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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/05/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Oggetto: opposizione all'esecuzione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica, lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 13 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 90 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
Parte_1 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
(Avv.ti GIACOMO TRIOLO e CARLA SGARITO) -ATTORE -
nei confronti di:
Controparte_1 con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri 1, (P.Iva , in persona del suo P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore e per essa quale mandataria Controparte_2
con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio, 63 (P.Iva )
[...] P.IVA_2
(Avv. MARCO ROSSI)
- CONVENUTA –
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Parte_1 avverso il procedimento di pignoramento presso terzi instaurato da Controparte_2 in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 755/2016 del 2/8/2016 emesso dal Tribunale di Agrigento con cui gli è stato ingiunto, in solido con Parte_2
di pagare a la somma di € 49.451,65, oltre interessi di mora e spese
[...] CP_3 per la procedura per un contratto di finanziamento a suo tempo stipulato con la AGOS S.p.A.
1 L'opposizione viene articolata con i seguenti motivi:
1. Qualifica dell'opponente quale consumatore e correlati obblighi del GE, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, di controllare la presenza di eventuali clausole abusive;
2. Carenza di legittimazione di in carenza di prova della Controparte_4 cessione del credito avvenuta dapprima da AGOS a e successivamente da Pt_3 quest'ultima a;
CP_1
3. Difetto di legittimazione attiva della cessionaria della cartolarizzazione, dovendo il cessionario dare la prova del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi;
4. Mancata prova del credito ingiunto, in quanto il contratto prodotto agli atti del fascicolo monitorio non coinciderebbe con il contratto azionato in via monitoria;
5. Sussistenza di clausole vessatorie e nullità;
6. Inesistenza della garanzia fideiussoria prestata dal , essendo indicato solo come Pt_1 coniuge del richiedente il finanziamento, senza che venga in rilievo la sua qualifica di garante;
7. Violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 1346 c.c., indeterminatezza del tasso contrattuale;
8. Mancata pattuizione del piano di rimborso del mutuo e applicazione del piano di ammortamento alla francese, maggiormente oneroso e non previsto.
9. Mancata pattuizione tra le parti dell'algoritmo di calcolo tra gli alternativi, ovvero capitalizzazione semplice o composta;
in sintesi, le clausole indicate nei documenti contrattuali di cui sopra “non prevedono alcun regime di capitalizzazione”, potendo quindi generare piani alternativi;
10. Applicazione di interessi anatocistici.
Ha dunque chiesto al Tribunale, di annullare, revocare e/o qualsivoglia statuizione il decreto ingiuntivo n. 755/2016 RG 1760/2016 emesso dal Tribunale di Agrigento accertando l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Si è costituita in giudizio intervenuta in qualità di successore a Controparte_1 titolo particolare del credito azionato, giusta cessione del credito da parte di
[...]
chiedendo l'integrale rigetto dell'avversa domanda perché infondata, non Controparte_2 venendo in rilievo alcuna opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ed essendo tutti i motivi di opposizione coperti da giudicato.
Il procedimento, istruito con produzioni documentali tenuto conto della sua natura, all'udienza del 13.05.2025 è stato assunto in riserva per la decisione in forma semplificata ex art.281 sexies c.p.c.
2 ***
La presente sentenza viene depositata nel termine di cui al comma 3 dell'art. 281 sexies c.p.c. applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs 164/2024 (c.d. correttivo della riforma
Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024), anche ai processi già pendenti alla data del
28.2.2023.
Il giudizio in esame ha per oggetto un'opposizione all'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il pignoramento presso terzi di nell'ambito del Controparte_2 proc. RG Es. 436/2023.
Il giudice dell'esecuzione con ordinanza del 27.11.2023 ha sospeso la procedura esecutiva fissando il termine per l'instaurazione dell'odierno giudizio di merito.
Va innanzitutto evidenziato che quasi tutti motivi di opposizione spiegati - ovvero quelli relativi al difetto di legittimazione passiva della convenuta per le cessioni intervenute in epoca anteriore alla formazione del titolo, quelli inerenti la mancata prova del credito ingiunto e l'inesistenza della garanzia e prestata dal , così come quelli attinenti al piano di Pt_1 ammortamento alla francese e relative conseguenze -, devono ritenersi inammissibili perché ormai coperte dal giudicato.
Il titolo esecutivo azionato è, infatti, costituito dal decreto ingiuntivo n. 755/2016 del
2/8/2016 emesso dal Tribunale di Agrigento divenuto esecutivo ex art 647 c.p.c. in data
21.11.2016 per mancata opposizione.
Tutte le doglianze formulate dall'attore, sopraindicate, dovevano essere fatte valere con l'apposito rimedio previsto dal codice di rito, costituito dell'opposizione ex art 645 c.p.c.
Al giudice dell'esecuzione e a quello dell'opposizione risulta difatti preclusa qualsiasi valutazione attinente il titolo esecutivo giudiziale per fatti anteriori alla sua definitività in quanto in sede di opposizione all'esecuzione non è contestabile la validità, legittimità o giustizia del provvedimento titolo esecutivo, allorquando siano preposti per tale controllo specifici mezzi di impugnazione (ex plurimis, Cass. 29 novembre 1996 n. 10650; Cass. 10 ottobre 1992 n. 1108; Cass. 18 giugno 1991; Tribunale Roma, Sez. IV, Sent., 29/08/2023, n.
12439).
In argomento va difatti evidenziato che con l'ormai nota sentenza del 6 aprile 2023 n.
9479, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse sull'applicazione delle pronunce della CGUE del 17 maggio 2022 sulla rilevabilità delle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, posti a fondamento di decreti ingiuntivi non opposti e azionati come titolo esecutivo laddove il decreto non contenga l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto.
3 Il giudice dell'esecuzione, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
in particolare, se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii).
Le doglianze spiegate dall'attore che prescindono dalla tematica dell'eventuale abusività delle clausole restano pertanto precluse in quanto, come già rilevato, dovevano essere dedotte nell'eventuale giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Ad ogni buon conto, a prescindere dai superiori rilevi per mera completezza, va comunque osservato che tutti i motivi spiegati, oltre che inammissibili, si rivelano infondati dal momento che:
a) ha fornito prova documentale di aver conferito, con atto notarile Controparte_1 rep n. 30799, racc. 13217, mandato con rappresentanza alla società Gemini Spa per l'attività di gestione dei crediti acquistati (v. doc. 2 della comparsa di costituzione e risposta), la quale ha, poi, successivamente mutato denominazione in dal 14/12/2020 Controparte_4
(v. doc. 3); di essere cessionaria del credito originato dal decreto ingiuntivo costituente titolo esecutivo perché cedutole da (v. sul punto contratto di cessione dei Controparte_2 crediti- doc. 7.1 – 7.2; estratto dell'allegato al suddetto contratto contenente l'elenco dei crediti ceduti da cui risulta la cessione anche dei crediti vantati nei confronti dell'odierno attore in doc. 8; avviso della cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale - doc. 9).
Inoltre quando il credito oggetto di esecuzione forzata è stato ceduto nel corso del processo esecutivo la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c. continua tra le parti originarie;
ne consegue che, ove il debitore esecutato abbia proposto opposizione all'esecuzione lamentando il difetto di legittimazione attiva del creditore procedente, ciò non si traduce nell'improcedibilità del processo esecutivo già iniziato, né preclude al cessionario la facoltà di intervenire nel processo medesimo (v. sul punto Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 24/01/2011, n. 1552; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 20/04/2016,
n. 7780).
b) - che non contesta l'erogazione del denaro, né tantomeno l'inadempimento Parte_4 prospettato dall'ingiungente a titolo di rate scadute e impagate- ha sottoscritto il contratto di finanziamento in qualità di garante, come si evince dalla sottoscrizione apposta;
irrilevante appare la circostanza che nel corpo del ricorso monitorio venga indicata una diversa
4 numerazione del contratto dal momento che è stato prodotto in giudizio il titolo debitamente sottoscritto dai richiedenti, non oggetto di disconoscimento alcuno;
inoltre il numero ivi indicato (Contratto n. 34432471) trova corrispondenza nell'estratto conto prodotto in sede monitoria;
il tasso di interesse è chiaramente determinato;
inoltre al punto 1.3. delle condizioni generali si prevede l'impegno del debitore a restituire il finanziamento ottenuto mediante rate mensili;
c) Ancora, tutte le doglianze attinenti al piano di ammortamento alla francese sono infondate: è ormai pacifico in giurisprudenza che l'ammortamento alla francese non genera alcun effetto anatocistico;
più di recente anche la Suprema Corte ha affermato che in tema di trattamento degli interessi nel caso di ammortamento "alla francese" nel contesto dei contratti di mutuo con restituzione frazionata del capitale, “non si verifica un effetto anatocistico vietato dalla legge se si considera la natura ordinaria del rapporto di mutuo, il cui divieto di anatocismo si riferisce invece alle situazioni patologiche, ovvero alla maturazione di interessi su interessi scaduti e non pagati alla loro scadenza.
La formula di ammortamento alla francese rappresenta una legittima pattuizione contrattuale che rispecchia interessi adeguatamente tutelati dall'ordinamento, tra cui la possibilità che gli interessi siano esigibili anche se il capitale su cui essi maturano non è ancora dovuto o pagato in toto, come evidenziato dall'art. 1820 c.c. Quest'ultimo articolo ammette esplicitamente la risoluzione di un contratto di mutuo in caso di mancato pagamento degli interessi, dimostrando che la scadenza degli interessi è distinta e indipendente da quella del capitale” (Cass. civ. sez. I, 17/01/2025, n.1168).
Ciò posto, l'opponente si duole, sia pur genericamente, dell'abusività delle clausole contrattuali.
Al riguardo deve osservarsi che il giudice dell'esecuzione, pur essendo stata esperita opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non ha avvisato il debitore esecutato della possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. né tantomeno ha specificamente svolto una valutazione sull'esistenza di clausole abusive limitandosi a sospendere l'esecuzione e assegnare il consueto termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
Il presente giudizio, pertanto, costituisce un ordinario giudizio di merito a seguito di opposizione all'esecuzione, essendo contestato il diritto della convenuta a procedere ad esecuzione forzata.
Ad ogni modo vale la pena rilevare che, in concreto, l'attore nemmeno indica quali clausole sarebbero affette da significativo squilibrio a danno del consumatore.
Difatti, premesso che la vessatorietà prevista dall'art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1, del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, non travolge la validità del contratto, comportando una nullità relativa, circoscritta alla singola clausola, è mancata l'allegazione e
5 prova, da parte dell'attore, della concreta applicazione delle clausole ritenute abusive e delle circostanze per le quali le stesse comporterebbero un "significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto".
Del resto, il potere del giudice di rilevare d'ufficio invalidità negoziali o di singole clausole va coordinato con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con la conseguenza che il contraente, qualora deduca la nullità di una clausola, è tenuto ad allegare ritualmente i fatti costitutivi dell'eccezione (ovvero l'esistenza della clausola, la sua inconoscibilità, il suo contenuto in tesi vessatorio) nella comparsa di risposta o con le memorie istruttorie (cfr. Cass. 5952/2014).
In ogni caso non appaiono rinvenibili elementi di vessatorietà eventualmente rilevabili d'ufficio.
Il contratto di finanziamento posto alla base della pretesa azionata dall'ingiungente individua con precisione tutte le informazioni rilevanti, tra cui l'importo del credito concesso, il numero delle rate e l'importo, il Tan e il Taeg, il tasso di interesse di mora.
Va altresì esclusa l'abusività delle clausole per difetto di chiarezza, rivelandosi le condizioni redatte in modo sufficiente chiaro e comprensibile e con un formato grafico analogo a quelle delle altre clausole contrattuali.
Nemmeno sono sussistenti altre clausole che, nell'esperienza, sono indicate come quelle più frequenti riscontrate, per come puntualmente elaborate nel “Vademecum predisposto dal
Tribunale di Milano”, ovvero:
1) clausola che deroga alla giurisdizione o alla competenza (nella fattispecie non presente, essendo fatto un rinvio, in contratto, per qualsiasi controversia sorta, “alle leggi e alla giurisdizione italiana”);
2) clausola penale di importo manifestamente eccessivo (non presente);
3) clausola con interessi di mora da ritardo nel pagamento con tasso manifestamente eccessivo: nel caso di specie gli interessi di mora sono stati calcolati entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996) dalla data della decadenza dal beneficio del termine, come da prospetto allegato al d.i. (doc.6 fasc. monitorio);
4) la clausola che prevede, in ipotesi di intimazione della risoluzione da parte del professionista, che il consumatore sia tenuto a pagare una penale per un importo pari a quello che avrebbe versato come corrispettivo del contratto (non presente);
5) la clausola che nei contratti di durata (es. mutuo) prevede la decadenza del consumatore dal beneficio del termine in mancanza di pagamento anche di una sola rata (non presente);
6 6) la clausola che prevede a carico del consumatore l'obbligazione di pagare il compenso del professionista con tariffa oraria senza che sia indicato l'impegno orario prevedibile (non pertinente).
Alla luce delle superiori motivazioni non è stata disposta la c.t.u. che avrebbe avuto un fine meramente esplorativo;
l'opposizione va dunque respinta con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali liquidate ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, sulla base del valore della controversia (indeterminabile e bassa complessità, ai minimi di legge per l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto).
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di e per essa quale mandataria
[...] Controparte_1 [...]
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o CP_2 Controparte_2 assorbita, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e ACCERTA e DICHIARA il diritto del creditore oggi convenuto a procedere ad esecuzione forzata;
CONDANNA l'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto che si liquidano in complessivi €. 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Agrigento, 26 maggio 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica, lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 13 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 90 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
Parte_1 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
(Avv.ti GIACOMO TRIOLO e CARLA SGARITO) -ATTORE -
nei confronti di:
Controparte_1 con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri 1, (P.Iva , in persona del suo P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore e per essa quale mandataria Controparte_2
con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio, 63 (P.Iva )
[...] P.IVA_2
(Avv. MARCO ROSSI)
- CONVENUTA –
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Parte_1 avverso il procedimento di pignoramento presso terzi instaurato da Controparte_2 in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 755/2016 del 2/8/2016 emesso dal Tribunale di Agrigento con cui gli è stato ingiunto, in solido con Parte_2
di pagare a la somma di € 49.451,65, oltre interessi di mora e spese
[...] CP_3 per la procedura per un contratto di finanziamento a suo tempo stipulato con la AGOS S.p.A.
1 L'opposizione viene articolata con i seguenti motivi:
1. Qualifica dell'opponente quale consumatore e correlati obblighi del GE, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, di controllare la presenza di eventuali clausole abusive;
2. Carenza di legittimazione di in carenza di prova della Controparte_4 cessione del credito avvenuta dapprima da AGOS a e successivamente da Pt_3 quest'ultima a;
CP_1
3. Difetto di legittimazione attiva della cessionaria della cartolarizzazione, dovendo il cessionario dare la prova del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi;
4. Mancata prova del credito ingiunto, in quanto il contratto prodotto agli atti del fascicolo monitorio non coinciderebbe con il contratto azionato in via monitoria;
5. Sussistenza di clausole vessatorie e nullità;
6. Inesistenza della garanzia fideiussoria prestata dal , essendo indicato solo come Pt_1 coniuge del richiedente il finanziamento, senza che venga in rilievo la sua qualifica di garante;
7. Violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 1346 c.c., indeterminatezza del tasso contrattuale;
8. Mancata pattuizione del piano di rimborso del mutuo e applicazione del piano di ammortamento alla francese, maggiormente oneroso e non previsto.
9. Mancata pattuizione tra le parti dell'algoritmo di calcolo tra gli alternativi, ovvero capitalizzazione semplice o composta;
in sintesi, le clausole indicate nei documenti contrattuali di cui sopra “non prevedono alcun regime di capitalizzazione”, potendo quindi generare piani alternativi;
10. Applicazione di interessi anatocistici.
Ha dunque chiesto al Tribunale, di annullare, revocare e/o qualsivoglia statuizione il decreto ingiuntivo n. 755/2016 RG 1760/2016 emesso dal Tribunale di Agrigento accertando l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Si è costituita in giudizio intervenuta in qualità di successore a Controparte_1 titolo particolare del credito azionato, giusta cessione del credito da parte di
[...]
chiedendo l'integrale rigetto dell'avversa domanda perché infondata, non Controparte_2 venendo in rilievo alcuna opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ed essendo tutti i motivi di opposizione coperti da giudicato.
Il procedimento, istruito con produzioni documentali tenuto conto della sua natura, all'udienza del 13.05.2025 è stato assunto in riserva per la decisione in forma semplificata ex art.281 sexies c.p.c.
2 ***
La presente sentenza viene depositata nel termine di cui al comma 3 dell'art. 281 sexies c.p.c. applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs 164/2024 (c.d. correttivo della riforma
Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024), anche ai processi già pendenti alla data del
28.2.2023.
Il giudizio in esame ha per oggetto un'opposizione all'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il pignoramento presso terzi di nell'ambito del Controparte_2 proc. RG Es. 436/2023.
Il giudice dell'esecuzione con ordinanza del 27.11.2023 ha sospeso la procedura esecutiva fissando il termine per l'instaurazione dell'odierno giudizio di merito.
Va innanzitutto evidenziato che quasi tutti motivi di opposizione spiegati - ovvero quelli relativi al difetto di legittimazione passiva della convenuta per le cessioni intervenute in epoca anteriore alla formazione del titolo, quelli inerenti la mancata prova del credito ingiunto e l'inesistenza della garanzia e prestata dal , così come quelli attinenti al piano di Pt_1 ammortamento alla francese e relative conseguenze -, devono ritenersi inammissibili perché ormai coperte dal giudicato.
Il titolo esecutivo azionato è, infatti, costituito dal decreto ingiuntivo n. 755/2016 del
2/8/2016 emesso dal Tribunale di Agrigento divenuto esecutivo ex art 647 c.p.c. in data
21.11.2016 per mancata opposizione.
Tutte le doglianze formulate dall'attore, sopraindicate, dovevano essere fatte valere con l'apposito rimedio previsto dal codice di rito, costituito dell'opposizione ex art 645 c.p.c.
Al giudice dell'esecuzione e a quello dell'opposizione risulta difatti preclusa qualsiasi valutazione attinente il titolo esecutivo giudiziale per fatti anteriori alla sua definitività in quanto in sede di opposizione all'esecuzione non è contestabile la validità, legittimità o giustizia del provvedimento titolo esecutivo, allorquando siano preposti per tale controllo specifici mezzi di impugnazione (ex plurimis, Cass. 29 novembre 1996 n. 10650; Cass. 10 ottobre 1992 n. 1108; Cass. 18 giugno 1991; Tribunale Roma, Sez. IV, Sent., 29/08/2023, n.
12439).
In argomento va difatti evidenziato che con l'ormai nota sentenza del 6 aprile 2023 n.
9479, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse sull'applicazione delle pronunce della CGUE del 17 maggio 2022 sulla rilevabilità delle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, posti a fondamento di decreti ingiuntivi non opposti e azionati come titolo esecutivo laddove il decreto non contenga l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto.
3 Il giudice dell'esecuzione, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
in particolare, se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii).
Le doglianze spiegate dall'attore che prescindono dalla tematica dell'eventuale abusività delle clausole restano pertanto precluse in quanto, come già rilevato, dovevano essere dedotte nell'eventuale giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Ad ogni buon conto, a prescindere dai superiori rilevi per mera completezza, va comunque osservato che tutti i motivi spiegati, oltre che inammissibili, si rivelano infondati dal momento che:
a) ha fornito prova documentale di aver conferito, con atto notarile Controparte_1 rep n. 30799, racc. 13217, mandato con rappresentanza alla società Gemini Spa per l'attività di gestione dei crediti acquistati (v. doc. 2 della comparsa di costituzione e risposta), la quale ha, poi, successivamente mutato denominazione in dal 14/12/2020 Controparte_4
(v. doc. 3); di essere cessionaria del credito originato dal decreto ingiuntivo costituente titolo esecutivo perché cedutole da (v. sul punto contratto di cessione dei Controparte_2 crediti- doc. 7.1 – 7.2; estratto dell'allegato al suddetto contratto contenente l'elenco dei crediti ceduti da cui risulta la cessione anche dei crediti vantati nei confronti dell'odierno attore in doc. 8; avviso della cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale - doc. 9).
Inoltre quando il credito oggetto di esecuzione forzata è stato ceduto nel corso del processo esecutivo la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c. continua tra le parti originarie;
ne consegue che, ove il debitore esecutato abbia proposto opposizione all'esecuzione lamentando il difetto di legittimazione attiva del creditore procedente, ciò non si traduce nell'improcedibilità del processo esecutivo già iniziato, né preclude al cessionario la facoltà di intervenire nel processo medesimo (v. sul punto Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 24/01/2011, n. 1552; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 20/04/2016,
n. 7780).
b) - che non contesta l'erogazione del denaro, né tantomeno l'inadempimento Parte_4 prospettato dall'ingiungente a titolo di rate scadute e impagate- ha sottoscritto il contratto di finanziamento in qualità di garante, come si evince dalla sottoscrizione apposta;
irrilevante appare la circostanza che nel corpo del ricorso monitorio venga indicata una diversa
4 numerazione del contratto dal momento che è stato prodotto in giudizio il titolo debitamente sottoscritto dai richiedenti, non oggetto di disconoscimento alcuno;
inoltre il numero ivi indicato (Contratto n. 34432471) trova corrispondenza nell'estratto conto prodotto in sede monitoria;
il tasso di interesse è chiaramente determinato;
inoltre al punto 1.3. delle condizioni generali si prevede l'impegno del debitore a restituire il finanziamento ottenuto mediante rate mensili;
c) Ancora, tutte le doglianze attinenti al piano di ammortamento alla francese sono infondate: è ormai pacifico in giurisprudenza che l'ammortamento alla francese non genera alcun effetto anatocistico;
più di recente anche la Suprema Corte ha affermato che in tema di trattamento degli interessi nel caso di ammortamento "alla francese" nel contesto dei contratti di mutuo con restituzione frazionata del capitale, “non si verifica un effetto anatocistico vietato dalla legge se si considera la natura ordinaria del rapporto di mutuo, il cui divieto di anatocismo si riferisce invece alle situazioni patologiche, ovvero alla maturazione di interessi su interessi scaduti e non pagati alla loro scadenza.
La formula di ammortamento alla francese rappresenta una legittima pattuizione contrattuale che rispecchia interessi adeguatamente tutelati dall'ordinamento, tra cui la possibilità che gli interessi siano esigibili anche se il capitale su cui essi maturano non è ancora dovuto o pagato in toto, come evidenziato dall'art. 1820 c.c. Quest'ultimo articolo ammette esplicitamente la risoluzione di un contratto di mutuo in caso di mancato pagamento degli interessi, dimostrando che la scadenza degli interessi è distinta e indipendente da quella del capitale” (Cass. civ. sez. I, 17/01/2025, n.1168).
Ciò posto, l'opponente si duole, sia pur genericamente, dell'abusività delle clausole contrattuali.
Al riguardo deve osservarsi che il giudice dell'esecuzione, pur essendo stata esperita opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non ha avvisato il debitore esecutato della possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. né tantomeno ha specificamente svolto una valutazione sull'esistenza di clausole abusive limitandosi a sospendere l'esecuzione e assegnare il consueto termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
Il presente giudizio, pertanto, costituisce un ordinario giudizio di merito a seguito di opposizione all'esecuzione, essendo contestato il diritto della convenuta a procedere ad esecuzione forzata.
Ad ogni modo vale la pena rilevare che, in concreto, l'attore nemmeno indica quali clausole sarebbero affette da significativo squilibrio a danno del consumatore.
Difatti, premesso che la vessatorietà prevista dall'art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1, del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, non travolge la validità del contratto, comportando una nullità relativa, circoscritta alla singola clausola, è mancata l'allegazione e
5 prova, da parte dell'attore, della concreta applicazione delle clausole ritenute abusive e delle circostanze per le quali le stesse comporterebbero un "significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto".
Del resto, il potere del giudice di rilevare d'ufficio invalidità negoziali o di singole clausole va coordinato con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con la conseguenza che il contraente, qualora deduca la nullità di una clausola, è tenuto ad allegare ritualmente i fatti costitutivi dell'eccezione (ovvero l'esistenza della clausola, la sua inconoscibilità, il suo contenuto in tesi vessatorio) nella comparsa di risposta o con le memorie istruttorie (cfr. Cass. 5952/2014).
In ogni caso non appaiono rinvenibili elementi di vessatorietà eventualmente rilevabili d'ufficio.
Il contratto di finanziamento posto alla base della pretesa azionata dall'ingiungente individua con precisione tutte le informazioni rilevanti, tra cui l'importo del credito concesso, il numero delle rate e l'importo, il Tan e il Taeg, il tasso di interesse di mora.
Va altresì esclusa l'abusività delle clausole per difetto di chiarezza, rivelandosi le condizioni redatte in modo sufficiente chiaro e comprensibile e con un formato grafico analogo a quelle delle altre clausole contrattuali.
Nemmeno sono sussistenti altre clausole che, nell'esperienza, sono indicate come quelle più frequenti riscontrate, per come puntualmente elaborate nel “Vademecum predisposto dal
Tribunale di Milano”, ovvero:
1) clausola che deroga alla giurisdizione o alla competenza (nella fattispecie non presente, essendo fatto un rinvio, in contratto, per qualsiasi controversia sorta, “alle leggi e alla giurisdizione italiana”);
2) clausola penale di importo manifestamente eccessivo (non presente);
3) clausola con interessi di mora da ritardo nel pagamento con tasso manifestamente eccessivo: nel caso di specie gli interessi di mora sono stati calcolati entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996) dalla data della decadenza dal beneficio del termine, come da prospetto allegato al d.i. (doc.6 fasc. monitorio);
4) la clausola che prevede, in ipotesi di intimazione della risoluzione da parte del professionista, che il consumatore sia tenuto a pagare una penale per un importo pari a quello che avrebbe versato come corrispettivo del contratto (non presente);
5) la clausola che nei contratti di durata (es. mutuo) prevede la decadenza del consumatore dal beneficio del termine in mancanza di pagamento anche di una sola rata (non presente);
6 6) la clausola che prevede a carico del consumatore l'obbligazione di pagare il compenso del professionista con tariffa oraria senza che sia indicato l'impegno orario prevedibile (non pertinente).
Alla luce delle superiori motivazioni non è stata disposta la c.t.u. che avrebbe avuto un fine meramente esplorativo;
l'opposizione va dunque respinta con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali liquidate ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, sulla base del valore della controversia (indeterminabile e bassa complessità, ai minimi di legge per l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto).
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di e per essa quale mandataria
[...] Controparte_1 [...]
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o CP_2 Controparte_2 assorbita, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e ACCERTA e DICHIARA il diritto del creditore oggi convenuto a procedere ad esecuzione forzata;
CONDANNA l'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto che si liquidano in complessivi €. 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Agrigento, 26 maggio 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
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