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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1785/2024
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22/01/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Sgrò, Consulente CP_1
legale ENAC, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Bagaladi (RC) alla Via P. Mantica n. 2, giusta procura in atti.
Ricorrente
E
con sede legale Controparte_2
in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.to Ilaria Raffanti e dall'Avv.to Dario Cosimo Adornato, in forza di procura generale alle liti a rogito del Notaio Dr. Persona_1
in ROMA rep. N. 37875 / 7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via Possidonea 22, 89123, presso il proprio
Ufficio legale;
Resistente
OGGETTO: Opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
dando lettura dei seguenti: MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante depositava atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis
c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito: che “il quadro polipatologico a carico della ricorrente, certificato e attestato dai referti e dalle indagini strumentali di struttura pubblica, incide severamente sulla sua capacità a compiere gli atti quotidiani della vita”.
Concludeva quindi perché si accertasse che l'istante era persona invalida con diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge art. 1 L.
12/6/1984, n. 222).
Si costituiva l' per resistere alla domanda. CP_2
Nello specifico evidenziando che la perizia è stata correttamente motivata e che la patologia è stata correttamente accertata ha concluso chiedendo il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, acquisito il procedimento di
Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva decisa in prima udienza in quanto documentalmente istruita, atteso che la perizia non necessita di rinnovo.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso in opposizione aveva chiesto accertarsi il diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge art. 1 L.
12/6/1984, n. 222.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. relazione Persona_2
scritta depositata in data il 09.05.2024 a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante “La signora , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1
alla con Licenza di Scuola Media Controparte_1 Controparte_3
Inferiore, è affetta da: Spondiloartrosi diffusa con discopatie multiple;
Asma Bronchiale Allergico;
Deficit dei movimenti articolari delle Spalle bilateralmente;
Le suddette infermità Non determinano in atto una riduzione della capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle attitudini della perizianda a meno di un terzo (1/3)”.
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, per nulla smentite dall'esito delle visite della Commissione medica.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Al contrario, le censure avanzate dall'opponente appaiono certamente generiche e aprioristiche e comunque alle stesse ha già risposto il consulente nella parte finale dell'elaborato peritale.
È bene sul punto rilevare che secondo l'art. 445 bis c.VI c.p.c. la parte deve “specificare a pena di inammissibilità i motivi di contestazione” dalla disposizione, ne consegue che la parte non si può limitare ad una generica confutazione delle risultanze dell'elaborato peritale ma deve specificare le ragioni concrete, supportate dalla certificazione sanitaria, della contestazione altrimenti l'opposizione stessa è inammissibile.
Sul punto il ricorrente non si può limitare a sostenere di avere diritto alle prestazioni ma deve indicare le ragioni medico-legali su cui si fonda l'assunto.
L'opposizione va rigettata.
Diversamente, ai fini delle spese processuali, poi, mediante il d.l. n.
269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp.att. c.p.c. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., ai soli casi in cui la stessa risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Nella specie, stante la dichiarazione di esenzione le spese sono irripetibili
CP_ e quelle di c.t.u. vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese;
CP_ 3) pone a carico dell' le spese di c.t.u. (liquidate nella misura di euro
280,00 a favore del dott. . Persona_3
Palmi, 25/01/2025
Il giudice
Dr. Carlo Gabutti
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22/01/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Sgrò, Consulente CP_1
legale ENAC, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Bagaladi (RC) alla Via P. Mantica n. 2, giusta procura in atti.
Ricorrente
E
con sede legale Controparte_2
in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.to Ilaria Raffanti e dall'Avv.to Dario Cosimo Adornato, in forza di procura generale alle liti a rogito del Notaio Dr. Persona_1
in ROMA rep. N. 37875 / 7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via Possidonea 22, 89123, presso il proprio
Ufficio legale;
Resistente
OGGETTO: Opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
dando lettura dei seguenti: MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante depositava atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis
c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito: che “il quadro polipatologico a carico della ricorrente, certificato e attestato dai referti e dalle indagini strumentali di struttura pubblica, incide severamente sulla sua capacità a compiere gli atti quotidiani della vita”.
Concludeva quindi perché si accertasse che l'istante era persona invalida con diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge art. 1 L.
12/6/1984, n. 222).
Si costituiva l' per resistere alla domanda. CP_2
Nello specifico evidenziando che la perizia è stata correttamente motivata e che la patologia è stata correttamente accertata ha concluso chiedendo il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, acquisito il procedimento di
Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva decisa in prima udienza in quanto documentalmente istruita, atteso che la perizia non necessita di rinnovo.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso in opposizione aveva chiesto accertarsi il diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge art. 1 L.
12/6/1984, n. 222.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. relazione Persona_2
scritta depositata in data il 09.05.2024 a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante “La signora , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1
alla con Licenza di Scuola Media Controparte_1 Controparte_3
Inferiore, è affetta da: Spondiloartrosi diffusa con discopatie multiple;
Asma Bronchiale Allergico;
Deficit dei movimenti articolari delle Spalle bilateralmente;
Le suddette infermità Non determinano in atto una riduzione della capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle attitudini della perizianda a meno di un terzo (1/3)”.
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, per nulla smentite dall'esito delle visite della Commissione medica.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Al contrario, le censure avanzate dall'opponente appaiono certamente generiche e aprioristiche e comunque alle stesse ha già risposto il consulente nella parte finale dell'elaborato peritale.
È bene sul punto rilevare che secondo l'art. 445 bis c.VI c.p.c. la parte deve “specificare a pena di inammissibilità i motivi di contestazione” dalla disposizione, ne consegue che la parte non si può limitare ad una generica confutazione delle risultanze dell'elaborato peritale ma deve specificare le ragioni concrete, supportate dalla certificazione sanitaria, della contestazione altrimenti l'opposizione stessa è inammissibile.
Sul punto il ricorrente non si può limitare a sostenere di avere diritto alle prestazioni ma deve indicare le ragioni medico-legali su cui si fonda l'assunto.
L'opposizione va rigettata.
Diversamente, ai fini delle spese processuali, poi, mediante il d.l. n.
269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp.att. c.p.c. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., ai soli casi in cui la stessa risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Nella specie, stante la dichiarazione di esenzione le spese sono irripetibili
CP_ e quelle di c.t.u. vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese;
CP_ 3) pone a carico dell' le spese di c.t.u. (liquidate nella misura di euro
280,00 a favore del dott. . Persona_3
Palmi, 25/01/2025
Il giudice
Dr. Carlo Gabutti