Sentenza 24 novembre 2023
Accoglimento
Sentenza 16 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 12 giugno 2025
Inammissibile
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/06/2025, n. 5136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5136 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 05136/2025REG.PROV.COLL.
N. 00926/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Alessandro Giussani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Vincenzo Caggiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Campania Salerno – Sez. -OMISSIS-– n. -OMISSIS- del -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Consigliere Michele Tecchia e udito per le parti l’Avvocato Giulio Forleo su delega degli Avvocati Alessandro Giussani e Vincenzo Caggiano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Giunge in decisione l’appello con cui l’odierno ricorrente impugna la sentenza in epigrafe che ha respinto il ricorso con il quale lo stesso ricorrente aveva chiesto al T.A.R. Campania Salerno di annullare l’ordine di demolizione di un abuso edilizio ad egli ascritto.
2. L’immobile di proprietà dell’appellante (sul quale è stato realizzato l’abuso contestato) si trova in un’area sita nella contrada -OMISSIS-del Comune di -OMISSIS-, distinta in catasto al foglio n.-OMISSIS-, particella n. -OMISSIS-.
Si tratta di una zona: a) paesaggisticamente vincolata ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004; b) compresa nella rete Natura 2000 (con conseguente obbligo di Valutazione di Incidenza Ambientale); c) ricadente nel Piano Territoriale Paesistico del EN IE (con conseguente obbligo di acquisire il nulla osta dell’ente parco).
3. Più nel dettaglio, l’immobile sul quale è stato realizzato l’abuso si sviluppa su un solo livello fuori terra ed è distribuito in tre locali utilizzati come stalle e depositi.
4. In data 13 dicembre 2022, l’odierno appellante trasmetteva al Comune appellato una CI condizionata all’acquisizione di atti di assenso ai sensi degli artt. 19-bis, co. 3, della legge n. 241 del 1990, e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001, per la realizzazione di un intervento di miglioramento sismico e consolidamento statico del suddetto immobile. In particolare, detta CI contemplava lavori di ristrutturazione edilizia “ ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ”, consistenti nel miglioramento sismico delle strutture esistenti; nella relazione tecnica si specificava che “ La pianificazione urbanistica vede il fabbricato classificato nella Z.T.O. E/4 “Territorio rurale – Agricolo speciale” del vigente PRGC, e in zona C1 “zone di protezione” nell’Organizzazione del territorio del Piano del Parco ”. Inoltre – premesso che l’area oggetto d’intervento è sottoposta al vincolo di tutela paesaggistica di cui al D.lgs. n. 42/2004 e che ricade nel Piano Territoriale Paesistico del EN IE (PTP) in zona C.I.P.C. “ Conservazione Integrata del Paesaggio Collinare ”, nonché nelle aree interessate dalla Rete Natura 2000 e nelle Aree di Attenzione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) – il tecnico incaricato dell’asseverazione allegata alla CI precisava che “ essendo la struttura inserita in un contesto ambientale che vede la presenza di vincoli di tipo paesaggistico, si è dovuto optare per interventi che non apportassero sostanziali modifiche all’assetto plano-volumetrico e dell’aspetto esteriore se non quelle strettamente necessarie al miglioramento sismico ”. Infine, non essendoci modifiche sostanziali dal punto di vista paesaggistico, fatte salve lievi variazioni derivanti dal miglioramento sismico, nel progetto allegato alla CI veniva prospettata la non necessità dell’autorizzazione paesaggistica, riconducendo l’intervento nelle ipotesi di cui all’Allegato A del D.P.R. n. 31/2017.
5. In data 15 aprile 2024, il Comune di -OMISSIS- notiziava l’odierno appellante – con specifico riferimento alla suddetta CI per “ miglioramento sismico fabbricato ” – dell’avvenuta acquisizione del nulla osta dell’ente parco e del parere favorevole di valutazione di incidenza ambientale.
6. In data 8 ottobre 2024, l’odierno appellante trasmetteva al Comune la comunicazione di inizio lavori.
7. In data 22 ottobre 2024, il nucleo dei Carabinieri del Parco di -OMISSIS- effettuava un sopralluogo nel punto di esecuzione dei lavori e rilevava, in tale occasione, alcune difformità rispetto all’intervento descritto nella CI. In particolare, con detto verbale veniva rilevato che sebbene la CI avesse ad oggetto soltanto lavori di “ miglioramento sismico mediante il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti ”, cionondimeno sono presenti le seguenti “ variazioni essenziali: 1) la realizzazione di una platea in conglomerato cementizio armato, per una superficie di m.2 121,00 circa rilevata dalla quota di campagna, per circa m. 0,40 circa, con una serie di pilastri su di essa incastrati, anch'essi in conglomerato cementizio armato, delle dimensioni in pianta di m. 0,30 x m. 0,40 con armatura fuoriuscente, sul prospetto sud dello stato di fatto, dove viene dichiarata una destinazione a “stalla”; 2) sul richiamato prospetto sud dello stato di fatto, la parte dichiarata come destinazione a stalla si palesano elementi oggettivi di lavori di demolizione completa, per la realizzazione della preindicata platea in conglomerato cementizio armato e annessi ”.
8. In data 29 ottobre 2024, il Comune di -OMISSIS- ha ingiunto la demolizione delle summenzionate opere con il provvedimento poi impugnato innanzi al T.A.R. Salerno. Detto provvedimento – ri-descritti gli interventi edilizi già identificati dal summenzionato verbale del 22 ottobre 2024 e richiamato per relationem tale verbale, nonché preso atto dell’assenza dell’autorizzazione paesaggistica – ha contestualmente disposto sia la sospensione dei lavori (allora ancora in corso) sia il ripristino dello status quo ante mediante demolizione.
9. Nel frattempo, il Nucleo dei Carabinieri del Parco di -OMISSIS- ha disposto il sequestro preventivo penale del cantiere (sequestro poi confermato con Decreto del P.M. del 6 novembre 2024).
10. Con il ricorso dinanzi al T.A.R. Salerno l’odierno appellante insorgeva avverso il summenzionato ordine di demolizione e ne chiedeva l’annullamento.
11. Il Comune di -OMISSIS- si costitutiva nel giudizio di primo grado per resistere al ricorso e instava per la sua reiezione.
12. Con sentenza n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, il T.A.R. Salerno ha respinto il ricorso.
13. Con l’odierno atto di appello, pertanto, il ricorrente impugna la sentenza di prime cure sulla base di plurimi motivi di gravame che saranno più avanti diffusamente scrutinati.
14. Il Comune si è costituito in resistenza anche nel giudizio di appello.
15. All’udienza pubblica del 5 giugno 2025, il Collegio ha assunto la causa in decisione.
DIRITTO
16. Il ricorrente propone nove distinti motivi di appello.
16.1. Con il primo motivo di appello, il ricorrente censura la sentenza di primo grado lì dove la stessa ha statuito che in base a quanto emerso in corso di causa le opere abusive realizzate avrebbero implicato (in difformità rispetto al progetto indicato nella CI del 2022) un ampliamento volumetrico e prospettico mai autorizzato.
L’asse portante di questo primo motivo di appello è che il giudice di prime cure – probabilmente condizionato dalle prospettazioni della difesa comunale nel giudizio di primo grado – avrebbe sostanzialmente compiuto un’integrazione postuma della motivazione dell’atto impugnato; ciò in quanto né il verbale di sopralluogo del 22 ottobre 2024, né il successivo ordine di demolizione del 29 ottobre 2024, avrebbero mai fatto riferimento ad alcun ampliamento volumetrico e prospetto dell’immobile originario.
16.2. Con il secondo motivo di appello, il ricorrente censura il capo di sentenza secondo cui l’ordine di demolizione sarebbe adeguatamente motivato per aver dato conto dell’abuso realizzato, e cioè la statuizione in base alla quale il provvedimento repressivo dell’illecito edilizio può limitarsi a descrivere l’opera abusiva, senza che sia richiesta alcuna comparazione tra l’interesse pubblico e l’interesse privato.
L’appellante obietta, a tal proposito, che il ricorso di primo grado non conteneva alcuna contestazione di tal fatta e che il ricorrente, in particolare, non aveva mai censurato l’omessa comparazione tra l’interesse pubblico e l’interesse privato.
16.3. Con il terzo motivo di appello, il ricorrente censura la sentenza di prime cure per non essersi pronunziata (in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex artt. 112 c.p.c. e 34 comma 1 c.p.a.) sulle doglianze con cui lo stesso ricorrente lamentava:
(i) la nullità dell’ordinanza demolitoria per non avere la stessa identificato il suo oggetto “ dal punto di vista normativo ”;
(ii) l’incongruenza del richiamo di detta ordinanza all’art. 31, co. 3, d.P.R. n. 380 del 2001, ancorché detta norma non abbia nulla a che vedere con la fattispecie in esame; (iii) l’intrinseca contraddittorietà del provvedimento impugnato (tanto da ridondare addirittura in nullità dello stesso) per avere quest’ultimo contemporaneamente disposto la sospensione dei lavori e il ripristino dello status quo ante , ovverossia comandi tra loro logicamente confliggenti, il che impedirebbe di capire se l’atto impugnato sia un’ordinanza di sospensione dei lavori ex art. 27 co. 3 d.P.R. n. 380 del 2001 oppure invece un’ordinanza demolitoria ex art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001;
(iv) l’impossibilità materiale e giuridica di eseguire la demolizione delle opere abusive contestate, atteso che il Comando Nucleo Carabinieri Parco di -OMISSIS- ha disposto il sequestro preventivo penale del cantiere (poi confermato dal PM).
Tali doglianze vengono quindi riproposte in chiave devolutiva dinanzi a questo giudice di appello.
16.4. Con il quarto motivo di appello, il ricorrente contesta la sentenza di primo grado per non aver rilevato che gli interventi edilizi di cui è stata ingiunta la demolizione corrispondevano esattamente, in realtà, all’attività prospettata con la CI del 2022, sicché il provvedimento demolitorio impugnato avrebbe finito per reprimere un’attività edilizia che era supportata da un valido titolo edilizio ( id est la summenzionata CI).
16.5. Con il quinto motivo di appello, il ricorrente contesta la sentenza di primo grado per non essersi pronunziata su quella doglianza con cui lo stesso ricorrente aveva illustrato che gli interventi de quibus sarebbero legittimati dalla CI condizionata presentata in data 30 novembre 2022; CI che in base alla prospettazione dell’appellante sarebbe divenuta efficace in data 15 aprile 2024 a seguito della comunicazione dell’Ufficio Tecnico comunale che aveva dato atto dell’acquisizione dei pareri necessari.
Soggiunge il ricorrente, inoltre, che:
(i) la comunicazione di efficacia della CI del 15 aprile 2024 (con cui l’ufficio comunale avrebbe in tesi rappresentato all’istante l’acquisizione di tutti i pareri necessari) avrebbe ingenerato nel ricorrente un legittimo affidamento circa la liceità della propria attività edificatoria, tanto più ove si consideri che tale attività non rientrerebbe nel novero di quelle per le quali è richiesta l’autorizzazione paesaggistica;
(ii) quand’anche fosse vero l’assunto comunale secondo cui l’autorizzazione paesaggistica è necessaria, il Comune non avrebbe potuto adottare l’ordinanza demolitoria senza aver prima annullato in autotutela la CI (ciò che però non è mai avvenuto).
16.6. Con il sesto motivo di appello, il ricorrente contesta la sentenza di primo grado lì dove la stessa ha statuito che le opere abusive de quibus avrebbero dovuto essere munite di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004.
Osserva in proposito l’appellante che l’intervento contestato consisterebbe in una ristrutturazione priva di modifiche sostanziali dell’aspetto planivolumetrico ed esteriore (salvo quelle strettamente necessarie per il miglioramento sismico) con conservazione della medesima volumetria e consistenza.
La tesi difensiva dell’appellante, pertanto, è che gli interventi edilizi contestati rientrerebbero nel novero delle attività (non soggette ad autorizzazione paesaggistica) di cui alle lettere A.2 e A.3 dell’Allegato A del d.P.R. n. 31/2017.
16.7. Con il settimo motivo di appello, il ricorrente aggredisce la sentenza di prime cure ancora una volta per omessa valutazione del profilo del legittimo affidamento, posto che il provvedimento demolitorio comunale – nel momento in cui stigmatizza l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica – entra in contraddizione con la precedente comunicazione di efficacia della CI del 15 aprile 2024 (con cui il Comune non prospettava affatto la necessità dell’autorizzazione paesaggistica).
16.8. Con l’ottavo motivo di appello, il ricorrente reitera una doglianza in tesi obliterata dal giudice di prime cure, e cioè quella secondo la quale il sopralluogo del 22 ottobre 2024 è avvenuto in corso di esecuzione dei lavori, sicché il rinvenimento di materiale edile non concretizzerebbe affatto una circostanza extra ordinem (soprattutto in ragione della tipologia di intervento posto in essere, ossia demolizione e ricostruzione).
16.9. Con il nono motivo di appello, infine, il ricorrente reitera un’altra doglianza in tesi obliterata dal giudice di prime cure, e cioè quella secondo la quale il verbale di sequestro preventivo penale dell’area adottato dal Nucleo dei Carabinieri Parco di -OMISSIS- evidenzierebbe “ ulteriori motivazioni a supporto della misura reale applicata, rispetto a quelle riportate nell’ordinanza di sospensione dei lavori ”; motivazioni che l’appellante ritiene errate e incongrue.
17. Illustrati tutti i motivi di appello, va anzitutto rilevato che l’eventuale difetto di motivazione della sentenza resta assorbito dall’effetto devolutivo dell’appello, in virtù del quale il giudice di secondo grado può correggere e integrare eventuali deficit motivazionali della pronuncia gravata (da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 23/11/2021, n. 7840; 3/11/2021, n. 7345).
Fermo quanto precede, il Collegio ritiene necessario procedere ad un esame unitario e complessivo di tutti i motivi di appello, il quale deve necessariamente partire dalla motivazione dell’ordine demolitorio impugnato.
Orbene, tale motivazione evidenzia che gli interventi edilizi de quibus – seppur basati sulla CI del 30 novembre 2022 – non sono conformi a quest’ultima e risultano comunque privi di autorizzazione paesaggistica, ciò che significa che essi sono “ privi di idoneo titolo abilitativo ”.
18. Tale impianto motivazionale appare sostanzialmente corretto, avuto riguardo all’esatta natura giuridica della CI che l’appellante aveva inizialmente trasmesso.
Ed infatti, risulta ex actis che la CI trasmessa dal ricorrente in data 30 novembre 2022 era un CI “ condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni ” ex art. 19-bis, comma 3, l. n. 241 del 1990 (c.d. CI “condizionata”) ovverossia una CI che – a differenza della CI “semplice” ex art. 19 l. n. 241 del 1990 e della CI “unica” ex art. 19-bis, comma 2, l. n. 241 del 1990 – non ha un’efficacia abilitante diretta ed immediata.
L’art. 19-bis, comma 3, l. n. 241 del 1990 prevede, infatti, che l’inizio dell’attività oggetto di CI condizionata “ resta subordinato al rilascio ” di tutti gli atti di assenso comunque denominati delle Amministrazioni che sono preposte alla tutela degli interessi sensibili coinvolti in tale attività ( id est eventuale nulla osta dell’ente-parco, valutazione di incidenza ambientale, autorizzazione paesaggistica, a seconda del tipo di vincolo che insiste sull’area interessata).
19. Nel caso di specie, è pacifico che gli interventi edilizi de quibus non sono stati preceduti da alcuna autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004.
Il punto dirimente, quindi, è se nel caso di specie fosse necessario (o meno) il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
In caso affermativo, infatti, la comprovata assenza di detta autorizzazione priverebbe di ogni efficacia la CI “condizionata” del 30 novembre 2022, posto che gli effetti abilitanti di quest’ultima – come visto – non sono mai immediati bensì subordinati al rilascio di tutti gli atti di assenso eventualmente prescritti (tra i quali certamente l’autorizzazione paesaggistica, ove necessaria).
20. Nel caso in esame, l’autorizzazione paesaggistica era effettivamente necessaria.
Premesso, infatti, che non è contestata l’esistenza del vincolo paesaggistico sull’area in questione, va evidenziato che gli interventi edilizi di cui si discorre non possono essere sussunti – al contrario di quanto sostenuto dall’appellante – nel novero delle attività edilizie non soggette ad autorizzazione paesaggistica.
Se si va ad esaminare nel dettaglio, infatti, l’intervento edilizio concretamente eseguito dall’appellante, si può constatare che esso ha comportato, in concreto, anche la demolizione di un intero corpo di fabbrica (la stalla) e la sua ricostruzione, così come emerge chiaramente dalle riproduzioni fotografiche in atti.
Orbene, l’obbligo di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica può essere escluso – per quel che qui rileva – soltanto in presenza di “ interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici ” (cfr. art. 149, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 42 del 2004) nonché in caso di interventi ricadenti nelle descrizioni di cui ai punti A.2 (interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici) e A.3 (interventi di consolidamento statico/miglioramento sismico) dell’Allegato A del d.P.R. n. 31 del 2017.
La completa demolizione e ricostruzione di un intero corpo di fabbrica (la stalla) fuoriesce ictu oculi dal perimetro degli interventi sopra nomenclati, come del resto già affermato da questo Consiglio di Stato in un caso analogo (cfr. Cons. St. sez. -OMISSIS-n. 834 del 2025: “ una ricostruzione della tettoia nel 2019 (fatto pacifico) senza aumento di superficie (come sostenuto dal ricorrente, il quale, infatti, avrebbe ricondotto, successivamente all’ordine di demolizione, il manufatto nella sua anteriore consistenza di 565,70 metri quadrati) avrebbe necessitato di una segnalazione certificata d’inizio attività ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera h), della L.R. della Toscana 10 novembre 2014, n. 65, nonché di un’autorizzazione paesaggistica, richiesta per tutti gli interventi superiori al consolidamento statico e al restauro conservativo ai sensi del combinato disposto degli articoli 146 e 149, lettera a), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ”).
Né può essere positivamente apprezzata la censura con cui l’appellante evidenzia che la demolizione della stalla sarebbe stata soltanto parziale, posto che la demolizione e ricostruzione di opere o parti di opere fuoriesce comunque – a prescindere dalla sua natura totale o parziale – dal perimetro degli interventi su zona vincolata senza esenti da autorizzazione paesaggistica.
21. Non può essere favorevolmente apprezzata, inoltre, la tesi secondo cui la comunicazione del 15 aprile 2024 (con cui il Comune ha informato il ricorrente dell’avvenuta ricezione del parere favorevole dell’Ente Parco e della valutazione positiva di incidenza ambientale) avrebbe implicato la piena efficacia abilitante della CI del 30 novembre 2022.
Tale comunicazione è stata rilasciata, infatti, a “ fini esclusivamente informativi ”, e soprattutto non precisa affatto che il Comune ha ultimato il processo di acquisizione di tutti gli atti di assenso prescritti.
Va da sé che la CI “condizionata” venuta in rilievo nel caso di specie non ha mai acquisito piena efficacia , il che esclude che fosse necessario un suo previo annullamento in autotutela ai fini della demolizione.
Parimenti irrilevante è il fatto che le opere contestate al ricorrente corrispondessero esattamente all’oggetto della CI, posto che l’efficacia di quest’ultima – come visto – presupponeva comunque il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (che non v’è mai stato).
Si aggiunga, a tal proposito, che l’unico atto da cui si evince che gli interventi de quibus non sarebbero sottoposti ad autorizzazione paesaggistica è la stessa CI del 30 novembre 2022 (nella quale l’istante dichiarava - sotto la propria responsabilità - che detta autorizzazione non sarebbe stata necessaria).
Si tratta, pertanto, di un atto di parte (e non di un atto del Comune) sicché va escluso che l’Amministrazione abbia posto in essere qualsiasi condotta capace di ingenerare un legittimo affidamento nell’odierno appellante.
22. Ugualmente infondata, inoltre, è la censura con cui l’appellante si duole di un’asserita contraddittorietà dell’ordinanza demolitoria impugnata.
Tale ordinanza non sembra né ambigua né contraddittoria, posto che il suo significato conformativo va letto alla luce della peculiare situazione fattuale che connota il caso di specie, id est quello di un’attività edilizia abusiva che è in corso di realizzazione (vale a dire non ancora ultimata).
A fronte di tale situazione, pertanto, il provvedimento impugnato ha ragionevolmente disposto l’arresto di tale attività (onde evitare la prosecuzione dell’attività abusiva) e al contempo la demolizione di quanto già realizzato, non essendo revocabile in dubbio, pertanto, che l’atto impugnato sia un’ingiunzione di demolizione ex art. 31 co. 3 d.P.R. n. 380 del 2001 e non un provvedimento di sospensione ex art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001.
23. Va osservato, inoltre, che l’ordinanza demolitoria impugnata identifica chiaramente il proprio oggetto normativo ( id est la repressione di un intervento edilizio eseguito in assenza di autorizzazione paesaggistica e, quindi, anche di CI “condizionata”) e fa corretto richiamo all’art. 31 co. 3 d.P.R. n. 380 del 2001.
Di nessun rilievo, inoltre, è il richiamo di parte appellante all’asserita impossibilità materiale e giuridica della demolizione per il concomitante sequestro penale dell’area.
Soccorre, al riguardo, il principio largamente condiviso secondo il quale il sequestro penale non determina la nullità strutturale del provvedimento di demolizione, poiché l’oggetto resta almeno in astratto possibile. Il sequestro penale rileva soltanto sul piano della concreta eseguibilità dell’ordine di demolizione, ostando, fintanto che perdura, all’attuazione del precetto in esso contenuto; di conseguenza, il termine per ottemperare all’ingiunzione non decorre finché l’immobile rimane sotto sequestro (Consiglio di Stato sez. VII, 10/12/2024, n.9965).
24. Non appare dirimente, inoltre, neppure la censura secondo cui la sentenza di prime cure avrebbe integrato ex post la motivazione del provvedimento impugnato lì dove ha rilevato (sulla base delle deduzioni della difesa comunale) che le opere abusive implicano un ampliamento volumetrico e prospettico mai riportato nella CI del 2022 (e quindi mai assentito).
Tale censura è inammissibile per carenza di interesse ad agire, atteso che essa “aggredisce” soltanto una delle plurime rationes decidendi della sentenza appellata.
Va da sé che tale censura, quand’anche accolta, lascerebbe comunque impregiudicata l’altra ragione di rigetto del ricorso, e cioè il fatto che le opere contestate – in quanto implicanti la parziale demolizione e ricostruzione di alcune parti dell’edificio – richiedevano comunque l’autorizzazione paesaggistica (a prescindere dall’ampliamento planovolumetrico dell’edificio) autorizzazione la cui assenza osta all’efficacia della CI condizionata.
25. Va disattesa, inoltre, anche la censura secondo cui la sentenza di prime cure si sarebbe inammissibilmente soffermata su una doglianza mai formulata dal ricorrente ( id est quella per cui l’ordine di demolizione avrebbe dovuto motivare sulla prevalenza dell’interesse pubblico rispetto all’interesse privato).
Tale vulnus motivazionale della sentenza di prime cure (avente i connotati sostanziali dell’ ultra petita ) – quand’anche esistente – non scalfirebbe comunque l’ulteriore già vista motivazione reiettiva incentrata sull’assenza dell’autorizzazione paesaggistica.
26. Va poi respinto anche il motivo con cui l’appellante evidenzia che rinvenimento di materiale edile (di cui fa cenno l’ordine di demolizione) sarebbe una circostanza assolutamente ordinaria in ragione della tipologia di intervento posto in essere (ossia demolizione e ricostruzione).
Va rilevato, infatti, che il provvedimento demolitorio impugnato richiama il materiale edile presente in loco al solo fine di disporne la rimozione nel contesto del più ampio ordine di ripristino dello status quo ante : si tratta, quindi, di un precetto legittimo connaturato al contenuto tipico dell’ingiunzione demolitoria.
27. Né ha rilievo la doglianza incentrata sulle ulteriori motivazioni di demolizione che sono state esplicitate nel verbale di sequestro preventivo penale dell’area adottato dal Nucleo dei Carabinieri Parco di -OMISSIS-.
Si tratta, infatti, di motivazioni estranee rispetto al contenuto del provvedimento amministrativo impugnato nel presente giudizio, sicché non v’è alcun interesse dell’odierno appellante ad un sindacato di legittimità delle stesse.
28. In conclusione, quindi, l’appello va respinto in quanto infondato.
29. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del giudizio e le liquida in misura complessivamente pari ad euro 3.000,00 (tremila/00) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti).
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Michele Tecchia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.