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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 26/05/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 392 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Margherita Pastorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato ex art. 281 decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 392/2024 R.G. promosso da:
P.I. , e per essa, quale procuratrice speciale, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
P.I. , nella persona del Dott. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. GIANLUCA VOLANTE giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Alessandria, Via San Francesco d'Assisi n. 36;
-PARTE RICORRENTE- contro
C.F. CP_2 C.F._1
-PARTE RESISTENTE CONTUMACE-
e contro
C.F. CP_3 C.F._2
-PARTE RESISTENTE CONTUMACE-
Conclusioni della parte ricorrente: come da ricorso
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, parte ricorrente domandava
1 l'accertamento e la dichiarazione di intervenuta accettazione tacita di eredità da parte dei resistenti
Sig.ri e , a seguito della successione del de cuius , in CP_2 CP_3 Persona_1
relazione ai seguenti beni immobili:
- Immobile n. 1: sito in Comune di Arquata Scrivia Strada del Vapore 9/11, Abitazione di tipo Civile
- Censito al Catasto Fabbricati al foglio 4 particella 674 sub 25 - A2 - consistenza 6 vani, piano 3
Scala 2 Interno 13;
- Immobile n. 2: sito in Comune di Arquata Scrivia Strada del Vapore 9/11, Autorimesse - Censito al
Catasto Fabbricati al foglio 4 particella 674 sub 46 – C6 - consistenza mq 8, piano PS1 Scala 2 Interno
12;
- Immobile n. 3: sito in Comune di Arquata Scrivia Strada del Vapore 9/11, Autorimesse - Censito al
Catasto Fabbricati al foglio 4 particella 674 sub 49 – C6 - consistenza mq 22, piano PS1 Scala 2
Interno 9.
La parte ricorrente deduceva in sostanza che in data 28.12.2018, in seguito a cessione di crediti in
Cont blocco stipulata con uccedeva a in tutti i rapporti Controparte_4
giuridici attivi già di titolarità del Cedente tra i quali anche quelli del presente Controparte_4
giudizio; allegava poi che pendeva avanti il Tribunale di Alessandria il procedimento di esecuzione immobiliare n. R.G.E. 261/2023, dalla stessa promosso nei confronti del Sig. per Euro CP_2
511.977,77, oltre interessi e spese successive, sulla base del Decreto Ingiuntivo n. 1348/2015, pronunciato dal medesimo Tribunale del 29.8.2015; affermava che nell'ambito di detta procedura esecutiva veniva depositata istanza di vendita avente ad oggetto gli immobili di cui sopra, congiuntamente alla certificazione notarile ex art. 567 c.p.c. datata 31.10.2023, da cui risultava che i predetti immobili erano censiti in proprietà per ½ all'esecutato e per il restante ½ al CP_2
comproprietario deduceva che per quanto concerne la quota di comproprietà CP_3 imputabile al resistente nell'ambito della procedura di esecuzione n. R.G.E. 200/2022 CP_2 del Tribunale di Savona, si era già provveduto alla trascrizione dell'accettazione tacita di eredità per un immobile proveniente dalla successione del de cuius , in virtù di atto in esecuzione Persona_1
di accordi raggiunti in sede di separazione fra coniugi in data 20.09.2016.
Con riferimento alla quota di comproprietà intestata al Sig. parte ricorrente CP_3
affermava di non essere riuscita a rintracciare la trascrizione di alcun atto utile a comprovare l'accettazione da parte di quest'ultimo dell'eredità di , sebbene gli immobili per cui è Persona_1
causa risultassero censiti in capo ad entrambi i resistenti.
In merito, la società ricorrente evidenziava che i resistenti, nella loro qualità di eredi ex lege, avevano provveduto alla denuncia, registrazione e trascrizione della successione, con conseguente intestazione agli stessi degli immobili oggetto della menzionata procedura esecutiva, nel corso della quale,
2 peraltro, non avevano sollevato contestazione alcuna in ordine alla titolarità dei beni ed alla propria qualità di eredi degli immobili oggetto di esecuzione.
I resistenti, nonostante la regolarità e tempestività della notifica effettuata, non si costituivano nel presente giudizio e, pertanto, all'udienza del 18.06.2024 ne veniva dichiarata la contumacia;
in tale sede venivano altresì concessi i termini ex art. 281 duodecies, comma IV, c.p.c., così come richiesti da parte ricorrente.
All'udienza dell'08.04.2025, la causa veniva trattenuta in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
********
La domanda proposta dalla ricorrente deve essere accolta come verrà di seguito precisato.
Come si è detto, parte ricorrente ha domandato l'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del de cuius Sig. da parte dei resistenti Sig.ri Persona_1 CP_2
e .
[...] CP_3
Preliminarmente, si deve osservare che ai sensi dell'art. 476 c.c., “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”; in tal senso, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità” (Cass. Civ. n. 4843/2019) e che “L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (Cass. Civ. n.
10796/2009).
3 Nel caso di specie, per quanto concerne la domanda proposta nei confronti del Sig. la CP_2
società ricorrente ha prodotto (doc. n. 7 di parte ricorrente) ispezione ipotecaria relativa a due immobili siti in Andora (SV), rispettivamente: a) foglio 48, particella 1074, subalterno 32, A3 - abitazione di tipo economico, sito in Via A. Doria, scala B, interno 10, piano 3; b) foglio 48, particella
904, subalterno 9, C6 – stalle, scuderie, rimesse autorimesse, sito in Via G. Rattalino, interno 2, piano
T, da cui si evince la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità di da parte del Persona_1
figlio a seguito di atto in esecuzione di accordi assunti in sede di separazione con atto CP_2
notarile in data 20.9.2016 trascritto in data 26.9.2016.
La stessa circostanza risulta d'altronde anche dalla certificazione notarile sostituiva di cui al doc. 6 di parte ricorrente.
Con riferimento alla riconducibilità anche degli immobili oggetto di causa, siti in Arquata Scrivia, all'interno del compendio ereditario relativo alla successione del Sig. , si rileva che Persona_1
dalla documentazione prodotta ed in particolare dalla certificazione notarile prodotta (doc. 4 ricorso) risulta che tali beni o meglio una quota degli stessi erano ricompresi nell'eredità di Persona_1
risultando che a , e era pervenuta una quota di 1/6 della CP_2 Persona_1 CP_3
proprietà di tali beni per successione in morte di , risultando trascritta la relativa Persona_2
accettazione tacita di eredità da parte degli eredi , , . CP_2 Per_1 CP_3
Tali beni, infatti, risultavano originariamente intestati in comproprietà a e a Persona_2
. Persona_1
Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto e considerato che l'accettazione di eredità riguarda la totalità dei beni rientranti nella quota dell'asse ereditario oggetto di delazione, deve ritenersi accertata l'intervenuta accettazione tacita da parte del resistente in seguito a successione in CP_2
morte del Sig. , anche con riferimento ai beni oggetto di causa siti in Arquata Persona_1
Scrivia.
Con riferimento poi alla domanda di accertamento proposta nei confronti del Sig. si CP_3
rileva che dalle visure catastali tali beni risultano nella titolarità di per la quota di ½ CP_3
(cfr. doc 9 ricorso ).
Di per sé tale circostanza non è tuttavia sufficiente a fare ritenere che abbia accettato CP_3 tacitamente l'eredità morendo dismessa da . Persona_1
Parte ricorrente sul punto ha prodotto tuttavia ulteriore documentazione rilevante.
Pure non essendo stata prodotta la voltura catastale, infatti, risulta dirimente la circostanza emergente dall'ulteriore documentazione allegata da parte ricorrente dalla quale si evince che ha CP_3 sempre provveduto al pagamento delle spese condominiali dell'immobile sito in Arquata Scrivia, Via del Vapore, ricompreso nell'eredità di (cfr. doc.ti nn. 13 e 14 fascicolo ricorrente). Persona_1
4 Ebbene il pagamento da parte di delle spese condominiali maturate nel tempo sul bene CP_3 immobile in questione facente parte dell'eredità morendo dismessa da è un atto dal Persona_1 quale si può desumere in effetti l'accettazione tacita da parte di dell'eredità morendo CP_3
dismessa da . Persona_1
Invero, si ritiene sul punto di aderire all'orientamento espresso dal Tribunale di Torino con la seguente pronuncia, secondo la quale: “In forza dell'art. 476 c.c. l'accettazione dell'eredità si dice tacita quando il chiamato all'eredità compia un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Dunque, nel caso specifico di immobili facendi parte del patrimonio del de cuius, la volontà di mettere in vendita
l'immobile, palesata dalle offerte tramite cartello, pubblicazione sui siti e incarico all'agenzia, presuppone la concreta ed effettiva volontà di accettare l'eredità, trattandosi di atti dispositivo del patrimonio non meramente conservativi, incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità. Allo stesso modo, il pagamento dei debiti maturati sul bene ereditario costituisce un atto rilevante e significativo dell'intervenuta accettazione dell'eredità, avendo quale presupposto la qualità di proprietario del bene, travalicando il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente all'atto di apertura della successione e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell'asse ereditario.” (cfr. Tribunale Torino sez. II, 03/05/2021, n.2208).
Ne consegue, pertanto, in adesione a tale orientamento e alla luce di quanto sopra emerso l'accoglimento delle domande formulate da parte ricorrente nei confronti di entrambi i convenuti.
Si rileva, infine, quanto alla richiesta della parte ricorrente in ordine alla trascrizione ex art. 2648 c.c., che la parte interessata può chiedere la trascrizione sulla base del presente provvedimento giudiziale, ai sensi dell'art. 2648, III comma c.c..
Le spese di lite, alla luce del principio di soccombenza, vanno poste a carico dei resistenti, liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55 del 2014, come modificate dal D.M. 147/2022, causa di valore indeterminato basso (da € 26.001 a € 52.000), compensi minimi attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
1. dichiara l'intervenuta accettazione tacita da parte dei convenuti e CP_2 CP_3
dell'eredità di , deceduto il 23.10.2013, eredità comprendente la quota di 8/12 dei Persona_1
seguenti immobili:
5 1) in Comune di Arquata Scrivia, Strada del Vapore 9/11 - Censito al Catasto Fabbricati al foglio 4 particella 674 sub 25 - A2 - consistenza 6 vani, piano 3 Scala 2 Interno 13;
2) in Comune di Arquata Scrivia Strada del Vapore - Censito al Catasto Fabbricati al foglio 4 particella 674 sub 46 – C6 - consistenza mq 8, piano PS1 Scala 2 Interno 12;
3) in Comune di Arquata Scrivia Strada del Vapore - Censito al Catasto Fabbricati al foglio 4 particella 674 sub 49 – C6 - consistenza mq 22, piano PS1 Scala 2 Interno 9;
2. condanna i convenuti e a rimborsare alla parte ricorrente le spese di CP_2 CP_3 lite, che si liquidano in € 545,00 per anticipazioni ed € 3.809,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre IVA e CPA, come dovute per legge.
Alessandria, 23/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Margherita Pastorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato ex art. 281 decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 392/2024 R.G. promosso da:
P.I. , e per essa, quale procuratrice speciale, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
P.I. , nella persona del Dott. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. GIANLUCA VOLANTE giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Alessandria, Via San Francesco d'Assisi n. 36;
-PARTE RICORRENTE- contro
C.F. CP_2 C.F._1
-PARTE RESISTENTE CONTUMACE-
e contro
C.F. CP_3 C.F._2
-PARTE RESISTENTE CONTUMACE-
Conclusioni della parte ricorrente: come da ricorso
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, parte ricorrente domandava
1 l'accertamento e la dichiarazione di intervenuta accettazione tacita di eredità da parte dei resistenti
Sig.ri e , a seguito della successione del de cuius , in CP_2 CP_3 Persona_1
relazione ai seguenti beni immobili:
- Immobile n. 1: sito in Comune di Arquata Scrivia Strada del Vapore 9/11, Abitazione di tipo Civile
- Censito al Catasto Fabbricati al foglio 4 particella 674 sub 25 - A2 - consistenza 6 vani, piano 3
Scala 2 Interno 13;
- Immobile n. 2: sito in Comune di Arquata Scrivia Strada del Vapore 9/11, Autorimesse - Censito al
Catasto Fabbricati al foglio 4 particella 674 sub 46 – C6 - consistenza mq 8, piano PS1 Scala 2 Interno
12;
- Immobile n. 3: sito in Comune di Arquata Scrivia Strada del Vapore 9/11, Autorimesse - Censito al
Catasto Fabbricati al foglio 4 particella 674 sub 49 – C6 - consistenza mq 22, piano PS1 Scala 2
Interno 9.
La parte ricorrente deduceva in sostanza che in data 28.12.2018, in seguito a cessione di crediti in
Cont blocco stipulata con uccedeva a in tutti i rapporti Controparte_4
giuridici attivi già di titolarità del Cedente tra i quali anche quelli del presente Controparte_4
giudizio; allegava poi che pendeva avanti il Tribunale di Alessandria il procedimento di esecuzione immobiliare n. R.G.E. 261/2023, dalla stessa promosso nei confronti del Sig. per Euro CP_2
511.977,77, oltre interessi e spese successive, sulla base del Decreto Ingiuntivo n. 1348/2015, pronunciato dal medesimo Tribunale del 29.8.2015; affermava che nell'ambito di detta procedura esecutiva veniva depositata istanza di vendita avente ad oggetto gli immobili di cui sopra, congiuntamente alla certificazione notarile ex art. 567 c.p.c. datata 31.10.2023, da cui risultava che i predetti immobili erano censiti in proprietà per ½ all'esecutato e per il restante ½ al CP_2
comproprietario deduceva che per quanto concerne la quota di comproprietà CP_3 imputabile al resistente nell'ambito della procedura di esecuzione n. R.G.E. 200/2022 CP_2 del Tribunale di Savona, si era già provveduto alla trascrizione dell'accettazione tacita di eredità per un immobile proveniente dalla successione del de cuius , in virtù di atto in esecuzione Persona_1
di accordi raggiunti in sede di separazione fra coniugi in data 20.09.2016.
Con riferimento alla quota di comproprietà intestata al Sig. parte ricorrente CP_3
affermava di non essere riuscita a rintracciare la trascrizione di alcun atto utile a comprovare l'accettazione da parte di quest'ultimo dell'eredità di , sebbene gli immobili per cui è Persona_1
causa risultassero censiti in capo ad entrambi i resistenti.
In merito, la società ricorrente evidenziava che i resistenti, nella loro qualità di eredi ex lege, avevano provveduto alla denuncia, registrazione e trascrizione della successione, con conseguente intestazione agli stessi degli immobili oggetto della menzionata procedura esecutiva, nel corso della quale,
2 peraltro, non avevano sollevato contestazione alcuna in ordine alla titolarità dei beni ed alla propria qualità di eredi degli immobili oggetto di esecuzione.
I resistenti, nonostante la regolarità e tempestività della notifica effettuata, non si costituivano nel presente giudizio e, pertanto, all'udienza del 18.06.2024 ne veniva dichiarata la contumacia;
in tale sede venivano altresì concessi i termini ex art. 281 duodecies, comma IV, c.p.c., così come richiesti da parte ricorrente.
All'udienza dell'08.04.2025, la causa veniva trattenuta in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
********
La domanda proposta dalla ricorrente deve essere accolta come verrà di seguito precisato.
Come si è detto, parte ricorrente ha domandato l'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del de cuius Sig. da parte dei resistenti Sig.ri Persona_1 CP_2
e .
[...] CP_3
Preliminarmente, si deve osservare che ai sensi dell'art. 476 c.c., “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”; in tal senso, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità” (Cass. Civ. n. 4843/2019) e che “L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (Cass. Civ. n.
10796/2009).
3 Nel caso di specie, per quanto concerne la domanda proposta nei confronti del Sig. la CP_2
società ricorrente ha prodotto (doc. n. 7 di parte ricorrente) ispezione ipotecaria relativa a due immobili siti in Andora (SV), rispettivamente: a) foglio 48, particella 1074, subalterno 32, A3 - abitazione di tipo economico, sito in Via A. Doria, scala B, interno 10, piano 3; b) foglio 48, particella
904, subalterno 9, C6 – stalle, scuderie, rimesse autorimesse, sito in Via G. Rattalino, interno 2, piano
T, da cui si evince la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità di da parte del Persona_1
figlio a seguito di atto in esecuzione di accordi assunti in sede di separazione con atto CP_2
notarile in data 20.9.2016 trascritto in data 26.9.2016.
La stessa circostanza risulta d'altronde anche dalla certificazione notarile sostituiva di cui al doc. 6 di parte ricorrente.
Con riferimento alla riconducibilità anche degli immobili oggetto di causa, siti in Arquata Scrivia, all'interno del compendio ereditario relativo alla successione del Sig. , si rileva che Persona_1
dalla documentazione prodotta ed in particolare dalla certificazione notarile prodotta (doc. 4 ricorso) risulta che tali beni o meglio una quota degli stessi erano ricompresi nell'eredità di Persona_1
risultando che a , e era pervenuta una quota di 1/6 della CP_2 Persona_1 CP_3
proprietà di tali beni per successione in morte di , risultando trascritta la relativa Persona_2
accettazione tacita di eredità da parte degli eredi , , . CP_2 Per_1 CP_3
Tali beni, infatti, risultavano originariamente intestati in comproprietà a e a Persona_2
. Persona_1
Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto e considerato che l'accettazione di eredità riguarda la totalità dei beni rientranti nella quota dell'asse ereditario oggetto di delazione, deve ritenersi accertata l'intervenuta accettazione tacita da parte del resistente in seguito a successione in CP_2
morte del Sig. , anche con riferimento ai beni oggetto di causa siti in Arquata Persona_1
Scrivia.
Con riferimento poi alla domanda di accertamento proposta nei confronti del Sig. si CP_3
rileva che dalle visure catastali tali beni risultano nella titolarità di per la quota di ½ CP_3
(cfr. doc 9 ricorso ).
Di per sé tale circostanza non è tuttavia sufficiente a fare ritenere che abbia accettato CP_3 tacitamente l'eredità morendo dismessa da . Persona_1
Parte ricorrente sul punto ha prodotto tuttavia ulteriore documentazione rilevante.
Pure non essendo stata prodotta la voltura catastale, infatti, risulta dirimente la circostanza emergente dall'ulteriore documentazione allegata da parte ricorrente dalla quale si evince che ha CP_3 sempre provveduto al pagamento delle spese condominiali dell'immobile sito in Arquata Scrivia, Via del Vapore, ricompreso nell'eredità di (cfr. doc.ti nn. 13 e 14 fascicolo ricorrente). Persona_1
4 Ebbene il pagamento da parte di delle spese condominiali maturate nel tempo sul bene CP_3 immobile in questione facente parte dell'eredità morendo dismessa da è un atto dal Persona_1 quale si può desumere in effetti l'accettazione tacita da parte di dell'eredità morendo CP_3
dismessa da . Persona_1
Invero, si ritiene sul punto di aderire all'orientamento espresso dal Tribunale di Torino con la seguente pronuncia, secondo la quale: “In forza dell'art. 476 c.c. l'accettazione dell'eredità si dice tacita quando il chiamato all'eredità compia un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Dunque, nel caso specifico di immobili facendi parte del patrimonio del de cuius, la volontà di mettere in vendita
l'immobile, palesata dalle offerte tramite cartello, pubblicazione sui siti e incarico all'agenzia, presuppone la concreta ed effettiva volontà di accettare l'eredità, trattandosi di atti dispositivo del patrimonio non meramente conservativi, incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità. Allo stesso modo, il pagamento dei debiti maturati sul bene ereditario costituisce un atto rilevante e significativo dell'intervenuta accettazione dell'eredità, avendo quale presupposto la qualità di proprietario del bene, travalicando il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente all'atto di apertura della successione e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell'asse ereditario.” (cfr. Tribunale Torino sez. II, 03/05/2021, n.2208).
Ne consegue, pertanto, in adesione a tale orientamento e alla luce di quanto sopra emerso l'accoglimento delle domande formulate da parte ricorrente nei confronti di entrambi i convenuti.
Si rileva, infine, quanto alla richiesta della parte ricorrente in ordine alla trascrizione ex art. 2648 c.c., che la parte interessata può chiedere la trascrizione sulla base del presente provvedimento giudiziale, ai sensi dell'art. 2648, III comma c.c..
Le spese di lite, alla luce del principio di soccombenza, vanno poste a carico dei resistenti, liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55 del 2014, come modificate dal D.M. 147/2022, causa di valore indeterminato basso (da € 26.001 a € 52.000), compensi minimi attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
1. dichiara l'intervenuta accettazione tacita da parte dei convenuti e CP_2 CP_3
dell'eredità di , deceduto il 23.10.2013, eredità comprendente la quota di 8/12 dei Persona_1
seguenti immobili:
5 1) in Comune di Arquata Scrivia, Strada del Vapore 9/11 - Censito al Catasto Fabbricati al foglio 4 particella 674 sub 25 - A2 - consistenza 6 vani, piano 3 Scala 2 Interno 13;
2) in Comune di Arquata Scrivia Strada del Vapore - Censito al Catasto Fabbricati al foglio 4 particella 674 sub 46 – C6 - consistenza mq 8, piano PS1 Scala 2 Interno 12;
3) in Comune di Arquata Scrivia Strada del Vapore - Censito al Catasto Fabbricati al foglio 4 particella 674 sub 49 – C6 - consistenza mq 22, piano PS1 Scala 2 Interno 9;
2. condanna i convenuti e a rimborsare alla parte ricorrente le spese di CP_2 CP_3 lite, che si liquidano in € 545,00 per anticipazioni ed € 3.809,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre IVA e CPA, come dovute per legge.
Alessandria, 23/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
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