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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 18/12/2024, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
Proc. n.122/2019 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella. Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'11 dicembre 2024, nella causa avente ad oggetto “ O.T.D. _impugnazione verbale ispettivo e obbligo contributivo del datore di lavoro.”, ha emesso, a seguito di dispositivo, la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
, rappr. e dif. da avv. Greco Antonia Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 19.3.2019 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 18 ottobre 2018 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui era stata rigettata la domanda vòlta ad ottenere pronuncia dichiarativa asseverante che, titolare di impresa agricola iscritta alla Camera di Commercio di Taranto, non corrette erano le valutazioni e conclusioni del verbale ispettivo n. 78 00000 439885 del 31.10.2014, accertasse e dichiarasse che per gli anni
2009/2014 (oggetto di accertamento ispettivo) aveva assunto manodopera agricola congrua, e che congrue erano le retribuzioni erogate e degli imponibili contributivi dichiarati all' per i CP_1 predetti anni per tutti gli OTD assunti in agricoltura;
chiedeva conseguentemente l'annullamento del verbale ispettivo di cui sopra, negando di essere tenuto al pagamento della richiesta somma di € 40.847,00 calcolata dagli ispettori di vigilanza a titolo di contributi evasi, recupero di agevolazioni contributive e somme addizionali. L' , cui è stato ritualmente notificato il ricorso in appello, non si è costituito CP_1
La causa, all'udienza dell'11 dicembre 2024, è stata decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
L'appello è infondato.
1 Con primo motivo di gravame l'appellante lamenta omissione di pronuncia sull'eccezione preliminare formulata in primo grado in merito ai vizi formali del verbale impugnato;
segnatamente, ai sensi dell'art. 12 del Codice comportamentale degli ispettori di vigilanza dell' , dato atto che vi si prevede che: CP_1 1) comma 2 : l'ispettore può estendere l'acquisizione delle dichiarazioni ai lavoratori anche al di fuori del posto di lavoro previo assenso degli stessi;
2) comma 3: del consenso acquisito ai sensi del comma precedente deve essere fatta menzione nel verbale di accertamento.
Poiché di tale assenso non è evidenziato il consenso ricevuto dai lavoratori, ciò determinarebbe la nullità o la invalidità delle relative dichiarazioni, con conseguente annullamento del verbale ispettivo.
La doglianza non coglie nel segno. Premesso che si vorrebbe la nullità dell'intero verbale ispettivo per i motivi sopra esposti, laddove il medesimo verbale contiene accertamenti documentali e sugli atti, la circostanza che le dichiarazioni rese dalle persone sentite recano la dizione del “letto, confermato, sottoscritto”, il che implica che le delle dichiarazioni, pur in assenza di formula sacramentale del ricevuto assenso, hanno pienamente assentito a rendere le dichiarazioni agli ispettori. E comunque, ove vizio formale fosse rinvenibile, esso riguarderebbe solo le dichiarazioni, e non potrebbe mai travolgere l'intero verbale ispettivo.
---§§ooo§§---
Con secondo motivo di gravame l'appellante contesta la decisione del Giudice di primo grado, sostenendo che la manodopera agricola assunta dal esso negli anni di riferimento Parte_1
(2009/2014) era congrua. Parte ricorrente lamenta che l'organo ispettivo non ha considerato il c.d. “sistema del sovescio”, secondo cui ogni tre/quattro anni viene effettuato un cambiamento delle colture, in quanto l'impianto di una coltura erbacea (nel caso che qui occupa, l'avena rinvenuta dagli ispettori) ha una funzione fertilizzate per la coltura ordinaria che successivamente deve essere piantumata.
La doglianza è infondata, emergendo chiaramente dal verbale ispettivo che le coltivazioni insistenti sui fondi al moment dell'accesso (12 ettari) erano di avena: e se l'appellante sostiene (con proprie dichiarazioni) che gli O.T.D. assunti erano adibiti alla coltivazione di fave novelle, nel marzo/aprile, zucchine nell'aprile/ maggio, agrumi da fine ottobre a metà maggio, albicocche da metà maggio a inizio agosto, e relative lavorazioni, ciò per un verso comporta che:
a) ove si dia atto di quanto dichiarato dall'appellante in relazione alle coltivazioni assertivamente effettuate, risulta che gli operai risultano tutti assunti come operaio comune, secondo la classificazione collettiva della manodopera O.T.D. della Provincia di Taranto colloca al livello iniziale di operaio comune coloro che disimpegnano mansioni di addetti alla coltura di olive da olio, pomodori, uva da vino, acinellatura e diramento manuale dei frutteti”, mentre rientrano nel livello 2 gli addetti alle colture generiche semplici, fra le quali rientrano quelle riferite dall'appellante; l'unico teste , ha Testimone_1 dichiarato di aver svolto dal 2009 al 2014, alle dipendenze all'epoca del , ha Parte_1 dichiarato di svolgere mansioni di bracciante agricola per il numero di giornate indicato a verbale e che le colture praticate erano fave novelle, zucchine ed agrumeto ed ella era adibita alla raccolta);
b) le persone informate sui fatti hanno dichiarato agli ispettori: di vare lavorato Persona_1 nel 2014 alla raccolta di clementine, ma nel 2014 i fondi su cui dichiara di aver lavorato
( e non erano più nella disponibilità dell'appellante; ha CP_2 CP_3 CP_4
2 dichiarato di aver lavorato alle albicocche nel 2014; ha dichiarato di aver CP_5 lavorato alle zucchine ed albicocche e pota verde nel 2014 e 2013, e negli anni precedenti alle zucchine e non agli agrumi;
ha dichiarato di aver raccolto le Controparte_6 clementine e pota verde nel 2014 e di non aver lavorato alle albicoche;
ha Controparte_7 dichiarato di aver lavorato alla pota verde nel 2014, che però il ha negato di aver Parte_1 fatto.
c) il Giudice di primo grado, estendendo meticolosamente la propria indagine, rileva ove voglia parlarsi di “operai polifunzionali”, anche questi sono collocati al livello 2, ed in più è prevista sia una quota di contingentamento ragguagliata all'entità della forza lavoro, nel caso di specie non rispettata, ed un minimo di giornate per anno;
d) infine e correttamente, in piena condivisione da parte di questa Corte, la sentenza di primo grado affronta analiticamente, sulla base degli accuratissimi rilievi contenuti nel verbale ispettivo, la questione della violazione del criterio legale in materia di retribuzione imponibile ai fini contributivi, cioè la retribuzione da assumere come base per il calcolo ei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da contratti collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo , ex art.1 comma 1° D-L. n. 338/1989 convertito in legge n. 389/1989: tale violazione del criterio legale verificatosi nel caso che qui occupa, comporta il ricalcolo dei contributi evasi, con l'addizione delle somme ex art. 116 legge 388/2000, e la perdita delle agevolazioni contributive concesse alle imprese operanti regolarmente nel mezzogiorno, nel caso di specie già richieste all'appellante (v. verbale ispettivo) per i trimestri relativi agli anni 2009/2020/2022/2012/2013 e sino a giugno 2014.
E se cui il verbale ispettivo fornisce chiara indicazione indica quale corretta norma di riferimento l'art. 9 comma 3° D.L. 510/96 convertito in legge 608/1996, che prevede “le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricoli che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti, ben si comprende come, a giudizio di questa Corte, le sentenza di primo grado è pienamente condivisibile e va confermata, con conseguente rigetto dell'appello.
Quanto infine al motivo di appello, va rilevato che, per giurisprudenza ormai granitica, i verbali redatti dai Pubblici Ufficiali fanno piena fede sino a querela di falso, mentre liberamente valutabili sono le dichiarazioni rese.
Non è corretto dunque affermare che anche le valutazioni dei libri contabili debbono anch'essi essere valutati liberamente dal Giudice: trattasi infatti di elementi di fatto verificati dagli ispettori, in relazione ai quali vale il principio della fede privilegiata.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell' . CP_1
3 Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 11 dicembre 2024
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
4
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella. Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'11 dicembre 2024, nella causa avente ad oggetto “ O.T.D. _impugnazione verbale ispettivo e obbligo contributivo del datore di lavoro.”, ha emesso, a seguito di dispositivo, la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
, rappr. e dif. da avv. Greco Antonia Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 19.3.2019 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 18 ottobre 2018 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui era stata rigettata la domanda vòlta ad ottenere pronuncia dichiarativa asseverante che, titolare di impresa agricola iscritta alla Camera di Commercio di Taranto, non corrette erano le valutazioni e conclusioni del verbale ispettivo n. 78 00000 439885 del 31.10.2014, accertasse e dichiarasse che per gli anni
2009/2014 (oggetto di accertamento ispettivo) aveva assunto manodopera agricola congrua, e che congrue erano le retribuzioni erogate e degli imponibili contributivi dichiarati all' per i CP_1 predetti anni per tutti gli OTD assunti in agricoltura;
chiedeva conseguentemente l'annullamento del verbale ispettivo di cui sopra, negando di essere tenuto al pagamento della richiesta somma di € 40.847,00 calcolata dagli ispettori di vigilanza a titolo di contributi evasi, recupero di agevolazioni contributive e somme addizionali. L' , cui è stato ritualmente notificato il ricorso in appello, non si è costituito CP_1
La causa, all'udienza dell'11 dicembre 2024, è stata decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
L'appello è infondato.
1 Con primo motivo di gravame l'appellante lamenta omissione di pronuncia sull'eccezione preliminare formulata in primo grado in merito ai vizi formali del verbale impugnato;
segnatamente, ai sensi dell'art. 12 del Codice comportamentale degli ispettori di vigilanza dell' , dato atto che vi si prevede che: CP_1 1) comma 2 : l'ispettore può estendere l'acquisizione delle dichiarazioni ai lavoratori anche al di fuori del posto di lavoro previo assenso degli stessi;
2) comma 3: del consenso acquisito ai sensi del comma precedente deve essere fatta menzione nel verbale di accertamento.
Poiché di tale assenso non è evidenziato il consenso ricevuto dai lavoratori, ciò determinarebbe la nullità o la invalidità delle relative dichiarazioni, con conseguente annullamento del verbale ispettivo.
La doglianza non coglie nel segno. Premesso che si vorrebbe la nullità dell'intero verbale ispettivo per i motivi sopra esposti, laddove il medesimo verbale contiene accertamenti documentali e sugli atti, la circostanza che le dichiarazioni rese dalle persone sentite recano la dizione del “letto, confermato, sottoscritto”, il che implica che le delle dichiarazioni, pur in assenza di formula sacramentale del ricevuto assenso, hanno pienamente assentito a rendere le dichiarazioni agli ispettori. E comunque, ove vizio formale fosse rinvenibile, esso riguarderebbe solo le dichiarazioni, e non potrebbe mai travolgere l'intero verbale ispettivo.
---§§ooo§§---
Con secondo motivo di gravame l'appellante contesta la decisione del Giudice di primo grado, sostenendo che la manodopera agricola assunta dal esso negli anni di riferimento Parte_1
(2009/2014) era congrua. Parte ricorrente lamenta che l'organo ispettivo non ha considerato il c.d. “sistema del sovescio”, secondo cui ogni tre/quattro anni viene effettuato un cambiamento delle colture, in quanto l'impianto di una coltura erbacea (nel caso che qui occupa, l'avena rinvenuta dagli ispettori) ha una funzione fertilizzate per la coltura ordinaria che successivamente deve essere piantumata.
La doglianza è infondata, emergendo chiaramente dal verbale ispettivo che le coltivazioni insistenti sui fondi al moment dell'accesso (12 ettari) erano di avena: e se l'appellante sostiene (con proprie dichiarazioni) che gli O.T.D. assunti erano adibiti alla coltivazione di fave novelle, nel marzo/aprile, zucchine nell'aprile/ maggio, agrumi da fine ottobre a metà maggio, albicocche da metà maggio a inizio agosto, e relative lavorazioni, ciò per un verso comporta che:
a) ove si dia atto di quanto dichiarato dall'appellante in relazione alle coltivazioni assertivamente effettuate, risulta che gli operai risultano tutti assunti come operaio comune, secondo la classificazione collettiva della manodopera O.T.D. della Provincia di Taranto colloca al livello iniziale di operaio comune coloro che disimpegnano mansioni di addetti alla coltura di olive da olio, pomodori, uva da vino, acinellatura e diramento manuale dei frutteti”, mentre rientrano nel livello 2 gli addetti alle colture generiche semplici, fra le quali rientrano quelle riferite dall'appellante; l'unico teste , ha Testimone_1 dichiarato di aver svolto dal 2009 al 2014, alle dipendenze all'epoca del , ha Parte_1 dichiarato di svolgere mansioni di bracciante agricola per il numero di giornate indicato a verbale e che le colture praticate erano fave novelle, zucchine ed agrumeto ed ella era adibita alla raccolta);
b) le persone informate sui fatti hanno dichiarato agli ispettori: di vare lavorato Persona_1 nel 2014 alla raccolta di clementine, ma nel 2014 i fondi su cui dichiara di aver lavorato
( e non erano più nella disponibilità dell'appellante; ha CP_2 CP_3 CP_4
2 dichiarato di aver lavorato alle albicocche nel 2014; ha dichiarato di aver CP_5 lavorato alle zucchine ed albicocche e pota verde nel 2014 e 2013, e negli anni precedenti alle zucchine e non agli agrumi;
ha dichiarato di aver raccolto le Controparte_6 clementine e pota verde nel 2014 e di non aver lavorato alle albicoche;
ha Controparte_7 dichiarato di aver lavorato alla pota verde nel 2014, che però il ha negato di aver Parte_1 fatto.
c) il Giudice di primo grado, estendendo meticolosamente la propria indagine, rileva ove voglia parlarsi di “operai polifunzionali”, anche questi sono collocati al livello 2, ed in più è prevista sia una quota di contingentamento ragguagliata all'entità della forza lavoro, nel caso di specie non rispettata, ed un minimo di giornate per anno;
d) infine e correttamente, in piena condivisione da parte di questa Corte, la sentenza di primo grado affronta analiticamente, sulla base degli accuratissimi rilievi contenuti nel verbale ispettivo, la questione della violazione del criterio legale in materia di retribuzione imponibile ai fini contributivi, cioè la retribuzione da assumere come base per il calcolo ei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da contratti collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo , ex art.1 comma 1° D-L. n. 338/1989 convertito in legge n. 389/1989: tale violazione del criterio legale verificatosi nel caso che qui occupa, comporta il ricalcolo dei contributi evasi, con l'addizione delle somme ex art. 116 legge 388/2000, e la perdita delle agevolazioni contributive concesse alle imprese operanti regolarmente nel mezzogiorno, nel caso di specie già richieste all'appellante (v. verbale ispettivo) per i trimestri relativi agli anni 2009/2020/2022/2012/2013 e sino a giugno 2014.
E se cui il verbale ispettivo fornisce chiara indicazione indica quale corretta norma di riferimento l'art. 9 comma 3° D.L. 510/96 convertito in legge 608/1996, che prevede “le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricoli che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti, ben si comprende come, a giudizio di questa Corte, le sentenza di primo grado è pienamente condivisibile e va confermata, con conseguente rigetto dell'appello.
Quanto infine al motivo di appello, va rilevato che, per giurisprudenza ormai granitica, i verbali redatti dai Pubblici Ufficiali fanno piena fede sino a querela di falso, mentre liberamente valutabili sono le dichiarazioni rese.
Non è corretto dunque affermare che anche le valutazioni dei libri contabili debbono anch'essi essere valutati liberamente dal Giudice: trattasi infatti di elementi di fatto verificati dagli ispettori, in relazione ai quali vale il principio della fede privilegiata.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell' . CP_1
3 Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 11 dicembre 2024
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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