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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'IMPERIO CARMINE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 495/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Molise - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
I.c.a. - Imposte UN FF - Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. PROT.28714 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. PROT.28714 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 521/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto al R.G.R. n° 495 / 2025 il sig. Ricorrente_1, impugnava l'intimazione di pagamento n° 28.714 sul presunto mancato pagamento della tassa automobilistica relativa ai periodi d'imposta 2016 e 2017 al fine di recuperare 418,00 Euro ed inerente l'autovettura di proprietà targata
Targa_1
Parte ricorrente:
– nel premettere che la controversia, di che trattasi, scaturisce da un precedente contenzioso instaurato presso la C.G.T.P.di Isernia, conclusasi per l'incompetenza territoriale di quella Corte – Chiede a questa
C.G.T.P. di pronunciarsi al riguardo, avendone la competenza secondo i dettami della Corte
Costituzionale di cui alla sentenza n° 44 / 2016, laddove è stato sancito “ è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Leg.vo 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, a meno che , tenuto conto dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n° 44 del 03 marzo 2016, la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'Agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'Ente impositore “ ( cft.
Cass. n° 28.064 del 31.10.2019 );
La Corte:
- Letto il ricorso che precede;
- Ritenuto doversi pronunciare al riguardo avendone la competenza territoriale;
Considerato la decisione assunta dalla C.T.R.n° 241 / 2024 del Molise laddove è stato sancito l'abrogazione della rapporto concessorio tra la Regione Molise ed il R.T.I. ICA / Creset s.p.a. in data
09.12.2021,
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e, per gli effetti, annulla il provvedimento impugnato:
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, equitativamente determinate in
€ 300,00 oltre spese generali nella misura del 15 %, l'IVA e quanto altro di accessorio previsto dalle vigenti disposizioni.
Così deciso in Campobasso, lì 16.12.2025 IL GIUDICE UNICO
D'IO
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'IMPERIO CARMINE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 495/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Molise - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
I.c.a. - Imposte UN FF - Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. PROT.28714 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. PROT.28714 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 521/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto al R.G.R. n° 495 / 2025 il sig. Ricorrente_1, impugnava l'intimazione di pagamento n° 28.714 sul presunto mancato pagamento della tassa automobilistica relativa ai periodi d'imposta 2016 e 2017 al fine di recuperare 418,00 Euro ed inerente l'autovettura di proprietà targata
Targa_1
Parte ricorrente:
– nel premettere che la controversia, di che trattasi, scaturisce da un precedente contenzioso instaurato presso la C.G.T.P.di Isernia, conclusasi per l'incompetenza territoriale di quella Corte – Chiede a questa
C.G.T.P. di pronunciarsi al riguardo, avendone la competenza secondo i dettami della Corte
Costituzionale di cui alla sentenza n° 44 / 2016, laddove è stato sancito “ è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Leg.vo 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, a meno che , tenuto conto dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n° 44 del 03 marzo 2016, la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'Agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'Ente impositore “ ( cft.
Cass. n° 28.064 del 31.10.2019 );
La Corte:
- Letto il ricorso che precede;
- Ritenuto doversi pronunciare al riguardo avendone la competenza territoriale;
Considerato la decisione assunta dalla C.T.R.n° 241 / 2024 del Molise laddove è stato sancito l'abrogazione della rapporto concessorio tra la Regione Molise ed il R.T.I. ICA / Creset s.p.a. in data
09.12.2021,
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e, per gli effetti, annulla il provvedimento impugnato:
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, equitativamente determinate in
€ 300,00 oltre spese generali nella misura del 15 %, l'IVA e quanto altro di accessorio previsto dalle vigenti disposizioni.
Così deciso in Campobasso, lì 16.12.2025 IL GIUDICE UNICO
D'IO