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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/03/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8220/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8220/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in OV AG (MB) Via Matteotti n. 8/A ;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in OV AG (MB) Via Comasinella n. 100, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Erminia
Alessia Alonge ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in ST SI (VA), Via
Gavinana n. 6, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1) Le figlie, oggi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, proseguiranno con il collocamento paritario presso i genitori, mantenendo la propria residenza presso l'abitazione paterna;
2) In ragione di quanto sopra, il mantenimento ordinario delle figlie avverrà in modo diretto e proporzionale da parte di ciascun genitore, che altresì contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute in favore delle stesse, secondo le Linee Guida approvate dalla Corte
d'Appello di Milano nell'anno 2017 e successive eventuali modifiche;
4) L'assegno unico universale sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
5) Per ogni altro eventuale aspetto personale, economico e patrimoniale, le parti dichiarano di aver prima d'ora definito ogni relativa determinazione, di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere l'una dall'altro;
6) I ricorrenti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza conforme alle condizioni concordate, non avendovi interesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza definitiva n. 231/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 18.01.2024 e pubblicata in data 25.01.2024, passata in cosa giudicata.
Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, cosi che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, cosi come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 09.12.2024, così provvede: Pt_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
21 settembre 2000 (atto n. 57 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Erba
(CO), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Erba (CO), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8220/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in OV AG (MB) Via Matteotti n. 8/A ;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in OV AG (MB) Via Comasinella n. 100, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Erminia
Alessia Alonge ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in ST SI (VA), Via
Gavinana n. 6, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1) Le figlie, oggi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, proseguiranno con il collocamento paritario presso i genitori, mantenendo la propria residenza presso l'abitazione paterna;
2) In ragione di quanto sopra, il mantenimento ordinario delle figlie avverrà in modo diretto e proporzionale da parte di ciascun genitore, che altresì contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute in favore delle stesse, secondo le Linee Guida approvate dalla Corte
d'Appello di Milano nell'anno 2017 e successive eventuali modifiche;
4) L'assegno unico universale sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
5) Per ogni altro eventuale aspetto personale, economico e patrimoniale, le parti dichiarano di aver prima d'ora definito ogni relativa determinazione, di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere l'una dall'altro;
6) I ricorrenti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza conforme alle condizioni concordate, non avendovi interesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza definitiva n. 231/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 18.01.2024 e pubblicata in data 25.01.2024, passata in cosa giudicata.
Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, cosi che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, cosi come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 09.12.2024, così provvede: Pt_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
21 settembre 2000 (atto n. 57 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Erba
(CO), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Erba (CO), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi