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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3370/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 10/06/2024 da:
Parte_1
con l'avv. TONELLO FRANCA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. TONELLO FRANCA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno formulato domanda congiunta di separazione personale e di divorzio istando congiuntamente in questa sede per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, che le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, essendo stata pronunciata sentenza di separazione in data 27.06.2024, divenuta irrevocabile.
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16/05/2009 da e , trascritto al n.7, Parte 2, Serie A, Anno Parte_1 Parte_2
2009 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SCORZÈ alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati di tetto e di mensa, nel reciproco rispetto,
libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà.
2. affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, che continuerà Per_1
a mantenere la residenza presso la madre nella casa coniugale in Badoere di
Morgano, Via Ongarie 15/8.
3. La casa già coniugale sita in Morgano (TV) Via Ongarie n. 15 int. 8 resta assegnata alla signora che ivi continuerà a vivere con la figlia minore. Il sig. Parte_1
si è già trasferito in altro immobile sito in Zero Branco Via Cavour n. 4. Parte_2
4. la figlia minore potrà stare con ciascun genitore, anche mantenendo la collaborazione della propria famiglia di origine, per un tempo paritetico, alternandosi di settimana in settimana, nonché nei fine setti-mana e suddividendo periodi di vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno il giorno della festività di
Natale con Capodanno, nonché Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Ciascun genitore poi potrà tenere con sé la figlia per due settimane anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi entro la fine del mese di aprile ci ciascun anno, con priorità di scelta alternata di anno in anno (estate 2024 alla madre). Il tutto tenendo conto degli impegni scolastici e relazionali della minore, nonché degli impegni lavorativi dei genitori e dei turni del padre.
trascorrerà con il rispettivo genitore il giorno della Festa della Mamma o del Per_1
papà e il relativo compleanno di questi ultimi;
con entrambi i genitori il giorno del proprio compleanno, eventualmente suddividendo, con l'uno a pranzo e con l'altro a cena, così come altre ricorrenze particolari.
Eventuali ponti lavorativi o scolastici saranno alternati con ciascun genitore, o suddivisi tra loro.
Si dà atto che ad oggi non sono mai sorti problemi sul punto tra le parti, nel tempo in cui starà con uno dei genitori, questi dovrà favorire il contatto anche telefonico Per_1
con l'altro genitore alternandosi nelle chiamate. Per ciò, viene individuata una fascia oraria dalle 18,00 alle 20,00.
5. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di nel tempo che la Per_1
stessa trascorrerà con lui, previsto paritetico, mentre le spese di abbigliamento,
previamente concordate, saranno suddivise al 50%. I genitori provvederanno a contribuire alle spese straordinarie secondo il protocollo adottato da questo Tribunale e che si dà atto che le parti dichiarano di conoscere.
6. L'AUU sarà diviso tra i genitori al 50% come per legge.
7. Si dà atto che le parti si scambiano reciprocamente l'assenso al rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni altro documento necessario anche per l'espatrio, anche per la figlia minore . Persona_2
8. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 23/01/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani