TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 04/05/2026, n. 8013
TAR
Sentenza breve 4 maggio 2026

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  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione della disciplina in materia di credito d’imposta e violazione del principio di irretroattività e della gerarchia delle fonti normative

    La Corte ha ritenuto che il Manuale di AS 2015 non sia applicabile retroattivamente ai periodi d'imposta anteriori al suo recepimento normativo. La spettanza del credito d'imposta deve essere valutata alla luce del quadro normativo vigente nel periodo d'imposta di riferimento. Le fonti secondarie non possono derogare al principio di irretroattività.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 23 d.l. n. 73/2022 per aver disconosciuto le certificazioni rilasciate da soggetto abilitato

    L'Amministrazione ha disconosciuto l'efficacia vincolante della certificazione basandosi sull'applicazione retroattiva dei criteri del Manuale di AS, in difetto dei presupposti tassativi previsti dalla legge.

  • Accolto
    Annullamento atti presupposti

    L'annullamento del provvedimento principale comporta l'annullamento degli atti presupposti.

  • Accolto
    Annullamento/disapplicazione DPCM e Linee Guida

    La Corte ha disposto la disapplicazione dell'art. 3, comma 5, del d.P.C.m. 15 settembre 2023 e delle relative linee guida di attuazione, nella parte in cui estendono l'applicazione dei criteri del Manuale di AS al credito d'imposta di cui all'art. 3 del decreto legge n. 145 del 2013.

  • Altro
    Conformità dei progetti ai criteri sopravvenuti

    Il motivo è assorbito dalla decisione di accoglimento dei primi due motivi di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 04/05/2026, n. 8013
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8013
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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