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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/07/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 07.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 71/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Crupi;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 05.06.2024 esponeva: Parte_1
CP_
- che in data 21.07.2020 aveva presentato domanda, presso l' territorialmente competente, per l'accertamento ed il riconoscimento della prestazione previdenziale dell'indennità di accompagnamento;
- che la Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, delle Condizioni Visive e della
Sordità di Messina, nella visita del 30.03.2021 aveva dichiarato la ricorrente “INVALIDA ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100%”;
- che nella medesima seduta del 30.03.2021, con domanda n. 3940860300676, la Commissione Medica per l'Accertamento della Disabilità aveva riconosciuto sussistenti in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92;
- che la ricorrente veniva a conoscenza dei verbali suindicati nel mese di aprile 2021 e segnatamente del primo in data 15 aprile e del secondo in data 16 aprile;
1 - che avverso tali valutazioni la ricorrente con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al R.g. n. 2466/2021, aveva richiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
- che il ctu, nominato nel suddetto procedimento, in data 17.10.2022 aveva depositato in cancelleria la consulenza nella quale aveva affermato che a suo avviso non si ravvisavano i presupposti medico legali per il riconoscimento della richiesta di indennità di accompagnamento;
- che la ricorrente, con deposito telematico del 25.10.2022, aveva sollevato contestazioni avverso tali risultanze, proponendo finanche istanza di rinnovazione della CTU ex art. 196 c.p.c. e anche atto di dissenso;
- che il Giudice del Lavoro con provvedimento del 07.11.2022 aveva sospeso il decorso del termine per il deposito della dichiarazione di dissenso e aveva fissato per la trattazione della causa l'udienza del
25.01.2023, successivamente rinviata al 22.03.2023;
- che con provvedimento emesso in data 22.03.2023, il Giudice a seguito delle contestazioni e rilievi mossi dalla ricorrente in ordine alle modalità con cui era stata espletata la CTU, aveva disposto il richiamo del CTU “affinché fornisse i chiarimenti in merito ai rilievi mossi”, autorizzandolo anche a riconvocare la ricorrente;
- che la visita veniva disposta per il giorno 26.05.2023, posto che la ricorrente nelle more in data
11.04.2023 doveva essere ricoverata alla COT per le lesioni trofiche e ulcerative, all'arto inferiore dx, ed in quell'occasione veniva fornita ulteriore documentazione ed esami radiologici;
- che in data 27.11.2023, il CTU aveva depositato chiarimenti sostenendo che “la paziente addirittura appariva in grado di deambulare autonomamente ed era ben orientata sotto il profilo spazio temporale e che quindi non avrebbe diritto alla indennità di accompagnamento”;
- che con decreto del 04.12.2023 il Giudice aveva fissato il termine per la contestazione di 30 giorni dalla notifica del decreto e in data 15.12.2023 la ricorrente aveva depositato dichiarazione di dissenso alle conclusioni della CTU.
Premesso ciò, chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare e dichiarare sussistenti i presupposti sanitari ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
per l'effetto condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione ed al CP_1 pagamento dell'indennità di accompagnamento in favore di con decorrenza dalla data Parte_1 di presentazione della domanda amministrativa o da altra data accertata nel corso del giudizio;
con vittoria di spese e compensi del giudizio, distraendo gli stessi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria del 05.09.2024, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria CP_1 di spese e compensi.
3.- L'udienza del 07.07.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
2 4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI,
c.p.c.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dalla ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento
(giudizio iscritto al n. R.G. 2466/2021 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che era affetta da Parte_1
“Vasculopatia cerebrale cronica. Sindrome ansioso-depressiva. Cardiopatia ipertensiva II classe NYHA. Fibrillazione atriale permanente. Diabete mellito. Insufficienza renale cronica. Vasculopatia periferica arti inferiori. Osteoartrosi diffusa
a moderata incidenza funzionale. Esiti di intervento di stabilizzazione alla colonna dorso-lombare. Esiti di borsite spalla sinistra. Deambulazione possibile con appoggio” e concludeva che non sussistevano le condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
6.- Con il presente giudizio chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il Parte_1 riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente è stata disposta la rinnovazione del ctu e il consulente ha riconosciuto che è affetta da: “Artrosi polidistrettuale in soggetto Parte_1 con esiti di plurimi interventi di decompressione, stabilizzazione e vertebroplastica dorso-lombare. Cronica instabilità posturale statico-dinamica con necessità di assistenza correlabili a compromessa autonomia personale con marcato deficit statico-deambulatorio ad elevata incidenza funzionale Cardiopatia fibrillante cronica. Episodi di scompenso cardiaco in sogg. con insufficienza mitralica e tricuspidalica. Vasculopatia cerebrale. Diabete mellito in trattamento insulinico.
Arteriopatia periferica sottoposta a rivascolarizzazione arto inf. sx. IRC. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”.
3 Il consulente ha di seguito argomentato: “Siamo in presenza di un soggetto plurioperato al rachide con quadro clinico- funzionale che evidenzia un apparato locomotore che, sia dal punto di vista osteo-articolare che con riferimento al complesso muscolare, non garantisce una sufficiente capacità di deambulazione autonoma, caratterizzata da instabilità statico- deambulatoria. Si evidenzia un gravissimo imbalance sagittale della colonna in toto, con flessione obbligata del tronco in rapido peggioramento a causa della ipotono-ipotrofia della muscolatura paravertebrale e sostituzione con tessuto fibroso cicatriziale. Si evince il precario mantenimento della stazione eretta e la impossibilità ad effettuare autonomamente i passaggi posturali. Siamo inoltre in presenza di un soggetto con patologie multiorgano, in particolare dell'apparato cardiovascolare e cerebrale con compromissione delle funzioni ed incapacità a svolgere le normali attività quotidiane, delegate a terzi. Si evidenzia infatti la ridotta autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo. Il quadro clinico riconosciuto al momento della visita medico-collegiale presentava già una situazione di CP_1 gravità tanto che le patologie riscontrate e valutate nella loro complessità si sono ulteriormente aggravate fino allo stato attuale. Confortato dalla documentazione in possesso, per la preesistenza del quadro clinico, il riconoscimento del beneficio assistenziale richiesto (Indennità di Accompagnamento) decorre dalla presentazione della domanda in via amministrativa”.
Orbene alla luce del giudizio espresso dal Ctu, non contestato dalle parti - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la perizianda nel corso della visita medico-legale – va dichiarato che Parte_1 presenta le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Atteso la natura di mero accertamento del presente giudizio risulta inammissibile la domanda di pagamento dei ratei.
8.- Atteso l'esito della lite sono poste a carico dell' le spese della fase di atp e due terzi delle spese CP_1 della presente fase e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della durata del giudizio.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'indennità di Parte_1 accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
CP_
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese della fase di accertamento tecnico preventivo, che si liquidano in euro 1.168,50 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c.; CP_
- compensa le spese in ragione di un terzo e condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante quota che si liquida in euro 1797,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' CP_1
4 Messina, 08.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 07.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 71/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Crupi;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 05.06.2024 esponeva: Parte_1
CP_
- che in data 21.07.2020 aveva presentato domanda, presso l' territorialmente competente, per l'accertamento ed il riconoscimento della prestazione previdenziale dell'indennità di accompagnamento;
- che la Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, delle Condizioni Visive e della
Sordità di Messina, nella visita del 30.03.2021 aveva dichiarato la ricorrente “INVALIDA ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100%”;
- che nella medesima seduta del 30.03.2021, con domanda n. 3940860300676, la Commissione Medica per l'Accertamento della Disabilità aveva riconosciuto sussistenti in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92;
- che la ricorrente veniva a conoscenza dei verbali suindicati nel mese di aprile 2021 e segnatamente del primo in data 15 aprile e del secondo in data 16 aprile;
1 - che avverso tali valutazioni la ricorrente con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al R.g. n. 2466/2021, aveva richiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
- che il ctu, nominato nel suddetto procedimento, in data 17.10.2022 aveva depositato in cancelleria la consulenza nella quale aveva affermato che a suo avviso non si ravvisavano i presupposti medico legali per il riconoscimento della richiesta di indennità di accompagnamento;
- che la ricorrente, con deposito telematico del 25.10.2022, aveva sollevato contestazioni avverso tali risultanze, proponendo finanche istanza di rinnovazione della CTU ex art. 196 c.p.c. e anche atto di dissenso;
- che il Giudice del Lavoro con provvedimento del 07.11.2022 aveva sospeso il decorso del termine per il deposito della dichiarazione di dissenso e aveva fissato per la trattazione della causa l'udienza del
25.01.2023, successivamente rinviata al 22.03.2023;
- che con provvedimento emesso in data 22.03.2023, il Giudice a seguito delle contestazioni e rilievi mossi dalla ricorrente in ordine alle modalità con cui era stata espletata la CTU, aveva disposto il richiamo del CTU “affinché fornisse i chiarimenti in merito ai rilievi mossi”, autorizzandolo anche a riconvocare la ricorrente;
- che la visita veniva disposta per il giorno 26.05.2023, posto che la ricorrente nelle more in data
11.04.2023 doveva essere ricoverata alla COT per le lesioni trofiche e ulcerative, all'arto inferiore dx, ed in quell'occasione veniva fornita ulteriore documentazione ed esami radiologici;
- che in data 27.11.2023, il CTU aveva depositato chiarimenti sostenendo che “la paziente addirittura appariva in grado di deambulare autonomamente ed era ben orientata sotto il profilo spazio temporale e che quindi non avrebbe diritto alla indennità di accompagnamento”;
- che con decreto del 04.12.2023 il Giudice aveva fissato il termine per la contestazione di 30 giorni dalla notifica del decreto e in data 15.12.2023 la ricorrente aveva depositato dichiarazione di dissenso alle conclusioni della CTU.
Premesso ciò, chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare e dichiarare sussistenti i presupposti sanitari ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
per l'effetto condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione ed al CP_1 pagamento dell'indennità di accompagnamento in favore di con decorrenza dalla data Parte_1 di presentazione della domanda amministrativa o da altra data accertata nel corso del giudizio;
con vittoria di spese e compensi del giudizio, distraendo gli stessi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria del 05.09.2024, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria CP_1 di spese e compensi.
3.- L'udienza del 07.07.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
2 4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI,
c.p.c.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dalla ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento
(giudizio iscritto al n. R.G. 2466/2021 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che era affetta da Parte_1
“Vasculopatia cerebrale cronica. Sindrome ansioso-depressiva. Cardiopatia ipertensiva II classe NYHA. Fibrillazione atriale permanente. Diabete mellito. Insufficienza renale cronica. Vasculopatia periferica arti inferiori. Osteoartrosi diffusa
a moderata incidenza funzionale. Esiti di intervento di stabilizzazione alla colonna dorso-lombare. Esiti di borsite spalla sinistra. Deambulazione possibile con appoggio” e concludeva che non sussistevano le condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
6.- Con il presente giudizio chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il Parte_1 riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente è stata disposta la rinnovazione del ctu e il consulente ha riconosciuto che è affetta da: “Artrosi polidistrettuale in soggetto Parte_1 con esiti di plurimi interventi di decompressione, stabilizzazione e vertebroplastica dorso-lombare. Cronica instabilità posturale statico-dinamica con necessità di assistenza correlabili a compromessa autonomia personale con marcato deficit statico-deambulatorio ad elevata incidenza funzionale Cardiopatia fibrillante cronica. Episodi di scompenso cardiaco in sogg. con insufficienza mitralica e tricuspidalica. Vasculopatia cerebrale. Diabete mellito in trattamento insulinico.
Arteriopatia periferica sottoposta a rivascolarizzazione arto inf. sx. IRC. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”.
3 Il consulente ha di seguito argomentato: “Siamo in presenza di un soggetto plurioperato al rachide con quadro clinico- funzionale che evidenzia un apparato locomotore che, sia dal punto di vista osteo-articolare che con riferimento al complesso muscolare, non garantisce una sufficiente capacità di deambulazione autonoma, caratterizzata da instabilità statico- deambulatoria. Si evidenzia un gravissimo imbalance sagittale della colonna in toto, con flessione obbligata del tronco in rapido peggioramento a causa della ipotono-ipotrofia della muscolatura paravertebrale e sostituzione con tessuto fibroso cicatriziale. Si evince il precario mantenimento della stazione eretta e la impossibilità ad effettuare autonomamente i passaggi posturali. Siamo inoltre in presenza di un soggetto con patologie multiorgano, in particolare dell'apparato cardiovascolare e cerebrale con compromissione delle funzioni ed incapacità a svolgere le normali attività quotidiane, delegate a terzi. Si evidenzia infatti la ridotta autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo. Il quadro clinico riconosciuto al momento della visita medico-collegiale presentava già una situazione di CP_1 gravità tanto che le patologie riscontrate e valutate nella loro complessità si sono ulteriormente aggravate fino allo stato attuale. Confortato dalla documentazione in possesso, per la preesistenza del quadro clinico, il riconoscimento del beneficio assistenziale richiesto (Indennità di Accompagnamento) decorre dalla presentazione della domanda in via amministrativa”.
Orbene alla luce del giudizio espresso dal Ctu, non contestato dalle parti - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la perizianda nel corso della visita medico-legale – va dichiarato che Parte_1 presenta le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Atteso la natura di mero accertamento del presente giudizio risulta inammissibile la domanda di pagamento dei ratei.
8.- Atteso l'esito della lite sono poste a carico dell' le spese della fase di atp e due terzi delle spese CP_1 della presente fase e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della durata del giudizio.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'indennità di Parte_1 accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
CP_
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese della fase di accertamento tecnico preventivo, che si liquidano in euro 1.168,50 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c.; CP_
- compensa le spese in ragione di un terzo e condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante quota che si liquida in euro 1797,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' CP_1
4 Messina, 08.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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