CASS
Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/2024, n. 36472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36472 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BO ON nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
letta la requisitoria del PG, nella persona del Sostituto Giulio Romano che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 36472 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 11/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda proposta da LB SI di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta per complessivi 226 giorni (di cui 51 in carcere e 175 agli arresti domiciliari), in forza di ordinanza cautelare resa il 13/05/2013 dal Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Catanzaro in ordine al reato di cui agli artt. 56 e 629, aggravato ai sensi dell'art. 7 della Legge 12 luglio 1991, n. 203. 1.2. Con sentenza del 20/06/2014 del Tribunale di Cosenza, divenuta irrevocabile il 07/11/2018, l'imputato era stato assolto dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto. Si legge nell'ordinanza impugnata che y dalla sentenza assolutoria k era emerso che il LB, «pur senza avere alcun titolo che lo legittimasse o giustificasse (se non quello di essere un noto esponente della criminalità organizzata cosentina, circostanza riferita dalle persone offese e, comunque, pacificamente emersa, anche‘ dalle ulteriori risultanze investigative)», fosse intervenuto personalmente in una vicenda di debito/credito, insorta tra i soci della Pigielettrica s.r.l. (debitori) e la ditta fornitrice di pannelli fotovoltaici, riconducibile a tale UD Boem (creditore), convivente dell'imputata TO ES. In particolare, su richiesta della medesima TO, l'odierno ricorrente aveva ricevuto, presso la propria abitazione, la persona offesa NI Pierpaolo (socio della Pigielettrica s.r.I.) ed il coimputato AL DR: in tale occasione, aveva intimato al NI (con tono pacato ma perentorio, tale da non ammettere repliche, per come riferito dallo stesso NI) di saldare il suo debito entro la fine del mese di marzo, nonché di pagare una somma di denaro in favore dei coimputati AL e GR. Circostanze queste che il Giudice della riparazione ha ritenuto idonee ad integrare la colpa grave e ad ingenerare nell'Autorità giudiziaria un'apparenza di colpevolezza. 2. Avverso la prefata ordinanza della Corte di appello ricorre il difensore dell'istante che solleva un unico motivo/ con cui deduce la manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge, lamentando che nel caso di specie la definizione di "elemento di spicco" nella criminalità organizzata è stata data dalla sola persona offesa, la quale peraltro aveva esplicitamente affermato che il LB aveva usato "toni pacati". La Corte avrebbe dovuto motivare sulla asserita caratura criminale dell'istante, quantomeno facendo riferimento a sentenze passate in giudicato. Nel caso che occupa, l'aver dato un semplice consiglio ad una persona non può integrare colpa grave. 2 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'h:i quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va, inoltre, considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come 3 illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale ed impegna piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti. In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice. 3. Nel caso di specie, il Giudice della riparazione ha sostenuto. motivazione non manifestamente illogica, che gli elementi più sopra ricordati, benché insufficienti a fondare una pronuncia di condanna in ordine al delitto di tentata estorsione, si sono rivelati decisivi al fine di reputare L'istante gravemente indiziato di concorrere nella tentata estorsione, sicché 11, e (i t pltelementi, complessivamente considerati, si appalesano tali da delineare - alla stregua della valutazione ex ante cui il giudice della riparazione è chiamato - una situazione di verosimile configurabilità della fattispecie criminosa descritta nell'editto accusatorio. Al riguardo, appare significativa, ai fini del giudizio riparatorio, la circostanza, valorizzata dall'ordinanza impugnata, del tono fermo e perentorio che ha caratterizzato l'intimazione, rivolta dal LB al debitore NI, non solo di saldare il debito nei confronti della ditta creditrice ma anche di pagare una somma di denaro in favore dei coimputati LE e GR. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 11 giugno 2024 Il Consigliere estensore
letta la requisitoria del PG, nella persona del Sostituto Giulio Romano che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 36472 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 11/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda proposta da LB SI di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta per complessivi 226 giorni (di cui 51 in carcere e 175 agli arresti domiciliari), in forza di ordinanza cautelare resa il 13/05/2013 dal Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Catanzaro in ordine al reato di cui agli artt. 56 e 629, aggravato ai sensi dell'art. 7 della Legge 12 luglio 1991, n. 203. 1.2. Con sentenza del 20/06/2014 del Tribunale di Cosenza, divenuta irrevocabile il 07/11/2018, l'imputato era stato assolto dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto. Si legge nell'ordinanza impugnata che y dalla sentenza assolutoria k era emerso che il LB, «pur senza avere alcun titolo che lo legittimasse o giustificasse (se non quello di essere un noto esponente della criminalità organizzata cosentina, circostanza riferita dalle persone offese e, comunque, pacificamente emersa, anche‘ dalle ulteriori risultanze investigative)», fosse intervenuto personalmente in una vicenda di debito/credito, insorta tra i soci della Pigielettrica s.r.l. (debitori) e la ditta fornitrice di pannelli fotovoltaici, riconducibile a tale UD Boem (creditore), convivente dell'imputata TO ES. In particolare, su richiesta della medesima TO, l'odierno ricorrente aveva ricevuto, presso la propria abitazione, la persona offesa NI Pierpaolo (socio della Pigielettrica s.r.I.) ed il coimputato AL DR: in tale occasione, aveva intimato al NI (con tono pacato ma perentorio, tale da non ammettere repliche, per come riferito dallo stesso NI) di saldare il suo debito entro la fine del mese di marzo, nonché di pagare una somma di denaro in favore dei coimputati AL e GR. Circostanze queste che il Giudice della riparazione ha ritenuto idonee ad integrare la colpa grave e ad ingenerare nell'Autorità giudiziaria un'apparenza di colpevolezza. 2. Avverso la prefata ordinanza della Corte di appello ricorre il difensore dell'istante che solleva un unico motivo/ con cui deduce la manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge, lamentando che nel caso di specie la definizione di "elemento di spicco" nella criminalità organizzata è stata data dalla sola persona offesa, la quale peraltro aveva esplicitamente affermato che il LB aveva usato "toni pacati". La Corte avrebbe dovuto motivare sulla asserita caratura criminale dell'istante, quantomeno facendo riferimento a sentenze passate in giudicato. Nel caso che occupa, l'aver dato un semplice consiglio ad una persona non può integrare colpa grave. 2 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'h:i quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va, inoltre, considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come 3 illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale ed impegna piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti. In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice. 3. Nel caso di specie, il Giudice della riparazione ha sostenuto. motivazione non manifestamente illogica, che gli elementi più sopra ricordati, benché insufficienti a fondare una pronuncia di condanna in ordine al delitto di tentata estorsione, si sono rivelati decisivi al fine di reputare L'istante gravemente indiziato di concorrere nella tentata estorsione, sicché 11, e (i t pltelementi, complessivamente considerati, si appalesano tali da delineare - alla stregua della valutazione ex ante cui il giudice della riparazione è chiamato - una situazione di verosimile configurabilità della fattispecie criminosa descritta nell'editto accusatorio. Al riguardo, appare significativa, ai fini del giudizio riparatorio, la circostanza, valorizzata dall'ordinanza impugnata, del tono fermo e perentorio che ha caratterizzato l'intimazione, rivolta dal LB al debitore NI, non solo di saldare il debito nei confronti della ditta creditrice ma anche di pagare una somma di denaro in favore dei coimputati LE e GR. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 11 giugno 2024 Il Consigliere estensore