TAR Salerno, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 841
TAR
Sentenza 7 maggio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'accertamento di inottemperanza in pendenza di istanza di permesso in sanatoria

    Il giudice ha rigettato tale motivo, affermando che il silenzio-diniego sull'istanza di sanatoria non impugnato lascia intatta l'efficacia dell'ordinanza di demolizione. Inoltre, l'accertamento dell'inottemperanza era antecedente all'istanza di sanatoria.

  • Rigettato
    Illegittimità del silenzio del Comune sull'istanza di annullamento in autotutela

    Il giudice ha rigettato tale motivo, ritenendo che il potere di autotutela sia discrezionale e non sussista un obbligo di provvedere o di motivare l'eventuale diniego.

  • Rigettato
    Deficit di partecipazione procedimentale

    Il giudice ha rigettato tale motivo, affermando che la sanzione pecuniaria è un atto vincolato e non richiede un particolare modulo partecipativo.

  • Accolto
    Immotivata quantificazione della sanzione pecuniaria

    Il giudice ha accolto tale motivo, ritenendo che la quantificazione della sanzione, in misura superiore al minimo edittale, fosse priva di adeguata motivazione in ordine ai criteri di congruità e proporzionalità adottati.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'accertamento di inottemperanza in pendenza di istanza di permesso in sanatoria

    Il giudice ha rigettato tale motivo, affermando che il silenzio-diniego sull'istanza di sanatoria non impugnato lascia intatta l'efficacia dell'ordinanza di demolizione. Inoltre, l'accertamento dell'inottemperanza era antecedente all'istanza di sanatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 841
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 841
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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