Sentenza 22 dicembre 2021
Massime • 1
In caso di rinvio del processo a causa del sopravvenuto stato di detenzione per altra causa dell'imputato, sebbene si configuri un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire del predetto, deve farsi riferimento all'art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen. ai fini del calcolo del periodo di sospensione dei termini di prescrizione del reato, all'art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen. (salvo che per i casi eccezionali di detenzione all'estero), calcolandosi, pertanto, il giorno dell'impedimento, che ha determinato il rinvio dell'udienza, aumentato di sessanta giorni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2021, n. 4184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4184 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2021 |
Testo completo
- 04184-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2849/2021 NI DIOTALLEVI - Presidente - UP 22/12/2021 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 24789/2020 GIUSEPPE SGADARI VINCENZO LL NI ARIOLLI Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AT IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/10/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NI ARIOLLI;
procedimento a trattazione scritta ex art. 23-bis D.L. n. 137/2020 RITENUTO IN FATTO 1. AR NI, a mezzo di difensore di fiducia, ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 28/10/2019, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Enna con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen., con le attenuanti generiche equivalenti. Al riguardo deduce: 1) eccezione di prescrizione del reato in epoca antecedente alla sentenza della Corte di appello, non potendosi assegnare valenza alle sospensioni del termine disposte dal primo giudice in quanto avvenute in assenza dei presupposti di legge (così la sospensione per legittimo impedimento dell'imputato a cagione dello stato di detenzione sopravvenuto era stato calcolato per l'intera durata del rinvio dell'udienza pari a mesi otto e giorni tre;
si era poi disposta la sospensione per la concessione di termine a difesa stante la nuova nomina fiduciaria dell'imputato con rinvio dell'udienza per mesi 3 gg. 28); 2) violazione di legge, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 420-ter commi 1 e 3 cod. proc. pen. Nullità della sentenza per mancata notificazione all'imputato legittimamente impedito dell'ordinanza di fissazione della nuova udienza;
3) violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen.; 4) insussistenza dell'elemento oggettivo del reato e erroneità della disposta confisca ex art. 640-quater cod. pen. sino alla concorrenza dell'intero importo percepito.
2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 4/12/2021, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
3. Con memoria in data 9/12/2021, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo. 2 4.1. Il giudice di primo grado, infatti, risulta avere erroneamente calcolato, ai fini della sospensione del termine di prescrizione conseguente al rinvio dell'udienza per il sopravvenuto stato di detenzione dell'imputato per altra causa, l'intero periodo intercorrente tra le udienze, pari a mesi otto e giorni tre. Invero, pur configurandosi, nel caso di rinvio del processo a cagione dello stato di detenzione dell'imputato per altra causa, un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, ai fini del calcolo del periodo di sospensione della prescrizione deve farsi riferimento - salvi i casi eccezionali di detenzione all'estero dell'imputato - al disposto di cui all'art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen. calcolandosi, pertanto, il giorno dell'impedimento che ha determinato il rinvio dell'udienza, aumentato di giorni sessanta.
4.2. Parimenti del tutto errato è, invece, avere computato ai fini sospensivi della prescrizione il rinvio concesso per termini a difesa al nuovo difensore. Al riguardo, infatti, questa Corte ha affermato che in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano, senza necessità di un provvedimento formale, la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell' imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (S.U. n. 1021 del 2001, dep. 2002, Rv. 220509; Sez. 7, n. 9466 del 2014, dep. 2015, Rv. 262670). Nel caso in esame, dalla lettura del verbale di udienza, risulta che il rinvio venne determinato "al fine di garantire l'effettività del diritto alla difesa", in ragione della nuova nomina conferita dall'imputato al difensore presente, al quale andava riconosciuto il detto termine ai sensi dell'art. 108, comma 1, cod. proc. pen.
5. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione maturata prima della sentenza di appello, con assorbimento delle restanti censure, ad eccezione del motivo formulato con riguardo alla legittimità della confisca disposta dal primo giudice, trattandosi di questione che la Corte è tenuta ad esaminare in forza del disposto di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen.
6. Ciò premesso, il motivo dedotto in ordine alla confisca del profitto del reato è manifestamente infondato.
6.1. Le sentenze di merito hanno evidenziato, con motivazione congrua e scevra da vizi logici, come l'erogazione dei contributi comunitari in relazione all'anno contestato (2011) sia conseguenza di una condotta fraudolenta del 3 ricorrente consistita nella consapevole allegazione di falsi contratti di affitto attestanti il possesso dei terreni indicati nella domanda (alcuni danti causa risultavano già deceduti, altri avevano negato la stipulazione dei contratti, alcuni terreni erano di proprietà demaniale non al medesimo rilasciati in concessione ovvero di spettanza di terzi). La documentazione condizionava l'erogazione del contributo e l'accoglimento della domanda implicava articolati controlli da parte dell'autorità competente per l'accertamento dell'ammissibilità dei contributi;
pertanto la sua allegazione integra una condotta fraudolenta inquadrabile nella fattispecie astratta prevista dall'art. 640-bis cod. pen., dato che, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, la falsificazione è una condotta artificiosa idonea ad ingannare l'Autorità concedente circa l'esistenza delle condizioni per l'erogazione del contributo (Sez. 2, n. 53650 del 2016, Rv. 268854; Sez. 2, n. 23163 del 2016, Rv. 266979). Né assume rilievo, ai fini dell'esclusione del reato contestato, la circostanza, peraltro non asseverata dalle sentenze di merito, che ai fini del contributo rilevi esclusivamente l'effettiva disponibilità dei terreni, sia perché la stessa normativa richiamata dal ricorrente attribuisce rilievo alla documentazione di carattere negoziale relativa ai presupposti di fatto da cui origina il diritto, sia perché è proprio la fonte primaria che demanda al Regolamento citato le modalità di applicazione per ottenere il beneficio. Infine, per quanto precisato in sentenza, è lo stesso ricorrente che ha dato rilievo al profilo formale, posto che al medesimo si deve la falsa allegazione.
6.2. Quanto, poi, all'entità della somma confiscata, riferita all'intero contributo erogato, essendo stata individuata la condotta illecita nell'allegazione del contratto falsificato, deve ritenersi che il vantaggio ingiusto generato dalla condotta decettiva sia l'"intero" contributo lucrato, come ritenuto dal Collegio territoriale, e non solo una parte di esso (ovvero quella riferibile ai terreni riconducibili alla parte del contratto falsificata) per come prospettato dal ricorrente. Si tratta di un'interpretazione della normativa penale nazionale che non è distonica rispetto alle indicazioni contenute nella normativa amministrativa europea: questa pur non disciplinando la materia penale, distingue tra allegazioni "colposamente" inesatte, cui consegue un ridimensionamento del contributo (art. 58 Reg. CE n. 1122\09) ed allegazioni "intenzionalmente" non corrispondenti al vero, cui segue, invece, la perdita dell'intero contributo per l'anno civile considerato (art. 60 Reg. CE n. 1122\09). Deve essere chiarito, tuttavia, che il regolamento europeo non individua alcuna sanzione penale, ma si limita a disciplinare gli effetti amministrativi che conseguono alla irregolarità (colposa o 4 intenzionale) dell'allegazione. La definizione dell'area di penale rilevanza delle condotte fraudolente finalizzate all'ottenimenti di contributi dell'Unione, resta infatti affidata alla competenza del legislatore nazionale: è pertanto alla condotta descritta nell'art. 640-bis cod. pen., ed alla conseguente nozione di profitto, che deve farsi riferimento per verificare l'esistenza delle condizioni che consentono l'attivazione della cautela reale. Il ragionamento svolto dal ricorrente, che distingue la parte del contributo riferibile ai terreni effettivamente nella sua disponibilità e le somme non dovute, in quanto relative a quelli cui si riferiva la falsificazione, non tiene in considerazione la circostanza (dirimente) che la condotta fraudolenta contestata "inquina" l'intera procedura, sicché il contributo ottenuto deve considerarsi integralmente illecito per illiceità della causa sottostante. La condotta posta in essere, inquadrata correttamente nella fattispecie prevista dall'art. 640-bis cod. pen., rende, dunque, per come affermato da questa Corte con orientamento che il Collegio condivide, illecito l'intero contributo ottenuto e non solo parte di esso, non essendo possibile, data l'unicità del contratto, individuare frazioni lecita della procedura;
pertanto, deve essere considerato illecito l'intero contributo lucrato e non solo una parte di esso (Sez. 2, n. 53650 del 5/10/2016, Rv. 268854).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Conferma la confisca del profitto del reato disposta, anche per equivalente, dal Tribunale di Enna con sentenza del 23/01/2019. Così deciso il 22/12/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Ariolli Giovanni Diotallevi Photeller DEPOSITATO IN CANCELLERIA 7 FEB. 2022 IL CANCELLERE Claudia Pianell E T R 5 O C *