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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/03/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4147/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 19/03/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAZZANIGA Parte_1 C.F._1
AMLETO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CAZZANIGA AMLETO
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTURSI CHIARA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 domi vocatura di corso mezzogiorno 104 FOGGIApresso CP_1 il difensore avv. CONTURSI CHIARA
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso ex art. 445 bis, co. VI, c.p.c. depositato il 30/04/2024, a seguito di dichiarazione di dissenso, ricorreva a questa A.G.; richiamati gli esiti della fase sommaria Parte_1 del procedi ento tecnico preventivo, nel quale il CTU ivi nominato aveva negato la ricorrenza del requisito sanitario della prestazione ivi indicata, chiedeva- previa rinnovazione dell'accertamento peritale,
- riconoscere la sussistenza del requisito sanitario;
- riconoscere il proprio diritto a beneficiare della pensione ordinaria di inabilità (art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222) ovvero dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1 della L. n.222/1984) a decorrere dalla domanda amministrativa;
- condannare l' al pagamento dell'indennità in questione con l'indicata decorrenza. CP_1
Si costituiva l' c do dichiararsi inammissibile/improcedibile/infondata la domanda. CP_1
Previa prosec e del verbale in forma telematica (al fine di rendere possibile l'immediato deposito del presente provvedimento) la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo e motivi contestuali.
Osserva
1 Il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. stabilisce che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Per una tesi il giudizio di merito attivato ai sensi del comma 6 è una sorta di gravame improprio dell'accertamento sanitario, che costituisce pacificamente l'oggetto dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, finalizzato al riesame della consulenza tecnica d'ufficio e avente ad oggetto l'accertamento del requisito medico legale o della condizione invalidante.
Oppure si tratterebbe di un giudizio a cognizione piena volto ad ottenere la condanna dell'ente all'erogazione della prestazione rivendicata o al rigetto della domanda.
Per una tesi intermedia la cognizione sarebbe portato delle domande delle parti, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
La tesi del giudizio di merito a cognizione piena muove dal presupposto che la parte privata, nel presentare la domanda amministrativa, abbia già esercitato la propria pretesa volta ad ottenere una prestazione, previdenziale o assistenziale, e, traendo spunto dal rilievo che l'accertamento del requisito sanitario non è un diritto ma soltanto una delle condizioni legittimanti la pretesa, deduce che il legislatore, con l'emanazione dell'art. 445 bis c.p.c., avrebbe assunto una precisa posizione in ordine al divieto dell'azione di mero accertamento dello status di inabilità/invalidità e vincolato il giudizio di merito all'accertamento del diritto e all'eventuale condanna dell'ente all'erogazione della prestazione. Di conseguenza, le parti, nei loro atti introduttivi ed indipendentemente dalla posizione formale assunta nel processo, dovrebbero specificare tutti i fatti costitutivi delle loro pretese, nel senso che la parte privata dovrebbe indicare la prestazione richiesta e allegare e provare i fatti costitutivi della sua domanda e, dunque, anche l'esistenza degli eventuali requisiti diversi da quello medico legale;
l' a sua volta, allegare e provare fatti impeditivi, estintivi e modificativi. CP_1
Non si può trascurare che la fase giudiziaria si pone come seguito di un procedimento in cui è in discussione soltanto il requisito sanitario.
Colui che agisce è tenuto, a pena di inammissibilità, a specificare i motivi della contestazione. Dal che si dovrebbe desumere che l'oggetto del giudizio non può essere diverso da quello previsto dalla legge a pena di inammissibilità e, cioè, l'accertamento del requisito sanitario.
Del resto, milita a favore di questa tesi anche la non appellabilità della sentenza che definisce il giudizio – ripristinata dall'art. 27, comma 1, lettera f) della legge n. 183/11 -, che sembra presupporre una diversità sostanziale tra lo schema procedimentale delineato dall'art. 445 bis c.p.c. nel suo complesso, introdotto con la finalità essenziale di definire le questioni medico- legali, e quello del giudizio ordinario volto ad ottenere la condanna dell'ente a erogare una prestazione previdenziale o assistenziale, che può, comunque, essere successivamente promosso qualora insorga contrasto in ordine agli ulteriori requisiti di accesso alla prestazione.
Né è d'ostacolo il rilievo che, aderendo a questa tesi, si dovrebbe pervenire alla conclusione che il legislatore del 2011 avrebbe inciso anche sulla disciplina sostanziale, derubricando gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione della prestazione da elementi costitutivi a mere condizioni di erogabilità, per l'assorbente ragione che la sentenza, emessa al termine del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., non può costituire titolo valido per richiedere all'ente la corresponsione della prestazione, finchè l'ente medesimo, al termine del procedimento amministrativo – di cui al comma V – non avrà provveduto alla sua
2 liquidazione, previa dunque verifica della sussistenza di tutti gli ulteriori elementi costitutivi previsti dalla legge.
Un orientamento giurisprudenziale, tuttavia, nega l'ammissibilità dell'azione di mero accertamento del requisito sanitario, trattandosi di accertare una situazione di mero fatto e non di diritto.
Ma anche questa obiezione potrebbe essere superata, considerando che il legislatore, nel tentativo di deflazionare, semplificare e rendere meno oneroso per la finanza pubblica il contenzioso previdenziale, avrebbe inteso introdurre un meccanismo procedimentale – almeno nelle intenzioni – agile, volto essenzialmente definire le questioni medico legali che, per le prestazioni indicate nel comma 1 dell'art. 445 bis c.p.c. in tema di invalidità pensionabile, rappresentano, senza dubbio, la parte più significativa del contenzioso tra i privati e l'ente previdenziale.
Resta, infine, la tesi del giudizio a cognizione variabile, che potrebbe rappresentare una sorta di compromesso fra le due diverse opinioni in precedenza rappresentate. Secondo questa impostazione, il giudice, in ossequio del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., sarebbe tenuto a pronunciarsi sulle domande effettivamente proposte dalle parti.
Di conseguenza, se il giudizio è attivato dal privato, la domanda potrà essere limitata, a scelta della parte, al solo accertamento del requisito sanitario o estesa anche all'accertamento del diritto alla prestazione e alla condanna dell'ente al pagamento della medesima, con facoltà dell'ente previdenziale di proporre domanda riconvenzionale, condizionata all'accertamento del requisito sanitario, di diniego del diritto all'accesso alla tutela previdenziale o assistenziale per carenza degli altri requisiti previsti dalla legge. Se, invece, ad agire è l' CP_1 la domanda potrà essere di accertamento negativo del requisito sanitario e, se del caso, del diritto alla prestazione, salva sempre la possibilità per la parte privata di chiedere, con apposita domanda riconvenzionale, la liquidazione della prestazione.
L'obiezione più rilevante discende dal rilievo che, in questo procedimento giudiziario, è parte necessaria sempre e solo l' ci si chiede, quindi, come potrebbe essere affermato il diritto CP_1 ad ottenere la liquidazion a prestazione assistenziale (ad esempio l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio o l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario o l'accertamento di una situazione di handicap grave per un pubblico dipendente), in tutti quei casi nei quali l'ente erogatore della prestazione sia diverso dall' e, come tale, sia il CP_1 soggetto passivamente legittimato in tutte le controversie nelle sia in discussione il diritto alla prestazione assistenziale di sua competenza.
Tanto premesso la cognizione va limitata alla sola verifica del requisito sanitario.
In materia di invalidità pensionabile, la l. n. 222 del 1984 ha adottato come criterio di riferimento, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. 30 marzo 1971, n. 118 per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; da ciò, l'inidoneità del parametro di valutazione dell'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta, a meno che nell'ambito di questa diversa valutazione non si dia espressa ragione dell'adeguamento del parametro all'oggetto specifico della diversa invalidità da valutare (Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, n.9044).
3 L'art. 1 L. 222/194 stabilisce che “si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , Controparte_2
l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazio modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”. L'assegno ordinario di invalidità è, dunque, una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, è ridotta in modo permanente a meno di un terzo, a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Oltre al requisito sanitario di cui sopra, è previsto un requisito contributivo, vale a dire: il richiedente deve aver maturato almeno 260 contributi settimanali di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Il CTU, nell'elaborato depositato in data 4-3-2024, considerata la documentazione sanitaria in atti, tenuta presente la attitudine lavorativa del ricorrente (….sino a circa 12 mesi orsono la mansione lavorativa di autista di camion per una ditta poi fallita…..) riferisce di
Apparato Osteoarticolare Deambulazione autonoma, sicura e senza necessità di appoggio. Possibili tutti i movimenti del capo sul collo. Assenza di limitazione nei movimenti del collo. Assenza di limitazione funzionale nei movimenti delle braccia. Escursione articolare delle ginocchia possibile esente da limitazioni funzionali. Autonomia nei passaggi posturali. Stazione eretta prolungata esente da limitazioni. Non limitazioni funzionali nella flessione in avanti toccandosi le punte dei piedi. Accovacciamento possibile….
Sistema Nervoso e Psiche: Soggetto vigile, orientato in senso auto ed allopsichico, capace di collocare gli eventi nelle normali coordinate spazio-temporali. Si presenta normalmente curato nell'aspetto e nell'abbigliamento. Accede al colloquio con atteggiamento collaborante, risponde alle domande che gli vengono poste con tempo congruo. Attenzione spontanea e conativa prestata senza importanti difficoltà. Senso-percezioni apparentemente in ordine. Memoria di fissazione e di rievocazione efficienti. Eloquio coordinato e fluente. Assenza di dislalia o di parole onomatopeiche. Il tono dell'umore si presenta con assenza di depressione, non emergono segni di labilità emotiva. Assenza di tremori fini alle mani…..
Dopo attenta e scrupolosa disamina della documentazione sanitaria presente in atti e sulle chiare evidenze semeiologiche e cliniche scaturite dalla visita medico-legale effettuata dallo scrivente il 23/10/2023 è possibile concludere affermando come per il periziando Pt_1
si possa porre diagnosi di: Diabete mellito 2 complicato da neuropatia arti i
[...] atia ipertensiva Dislipidemia mista Ateromasia carotidea non emodinamicamente significativa Ectasia aorta ascendente Pregressa frattura piatto tibiale sx Ipoacusia Per l'esame clinico del periziando è stata priorità adottare una valutazione nosologica e Parte_1 clinica,ed essa può e ta come la risultanza finale di un colloquio clinico anamnestico ed esame obiettivo che si è posto come obiettivo finale la definizione di una diagnosi secondo i criteri nosografici. Nella articolazione della perizia mi avvarrò di un esame della diagnosi che è stata formulata per il periziando e che ha determinato la valutazione medico-legale. La discussione medico-legale e le possibili evidenze che sostengono la istanza di concessione della istanza del periziando vertono essenzialmente sul possibile nesso di causa tra le patologie che insistono sul sig. e la eventuale permanente riduzione Parte_1
a meno di un terzo della capacita' di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali. Una perizia medico-legale,per avere substrato attendibile,è costituita sicuramente da una valutazione degli atti ma anche ed in maniera prioritaria delle obiettivita' cliniche e semeiologiche rilevate in sede di visita medica che sono espressione fondamentale dello status delle patologie che insistono sul periziando in quel momento. E' prioritario in una valutazione medico-legale avere esatta e dettagliata cognizione delle obiettivita' semeiologiche che si
4 desumono da un esame particolareggiato dei vari apparati e/o organi. Per ciò che attiene la patologia del pancreas endocrino in labile compenso, sino al più recente controllo documentato in atti da riferire al mese di novembre 2022,ed in trattamento con antidiabetici orali ed insulina basale è caratterizzata da una neuropatia degli arti inferiori . In sede di operazioni peritali in relazione alla patologia che interessa gli arti inferiori il sig. ha chiaramente Parte_1 mostrato una deambulazione autonoma,sicura e senza necessità di appoggio. Stazione eretta esente da limitazioni ed autonomia nei passaggi posturali, ed assenza di edemi declivi. L'esame obiettivo relativo all'apparato osteoarticolare è da riferire anche al pregresso trauma della gamba sx per il quale tra l'altro il periziando percepisce indennizzo . La CP_3 cardiopatia ipertensiva nella documentazione in atti presenta una buona compliance terapeutica. La ateromasia carotidea, come da diagnostica strumentale, non è emodinamicamente significativa, cosi come per etiopatogenesi non assume nesso di causa con il beneficio richiesto la dislipidemia. La ipoacusia da riferire a lieve timpano sclerosi assume ratio con la semeiologia resasi manifesta durante le operazioni peritali in relazione alla quale il sig.
a toni moderatamente più alti ha percepito la mia voce. Per ciò che attiene il Parte_1 to determinato dalla permanente riduzione a meno di un terzo della capacita' di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali esaminando le obiettività semeiologiche e della clinica rilevate in sede di visita medica e dalla documentazione in atti è possibile affermare come tali attitudini non siano ridotte. CONCLUSIONI Il sig. Pt_1
,dopo attenta e scrupolosa disamina della documentazione sanitaria in atti e le
[...]
obiettive cliniche e semeiologiche evidenziate dalla visita medica effettuata in data 23/10/2023,basata su colloquio anamnestico e di una valutazione clinica e semeiologica attenta,è affetto da: Diabete mellito 2 complicato da neuropatia arti inferiori Cardiopatia ipertensiva Dislipidemia mista Ateromasia carotidea non emodinamicamente significativa Ectasia aorta ascendente Pregressa frattura piatto tibiale sx Ipoacusia Per cui rispondendo al quesito posto in sede di giuramento dal Sig. Giudice posso affermare che “Trattasi di patologie che non determinano una permanente riduzione a meno di un terzo della capacita' di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali”
Le risultanze della ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. Pertanto le conclusioni dell'Ausiliario, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo Giudicante. Va aggiunto che il giudice di merito può legittimamente fare richiamo alle risultanze emergenti dalla CTU, non essendo necessario che vengano fornite ulteriori motivazioni in ordine all'adesione all'elaborato peritale. Parimenti, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, il giudice non è tenuto a motivare il proprio indirizzo contrario (Cassazione civile sez. lav., 13/07/2023, n.20090).
Nessuna diversa conclusione in base alla documentazione successiva, peraltro relativa ad un trauma che non risulta avere avuto conseguenze tali da determinare un aggravamento, requisito imprescindibile per l'applicazione dell'art. 149 att. C.p.c.
La domanda va pertanto rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- rigetta la domanda;
5 - dichiara le spese non ripetibili;
- pone definitivamente a carico del_ le spese di CTU, liquidate con separato CP_1 provvedimento;
È data lettura del dispositivo. La presente sentenza è resa quale seguito del verbale di udienza ed è immediatamente depositata in cancelleria in forma telematica.
Foggia, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 19/03/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAZZANIGA Parte_1 C.F._1
AMLETO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CAZZANIGA AMLETO
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTURSI CHIARA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 domi vocatura di corso mezzogiorno 104 FOGGIApresso CP_1 il difensore avv. CONTURSI CHIARA
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso ex art. 445 bis, co. VI, c.p.c. depositato il 30/04/2024, a seguito di dichiarazione di dissenso, ricorreva a questa A.G.; richiamati gli esiti della fase sommaria Parte_1 del procedi ento tecnico preventivo, nel quale il CTU ivi nominato aveva negato la ricorrenza del requisito sanitario della prestazione ivi indicata, chiedeva- previa rinnovazione dell'accertamento peritale,
- riconoscere la sussistenza del requisito sanitario;
- riconoscere il proprio diritto a beneficiare della pensione ordinaria di inabilità (art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222) ovvero dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1 della L. n.222/1984) a decorrere dalla domanda amministrativa;
- condannare l' al pagamento dell'indennità in questione con l'indicata decorrenza. CP_1
Si costituiva l' c do dichiararsi inammissibile/improcedibile/infondata la domanda. CP_1
Previa prosec e del verbale in forma telematica (al fine di rendere possibile l'immediato deposito del presente provvedimento) la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo e motivi contestuali.
Osserva
1 Il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. stabilisce che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Per una tesi il giudizio di merito attivato ai sensi del comma 6 è una sorta di gravame improprio dell'accertamento sanitario, che costituisce pacificamente l'oggetto dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, finalizzato al riesame della consulenza tecnica d'ufficio e avente ad oggetto l'accertamento del requisito medico legale o della condizione invalidante.
Oppure si tratterebbe di un giudizio a cognizione piena volto ad ottenere la condanna dell'ente all'erogazione della prestazione rivendicata o al rigetto della domanda.
Per una tesi intermedia la cognizione sarebbe portato delle domande delle parti, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
La tesi del giudizio di merito a cognizione piena muove dal presupposto che la parte privata, nel presentare la domanda amministrativa, abbia già esercitato la propria pretesa volta ad ottenere una prestazione, previdenziale o assistenziale, e, traendo spunto dal rilievo che l'accertamento del requisito sanitario non è un diritto ma soltanto una delle condizioni legittimanti la pretesa, deduce che il legislatore, con l'emanazione dell'art. 445 bis c.p.c., avrebbe assunto una precisa posizione in ordine al divieto dell'azione di mero accertamento dello status di inabilità/invalidità e vincolato il giudizio di merito all'accertamento del diritto e all'eventuale condanna dell'ente all'erogazione della prestazione. Di conseguenza, le parti, nei loro atti introduttivi ed indipendentemente dalla posizione formale assunta nel processo, dovrebbero specificare tutti i fatti costitutivi delle loro pretese, nel senso che la parte privata dovrebbe indicare la prestazione richiesta e allegare e provare i fatti costitutivi della sua domanda e, dunque, anche l'esistenza degli eventuali requisiti diversi da quello medico legale;
l' a sua volta, allegare e provare fatti impeditivi, estintivi e modificativi. CP_1
Non si può trascurare che la fase giudiziaria si pone come seguito di un procedimento in cui è in discussione soltanto il requisito sanitario.
Colui che agisce è tenuto, a pena di inammissibilità, a specificare i motivi della contestazione. Dal che si dovrebbe desumere che l'oggetto del giudizio non può essere diverso da quello previsto dalla legge a pena di inammissibilità e, cioè, l'accertamento del requisito sanitario.
Del resto, milita a favore di questa tesi anche la non appellabilità della sentenza che definisce il giudizio – ripristinata dall'art. 27, comma 1, lettera f) della legge n. 183/11 -, che sembra presupporre una diversità sostanziale tra lo schema procedimentale delineato dall'art. 445 bis c.p.c. nel suo complesso, introdotto con la finalità essenziale di definire le questioni medico- legali, e quello del giudizio ordinario volto ad ottenere la condanna dell'ente a erogare una prestazione previdenziale o assistenziale, che può, comunque, essere successivamente promosso qualora insorga contrasto in ordine agli ulteriori requisiti di accesso alla prestazione.
Né è d'ostacolo il rilievo che, aderendo a questa tesi, si dovrebbe pervenire alla conclusione che il legislatore del 2011 avrebbe inciso anche sulla disciplina sostanziale, derubricando gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione della prestazione da elementi costitutivi a mere condizioni di erogabilità, per l'assorbente ragione che la sentenza, emessa al termine del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., non può costituire titolo valido per richiedere all'ente la corresponsione della prestazione, finchè l'ente medesimo, al termine del procedimento amministrativo – di cui al comma V – non avrà provveduto alla sua
2 liquidazione, previa dunque verifica della sussistenza di tutti gli ulteriori elementi costitutivi previsti dalla legge.
Un orientamento giurisprudenziale, tuttavia, nega l'ammissibilità dell'azione di mero accertamento del requisito sanitario, trattandosi di accertare una situazione di mero fatto e non di diritto.
Ma anche questa obiezione potrebbe essere superata, considerando che il legislatore, nel tentativo di deflazionare, semplificare e rendere meno oneroso per la finanza pubblica il contenzioso previdenziale, avrebbe inteso introdurre un meccanismo procedimentale – almeno nelle intenzioni – agile, volto essenzialmente definire le questioni medico legali che, per le prestazioni indicate nel comma 1 dell'art. 445 bis c.p.c. in tema di invalidità pensionabile, rappresentano, senza dubbio, la parte più significativa del contenzioso tra i privati e l'ente previdenziale.
Resta, infine, la tesi del giudizio a cognizione variabile, che potrebbe rappresentare una sorta di compromesso fra le due diverse opinioni in precedenza rappresentate. Secondo questa impostazione, il giudice, in ossequio del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., sarebbe tenuto a pronunciarsi sulle domande effettivamente proposte dalle parti.
Di conseguenza, se il giudizio è attivato dal privato, la domanda potrà essere limitata, a scelta della parte, al solo accertamento del requisito sanitario o estesa anche all'accertamento del diritto alla prestazione e alla condanna dell'ente al pagamento della medesima, con facoltà dell'ente previdenziale di proporre domanda riconvenzionale, condizionata all'accertamento del requisito sanitario, di diniego del diritto all'accesso alla tutela previdenziale o assistenziale per carenza degli altri requisiti previsti dalla legge. Se, invece, ad agire è l' CP_1 la domanda potrà essere di accertamento negativo del requisito sanitario e, se del caso, del diritto alla prestazione, salva sempre la possibilità per la parte privata di chiedere, con apposita domanda riconvenzionale, la liquidazione della prestazione.
L'obiezione più rilevante discende dal rilievo che, in questo procedimento giudiziario, è parte necessaria sempre e solo l' ci si chiede, quindi, come potrebbe essere affermato il diritto CP_1 ad ottenere la liquidazion a prestazione assistenziale (ad esempio l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio o l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario o l'accertamento di una situazione di handicap grave per un pubblico dipendente), in tutti quei casi nei quali l'ente erogatore della prestazione sia diverso dall' e, come tale, sia il CP_1 soggetto passivamente legittimato in tutte le controversie nelle sia in discussione il diritto alla prestazione assistenziale di sua competenza.
Tanto premesso la cognizione va limitata alla sola verifica del requisito sanitario.
In materia di invalidità pensionabile, la l. n. 222 del 1984 ha adottato come criterio di riferimento, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. 30 marzo 1971, n. 118 per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; da ciò, l'inidoneità del parametro di valutazione dell'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta, a meno che nell'ambito di questa diversa valutazione non si dia espressa ragione dell'adeguamento del parametro all'oggetto specifico della diversa invalidità da valutare (Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, n.9044).
3 L'art. 1 L. 222/194 stabilisce che “si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , Controparte_2
l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazio modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”. L'assegno ordinario di invalidità è, dunque, una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, è ridotta in modo permanente a meno di un terzo, a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Oltre al requisito sanitario di cui sopra, è previsto un requisito contributivo, vale a dire: il richiedente deve aver maturato almeno 260 contributi settimanali di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Il CTU, nell'elaborato depositato in data 4-3-2024, considerata la documentazione sanitaria in atti, tenuta presente la attitudine lavorativa del ricorrente (….sino a circa 12 mesi orsono la mansione lavorativa di autista di camion per una ditta poi fallita…..) riferisce di
Apparato Osteoarticolare Deambulazione autonoma, sicura e senza necessità di appoggio. Possibili tutti i movimenti del capo sul collo. Assenza di limitazione nei movimenti del collo. Assenza di limitazione funzionale nei movimenti delle braccia. Escursione articolare delle ginocchia possibile esente da limitazioni funzionali. Autonomia nei passaggi posturali. Stazione eretta prolungata esente da limitazioni. Non limitazioni funzionali nella flessione in avanti toccandosi le punte dei piedi. Accovacciamento possibile….
Sistema Nervoso e Psiche: Soggetto vigile, orientato in senso auto ed allopsichico, capace di collocare gli eventi nelle normali coordinate spazio-temporali. Si presenta normalmente curato nell'aspetto e nell'abbigliamento. Accede al colloquio con atteggiamento collaborante, risponde alle domande che gli vengono poste con tempo congruo. Attenzione spontanea e conativa prestata senza importanti difficoltà. Senso-percezioni apparentemente in ordine. Memoria di fissazione e di rievocazione efficienti. Eloquio coordinato e fluente. Assenza di dislalia o di parole onomatopeiche. Il tono dell'umore si presenta con assenza di depressione, non emergono segni di labilità emotiva. Assenza di tremori fini alle mani…..
Dopo attenta e scrupolosa disamina della documentazione sanitaria presente in atti e sulle chiare evidenze semeiologiche e cliniche scaturite dalla visita medico-legale effettuata dallo scrivente il 23/10/2023 è possibile concludere affermando come per il periziando Pt_1
si possa porre diagnosi di: Diabete mellito 2 complicato da neuropatia arti i
[...] atia ipertensiva Dislipidemia mista Ateromasia carotidea non emodinamicamente significativa Ectasia aorta ascendente Pregressa frattura piatto tibiale sx Ipoacusia Per l'esame clinico del periziando è stata priorità adottare una valutazione nosologica e Parte_1 clinica,ed essa può e ta come la risultanza finale di un colloquio clinico anamnestico ed esame obiettivo che si è posto come obiettivo finale la definizione di una diagnosi secondo i criteri nosografici. Nella articolazione della perizia mi avvarrò di un esame della diagnosi che è stata formulata per il periziando e che ha determinato la valutazione medico-legale. La discussione medico-legale e le possibili evidenze che sostengono la istanza di concessione della istanza del periziando vertono essenzialmente sul possibile nesso di causa tra le patologie che insistono sul sig. e la eventuale permanente riduzione Parte_1
a meno di un terzo della capacita' di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali. Una perizia medico-legale,per avere substrato attendibile,è costituita sicuramente da una valutazione degli atti ma anche ed in maniera prioritaria delle obiettivita' cliniche e semeiologiche rilevate in sede di visita medica che sono espressione fondamentale dello status delle patologie che insistono sul periziando in quel momento. E' prioritario in una valutazione medico-legale avere esatta e dettagliata cognizione delle obiettivita' semeiologiche che si
4 desumono da un esame particolareggiato dei vari apparati e/o organi. Per ciò che attiene la patologia del pancreas endocrino in labile compenso, sino al più recente controllo documentato in atti da riferire al mese di novembre 2022,ed in trattamento con antidiabetici orali ed insulina basale è caratterizzata da una neuropatia degli arti inferiori . In sede di operazioni peritali in relazione alla patologia che interessa gli arti inferiori il sig. ha chiaramente Parte_1 mostrato una deambulazione autonoma,sicura e senza necessità di appoggio. Stazione eretta esente da limitazioni ed autonomia nei passaggi posturali, ed assenza di edemi declivi. L'esame obiettivo relativo all'apparato osteoarticolare è da riferire anche al pregresso trauma della gamba sx per il quale tra l'altro il periziando percepisce indennizzo . La CP_3 cardiopatia ipertensiva nella documentazione in atti presenta una buona compliance terapeutica. La ateromasia carotidea, come da diagnostica strumentale, non è emodinamicamente significativa, cosi come per etiopatogenesi non assume nesso di causa con il beneficio richiesto la dislipidemia. La ipoacusia da riferire a lieve timpano sclerosi assume ratio con la semeiologia resasi manifesta durante le operazioni peritali in relazione alla quale il sig.
a toni moderatamente più alti ha percepito la mia voce. Per ciò che attiene il Parte_1 to determinato dalla permanente riduzione a meno di un terzo della capacita' di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali esaminando le obiettività semeiologiche e della clinica rilevate in sede di visita medica e dalla documentazione in atti è possibile affermare come tali attitudini non siano ridotte. CONCLUSIONI Il sig. Pt_1
,dopo attenta e scrupolosa disamina della documentazione sanitaria in atti e le
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obiettive cliniche e semeiologiche evidenziate dalla visita medica effettuata in data 23/10/2023,basata su colloquio anamnestico e di una valutazione clinica e semeiologica attenta,è affetto da: Diabete mellito 2 complicato da neuropatia arti inferiori Cardiopatia ipertensiva Dislipidemia mista Ateromasia carotidea non emodinamicamente significativa Ectasia aorta ascendente Pregressa frattura piatto tibiale sx Ipoacusia Per cui rispondendo al quesito posto in sede di giuramento dal Sig. Giudice posso affermare che “Trattasi di patologie che non determinano una permanente riduzione a meno di un terzo della capacita' di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali”
Le risultanze della ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. Pertanto le conclusioni dell'Ausiliario, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo Giudicante. Va aggiunto che il giudice di merito può legittimamente fare richiamo alle risultanze emergenti dalla CTU, non essendo necessario che vengano fornite ulteriori motivazioni in ordine all'adesione all'elaborato peritale. Parimenti, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, il giudice non è tenuto a motivare il proprio indirizzo contrario (Cassazione civile sez. lav., 13/07/2023, n.20090).
Nessuna diversa conclusione in base alla documentazione successiva, peraltro relativa ad un trauma che non risulta avere avuto conseguenze tali da determinare un aggravamento, requisito imprescindibile per l'applicazione dell'art. 149 att. C.p.c.
La domanda va pertanto rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- rigetta la domanda;
5 - dichiara le spese non ripetibili;
- pone definitivamente a carico del_ le spese di CTU, liquidate con separato CP_1 provvedimento;
È data lettura del dispositivo. La presente sentenza è resa quale seguito del verbale di udienza ed è immediatamente depositata in cancelleria in forma telematica.
Foggia, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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