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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/12/2024, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 821/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 821/2022
Oggi 4 dicembre 2024 alle ore 9.24 innanzi alla dott.ssa Alfonsina Manfredini nella sua stanza virtuale e in collegamento da remoto con l'applicativo TEAMS, sono comparsi:
Per l'avv. Tilde BARATTA Parte_1
Per 'avv. Tommaso BERTUCCELLI Controparte_1
I difensori dichiarano di essere soli nel loro studio e che non sono in atto sistemi di registrazione dell'udienza
È altresì presente nella stanza fisica d'udienza il dott. Pietro CIMA funzionario addetto all'UpP
Il Giudice invia i difensori alla discussione
Essi discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'Avv. Baratta in merito all'eccezione di controparte ribadisce che il divieto non opera potendo il Giudice ammettere prove anche al di fuori dei limiti stabiliti al codice civile. Inoltre indica che per un mero errore nel ricorso è stato indicato per le trasferte l'art. 32 del CCNL invece dell'art. 39. L'avv. Bertuccelli si riporta alle eccezioni tutte e alle difese già svolte negli atti di causa e anche nella nota conclusiva relativa alla causa RG 955/2022 nonché alla nota conclusiva oggi depositata.
I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza e dichiarano altresì che l'udienza si è svolta regolarmente
Il Giudice
Si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 12:55 in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott. Alfonsina Manfredini
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Alfonsina Manfredini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 821/2022 promossa da:
, C.F. , con il patrocinio degli avvocati Tilde BARATTA e Parte_1 C.F._1
Massimo MARTINELLI ricorrente e
n persona del l.r p.t. con il patrocinio dell'avv. Tommaso Controparte_1
BERTUCCELLI resistente
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni del ricorrente
“1. Voglia accertare che dal 01/07/2020 al 30/11/2020 o da quella data che sarà ritenuta di giustizia al ricorrente spettava la retribuzione netta € 3.500,00, comprensiva degli istituti economici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale
e territoriale del settore Lapidei Aziende Industriali ed esclusi i ratei di mensilità aggiuntive e di TFR;
2. Voglia, conseguentemente, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 legale in Massa, Via Dorsale 114, p.iva , a pagare al ricorrente, per le causali di cui alle premesse, a titolo di P.IVA_1 differenze salariali conseguenti alla mancata corresponsione dei ratei di mensilità aggiuntive (13ma e 14ma) e del trattamento di fine rapporto maturate dal 01/07/2020, alla data del 30/11/2020, la complessiva somma di € 6.195,16, o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa in applicazione anche dell'art. 36 Cost., oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3. Voglia accertare che dal 23/08/2020 al 30/11/2020 o da quella data che sarà ritenuta di giustizia il ricorrente è stato illegittimamente adibito a mansioni inferiori rientranti in una diversa categoria legale rispetto a quella di assunzione e, per
l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Massa, Via Controparte_1
1 Dorsale 114, p.iva , a pagare al ricorrente, per le causali di cui alle premesse, la somma di netti € 10.500,00, P.IVA_1
o la diversa somma, da determinarsi eventualmente in via equitativa, ritenuta di giustizia;
4. Voglia altresì condannare, per le causali di cui in premessa, la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con sede legale in Massa, Via Dorsale 114, p.iva a pagare al ricorrente, a titolo di retribuzione P.IVA_1 delle ore di viaggio come previsto dal CCNL di settore, lordi € 91,09 per ogni giorno in cui lo stesso ha dovuto recarsi da
Massa presso la cava della e, quindi, lordi € 6.558,48 o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre CP_1 rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo;
5. Voglia infine condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
Massa, Via Dorsale 114, p.iva , a pagare tutti i compensi, le spese e competenze del presente giudizio, come P.IVA_1 da tabelle professionali;
Si dichiara che la presente causa è di valore pari ad € 23.253,64 e non è soggetta al pagamento del contributo unificato in ragione del reddito del nucleo familiare del ricorrente.
Conclusioni della società resistente
“-rigettare tutte le domande proposte dal sig. in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate;
-con Parte_1 vittoria di spese e compensi di lite.”.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)-Il ricorrente a fondamento delle domande sopra riportate ha esposto che:
-aveva lavorato alle dipendenze della società convenuta, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato full time inquadrato nel livello C del CCNL Lapidei Aziende Industriali.
- aveva concordato con la società, prima della formale assunzione, una retribuzione di un importo pari a
3.500 euro netti, superiore a quanto previsto dal relativo livello di inquadramento contrattuale, stante la particolare esperienza maturata dal ricorrente nel settore lapideo.
- la retribuzione, come concordata dalle parti, avrebbe dovuto costituire la base di calcolo di tutti gli ulteriori istituti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore e così, a suo dire, i ratei di mensilità aggiuntive e il TFR avrebbero dovuto essere calcolati sulla suindicata retribuzione convenzionale
(mensilmente ammontante a 3.500,00 netti), mentre la società aveva inserito nel computo dei 3500 euro corrisposti come mensilità ordinaria anche i ratei dei suddetti elementi retributivi accessori e differiti – tredicesima, quattordicesima e TFR- rendendo la retribuzione omnicomprensiva e non facendo percepire al lavoratore tali elementi retributivi accessori e differiti quali emolumenti in più rispetto alla retribuzione ordinaria, con conseguente depauperamento retributivo al momento della cessazione del rapporto.
Il ricorrente si duole poi che, immotivatamente e senza preavviso, dal 24 agosto 2020 e sino alla cessazione del rapporto egli era stato allontanato dagli uffici siti in Massa RA ed invitato a lavorare presso la cava sita in località Gorfigliano senza neppure aver effettuato le necessarie visite mediche.
2 Egli ritiene che la condotta, sopra descritta, arbitrariamente attuata dalla società lo abbia illegittimamente sottratto allo svolgimento delle mansioni precedentemente esercitate e per le quali era stato assunto, con conseguente lesione della sua professionalità.
Al momento dell'assunzione infatti il ricorrente era stato inquadrato nel livello C del CCNL applicato al rapporto di lavoro con qualifica di impiegato ed egli aveva effettivamente svolto compiti riconducibili alla qualifica impiegatizia sino al 23/08/2020. Le mansioni inizialmente svolte dal ricorrente -e per le quali egli era stato assunto- rientravano nell'ambito della prima declaratoria della categoria C del CCNL che testualmente prevede: “Appartengono alla categoria C: - i lavoratori che con specifica collaborazione svolgono mansioni per le quali è richiesta una particolare preparazione tecnico-amministrativa specialmente rilevante rispetto a quelle previste per le categorie successive”. Il comportamento tenuto dalla Società, senza fornire spiegazioni, gli aveva sottratto tutte le mansioni svolte sino quel momento, essendo egli stato adibito a prestazioni di manodopera presso la cava, con assegnazione di fatto di mansioni rientranti all'interno della qualifica di operaio e, quindi attuando così la Società un demansionamento di tipo ritorsivo.
Egli si duole inoltre che, nel periodo sopra riportato (24 agosto - 30 novembre 2020) egli non abbia ricevuto l'indennità di trasferta dovutagli in ragione della distanza percorsa per raggiungere il posto di lavoro, ovvero i 50 km che separano Marina di RA (luogo di residenza del ricorrente) e Gorfigliano
(sede della cava), indennità che doveva essere calcolato come retribuzione ulteriore rispetto alle tre ore necessarie per il viaggio di andata e ritorno.
Il ricorrente quantifica la sua richiesta in euro 1.893,94 lordi a titolo trattamento di fine rapporto, 2.150,61 lordi a titolo di ratei di tredicesima mensilità, 2.150,61 a titolo di ratei di quattordicesima mensilità e, quindi, complessivi lordi € 6.195,16, oltre a lordi € 91,08, a titolo di retribuzione delle ore di viaggio, per ogni giorno in cui il ricorrente ha dovuto recarsi presso la cava della ovvero per 72 giornate CP_1 lavorative e, così per un totale di € 6.558,48.
2)- La società resistente a fondamento delle conclusioni sopra riportate ha esposto che:
- le allegazioni avversarie erano infondate e non rispondenti al vero, specie per la circostanza per cui le parti, prima della stipula del contratto, avrebbero concordato un patto contrario rispetto al contratto di lavoro regolarmente sottoscritto, tanto da doversi ritenere temeraria la causa proposta dal ricorrente;
-non era vero che il ricorrente avesse svolto le mansioni da lui dedotte, svolgendo egli esattamente le mansioni corrispondenti, al livello di inquadramento applicato ovvero Impiegato Livello C con mansioni impiegato tecnico.
La società contesta che il lavoratore dal 24 agosto 2020 sia stato demansionato da impiegato tecnico a operaio presso la cava sita a Gorfigliano, avendo egli sempre svolto le mansioni per le quali era stato assunto, le quali dovevano svolgersi principalmente presso la cava. Fa presente che il contratto stipulato tra le parti prevedeva che l'attività stagionale, in forza della quale il dipendente era stato assunto, si legasse
3 inscindibilmente al periodo di apertura e chiusura della cava, essendo funzionale all'attività della stessa.
La società contesta infine quanto dedotto circa la domanda relativa all'indennità di trasferta, facendo presente che al ricorrente era stata corrisposta, come evincibile dalla lettura delle buste paga, CP_ un'indennità denominata “premio presenza cave”, “indenn. mensa/poggio”, “ind.lav.disag satisfattiva della pretesa contestata.
3) La causa è stata istruita documentalmente, a mezzo deferimento di interrogatorio formale e con escussione di testi
***
Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento per quanto di seguito espresso.
Differenze retributive: in materia, come più volte statuito dalla Corte di Cassazione, l'onere probatorio ricade sui colui che vuol veder riconosciuto il proprio diritto in giudizio: “in tema di differenze retributive deve essere rispettato il principio dell'onere della prova ex articolo 2697, cod. civ., secondo il quale gli elementi costitutivi dei diritti vantati devono essere allegati e dimostrati da chi li rivendica, per cui soltanto in seguito all'esito positivo di tale prova la parte datoriale è tenuta a dimostrare il pagamento delle relative obbligazioni, altrimenti si configura un'indebita inversione” (cfr.
Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 6 aprile 2020, n. 7696).
Nel caso le rivendicazioni formulate dal ricorrente presuppongono la dimostrazione di un accordo più vantaggioso per il lavoratore, accordo posto in deroga rispetto a quanto formalmente previsto nel contratto siglato tra le parti: segnatamente ciò che il ricorrente deve dimostrare è l'accordo circa una retribuzione pari a 3.500 euro netti di paga base, somma su cui non sono state calcolate le altre indennità accessorie spettanti al lavoratore.
Ciò posto, ritiene questa giudicante che dall'istruttoria orale svolta non è emersa la prova di quanto richiesto dal ricorrente giacché i testi che hanno deposto in merito alla suddetta circostanza controversa hanno reso dichiarazioni contrastanti
Nulla è emerso dall'interrogatorio formale, giacché il legale rappresentante della società Pt_2
ha affermato che “in quella occasione non fui io a selezionare ed assumere lo ma fu mio cugino
[...] Pt_1 [...]
; io ero bloccato in Egitto a causa del Covid-19 e lo ho incaricato come mio rappresentante. Io ho poi autorizzato Pt_3
l'assunzione; all'epoca stavamo cambiando il legale rappresentante della società, in quel momento era ed io Parte_4 stavo subentrando;
le condizioni economiche non le conosco sono a conoscenza delle buste paga dello e che le stesse erano Pt_1 superiori ai minimi contrattuali”. In ordine alla retribuzione pattuita affermache “il patto era di una retribuzione mensile netta di Euro 3.500,00; in tale importo dovevano essere ricomprese le mensilità aggiuntive ed il T.F.R.”
Il teste citato come rappresentante legale della società all'epoca dei fatti, sentito in Parte_4 sede di escussione testimoniale ha dichiarato che “ero presente quando AA AN, incaricato dalla proprietà di dirigere la cava, ha concordato con una retribuzione omnicomprensiva;
l'importo pattuito era di Euro 3.500,00 Pt_5 mensili netti, comprensivi di tutti gli istituti aggiuntivi quali 13^, 14^, ferie, T.F.R.”
4 All'incontro appena menzionato risulterebbe presente, in qualità di persona vicino alla proprietà, anche il sig. AA , il quale ha dichiarato che “all'epoca io ho incontrato Parte_6 ed ho discusso con lui l'assunzione; era presente anche in quanto all'epoca era il legale rappresentante della Per_1 Pt_4 società; a fine maggio ho completato la squadra di dipendenti, tra cui anche a quel punto ho svolto gli incontri nei Pt_5 quali è stato raggiunto l'accordo di assunzione, era presente anche a tutti, salvo a 3 di essi tra cui l'accordo Pt_4 Pt_5 preso era di euro 3.500,00 netti mensili, a cui andavano aggiunti gli istituti di legge e contrattuali, quali 13^, 14^, T.F.R., ferie”
Deve sottolinearsi, però, che l'attendibilità di quest'ultimo teste è poi fortemente attenuata, dai rapporti che lo stesso afferma avere nei riguardi della società giacché, in ordine a detti rapporti, egli ha dichiarato: “ io lavoravo come dipendente per la società di Torino che ha avuto l'incarico di cui ho riferito;
quindi, era la società ad emettere fattura comprendente anche la mia opera;
ho cessato la collaborazione il 22 ottobre 2020 per divergenze con l'amministratore, che ho già detto essere mio cugino. Inoltre, il teste ha aggiunto: “non ho pendenze verso la società
so che c'è un contenzioso tra la società per cui lavoro e la il legale rappresentante Controparte_1 Controparte_1 della società è mia moglie.”
Dunque dalle dichiarazioni rese in ordine alla questione controversa non emerge la prova certa dell'accordo orale retributivamente più vantaggioso per il ricorrente: i due soggetti presenti all'incontro avvenuto in vista della sottoscrizione del contratto, hanno dichiarato in un caso che i 3500 netti erano omnia, nell'altro caso che agli stessi dovevano essere aggiunti gli istituti di legge e contrattuali e pertanto il punto rimane controverso. Peraltro neppure emerge con chiarezza se i 3.500 euro richiesti si riferissero alla c.d. paga base e se le ulteriori voci della retribuzione siano effettivamente dovute in forza della prestazione lavorativa svolta (per la quale il ricorrente avrebbe dovuto rivendicare un superiore inquadramento), oppure siano frutto dell'accordo intervenuto tra le parti, i cui contorni restano ignoti, anche alla luce delle dichiarazioni emerse nel corso espletata dell'istruttoria.
Dunque, il ricorrente non è riuscito a fornire la prova dell'accordo in melius e delle differenze retributive che da esso sarebbero scaturite.
Demansionamento
In ordine all'accertamento delle mansioni inferiori, rientranti in una categoria diversa rispetto a quella di assunzione, nel caso che ci occupa si evince documentalmente che il lavoratore è stato assunto quale Impiegato, Livello C con mansioni di impiegato tecnico, così come riscontrato all'interno del contratto prodotto dalle parti (rispettivamente doc. 1 del ricorso e doc. 2 della memoria difensiva).
Sulla base di quanto emerso dall'istruttoria nel caso di specie non si può parlare di un vero e proprio demansionamento, giacché la declaratoria contrattuale relativa alla categoria C è molto vasta e comprende mansioni tra loro anche molto differenziate. Così appartengono alla categoria C “i lavoratori che esplichino mansioni di fiducia-responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai o che siano preposti alla guida o al
5 controllo di un gruppo di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica, ma senza iniziativa per la condotta ed i risultati della lavorazione.” Appartengono, altresì, alla categoria C: “i lavoratori che oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nella categoria D, inquadramento operai, compiono, con maggiore autonomia e con l'apporto di particolare e personale competenza, lavori che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati lavorativi;
lavoratore che oltre a partecipare allo svolgimento di lavori manuali propri delle categorie operaie più elevate, svolga, in quanto in possesso di particolare esperienza e capacità acquisita nel tempo, funzioni di coordinamento tra la propria attività
e quella degli altri operai (operaio capo squadra - sottocapo - capomuta - capoturno).
Da un esame delle declaratorie contrattuali e di quanto emerso in sede di istruttoria non è emersa la prova che il ricorrente sia stato demansionato. Egli infatti è stato assunto a tempo determinato in funzione dell'attività stagionale della cava e le mansioni da lui svolte come emerse in sede di istruttoria sono compatibili con la quanto indicato nella declaratoria contrattuale di riferimento. Il teste ha Tes_1 dichiarato: “ricordo che si occupava della preparazione dei cartelli relativi all'accesso in cava, alla sicurezza, andava a prendere i pasti per il personale, preparava le bolle;
di far arrivare il gasolio nella cisterna per poi rifornire i mezzi” mentre il teste che ha lavorato in qualità di operaio presso la resistente ha riferito che “ le sue mansioni Tes_2 CP_3 erano diverse dalle mie e si occupava di altre cose, a volte ho visto verificare la sicurezza”. Dunque le mansioni emerse in sede di istruttoria, sono compatibili con la declaratoria contrattuale sopra citata.
Ad ogni modo, dando per pacifico che le parti convengono su una retribuzione maggiorata corrisposta al ricorrente rispetto a quanto contrattualmente pattuito e dando atto che dall'art. 91 del CCNL
LAPIDEI - Aziende industriali rubricato “Mutamento di mansioni” si apprende che: “L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle normalmente svolte, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale della sua posizione”, si ha che sulla base del combinato disposto di quanto sopra esposto, stante la temporaneità ( dal 24 agosto fino al 30 novembre) delle mansioni svolte dal ricorrente presso la cava, anche qualora venisse sposata, nella sua interezza, la tesi prospettata dal ricorrente, essa sarebbe contrattualmente legittimata dalla statuizione contenuta nella contrattazione collettiva, giacché il lavoratore non ha subito alcun trattamento economico peggiorativo ( anzi la retribuzione corrispostagli era ben superiore rispetto a quanto convenzionalmente riportato all'interno del contratto) e non si è registrato alcun mutamento sostanziale relativo alla sua posizione.
Indennità di trasferta
Circa la domanda relativa all'indennità di trasferta dalle buste paga prodotte in atti emerge con chiarezza che al lavoratore è stata corrisposta una specifica indennità denominata “premio presenza cave”, “indenn. CP mensa/poggio”, “ind.lav.disag ” che è stata corrisposta in forza del trasferimento operato dal ricorrente per raggiungere la cava, così come contrattualmente previsto agli art. 38 e 39 del CCNL di riferimento.
Quest'ultima circostanza è peraltro da ritenersi pacifica, mancando una specifica contestazione sul punto.
6 Le spese di lite
Sono da porre a carico del ricorrente, soccombente. Esse vengono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 vista la nota spese prodotta e ritenuta la medesima non congrua dovendo essa essere limitata nei valori minimi dello scaglione di riferimento, stante la relativa semplicità delle questioni trattate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-Rigetta il ricorso
Condanna altresì il ricorrente a rimborsare alla società resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.695,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 4 dicembre 2024
Il Giudice dott. Alfonsina Manfredini
Il Giudice dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
7
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 821/2022
Oggi 4 dicembre 2024 alle ore 9.24 innanzi alla dott.ssa Alfonsina Manfredini nella sua stanza virtuale e in collegamento da remoto con l'applicativo TEAMS, sono comparsi:
Per l'avv. Tilde BARATTA Parte_1
Per 'avv. Tommaso BERTUCCELLI Controparte_1
I difensori dichiarano di essere soli nel loro studio e che non sono in atto sistemi di registrazione dell'udienza
È altresì presente nella stanza fisica d'udienza il dott. Pietro CIMA funzionario addetto all'UpP
Il Giudice invia i difensori alla discussione
Essi discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'Avv. Baratta in merito all'eccezione di controparte ribadisce che il divieto non opera potendo il Giudice ammettere prove anche al di fuori dei limiti stabiliti al codice civile. Inoltre indica che per un mero errore nel ricorso è stato indicato per le trasferte l'art. 32 del CCNL invece dell'art. 39. L'avv. Bertuccelli si riporta alle eccezioni tutte e alle difese già svolte negli atti di causa e anche nella nota conclusiva relativa alla causa RG 955/2022 nonché alla nota conclusiva oggi depositata.
I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza e dichiarano altresì che l'udienza si è svolta regolarmente
Il Giudice
Si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 12:55 in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott. Alfonsina Manfredini
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Alfonsina Manfredini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 821/2022 promossa da:
, C.F. , con il patrocinio degli avvocati Tilde BARATTA e Parte_1 C.F._1
Massimo MARTINELLI ricorrente e
n persona del l.r p.t. con il patrocinio dell'avv. Tommaso Controparte_1
BERTUCCELLI resistente
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni del ricorrente
“1. Voglia accertare che dal 01/07/2020 al 30/11/2020 o da quella data che sarà ritenuta di giustizia al ricorrente spettava la retribuzione netta € 3.500,00, comprensiva degli istituti economici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale
e territoriale del settore Lapidei Aziende Industriali ed esclusi i ratei di mensilità aggiuntive e di TFR;
2. Voglia, conseguentemente, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 legale in Massa, Via Dorsale 114, p.iva , a pagare al ricorrente, per le causali di cui alle premesse, a titolo di P.IVA_1 differenze salariali conseguenti alla mancata corresponsione dei ratei di mensilità aggiuntive (13ma e 14ma) e del trattamento di fine rapporto maturate dal 01/07/2020, alla data del 30/11/2020, la complessiva somma di € 6.195,16, o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa in applicazione anche dell'art. 36 Cost., oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3. Voglia accertare che dal 23/08/2020 al 30/11/2020 o da quella data che sarà ritenuta di giustizia il ricorrente è stato illegittimamente adibito a mansioni inferiori rientranti in una diversa categoria legale rispetto a quella di assunzione e, per
l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Massa, Via Controparte_1
1 Dorsale 114, p.iva , a pagare al ricorrente, per le causali di cui alle premesse, la somma di netti € 10.500,00, P.IVA_1
o la diversa somma, da determinarsi eventualmente in via equitativa, ritenuta di giustizia;
4. Voglia altresì condannare, per le causali di cui in premessa, la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con sede legale in Massa, Via Dorsale 114, p.iva a pagare al ricorrente, a titolo di retribuzione P.IVA_1 delle ore di viaggio come previsto dal CCNL di settore, lordi € 91,09 per ogni giorno in cui lo stesso ha dovuto recarsi da
Massa presso la cava della e, quindi, lordi € 6.558,48 o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre CP_1 rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo;
5. Voglia infine condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
Massa, Via Dorsale 114, p.iva , a pagare tutti i compensi, le spese e competenze del presente giudizio, come P.IVA_1 da tabelle professionali;
Si dichiara che la presente causa è di valore pari ad € 23.253,64 e non è soggetta al pagamento del contributo unificato in ragione del reddito del nucleo familiare del ricorrente.
Conclusioni della società resistente
“-rigettare tutte le domande proposte dal sig. in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate;
-con Parte_1 vittoria di spese e compensi di lite.”.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)-Il ricorrente a fondamento delle domande sopra riportate ha esposto che:
-aveva lavorato alle dipendenze della società convenuta, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato full time inquadrato nel livello C del CCNL Lapidei Aziende Industriali.
- aveva concordato con la società, prima della formale assunzione, una retribuzione di un importo pari a
3.500 euro netti, superiore a quanto previsto dal relativo livello di inquadramento contrattuale, stante la particolare esperienza maturata dal ricorrente nel settore lapideo.
- la retribuzione, come concordata dalle parti, avrebbe dovuto costituire la base di calcolo di tutti gli ulteriori istituti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore e così, a suo dire, i ratei di mensilità aggiuntive e il TFR avrebbero dovuto essere calcolati sulla suindicata retribuzione convenzionale
(mensilmente ammontante a 3.500,00 netti), mentre la società aveva inserito nel computo dei 3500 euro corrisposti come mensilità ordinaria anche i ratei dei suddetti elementi retributivi accessori e differiti – tredicesima, quattordicesima e TFR- rendendo la retribuzione omnicomprensiva e non facendo percepire al lavoratore tali elementi retributivi accessori e differiti quali emolumenti in più rispetto alla retribuzione ordinaria, con conseguente depauperamento retributivo al momento della cessazione del rapporto.
Il ricorrente si duole poi che, immotivatamente e senza preavviso, dal 24 agosto 2020 e sino alla cessazione del rapporto egli era stato allontanato dagli uffici siti in Massa RA ed invitato a lavorare presso la cava sita in località Gorfigliano senza neppure aver effettuato le necessarie visite mediche.
2 Egli ritiene che la condotta, sopra descritta, arbitrariamente attuata dalla società lo abbia illegittimamente sottratto allo svolgimento delle mansioni precedentemente esercitate e per le quali era stato assunto, con conseguente lesione della sua professionalità.
Al momento dell'assunzione infatti il ricorrente era stato inquadrato nel livello C del CCNL applicato al rapporto di lavoro con qualifica di impiegato ed egli aveva effettivamente svolto compiti riconducibili alla qualifica impiegatizia sino al 23/08/2020. Le mansioni inizialmente svolte dal ricorrente -e per le quali egli era stato assunto- rientravano nell'ambito della prima declaratoria della categoria C del CCNL che testualmente prevede: “Appartengono alla categoria C: - i lavoratori che con specifica collaborazione svolgono mansioni per le quali è richiesta una particolare preparazione tecnico-amministrativa specialmente rilevante rispetto a quelle previste per le categorie successive”. Il comportamento tenuto dalla Società, senza fornire spiegazioni, gli aveva sottratto tutte le mansioni svolte sino quel momento, essendo egli stato adibito a prestazioni di manodopera presso la cava, con assegnazione di fatto di mansioni rientranti all'interno della qualifica di operaio e, quindi attuando così la Società un demansionamento di tipo ritorsivo.
Egli si duole inoltre che, nel periodo sopra riportato (24 agosto - 30 novembre 2020) egli non abbia ricevuto l'indennità di trasferta dovutagli in ragione della distanza percorsa per raggiungere il posto di lavoro, ovvero i 50 km che separano Marina di RA (luogo di residenza del ricorrente) e Gorfigliano
(sede della cava), indennità che doveva essere calcolato come retribuzione ulteriore rispetto alle tre ore necessarie per il viaggio di andata e ritorno.
Il ricorrente quantifica la sua richiesta in euro 1.893,94 lordi a titolo trattamento di fine rapporto, 2.150,61 lordi a titolo di ratei di tredicesima mensilità, 2.150,61 a titolo di ratei di quattordicesima mensilità e, quindi, complessivi lordi € 6.195,16, oltre a lordi € 91,08, a titolo di retribuzione delle ore di viaggio, per ogni giorno in cui il ricorrente ha dovuto recarsi presso la cava della ovvero per 72 giornate CP_1 lavorative e, così per un totale di € 6.558,48.
2)- La società resistente a fondamento delle conclusioni sopra riportate ha esposto che:
- le allegazioni avversarie erano infondate e non rispondenti al vero, specie per la circostanza per cui le parti, prima della stipula del contratto, avrebbero concordato un patto contrario rispetto al contratto di lavoro regolarmente sottoscritto, tanto da doversi ritenere temeraria la causa proposta dal ricorrente;
-non era vero che il ricorrente avesse svolto le mansioni da lui dedotte, svolgendo egli esattamente le mansioni corrispondenti, al livello di inquadramento applicato ovvero Impiegato Livello C con mansioni impiegato tecnico.
La società contesta che il lavoratore dal 24 agosto 2020 sia stato demansionato da impiegato tecnico a operaio presso la cava sita a Gorfigliano, avendo egli sempre svolto le mansioni per le quali era stato assunto, le quali dovevano svolgersi principalmente presso la cava. Fa presente che il contratto stipulato tra le parti prevedeva che l'attività stagionale, in forza della quale il dipendente era stato assunto, si legasse
3 inscindibilmente al periodo di apertura e chiusura della cava, essendo funzionale all'attività della stessa.
La società contesta infine quanto dedotto circa la domanda relativa all'indennità di trasferta, facendo presente che al ricorrente era stata corrisposta, come evincibile dalla lettura delle buste paga, CP_ un'indennità denominata “premio presenza cave”, “indenn. mensa/poggio”, “ind.lav.disag satisfattiva della pretesa contestata.
3) La causa è stata istruita documentalmente, a mezzo deferimento di interrogatorio formale e con escussione di testi
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Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento per quanto di seguito espresso.
Differenze retributive: in materia, come più volte statuito dalla Corte di Cassazione, l'onere probatorio ricade sui colui che vuol veder riconosciuto il proprio diritto in giudizio: “in tema di differenze retributive deve essere rispettato il principio dell'onere della prova ex articolo 2697, cod. civ., secondo il quale gli elementi costitutivi dei diritti vantati devono essere allegati e dimostrati da chi li rivendica, per cui soltanto in seguito all'esito positivo di tale prova la parte datoriale è tenuta a dimostrare il pagamento delle relative obbligazioni, altrimenti si configura un'indebita inversione” (cfr.
Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 6 aprile 2020, n. 7696).
Nel caso le rivendicazioni formulate dal ricorrente presuppongono la dimostrazione di un accordo più vantaggioso per il lavoratore, accordo posto in deroga rispetto a quanto formalmente previsto nel contratto siglato tra le parti: segnatamente ciò che il ricorrente deve dimostrare è l'accordo circa una retribuzione pari a 3.500 euro netti di paga base, somma su cui non sono state calcolate le altre indennità accessorie spettanti al lavoratore.
Ciò posto, ritiene questa giudicante che dall'istruttoria orale svolta non è emersa la prova di quanto richiesto dal ricorrente giacché i testi che hanno deposto in merito alla suddetta circostanza controversa hanno reso dichiarazioni contrastanti
Nulla è emerso dall'interrogatorio formale, giacché il legale rappresentante della società Pt_2
ha affermato che “in quella occasione non fui io a selezionare ed assumere lo ma fu mio cugino
[...] Pt_1 [...]
; io ero bloccato in Egitto a causa del Covid-19 e lo ho incaricato come mio rappresentante. Io ho poi autorizzato Pt_3
l'assunzione; all'epoca stavamo cambiando il legale rappresentante della società, in quel momento era ed io Parte_4 stavo subentrando;
le condizioni economiche non le conosco sono a conoscenza delle buste paga dello e che le stesse erano Pt_1 superiori ai minimi contrattuali”. In ordine alla retribuzione pattuita affermache “il patto era di una retribuzione mensile netta di Euro 3.500,00; in tale importo dovevano essere ricomprese le mensilità aggiuntive ed il T.F.R.”
Il teste citato come rappresentante legale della società all'epoca dei fatti, sentito in Parte_4 sede di escussione testimoniale ha dichiarato che “ero presente quando AA AN, incaricato dalla proprietà di dirigere la cava, ha concordato con una retribuzione omnicomprensiva;
l'importo pattuito era di Euro 3.500,00 Pt_5 mensili netti, comprensivi di tutti gli istituti aggiuntivi quali 13^, 14^, ferie, T.F.R.”
4 All'incontro appena menzionato risulterebbe presente, in qualità di persona vicino alla proprietà, anche il sig. AA , il quale ha dichiarato che “all'epoca io ho incontrato Parte_6 ed ho discusso con lui l'assunzione; era presente anche in quanto all'epoca era il legale rappresentante della Per_1 Pt_4 società; a fine maggio ho completato la squadra di dipendenti, tra cui anche a quel punto ho svolto gli incontri nei Pt_5 quali è stato raggiunto l'accordo di assunzione, era presente anche a tutti, salvo a 3 di essi tra cui l'accordo Pt_4 Pt_5 preso era di euro 3.500,00 netti mensili, a cui andavano aggiunti gli istituti di legge e contrattuali, quali 13^, 14^, T.F.R., ferie”
Deve sottolinearsi, però, che l'attendibilità di quest'ultimo teste è poi fortemente attenuata, dai rapporti che lo stesso afferma avere nei riguardi della società giacché, in ordine a detti rapporti, egli ha dichiarato: “ io lavoravo come dipendente per la società di Torino che ha avuto l'incarico di cui ho riferito;
quindi, era la società ad emettere fattura comprendente anche la mia opera;
ho cessato la collaborazione il 22 ottobre 2020 per divergenze con l'amministratore, che ho già detto essere mio cugino. Inoltre, il teste ha aggiunto: “non ho pendenze verso la società
so che c'è un contenzioso tra la società per cui lavoro e la il legale rappresentante Controparte_1 Controparte_1 della società è mia moglie.”
Dunque dalle dichiarazioni rese in ordine alla questione controversa non emerge la prova certa dell'accordo orale retributivamente più vantaggioso per il ricorrente: i due soggetti presenti all'incontro avvenuto in vista della sottoscrizione del contratto, hanno dichiarato in un caso che i 3500 netti erano omnia, nell'altro caso che agli stessi dovevano essere aggiunti gli istituti di legge e contrattuali e pertanto il punto rimane controverso. Peraltro neppure emerge con chiarezza se i 3.500 euro richiesti si riferissero alla c.d. paga base e se le ulteriori voci della retribuzione siano effettivamente dovute in forza della prestazione lavorativa svolta (per la quale il ricorrente avrebbe dovuto rivendicare un superiore inquadramento), oppure siano frutto dell'accordo intervenuto tra le parti, i cui contorni restano ignoti, anche alla luce delle dichiarazioni emerse nel corso espletata dell'istruttoria.
Dunque, il ricorrente non è riuscito a fornire la prova dell'accordo in melius e delle differenze retributive che da esso sarebbero scaturite.
Demansionamento
In ordine all'accertamento delle mansioni inferiori, rientranti in una categoria diversa rispetto a quella di assunzione, nel caso che ci occupa si evince documentalmente che il lavoratore è stato assunto quale Impiegato, Livello C con mansioni di impiegato tecnico, così come riscontrato all'interno del contratto prodotto dalle parti (rispettivamente doc. 1 del ricorso e doc. 2 della memoria difensiva).
Sulla base di quanto emerso dall'istruttoria nel caso di specie non si può parlare di un vero e proprio demansionamento, giacché la declaratoria contrattuale relativa alla categoria C è molto vasta e comprende mansioni tra loro anche molto differenziate. Così appartengono alla categoria C “i lavoratori che esplichino mansioni di fiducia-responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai o che siano preposti alla guida o al
5 controllo di un gruppo di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica, ma senza iniziativa per la condotta ed i risultati della lavorazione.” Appartengono, altresì, alla categoria C: “i lavoratori che oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nella categoria D, inquadramento operai, compiono, con maggiore autonomia e con l'apporto di particolare e personale competenza, lavori che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati lavorativi;
lavoratore che oltre a partecipare allo svolgimento di lavori manuali propri delle categorie operaie più elevate, svolga, in quanto in possesso di particolare esperienza e capacità acquisita nel tempo, funzioni di coordinamento tra la propria attività
e quella degli altri operai (operaio capo squadra - sottocapo - capomuta - capoturno).
Da un esame delle declaratorie contrattuali e di quanto emerso in sede di istruttoria non è emersa la prova che il ricorrente sia stato demansionato. Egli infatti è stato assunto a tempo determinato in funzione dell'attività stagionale della cava e le mansioni da lui svolte come emerse in sede di istruttoria sono compatibili con la quanto indicato nella declaratoria contrattuale di riferimento. Il teste ha Tes_1 dichiarato: “ricordo che si occupava della preparazione dei cartelli relativi all'accesso in cava, alla sicurezza, andava a prendere i pasti per il personale, preparava le bolle;
di far arrivare il gasolio nella cisterna per poi rifornire i mezzi” mentre il teste che ha lavorato in qualità di operaio presso la resistente ha riferito che “ le sue mansioni Tes_2 CP_3 erano diverse dalle mie e si occupava di altre cose, a volte ho visto verificare la sicurezza”. Dunque le mansioni emerse in sede di istruttoria, sono compatibili con la declaratoria contrattuale sopra citata.
Ad ogni modo, dando per pacifico che le parti convengono su una retribuzione maggiorata corrisposta al ricorrente rispetto a quanto contrattualmente pattuito e dando atto che dall'art. 91 del CCNL
LAPIDEI - Aziende industriali rubricato “Mutamento di mansioni” si apprende che: “L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle normalmente svolte, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale della sua posizione”, si ha che sulla base del combinato disposto di quanto sopra esposto, stante la temporaneità ( dal 24 agosto fino al 30 novembre) delle mansioni svolte dal ricorrente presso la cava, anche qualora venisse sposata, nella sua interezza, la tesi prospettata dal ricorrente, essa sarebbe contrattualmente legittimata dalla statuizione contenuta nella contrattazione collettiva, giacché il lavoratore non ha subito alcun trattamento economico peggiorativo ( anzi la retribuzione corrispostagli era ben superiore rispetto a quanto convenzionalmente riportato all'interno del contratto) e non si è registrato alcun mutamento sostanziale relativo alla sua posizione.
Indennità di trasferta
Circa la domanda relativa all'indennità di trasferta dalle buste paga prodotte in atti emerge con chiarezza che al lavoratore è stata corrisposta una specifica indennità denominata “premio presenza cave”, “indenn. CP mensa/poggio”, “ind.lav.disag ” che è stata corrisposta in forza del trasferimento operato dal ricorrente per raggiungere la cava, così come contrattualmente previsto agli art. 38 e 39 del CCNL di riferimento.
Quest'ultima circostanza è peraltro da ritenersi pacifica, mancando una specifica contestazione sul punto.
6 Le spese di lite
Sono da porre a carico del ricorrente, soccombente. Esse vengono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 vista la nota spese prodotta e ritenuta la medesima non congrua dovendo essa essere limitata nei valori minimi dello scaglione di riferimento, stante la relativa semplicità delle questioni trattate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-Rigetta il ricorso
Condanna altresì il ricorrente a rimborsare alla società resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.695,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 4 dicembre 2024
Il Giudice dott. Alfonsina Manfredini
Il Giudice dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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