , questi venivano parcheggiati sul marciapiede sul lato via CA (stesso lato dell'ingresso condominiale), l'appartamento di mia moglie è al piano rialzato ed ha oltre all'ingresso condominiale da via CA, anche un ingresso diretto privato da Viale Europa , Contr confinante con l'ingresso principale del negozio, il furgone raffigurato effettuava il carico e scarico da via CA, dove c'era l'ingresso del laboratorio;
sul capo, 3) posso solo dire che dopo l'adozione della raccolta differenziata, i bidoni erano stati portati all'esterno e posizionati sul margine sinistro del marciapiede di via CA , e dopo qualche giorno ho visto che i bidoni sono stati riportati nella discesa dei garage, non ho assistito ad alcuna discussione in merito alla posizione di tali bidoni ADR non ricordo l'anno esatto dell'adozione della raccolta differenziata, ma sono sicuro che all'epoca il locale era adibito a caseificio/rivendita, Il teste veniva poi sentito a prova contraria sui capi di prova di cui alle memorie ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte convenuta rispondeva: Sul capo 1: ) si è vero ma limitatamente al periodo antecedente la destinazione a caseificio;
“ , sul capo 2) si è vero;
sul capo 3) si è vero il condominio ha sia un accesso carrabile che un accesso pedonale da via CA;
sul capo 4) si è vero;
, sul capo 5) si è vero;
sul capo 6) si è vero i prodotti non vengono consumati sul posto;
sul capo 7) si è vero. Il teste sentito a prova contraria sui capi di prova di cui alle memorie ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte convenuta chiamata in causa rispondeva: Sul capo 1) si è vero;
sul capo 2) non è vero ci sono state altre attività ma il marciapiede non veniva utilizzato in modo esclusivo;
sul capo 3) non è vero;
sul capo 4) non è vero da quando vi è stata l'attività del;
sul capo 7) si è vero;
Veniva introdotto il secondo teste CP_1
che rispondeva: sono e mi chiamo , nato a [...] il [...], ivi Testimone_2
residente in [...] , indifferente , sono artigiano con ditta individuale di termoidraulica;
mia moglie lavora alle dipendenze della ditta
. Sui capi di prova di cui alle memorie ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di CP_1
parte convenuta rispondeva: Sul capo 1) si è vero il transito pedonale è sempre stato libero, a volte vi erano delle biciclette , null'altro; io frequentavo i locali sia come cliente che come manutentore del l'impianto del caseificio e quindi entravo sia da viale Europa che da via CA;
sul capo 2) si è vero;
sul capo 3) si è vero;
sul capo 4) si è vero;
sul capo
5) si è vero;
sul capo 6) si è vero il carico e scarico avveniva da via CA , mentre la vendita esclusivamente da asporto avveniva da viale Europa. ; sul capo 7) non ho mai fatto caso dove si trovassero i condizionatori del resto del condominio. Le parti chiedevano rinvio per conclusioni e che l'udienza successiva si tenesse ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c . Il
Giudice rinviava all'udienza del 29 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni con udienza da tenersi con trattazione scritta.
Dopo vari rinvii con ordinanza del 29 ottobre 2024 il Giudice all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni, lette le note di trattazione scritta di udienza depositate dalle parti, assegnava i termini di cui all'art. 190 e assumeva la causa in decisione.
Parte attrice deposita comparsa conclusionale in data 30 dicembre 2024 e memoria di replica in data 17 gennaio 2025 così concludendo “Si conclude chiedendo che sia pronunciata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di ordine di sgombero del marciapiede condominiale proposta nei confronti di e che quest'ultimo sia Controparte_1 condannato al risarcimento del danno per l'abusiva occupazione nella misura di € 5.000,00 o nella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese di lite”.
Parte convenuta depositava comparsa conclusionale in data 30 dicembre 2024 e memoria di replica in data 16 gennaio 2025 così concludendo “si chiede il rigetto di tutte le domande attoree per infondatezza delle stesse. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, previo rigetto della sollevata eccezione di improcedibilità della richiesta di manleva, si chiede dichiararsi la SI.ra , terza chiamata in causa, tenuta a manlevare Controparte_2 il convenuto dal risarcimento e da ogni pretesa attorea eventualmente accolta. Nessun ordine di sgombero può essere emesso nei confronti del convenuto considerata la finita CP_1 locazione commerciale. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
La terza chiamata depositava comparsa conclusionale in data 23 dicembre 2024 e memoria di replica in data 15 gennaio 2025 così concludendo “Si conclude affinchè, rigettate tutte le avverse istanze, siano accolte in rito tutte le eccezioni formulate nella comparsa di costituzione, nelle note dell'08.04.2019, nelle memorie ex art. 183 VI cpc;
nonché alle udienze del
13.06.2023 e 11.04.2024; nel merito si chiede pertanto il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate dal chiamante in garanzia e di ogni altra domanda formulata da parte attrice. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata.
In merito alla domanda attorea di declaratoria di estinzione del diritto d'uso avente ad oggetto il marciapiede per cui è causa deve, innanzitutto, osservarsi che l'elemento necessario del diritto d'uso, rientrante nella categoria dei diritti reali di godimento, non è tanto l'intrasmissibilità del diritto, tenuto conto che il divieto di cessione previsto dall'art. 1024 c.c. può – come riconosciuto da consolidata giurisprudenza – essere derogato per accordo delle parti contenuto nell'atto costitutivo del diritto (cfr. Cass. 27.4.2015, n. 8507) – quanto piuttosto la sua durata temporanea: infatti in forza del rinvio, contenuto nell'art. 1026 c.c., alle norme che regolano l'usufrutto, in quanto compatibili, si ritiene applicabile anche al diritto d'uso l'art. 979 c.c., in tema di usufrutto, che stabilisce un limite alla durata del diritto reale di godimento: esso non può eccedere la vita del titolare (cfr. Cass.
12.10.2012, n. 17491). Il diritto di uso ha infatti natura strettamente personale, e seppur caratterizzato dal carattere della realità ed essendo opponibile erga omnes è legato alla persona del titolare. Pertanto, alla luce di tali considerazioni deve ritenersi che l'uso del marciapiede allora concesso con atto notarile di compravendita ai genitori della SI. debba considerarsi estinto già con la morte degli stessi primi ed unici titolari, per CP_2 tali motivi non può essere invocata dalla stessa alcuna successione nel possesso ai sensi dell'art. 1146 c.c. (v. Cass. n. 17491/2012 cit.)
Ciò posto si rileva, tuttavia, che parte attrice non ha dimostrato di essere proprietaria del marciapiede oggetto di causa poiché sulla base dell'atto notarile di compravendita allegato si rileva che esso non costituisse parte comune condominiale come espressamente indicato dall'allora costruttore-venditore sin dal momento della stipula del primo atto di vendita dell'edificio. Tale vendita deve infatti considerarsi dirimente ai fini della precisa individuazione delle eventuali riserve di proprietà in favore dello stesso costruttore/venditore, stante la natura condominiale delle parti dell'edificio indicate dall'art. 1117 c.c. «se non risulta il contrario dal titolo» e sul tema la giurisprudenza di legittimità con sentenza n. 11195/2010, rammenta che in tema di condominio negli edifici, per vincere, in base al titolo, la presunzione legale di proprietà comune delle parti dell'edificio condominiale indicate nell'art. 1117, n. 2, cod. civ., non sono sufficienti il frazionamento- accatastamento e la relativa trascrizione, eseguiti a domanda del venditore costruttore, che è un atto unilaterale di per sé niente affatto idoneo a sottrarre il bene alla comunione condominiale;
si può infatti ravvedere tale effetto solo ad un contratto di compravendita, nel quale risulti che la previa delimitazione unilaterale dell'oggetto del trasferimento sia stata recepita nel contenuto negoziale e che dunque vi sia l'accordo delle parti contraenti. Perciò alla luce di tali considerazioni qualora, in occasione della prima vendita, la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell'ambito dei beni comuni risulti riservata ad uno solo dei contraenti, dovrà escludersi che tale bene possa farsi rientrare nel novero di quelli comuni.
Pertanto, sulla base delle predette considerazioni, essendo stato provato il titolo contrario alla presunzione di proprietà comune che "può essere costituito o dal regolamento contrattuale
o dal complesso degli atti di acquisto delle singole unità immobiliari o anche dall'usucapione" (SS.
UU. n.7449/1993) si desume che il marciapiede deve considerarsi non appartenente in comune a tutti i condomini e per questo il non può vantare su di esso alcun Parte_1
diritto.
Pertanto, deve ritenersi il difetto di legittimazione attiva di parte attrice in ordine alla declaratoria di estinzione del diritto di uso avente ad oggetto il marciapiede per cui è causa poiché il Condominio non essendo proprietario dello stesso risulta carente della legittimazione ad agire definita come quella condizione dell'azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è “affermato” titolare del diritto (c.d. legitimatio ad causam attiva).
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio di parte attrice circa la titolarità del diritto di proprietà sui marciapiede comporta anche il rigetto della domanda formulata ai sensi dell'art. 949 c.c. unita alla richiesta di risarcimento del danno stante le turbative e molestie poste in essere dal convenuto in danno dei condomini poiché anche l'azione negatoria, disciplinata dall'art. 949 c.c., si configura quale rimedio di carattere generale a favore del proprietario contro terzi che asseriscono di avere diritti reali limitati sulla cosa. Pertanto, non rivestendo parte attrice la veste di proprietario essa non si conforma a quanto previsto dalla giurisprudenza secondo la quale l'interesse ad agire in negatoria sorge quando venga posta in essere dal terzo un'attività implicante in concreto l'esercizio, che si assume abusivo, di una servitù, a carico del fondo di proprietà di colui che agisce o anche quando il convenuto, con azioni concrete, determini una situazione di incertezza circa l'esistenza o meno della servitù che ritiene sussistente a vantaggio del proprio fondo (cfr. Cass. Civ. n.
14348/2000; n. 12607/2002) pertanto in ordine all'onus probandi, chi agisce in negatoria ha soltanto l'onere di allegare e provare il titolo del proprio acquisto atteso che detta azione mira non già alla modifica di uno stato di fatto, bensì solo all'accertamento negativo di diritti vantati da terzi;
oppure all'eliminazione di uno stato d'incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore sia già investito o del potere di godere del bene di cui sia già in possesso (cfr. Cass. n. 7777/2005)
In conseguenza di quanto su esposto si rigetta pertanto anche la richiesta di risarcimento dei danni attorea correlata alle turbative poste in essere dal convenuto.
Le spese seguono la soccombenza come per legge e vengono liquidate ai sensi del DM
55/2014 nella misura media.
PQM
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta tutte le domande formulate dal;
Parte_1 - condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore di , che liquida in € 2.552,00 per compensi oltre rimborso Controparte_1
forfettario spese generali, IVA, CPA come per legge;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore di che liquida in € 2.552,00 per compensi oltre rimborso forfettario Controparte_2
spese generali, IVA, CPA come per legge con distrazione in favore del procuratore dichiaratasi antistataria.
Lì 21 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava