Sentenza 7 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00841/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00195/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 195 del 2023, proposto da IO di SO ND & C Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano D'Emma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in SA, corso Vittorio Emanuele n. 126;
contro
Comune di San MA IE (Sa), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Falce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Controne, via S.S. 488, n. 10;
per l’annullamento
a) del provvedimento prot. 2022000/6325/U del 14.11.2022, successivamente notificato in data 2.12.2022, con cui il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San MA IE ha irrogato alla ricorrente una sanzione di Euro 4.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001;
b) del presupposto verbale di accertamento dell’inottemperanza prot. 1171 (notificato in data 9.3.2022) all’ordinanza di demolizione n. 1/2014 a firma del Responsabile della Polizia Locale del Comune di San MA IE;
c) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente comunque ostativo all’accoglimento del presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San MA IE (Sa), in persona del Sindaco pro tempore Francesco di Giacomo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2026 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
1.- Formano oggetto di impugnazione, nel presente giudizio, il provvedimento prot. 2022000/6325/U del 14.11.2022 del comune di San MA IE, con cui è stata irrogata alla società ricorrente la sanzione di € 4.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001, e il presupposto verbale dei VV.UU. di accertamento dell’inottemperanza prot. 1171/2022 all’ordinanza comunale di demolizione n. 1/2014.
2.- Ad avviso della ricorrente il comune avrebbe illegittimamente accertato l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione in pendenza dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria (prot. n. 1407 del 9.3.2022), che avrebbe “ inciso in senso limitativo sull’efficacia della presupposta ordinanza di demolizione n. 1/2014 ” (motivo sub I); sarebbe illegittimo, inoltre, per violazione dell’art. 2 della L. n. 241/90, il silenzio opposto dal comune all’istanza, presentata dalla ricorrente, diretta a sollecitare l’annullamento in autotutela del cit . verbale del 9/3/2022 (motivo sub II) e – deduce ulteriormente la società – l’impugnata sanzione pecuniaria sarebbe immotivata in punto di quantificazione (motivo sub IV) e viziata dalla pretermissione di ogni “ tipo di modulo partecipativo ” (motivo sub III).
3.- Il comune di San MA IE, costituitosi in giudizio, ha svolto ampie controdeduzioni a confutazione delle censure sollevate in ricorso, del quale ha chiesto la reiezione per infondatezza.
4.- All’udienza straordinaria del 2/3/2026 la controversia è stata trattenuta in decisione.
5.- Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di cui appresso.
6.- Il motivo sub I è privo di fondamento atteso che, per costante giurisprudenza, ove l'Amministrazione non riscontri tempestivamente l'istanza di permesso in sanatoria depositata dal privato ai sensi dell'art. 36, T.U.E., si forma avverso la stessa silenzio - diniego, che esaurisce l'obbligo del Comune di provvedere ( ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 9/06/2025, n. 11192). Nella specie siffatto diniego tacito non ha formato oggetto di impugnazione da parte della società ricorrente, con la conseguenza che l’efficacia dell’ordinanza di demolizione del 2014, contrariamente quanto affermato in ricorso, è rimasta intatta e ha acquisito carattere di definitività.
6.1.- La presentazione della domanda di permesso di sanatoria ai sensi dell'art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001 non influisce, infatti, sul provvedimento sanzionatorio emanato né (essendo successiva allo stesso) determina l'improduttività di effetti di quest'ultimo; ciò in quanto, decorso il termine di 60 giorni, la legge, come accennato, espressamente vi riconnette la formazione del provvedimento di rigetto, che è onere della parte impugnare, senza poter addurre che dalla mera presentazione dell'istanza discenda la paralisi degli effetti del provvedimento sanzionatorio (la cui esecuzione resta solo temporaneamente sospesa, sino alla scadenza del termine suddetto).
Una volta decorso tale termine e in mancanza di impugnazione giurisdizionale tempestiva del diniego tacito, l'ingiunzione di demolizione riprende ipso facto vigore e non occorre in nessun caso una riedizione del potere sanzionatorio da parte dell'Amministrazione procedente (T.A.R. Napoli sez. III, 2/03/2018, n. 1352).
La doglianza, pertanto, non merita condivisione.
6.2.- Né, d’altro canto, può darsi ingresso alla censura, sollevata per la prima volta nella memoria depositata in data 30/1/2026, con la quale la ricorrente sostiene l’illegittimità dell’accertamento di inottemperanza siccome antecedente alla formazione del silenzio rigetto (8/6/2022) sull’istanza di sanatoria; il rilievo, infatti, prova troppo, atteso che l’accertamento dell’inottemperanza (prot. 1171 del 17/2/2022), nel fare seguito a un’ordinanza di demolizione del 2014, precede la formulazione stessa dell’istanza di sanatoria (istanza del 9/3/2022) con la conseguenza che, nel momento in cui il comune ha svolto l’accertamento, non pendeva alcun procedimento di sanatoria.
Il motivo sub I va dunque respinto.
7.- Vanno del pari disattese le ulteriori censure articolate con i motivi sub II, III.
7.1.- L’incoercibilità del potere di autotutela, “ in quanto l'esercizio della relativa potestà costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa ” (Cons. Stato, Sez. IV, 22/09/2025, n. 7445), depriva di fondamento il motivo sub II, che erroneamente postula l’esistenza di un obbligo di provvedere in capo al comune resistente laddove, in caso di esercizio di poteri di secondo grado, “ non sussiste alcun obbligo di attivazione su istanza del privato, e men che meno l'obbligo di esternare le ragioni ostative all'emanazione del chiesto provvedimento in autotutela ” (Cons. Stato, Sez. II, 02/02/2026, n. 829).
7.2.- Quanto al lamentato deficit di partecipazione procedimentale, esso non è idoneo a viziare l’impugnata sanzione pecuniaria irrogata ex art. 31, comma 4-bis, T.U.E., venendo in rilievo un atto vincolato a seguito dell'accertamento dell'inottemperanza all'ordine demolitorio (si v., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 3/02/2025, n. 2424) e della formazione del silenzio rigetto sull’istanza di accertamento di conformità.
Le doglianze sono dunque infondate.
8.- Merita accoglimento, invece, il motivo sub IV, risultando in effetti la quantificazione della sanzione pecuniaria – in misura superiore al minimo edittale – irrogata dal comune ex art. 31, comma 4-bis, TUE, del tutto sprovvista di un sottostante substrato motivazionale.
8.1.- La giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, sez. II, 8 agosto 2025 n. 6985), afferma che la sanzione pecuniaria deve essere irrogata nella misura massima quando l'abuso sia stato commesso nelle aree o sugli edifici indicati dalla legge, quali quelle sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale o idrogeologico, senza alcuna discrezionalità da parte dell'ente comunale nella modulazione dell'importo, dovendosi negli altri casi invece motivare, secondo principi di congruità e proporzionalità, in ordine alla quantificazione della sanzione irrogata.
8.2.- Tanto non è avvenuto nel caso di specie, in violazione di un preciso dovere motivazionale gravante sull’amministrazione, con conseguente illegittimità, in parte qua, dell’impugnata sanzione ex art. 31, comma 4-bis, TUE.
8.3.- Resta fermo e doveroso, per quanto ovvio, il riesercizio da parte dell’amministrazione del potere di determinare, offrendo congrua motivazione, la misura della sanzione da irrogarsi ex art. 31, comma 4-bis, D.P.R. n. 380/2001.
9.- Le spese possono essere compensate viste le peculiarità e le ragioni poste a base della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di SA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte, con riferimento alla misura della sanzione, il provvedimento prot. 2022000/6325/U del 14.11.2022 del comune di San MA IE (Sa).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC TE, Presidente
Paolo Severini, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | IC TE |
IL SEGRETARIO