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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/10/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 340/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
RC LV - Presidente
IA Capitano - Giudice
IN EN - Giudice rel.
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 340/2020 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. BARRACO Parte_1
ILARIA)
Parte attrice
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Controparte_1
CAVALCANTI CANDIDO GIOACHINO)
Parte convenuta
, nata a [...] il [...] (Avv Maurizio Di Controparte_2
Benedetto)
Parte convenuta
Oggetto: azione di nullità contrattuale -nullità testamento
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 3 giugno 2025
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in Parte_1 giudizio e premettendo che: Controparte_1 Controparte_2
-in data 11 aprile 1994, decedeva (nato a [...] il [...]), Persona_1 padre delle parti, il quale lasciava testamento olografo datato 2 giugno 1993, pubblicato in data
19 maggio 1994, con il quale aveva lasciato alla moglie, il terreno sito in CP_3
Campobello di Licata, Piano D'Accardo;
-con successivo atto a rogito del Notaio di Campobello di Licata del 27 gennaio Persona_2
2010 rep. 26670/7560, , vendeva, pur non essendone proprietario, la nuda Controparte_1 proprietà della quota di 500/10000 indivisi alla germana dichiarando Controparte_2 nell'atto di vendita di essere proprietario dell'unità immobiliare alienata, per averla ricevuta in virtù della successione testamentaria del padre;
-che l'atto suddetto era nullo poiché stipulato dal convenuto nonostante il bene appartenesse alla madre, in spregio peraltro alle risultanze dei registri immobiliari e in CP_3 violazione della norma che vieta i patti successori dispositivi;
che il contratto era inoltre nullo per illiceità della causa in quanto le parti contraenti avevano agito dolosamente per privare l'attrice di un bene che apparteneva al compendio immobiliare materno;
su questi presupposti, chiedeva di ripristinare lo status quo ante facendo rientrare il bene nell'asse patrimoniale di (deceduta il 19 maggio 2019) e la condanna dei convenuti al CP_3 ristoro dei danni subiti e subendi quantificabili in euro 25.000,00 o nella misura minore o maggiore ritenuta dal giudice per legge, oltre ai frutti civili illegittimamente percepiti dai convenuti.
Si costituiva che eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attrice Controparte_1 sull'assunto che la stessa avesse agito in sostituzione della madre, che sarebbe stata l'unica legittimata a dolersi della stipula del contratto;
eccepiva inoltre infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto.
Si costituiva inoltre che eccepiva anch'essa l' infondatezza della Controparte_2 domanda e che il suo acquisto era salvo per gli effetti della c.d. “pubblicità sanante” ex art. 2652,
n. 7, cod. civ. in quanto la relativa trascrizione era avvenuta in data 24 febbraio 2010, ben oltre il quinquennio dall'instaurazione del presente giudizio;
in via riconvenzionale, e
2 subordinatamente all'accoglimento delle domande dell'attrice, chiedeva la condanna di alla restituzione della somma di euro 60.000,00, pari al corrispettivo Controparte_1 della vendita versato al fratello, oltre interessi legali dalla data del negozio all'effettivo pagamento.
eccepiva la tardività della domanda riconvenzionale, chiedendone il Controparte_1 rigetto.
Con la memoria istruttoria n 1, l'attrice ha chiesto, in via subordinata di dichiarare la nullità della sola disposizione testamentaria relativa al terreno oggetto di Piano D'Accardo in quanto contrarietà a norme imperative.
Così brevemente delineata la res litigiosa, va innanzitutto disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice, dovendosi rilevare che la stessa ha agito, non come sostenuto dal convenuto, in sostituzione della vera legittimata ( madre delle parti), ma in CP_3 qualità di erede della predetta, al fine di far dichiarare la nullità della compravendita effettuata dai germani e, conseguentemente, che il bene oggetto della stessa fa parte della massa ereditaria di , di cui la stessa, nella spiegata qualità di erede, potrà avvantaggiarsi in sede CP_3 di divisione tra i fratelli.
Ciò debitamente premesso, occorre adesso esaminare la disposizione testamentaria contenuta nel testamento olografo di , relativa al terreno di Piano D'Accardo. Persona_1
Nel testamento si legge ““LASCIO IL TERRENO TUMULI 10 CIRCA A PIANO
D'CA (TERRITORIO DI CAMPOBELLO DI LICATA ) A MIA MOGLIE
SA DI , CHE CON LA SUA MORTE VIENE DIVISO A META' A MIA
FI GN IA ED ES IN PARTI UGUALI”.
Ebbene, che dal tenore letterale della disposizione appare chiaro che il testatore abbia voluto lasciare il bene in primo luogo alla moglie, prevedendo che solo alla morte di CP_3 questa, la proprietà dello stesso potesse passare ai due figli e CP_1 CP_4
i convenuti che il testatore, con la predetta disposizione, avrebbe voluto lasciare alla
[...] moglie l'usufrutto e ai due figli la nuda proprietà.
Tuttavia, tale interpretazione della clausola testamentaria non convince perché in essa non si scorge alcun elemento che faccia ritenere che l'attribuzione in favore di fosse limitata al CP_3 solo diritto di usufrutto.
3 Essendo questo il significato da attribuire alla disposizione testamentaria in parola, non può adesso non rilevarsi che la stessa pone in essere una doppia istituzione di erede, vietata dall'ordinamento.
L'art 692 c.c. u.c. prevede che, salvo nelle ipotesi specificamente previste dalla predetta norma, ogni ipotesi di sostituzione è nulla.
Ora, il fatto che il convenuto abbia chiesto di dichiarare la nullità del testamento solo con la memoria istruttoria n. 1 non assume rilievo poiché trattandosi di nullità, la questione è sottratta al potere dispositivo delle parti e può essere rilevata d'ufficio.
Dalla nullità dell'istituzione di erede dei fratelli e discende la nullità CP_1 CP_2 del contratto di vendita stipulato dai due convenuti per in noto principio per cui il dante causa può trasferire all'avente causa solo i diritti che già gli appartengono.
In altri termini, vendendo un bene a non domino, ha effettuato un Controparte_1 trasferimento della proprietà che non può ritenersi valido.
A questo punto, avendo trovato accoglimento la domanda attorea, devono essere esaminate le domanda spiegate da Controparte_2
Questa assume innanzitutto che il suo acquisto sarebbe valido per gli effetti della pubblicità sanante ex art. 2652, n. 7, cod. civ.
L'assunto non è condivisibile poiché la convenuta non può ritenersi terzo di buona fede, essendo a conoscenza del fatto che il padre aveva operato una doppia istituzione di erede, essendo stata anch'essa beneficiaria di tale disposizione.
È invece fondata la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta nei confronti del fratello.
Prima però occorre chiarire che la domanda, contrariamente a quanto sostenuto da CP_1
, è tempestiva.
[...]
È noto che in forza dell'art. 83, primo comma, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art. 36, primo comma, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. in legge 5 giungo
2020, n. 40, i termini processuali sono stati sospesi dal 9 marzo all'11 maggio 2020, con la precisazione che “ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo” e “quando il termine è computato a ritroso e
4 ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”.
Nella specie, il termine per la costituzione di da calcolare a ritroso Controparte_2
e, pertanto, con scadenza al 26 aprile 2020, ricadeva nel periodo di sospensione per cui, il G.I. ha disposto, con decreto dell'8 maggio 2020, il differimento della prima udienza del 19 maggio 2020, al successivo 24 novembre 2020, in applicazione della normativa sopra richiamata.
La costituzione in giudizio di , con proposizione della domanda Controparte_2 riconvenzionale, avvenuta in data 7 settembre 2020, è pertanto tempestiva.
Ciò debitamente chiarito, la domanda è fondata.
Risulta dall'atto di compravendita oggetto di causa - e non è contestato -che CP_2
abbia versato al fratello, quale corrispettivo della vendita, la somma di euro 60.000, 00.
[...]
Ora, la dichiarazione di nullità del contratto di compravendita comporta degli effetti restitutori dal momento che le prestazioni effettuate in adempimento del contratto invalido perdono la causa che li ha giustificati.
Di conseguenza, dovrà restituire a la Controparte_1 Controparte_2 somma di euro 60.000,00, insieme agli interessi compensativi al tasso legale decorrenti dalla data del pagamento fino al soddisfo (cfr. Cass. SS.UU. 12942/92), quale effetto restitutorio discendente dalla declaratoria di nullità.
La domanda di risarcimento formulata dall'attore deve essere disattesa perché oltremodo generica e priva di qualsivoglia supporto probatorio.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, seguono la soccombenza nel rapporto tra l'attrice e i convenuti e, nel rapporto tra i due convenuti, devono essere poste a carico di
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
-dichiara la nullità della clausola contenuta nel testamento olografo di Persona_1
, a rogito del Notaio di Canicattì, rep. 26229/10296, datato 2 giugno
[...] Persona_3
5 1993, pubblicato in data 19 maggio 1994, relativa al terreno sito in Campobello di Licata, Piano
D'Accardo, nella parte in cui prevede l'istituzione, quali eredi, di e Controparte_1
Controparte_2
-dichiara la nullità del contratto di compravendita in notar di Campobello di Persona_2
Licata del 27 gennaio 2010, rep. 26670/7560 stipulato da e Controparte_1 [...]
CP_2
-condanna a pagare a per i titoli di cui Controparte_1 Controparte_2 alla parte motiva, la somma di euro 60.000,00 oltre interessi dal pagamento al soddisfo;
condanna i convenuti a pagare all'attore le spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di € 5.784,00 di cui euro 5.500,00 per compenso di avvocato e € 284,00 per spese, oltre accessori di legge;
condanna a pagare a le spese di lite Controparte_1 Controparte_2
che si liquidano in € 4.300,00 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge.
Agrigento, 30.9.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
IN EN RC LV
(atto firmato digitalmente)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
RC LV - Presidente
IA Capitano - Giudice
IN EN - Giudice rel.
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 340/2020 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. BARRACO Parte_1
ILARIA)
Parte attrice
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Controparte_1
CAVALCANTI CANDIDO GIOACHINO)
Parte convenuta
, nata a [...] il [...] (Avv Maurizio Di Controparte_2
Benedetto)
Parte convenuta
Oggetto: azione di nullità contrattuale -nullità testamento
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 3 giugno 2025
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in Parte_1 giudizio e premettendo che: Controparte_1 Controparte_2
-in data 11 aprile 1994, decedeva (nato a [...] il [...]), Persona_1 padre delle parti, il quale lasciava testamento olografo datato 2 giugno 1993, pubblicato in data
19 maggio 1994, con il quale aveva lasciato alla moglie, il terreno sito in CP_3
Campobello di Licata, Piano D'Accardo;
-con successivo atto a rogito del Notaio di Campobello di Licata del 27 gennaio Persona_2
2010 rep. 26670/7560, , vendeva, pur non essendone proprietario, la nuda Controparte_1 proprietà della quota di 500/10000 indivisi alla germana dichiarando Controparte_2 nell'atto di vendita di essere proprietario dell'unità immobiliare alienata, per averla ricevuta in virtù della successione testamentaria del padre;
-che l'atto suddetto era nullo poiché stipulato dal convenuto nonostante il bene appartenesse alla madre, in spregio peraltro alle risultanze dei registri immobiliari e in CP_3 violazione della norma che vieta i patti successori dispositivi;
che il contratto era inoltre nullo per illiceità della causa in quanto le parti contraenti avevano agito dolosamente per privare l'attrice di un bene che apparteneva al compendio immobiliare materno;
su questi presupposti, chiedeva di ripristinare lo status quo ante facendo rientrare il bene nell'asse patrimoniale di (deceduta il 19 maggio 2019) e la condanna dei convenuti al CP_3 ristoro dei danni subiti e subendi quantificabili in euro 25.000,00 o nella misura minore o maggiore ritenuta dal giudice per legge, oltre ai frutti civili illegittimamente percepiti dai convenuti.
Si costituiva che eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attrice Controparte_1 sull'assunto che la stessa avesse agito in sostituzione della madre, che sarebbe stata l'unica legittimata a dolersi della stipula del contratto;
eccepiva inoltre infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto.
Si costituiva inoltre che eccepiva anch'essa l' infondatezza della Controparte_2 domanda e che il suo acquisto era salvo per gli effetti della c.d. “pubblicità sanante” ex art. 2652,
n. 7, cod. civ. in quanto la relativa trascrizione era avvenuta in data 24 febbraio 2010, ben oltre il quinquennio dall'instaurazione del presente giudizio;
in via riconvenzionale, e
2 subordinatamente all'accoglimento delle domande dell'attrice, chiedeva la condanna di alla restituzione della somma di euro 60.000,00, pari al corrispettivo Controparte_1 della vendita versato al fratello, oltre interessi legali dalla data del negozio all'effettivo pagamento.
eccepiva la tardività della domanda riconvenzionale, chiedendone il Controparte_1 rigetto.
Con la memoria istruttoria n 1, l'attrice ha chiesto, in via subordinata di dichiarare la nullità della sola disposizione testamentaria relativa al terreno oggetto di Piano D'Accardo in quanto contrarietà a norme imperative.
Così brevemente delineata la res litigiosa, va innanzitutto disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice, dovendosi rilevare che la stessa ha agito, non come sostenuto dal convenuto, in sostituzione della vera legittimata ( madre delle parti), ma in CP_3 qualità di erede della predetta, al fine di far dichiarare la nullità della compravendita effettuata dai germani e, conseguentemente, che il bene oggetto della stessa fa parte della massa ereditaria di , di cui la stessa, nella spiegata qualità di erede, potrà avvantaggiarsi in sede CP_3 di divisione tra i fratelli.
Ciò debitamente premesso, occorre adesso esaminare la disposizione testamentaria contenuta nel testamento olografo di , relativa al terreno di Piano D'Accardo. Persona_1
Nel testamento si legge ““LASCIO IL TERRENO TUMULI 10 CIRCA A PIANO
D'CA (TERRITORIO DI CAMPOBELLO DI LICATA ) A MIA MOGLIE
SA DI , CHE CON LA SUA MORTE VIENE DIVISO A META' A MIA
FI GN IA ED ES IN PARTI UGUALI”.
Ebbene, che dal tenore letterale della disposizione appare chiaro che il testatore abbia voluto lasciare il bene in primo luogo alla moglie, prevedendo che solo alla morte di CP_3 questa, la proprietà dello stesso potesse passare ai due figli e CP_1 CP_4
i convenuti che il testatore, con la predetta disposizione, avrebbe voluto lasciare alla
[...] moglie l'usufrutto e ai due figli la nuda proprietà.
Tuttavia, tale interpretazione della clausola testamentaria non convince perché in essa non si scorge alcun elemento che faccia ritenere che l'attribuzione in favore di fosse limitata al CP_3 solo diritto di usufrutto.
3 Essendo questo il significato da attribuire alla disposizione testamentaria in parola, non può adesso non rilevarsi che la stessa pone in essere una doppia istituzione di erede, vietata dall'ordinamento.
L'art 692 c.c. u.c. prevede che, salvo nelle ipotesi specificamente previste dalla predetta norma, ogni ipotesi di sostituzione è nulla.
Ora, il fatto che il convenuto abbia chiesto di dichiarare la nullità del testamento solo con la memoria istruttoria n. 1 non assume rilievo poiché trattandosi di nullità, la questione è sottratta al potere dispositivo delle parti e può essere rilevata d'ufficio.
Dalla nullità dell'istituzione di erede dei fratelli e discende la nullità CP_1 CP_2 del contratto di vendita stipulato dai due convenuti per in noto principio per cui il dante causa può trasferire all'avente causa solo i diritti che già gli appartengono.
In altri termini, vendendo un bene a non domino, ha effettuato un Controparte_1 trasferimento della proprietà che non può ritenersi valido.
A questo punto, avendo trovato accoglimento la domanda attorea, devono essere esaminate le domanda spiegate da Controparte_2
Questa assume innanzitutto che il suo acquisto sarebbe valido per gli effetti della pubblicità sanante ex art. 2652, n. 7, cod. civ.
L'assunto non è condivisibile poiché la convenuta non può ritenersi terzo di buona fede, essendo a conoscenza del fatto che il padre aveva operato una doppia istituzione di erede, essendo stata anch'essa beneficiaria di tale disposizione.
È invece fondata la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta nei confronti del fratello.
Prima però occorre chiarire che la domanda, contrariamente a quanto sostenuto da CP_1
, è tempestiva.
[...]
È noto che in forza dell'art. 83, primo comma, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art. 36, primo comma, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. in legge 5 giungo
2020, n. 40, i termini processuali sono stati sospesi dal 9 marzo all'11 maggio 2020, con la precisazione che “ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo” e “quando il termine è computato a ritroso e
4 ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”.
Nella specie, il termine per la costituzione di da calcolare a ritroso Controparte_2
e, pertanto, con scadenza al 26 aprile 2020, ricadeva nel periodo di sospensione per cui, il G.I. ha disposto, con decreto dell'8 maggio 2020, il differimento della prima udienza del 19 maggio 2020, al successivo 24 novembre 2020, in applicazione della normativa sopra richiamata.
La costituzione in giudizio di , con proposizione della domanda Controparte_2 riconvenzionale, avvenuta in data 7 settembre 2020, è pertanto tempestiva.
Ciò debitamente chiarito, la domanda è fondata.
Risulta dall'atto di compravendita oggetto di causa - e non è contestato -che CP_2
abbia versato al fratello, quale corrispettivo della vendita, la somma di euro 60.000, 00.
[...]
Ora, la dichiarazione di nullità del contratto di compravendita comporta degli effetti restitutori dal momento che le prestazioni effettuate in adempimento del contratto invalido perdono la causa che li ha giustificati.
Di conseguenza, dovrà restituire a la Controparte_1 Controparte_2 somma di euro 60.000,00, insieme agli interessi compensativi al tasso legale decorrenti dalla data del pagamento fino al soddisfo (cfr. Cass. SS.UU. 12942/92), quale effetto restitutorio discendente dalla declaratoria di nullità.
La domanda di risarcimento formulata dall'attore deve essere disattesa perché oltremodo generica e priva di qualsivoglia supporto probatorio.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, seguono la soccombenza nel rapporto tra l'attrice e i convenuti e, nel rapporto tra i due convenuti, devono essere poste a carico di
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
-dichiara la nullità della clausola contenuta nel testamento olografo di Persona_1
, a rogito del Notaio di Canicattì, rep. 26229/10296, datato 2 giugno
[...] Persona_3
5 1993, pubblicato in data 19 maggio 1994, relativa al terreno sito in Campobello di Licata, Piano
D'Accardo, nella parte in cui prevede l'istituzione, quali eredi, di e Controparte_1
Controparte_2
-dichiara la nullità del contratto di compravendita in notar di Campobello di Persona_2
Licata del 27 gennaio 2010, rep. 26670/7560 stipulato da e Controparte_1 [...]
CP_2
-condanna a pagare a per i titoli di cui Controparte_1 Controparte_2 alla parte motiva, la somma di euro 60.000,00 oltre interessi dal pagamento al soddisfo;
condanna i convenuti a pagare all'attore le spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di € 5.784,00 di cui euro 5.500,00 per compenso di avvocato e € 284,00 per spese, oltre accessori di legge;
condanna a pagare a le spese di lite Controparte_1 Controparte_2
che si liquidano in € 4.300,00 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge.
Agrigento, 30.9.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
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