Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 505
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che, per la tassa automobilistica regionale, la Regione Siciliana è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, e l'iscrizione a ruolo costituisce accertamento. Pertanto, non vi è necessità di notifica di atti presupposti.

  • Rigettato
    Prescrizione del potere di riscossione

    La Corte ha applicato l'art. 68 del D.L. n. 18/2020, che prevede una proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione emergenziale. Poiché la cartella è stata notificata entro tale termine prorogato, la prescrizione non è maturata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 505
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 505
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo