Ordinanza cautelare 8 settembre 2021
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 04/08/2025, n. 15245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15245 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15245/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07472/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7472 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe Leotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- per quanto di ragione, dell'art. 9, comma 5, del D.M. MUR n. 67 del 19 febbraio 2021, pubblicato in G.U. il 19 maggio 2021, rubricato quale “Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale” ;
- per quanto di ragione, dell'art. 3, comma 6, dell’O.M. MUR n. 754 del 5 luglio 2021, con cui sono state indette le elezioni per l'individuazione dei componenti elettivi del CNAM;
- nonché di ogni altro atto connesso, anteriore ovvero conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 luglio 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del d.m. n. 67 del 19 febbraio 2021 con cui è stato adottato il “Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale” , nonché l’ordinanza M.U.R. n. 754 del 5 luglio 2021 con cui sono state indette le elezioni per l’individuazione dei componenti elettivi del predetto Consiglio nazionale.
Deducono in sintesi i ricorrenti, “tutti docenti di ruolo presso diverse Istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale)” la lesività della disposizione regolamentare impugnata (limitatamente ai collegi che interessano le rappresentanze dei docenti delle Accademie e degli Istituti Superiori di Studi Musicali), in uno con le previsioni derivante contenute nell’ordinanza ministeriale di indizione delle elezioni, nella misura in cui, per effetto delle previsioni contenute all’art. 9 del Regolamento e all’art. 5 dell’ordinanza, “può essere eletto in seno al CNAM solo un soggetto per ciascuna Accademia di Belle Arti/Istituto Superiore di Studi Musicali” (cfr. pag. 5 del ricorso).
L’ingiustificata deroga (contenuta in seno all’art. 9, comma 5 del D.M. e pedissequamente richiamata all’art. 3, comma 6, dell’O.M.) al principio generale secondo cui “risultano eletti per ciascuna delle rappresentanze di cui all’articolo 3, comma 2, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti” (art. 9, comma 3) sarebbe infatti in contrasto con i basilari principi democratici e costituzionali, quale quello di uguaglianza (art. 3) e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97), nonché con quanto previsto dalla normazione di rango primario di cui l’art. 3 della legge n. 508/1999, il quale ha previsto: al comma 1, la costituzione del CNAM presso il Ministero dell’Università e della Ricerca con l’attribuzione della prerogativa di esprimere pareri e formulare proposte in materia di regolamenti didattici degli Istituti, di reclutamento del personale docente e di programmazione dell’offerta formativa; al comma 2, un’espressa delega al Ministro dell’Università e della Ricerca a disciplinare la composizione, le modalità di nomina e di elezione dei componenti ed il funzionamento del CNAM medesimo limitandosi a prevedere che “almeno tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico ed amministrativo, nonché degli studenti delle Istituzioni” e, dunque, affatto legittimando l’adozione della disposizione oggi impugnata; ai restanti commi 3, 4 e 5, l’attribuzione provvisoria delle competenze sino alla prima elezione, le modalità di presentazione delle liste (sancendo esclusivamente che essa si svolga “sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni” ) e l’autorizzazione di una spesa annua per il funzionamento del CNAM quantificata in misura pari agli allora 200 milioni di lire.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare: inammissibilità del ricorso perché proposto in via cumulativa; per manifesta carenza di interesse all’impugnazione in termini di chances oggettive di elezione; per omessa notificazione ad almeno un controinteressato.
Conclude nel merito il Ministero intimato per il rigetto del ricorso in ragione dell’infondatezza delle censure ivi formulate.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 luglio 2025 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato.
Osserva infatti il Collegio come la scelta compiuta dall’Amministrazione, agli artt. 9 del d.m. e 3 dell’ordinanza ministeriale secondo cui “può essere eletto in seno al CNAM solo un soggetto per ciascuna Accademia di Belle Arti/Istituto Superiore di Studi Musicali” (cfr. pag. 5 del ricorso), risulta coerente con il dettato normativo primario che riserva, all’art. 3 co. 2 della legge n. 508/1999, all’Autorità ministeriale di determinare, tra gli altri, la composizione del CNAM, prevedendo che: 1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonché degli studenti delle istituzioni; b) le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM; c) il funzionamento del CNAM.
In forza di tale previsione, l’articolo 9 del Regolamento (ricalcato pedissequamente dall’art. 3 dell’ordinanza ministeriale ricalca pedissequamente le previsioni regolamentari), ha dunque disciplinato le operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti, fornendo ai commi 3, 4 e 5, i criteri per la proclamazione degli eletti, secondo cui a parità di voti prevale il candidato più anziano in ruolo e lo studente con minore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età; inoltre i cinque rappresentanti dei docenti delle Accademie di belle arti e i nove rappresentanti dei docenti degli Istituti superiori di studi musicali, dei pianisti e dei percussionisti accompagnatori dell’Accademia nazionale di danza devono appartenere a Istituzioni diverse.
Come chiarito dalla difesa erariale, la ratio di tale previsione è volta a evitare che vi siano Istituzioni con un maggior numero di rappresentanti rispetto ad altre e proprio a tal fine il regolamento ha previsto come criterio di rappresentanza quello delle aree omogenee, sicché nel caso in cui risultino eletti, nelle aree omogenee di cui alla tabella A allegata al decreto, più candidati appartenenti a una medesima Istituzione è proclamato eletto il candidato con la più alta percentuale di voti; inoltre a parità di voti prevale il docente più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
Ne deriva che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, il Regolamento impugnato risulta supportato da una ratio non perplessa o contraddittoria, avendo peraltro riportato, anche mediante un’integrazione de relato delle statuizioni adottate, i contenuti delle valutazioni operate a monte dal legislatore nella legge n. 508/1999, che hanno trovato supporto nel parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato n. 1608 del 30 maggio 2019 e nell’accoglimento dei rilievi proposti dalla Commissione della Camera dei Deputati, proprio con riferimento alla composizione delle macro aree elevate da sei a nove e fatte oggetto di migliore partizione di dettaglio relativamente agli Istituti Superiori di Studi Musicali.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati ricorso e rendono prive di rilevanza le eccezioni in rito di inammissibilità del ricorso formulate dalla difesa erariale.
L’evidente peculiarità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Enrico Mattei, Presidente FF, Estensore
Rocco Vampa, Primo Referendario
Michele Di Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO