CA
Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 137/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 137/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Lorenzo Guarino;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Stefano Carabetta;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1130/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 26.06.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “nel riportarsi integralmente all'atto di citazione in appello, avverso la sentenza n. 1130/2018, alla documentazione prodotta, alle comparse conclusionali, alle memorie di replica, nonché a tutti i propri scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riprodotti, impugna e contesta tutto quanto dedotto ed eccepito in tutti gli scritti difensivi, redatti nell'interesse del sig. Controparte_2
1
[...] in quanto palesemente infondato in fatto e in diritto, inoltre, precisa le proprie conclusioni, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni così come già rassegnate, nell'atto di appello, nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica”.
Per l'appellato: “premessi impugnativamente tutti gli atti avversari, infondati in fatto e in diritto, ferme tutte le eccezioni già formulate nei precedenti atti e scritti difensivi, si precisano le conclusioni così come già rassegnate nell'interesse del Sig.
”. Controparte_1
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 479/2011, emesso dal Tribunale di Catanzaro, su richiesta del sig. , titolare della ditta Metal 2000, in data 17 Controparte_1
maggio 2011 e notificato in data 21 giugno 2011, veniva ingiunto al sig. Parte_1
il pagamento della complessiva somma di €5.180,00, portata da due fatture
[...]
(n. 51 del 31.12.2009 e n. 3 del 25.01.2010) relative alla realizzazione e messa in opera di infissi in alluminio, oltre agli interessi dalla data di scadenza sino all'effettivo soddisfo, e spese, competenze ed onorari del procedimento.
Con atto di citazione notificato il 27.07.2011 il sig. proponeva opposizione Pt_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e formulava contestualmente domanda riconvenzionale. In particolare, contestava sia la ultimazione dei lavori deducendo che nell'abitazione sita in Staletti (CZ), in via Vittorio n. 52, non erano mai stati istallati gli scuroni e che nell'abitazione sita in Staletti (CZ), in via Cannata n. 11, erano state istallate solamente le persiane;
sia il quantum debeatur in quanto della somma richiesta con il decreto ingiuntivo, egli aveva già versato un acconto di €
2.500,00, con una rimanenza di € 2.680,00. L'opponente chiedeva, poi, in via riconvenzionale la condanna del al pagamento del residuo dovuto per alcuni CP_1
lavori di edilizia da lui eseguiti in favore dell'opposto e relativi alla realizzazione di un muro in cemento armato, una platea e opere accessorie, per un importo complessivo di € 15.000,00, di cui era stato versato solo un acconto di € 7.500,00, sicchè, anche considerando come ancora da lui dovuta la somma di € 2.680,00, residuava un credito a suo favore di € 4.820,00.
Sulla scorta di tali premesse il sig. formulava le seguenti conclusioni: “in Pt_1
via preliminare accertare e dichiarare come illegittima e mai apposta, la formula esecutiva apposta sul decreto ingiuntivo n. 479/2011;in via principale revocare,
2 dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa, dichiarando altresì che il sig. nulla deve al sig. Parte_1
; in via riconvenzionale accertare e dichiarare che l'opponente, Controparte_1
sig. è creditore nei confronti del sig. della somma Pt_1 Controparte_1 complessiva di € 4.820,00, quale residuo, a favore del sig. , dei lavori di edilizia Pt_1
dallo stesso effettuati su commissione del sig. ; per tale motivo condannare CP_1 il sig. al pagamento in favore del sig. della somma di € Controparte_1 Pt_1
4.820,00, con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”.
Alla prima udienza del 17 gennaio 2012 parte opposta non si costituiva e il procuratore del sig. chiedeva i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., che il Pt_1 giudice concedeva rinviando all'udienza del 14 giugno 2012.
Alla predetta udienza il procuratore del chiedeva di essere ammesso alla Pt_1
prova per testi così come articolata nelle memorie depositate ed evidenziava che parte opposta, seppur ritualmente citata, non si era costituita, sicchè chiedeva al giudice che venisse pronunciata dichiarazione di contumacia.
Con ordinanza resa a verbale il giudice preliminarmente dichiarava la contumacia del convenuto, e ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva le prove testimoniali, rinviando per la relativa assunzione all'udienza del 19 febbraio 2013.
A tale udienza, escussi i testi richiesti, il difensore dell'opponente chiedeva disporsi c.t.u. al fine di quantificare i lavori effettuati dal , oggetto di domanda Pt_1
riconvenzionale.
Il giudice con ordinanza del 19 marzo 2013 disponeva c.t.u. e nominava all'uopo il geom. il quale prestava il giuramento di rito all'udienza del 4 CP_3
giugno 2013 e depositava la relazione di consulenza il 07.11.2013.
All'udienza del 28 novembre 2013 si costituiva il quale, nel Controparte_1 contestare quanto dedotto ed eccepito dall'opponente, chiedeva di essere rimesso in termini al fine di esplicare con pienezza il suo diritto di difesa. Tale istanza veniva rigettata con ordinanza del 03.12.2013.
Con sentenza n. 1130/18 il Tribunale rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava il sig. al pagamento, in favore del sig. , della somma di €1.884,43 oltre CP_1 Pt_1
accessori; compensava interamente le spese di lite, comprese quelle di c.t.u.. Il
Giudice di primo grado riteneva le circostanze poste a fondamento della pretesa
3 azionata in monitorio pienamente dimostrate dalla documentazione prodotta e di contro riteneva non provato il pagamento da parte del dell'acconto di Pt_1
€2.500,00; accoglieva la domanda riconvenzionale nei limiti dell'importo stabilito dal c.t.u. detratto quanto ricevuto dall'opponente.
1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata l'08.01.2019, sulla base dei seguenti motivi: 1) errata Parte_1 interpretazione ed applicazione delle regole sull'onere della prova in materia di opposizione a decreto ingiuntivo da parte del giudice di primo grado;
2) errata interpretazione ed applicazione delle regole in materia di preclusioni istruttorie;
3) errata interpretazione ed applicazione delle regole in materia di principio di non contestazione;
4) errore di calcolo sull'accertamento dei lavori eseguiti dal sig.
[...]
oggetto di domanda riconvenzionale. Parte_1
Sulla base dei predetti motivi, l'appellante chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza: “
1. In via principale e nel merito in accoglimento dello spiegato appello proposto accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 479/2011 con domanda riconvenzionale e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 479/2011; 2.
Accertare e dichiarare come parte opposta non ha offerto idonea documentazione a corredo per la dimostrazione dell'esecuzione ed ultimazione dei lavori di cui al decreto ingiuntivo n. 479/2011 e per l'effetto condannare il sig. Controparte_1 alla restituzione nei confronti del sig. della somma di € Parte_1
2.500,00, ricevuta a titolo di acconto, per l'esecuzione dei lavori sopra indicati;
3.
In merito alla spiegata riconvenzionale, accertare e dichiarare che i lavori eseguiti dal sig. per conto dell'opposto ammontano ad € 9384,43, Parte_1 oltre oneri IVA, come da relazione di consulenza tecnica d'ufficio del Geom.
[...]
, e per l'effetto condannare il sig. al pagamento in CP_3 Controparte_1 favore del sig. della somma di € 3.761,31 inclusa IVA;
4. Parte_1
Condannare, secondo il principio della soccombenza, il sig. , al Controparte_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore costituito ex art 93 c.p.c., per entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva con comparsa depositata in data 15.04.2019 il Controparte_1
quale chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'esito della prima udienza di trattazione del 14.05.2019 la Corte rinviava al 10 maggio 2022 per la precisazione delle conclusioni.
4 La causa subiva poi alcuni differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 16.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 17.12.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo e il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto intimamene connessi, l'appellante censura l'impugnata decisione nella parte in cui ha ritenuto che parte opposta abbia dimostrato l'avvenuta esecuzione della prestazione oggetto delle fatture poste a fondamento del monitorio. Osserva in proposito l'appellante che l'opposto si è disinteressato a partecipare al giudizio di primo grado, costituendosi, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, solamente in data 28 novembre 2013, dopo il deposito della c.t.u., e formulando istanza di rimessione in termini rigettata dal giudice di primo grado con ordinanza del 29 novembre 2013. Rileva, ancora, che, essendo la costituzione del CP_1 avvenuta dopo lo scadere dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., tutta la documentazione eventualmente prodotta era inammissibile e dunque inutilizzabile e che comunque l'opposto non aveva allegato alcunchè atto a dimostrare il corretto adempimento della prestazione su cui si fondava la pretesa creditoria azionata.
La doglianza è fondata.
Giova premettere che le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione
è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene.
Ora, la costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c., consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale, salva l'ipotesi contemplata dall'art. 294 c.p.c. che consente al contumace di essere rimesso in termini rispetto
5 ad attività che gli sarebbero precluse, dimostrando la sussistenza di un impedimento a lui non imputabile (Cassazione civile , sez. II , 03/01/2024 , n. 108; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 19274 del 2016; Cass. II, n. 9359/2013).
Nel caso che occupa parte opposta odierna appellata, costituitasi il 28.11.2013 quando già erano spirati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., era decaduta dalla facoltà di avanzare istanze istruttorie e allegare documenti a supporto delle proprie domande ed eccezioni, potendo svolgere unicamente attività difensiva di mera contestazione delle pretese avversarie.
I relativi documenti allegati alla comparsa di costituzione avrebbero dovuto, pertanto, essere considerati inammissibili e di essi il giudice non avrebbe potuto tenere conto ai fini del giudizio.
Peraltro, deve ulteriormente osservarsi che la mancanza agli atti del fascicolo di parte opposta relativo al giudizio di primo grado preclude qualsiasi verifica anche in ordine alla effettiva esistenza di tali documenti.
Tanto premesso, occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato.
Inoltre, nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Sul punto la Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare che
"In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la
6 non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto
l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione" (ex multis Cass. n. 23479/24).
Sulla scorta degli indicati principi, l'opposizione proposta dal deve essere Pt_1 accolta essendo mancata la prova dell'adempimento da parte del creditore ingiungente.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
2.3. Con il terzo motivo l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure abbia ritenuto non provato l'avvenuto pagamento a titolo di acconto dell'importo di
€ 2.500,00. Lamenta al riguardo che il Tribunale ha omesso di interpretare ed applicare adeguatamente le regole relative al principio di non contestazione, in particolare non ha considerato che parte opposta nella comparsa di costituzione e di risposta, depositata in data 28 marzo 2013 nessuna contestazione aveva sollevato circa l'avvenuto pagamento da parte della sig.ra coniuge Persona_1 dell'appellante, dell'importo di € 2.500,00 tramite assegno bancario Banca Carime
– Agenzia di Squillace Superiore n. 5022152948 dell'1 maggio 2009. Chiede, pertanto, che in riforma della sentenza impugnata il venga condannato alla CP_1 restituzione della somma di € 2.500,00, ricevuta a titolo di acconto.
Osserva la Corte che il motivo, nella parte in cui tende ad ottenere una pronuncia di condanna alla restituzione della somma, è inammissibile non rientrando tale petitum nelle conclusioni dell'atto di citazione in primo grado. Con l'opposizione, infatti, il si è limitato a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo o comunque Pt_1 la rideterminazione del quantum detratto l'acconto versato di €2.500,00 e, in via riconvenzionale, la condanna del al pagamento della residua somma dovuta CP_1
per i lavori edili svolti in suo favore. La domanda di condanna alla restituzione dell'acconto di €2.500,00 formulata per la prima volta in questa sede costituisce dunque domanda nuova, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
L'accoglimento dei primi due motivi e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo rendono, poi, superfluo qualsiasi accertamento sulla effettiva corresponsione dell'acconto.
2.4. Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado, nel determinare il quantum dovuto al per i lavori commissionati dal , ha Pt_1 CP_1
7 detratto l'acconto sull'importo accertato dal c.t.u. per complessivi €9.384,43 al netto dell'Iva, mentre avrebbe dovuto calcolare l'iva sull'importo totale determinato dal c.t.u. e poi detrarre l'acconto secondo il seguente calcolo: 9.384,43+1.876,88 di Iva al 20% =11.261,31 – 7.500,00 = € 3.761,31.
Anche tale motivo è fondato.
Ai fini del calcolo del residuo importo dovuto al Rizzo per i lavori oggetto di domanda riconvenzionale occorre considerare l'importo totale di detti lavori comprensivo di Iva che è pari ad €11.261,31. Detraendo da tale importo la somma di €7.500,00 corrisposta dal , il residuo dovuto all'odierno appellante è pari CP_1 ad €3.761,31.
La sentenza impugnata va, dunque, riformata anche in parte qua.
§ 3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, considerato l'esito complessivo del giudizio che vede soccombente il sig.
, le spese di entrambi i gradi vanno poste interamente a carico dell'appellato CP_1
e liquidate ai valori minimi, stante la semplicità delle questioni trattate.
Anche le spese della c.t.u. in primo grado vanno poste interamente a carico dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con citazione notificata l'08.01.2019, nei confronti di ,
[...] Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1130/2018, pubblicata il
26.06.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 479/2011, emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 17 maggio 2011;
b) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, della somma di €3.761,31;
[...]
8 c) condanna l'appellato alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellante nei due gradi del giudizio liquidandole: per il primo grado in
€2.299,92 per compensi, €66,17 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
per il secondo grado in €355,50 per spese vive ed in €1.739,4 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
il tutto da distrarsi in favore del difensore che ne ha fatto richiesta;
d) pone definitivamente a carico dell'appellato le spese di c.t.u. liquidate in primo grado.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 137/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Lorenzo Guarino;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Stefano Carabetta;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1130/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 26.06.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “nel riportarsi integralmente all'atto di citazione in appello, avverso la sentenza n. 1130/2018, alla documentazione prodotta, alle comparse conclusionali, alle memorie di replica, nonché a tutti i propri scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riprodotti, impugna e contesta tutto quanto dedotto ed eccepito in tutti gli scritti difensivi, redatti nell'interesse del sig. Controparte_2
1
[...] in quanto palesemente infondato in fatto e in diritto, inoltre, precisa le proprie conclusioni, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni così come già rassegnate, nell'atto di appello, nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica”.
Per l'appellato: “premessi impugnativamente tutti gli atti avversari, infondati in fatto e in diritto, ferme tutte le eccezioni già formulate nei precedenti atti e scritti difensivi, si precisano le conclusioni così come già rassegnate nell'interesse del Sig.
”. Controparte_1
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 479/2011, emesso dal Tribunale di Catanzaro, su richiesta del sig. , titolare della ditta Metal 2000, in data 17 Controparte_1
maggio 2011 e notificato in data 21 giugno 2011, veniva ingiunto al sig. Parte_1
il pagamento della complessiva somma di €5.180,00, portata da due fatture
[...]
(n. 51 del 31.12.2009 e n. 3 del 25.01.2010) relative alla realizzazione e messa in opera di infissi in alluminio, oltre agli interessi dalla data di scadenza sino all'effettivo soddisfo, e spese, competenze ed onorari del procedimento.
Con atto di citazione notificato il 27.07.2011 il sig. proponeva opposizione Pt_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e formulava contestualmente domanda riconvenzionale. In particolare, contestava sia la ultimazione dei lavori deducendo che nell'abitazione sita in Staletti (CZ), in via Vittorio n. 52, non erano mai stati istallati gli scuroni e che nell'abitazione sita in Staletti (CZ), in via Cannata n. 11, erano state istallate solamente le persiane;
sia il quantum debeatur in quanto della somma richiesta con il decreto ingiuntivo, egli aveva già versato un acconto di €
2.500,00, con una rimanenza di € 2.680,00. L'opponente chiedeva, poi, in via riconvenzionale la condanna del al pagamento del residuo dovuto per alcuni CP_1
lavori di edilizia da lui eseguiti in favore dell'opposto e relativi alla realizzazione di un muro in cemento armato, una platea e opere accessorie, per un importo complessivo di € 15.000,00, di cui era stato versato solo un acconto di € 7.500,00, sicchè, anche considerando come ancora da lui dovuta la somma di € 2.680,00, residuava un credito a suo favore di € 4.820,00.
Sulla scorta di tali premesse il sig. formulava le seguenti conclusioni: “in Pt_1
via preliminare accertare e dichiarare come illegittima e mai apposta, la formula esecutiva apposta sul decreto ingiuntivo n. 479/2011;in via principale revocare,
2 dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa, dichiarando altresì che il sig. nulla deve al sig. Parte_1
; in via riconvenzionale accertare e dichiarare che l'opponente, Controparte_1
sig. è creditore nei confronti del sig. della somma Pt_1 Controparte_1 complessiva di € 4.820,00, quale residuo, a favore del sig. , dei lavori di edilizia Pt_1
dallo stesso effettuati su commissione del sig. ; per tale motivo condannare CP_1 il sig. al pagamento in favore del sig. della somma di € Controparte_1 Pt_1
4.820,00, con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”.
Alla prima udienza del 17 gennaio 2012 parte opposta non si costituiva e il procuratore del sig. chiedeva i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., che il Pt_1 giudice concedeva rinviando all'udienza del 14 giugno 2012.
Alla predetta udienza il procuratore del chiedeva di essere ammesso alla Pt_1
prova per testi così come articolata nelle memorie depositate ed evidenziava che parte opposta, seppur ritualmente citata, non si era costituita, sicchè chiedeva al giudice che venisse pronunciata dichiarazione di contumacia.
Con ordinanza resa a verbale il giudice preliminarmente dichiarava la contumacia del convenuto, e ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva le prove testimoniali, rinviando per la relativa assunzione all'udienza del 19 febbraio 2013.
A tale udienza, escussi i testi richiesti, il difensore dell'opponente chiedeva disporsi c.t.u. al fine di quantificare i lavori effettuati dal , oggetto di domanda Pt_1
riconvenzionale.
Il giudice con ordinanza del 19 marzo 2013 disponeva c.t.u. e nominava all'uopo il geom. il quale prestava il giuramento di rito all'udienza del 4 CP_3
giugno 2013 e depositava la relazione di consulenza il 07.11.2013.
All'udienza del 28 novembre 2013 si costituiva il quale, nel Controparte_1 contestare quanto dedotto ed eccepito dall'opponente, chiedeva di essere rimesso in termini al fine di esplicare con pienezza il suo diritto di difesa. Tale istanza veniva rigettata con ordinanza del 03.12.2013.
Con sentenza n. 1130/18 il Tribunale rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava il sig. al pagamento, in favore del sig. , della somma di €1.884,43 oltre CP_1 Pt_1
accessori; compensava interamente le spese di lite, comprese quelle di c.t.u.. Il
Giudice di primo grado riteneva le circostanze poste a fondamento della pretesa
3 azionata in monitorio pienamente dimostrate dalla documentazione prodotta e di contro riteneva non provato il pagamento da parte del dell'acconto di Pt_1
€2.500,00; accoglieva la domanda riconvenzionale nei limiti dell'importo stabilito dal c.t.u. detratto quanto ricevuto dall'opponente.
1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata l'08.01.2019, sulla base dei seguenti motivi: 1) errata Parte_1 interpretazione ed applicazione delle regole sull'onere della prova in materia di opposizione a decreto ingiuntivo da parte del giudice di primo grado;
2) errata interpretazione ed applicazione delle regole in materia di preclusioni istruttorie;
3) errata interpretazione ed applicazione delle regole in materia di principio di non contestazione;
4) errore di calcolo sull'accertamento dei lavori eseguiti dal sig.
[...]
oggetto di domanda riconvenzionale. Parte_1
Sulla base dei predetti motivi, l'appellante chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza: “
1. In via principale e nel merito in accoglimento dello spiegato appello proposto accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 479/2011 con domanda riconvenzionale e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 479/2011; 2.
Accertare e dichiarare come parte opposta non ha offerto idonea documentazione a corredo per la dimostrazione dell'esecuzione ed ultimazione dei lavori di cui al decreto ingiuntivo n. 479/2011 e per l'effetto condannare il sig. Controparte_1 alla restituzione nei confronti del sig. della somma di € Parte_1
2.500,00, ricevuta a titolo di acconto, per l'esecuzione dei lavori sopra indicati;
3.
In merito alla spiegata riconvenzionale, accertare e dichiarare che i lavori eseguiti dal sig. per conto dell'opposto ammontano ad € 9384,43, Parte_1 oltre oneri IVA, come da relazione di consulenza tecnica d'ufficio del Geom.
[...]
, e per l'effetto condannare il sig. al pagamento in CP_3 Controparte_1 favore del sig. della somma di € 3.761,31 inclusa IVA;
4. Parte_1
Condannare, secondo il principio della soccombenza, il sig. , al Controparte_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore costituito ex art 93 c.p.c., per entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva con comparsa depositata in data 15.04.2019 il Controparte_1
quale chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'esito della prima udienza di trattazione del 14.05.2019 la Corte rinviava al 10 maggio 2022 per la precisazione delle conclusioni.
4 La causa subiva poi alcuni differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 16.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 17.12.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo e il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto intimamene connessi, l'appellante censura l'impugnata decisione nella parte in cui ha ritenuto che parte opposta abbia dimostrato l'avvenuta esecuzione della prestazione oggetto delle fatture poste a fondamento del monitorio. Osserva in proposito l'appellante che l'opposto si è disinteressato a partecipare al giudizio di primo grado, costituendosi, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, solamente in data 28 novembre 2013, dopo il deposito della c.t.u., e formulando istanza di rimessione in termini rigettata dal giudice di primo grado con ordinanza del 29 novembre 2013. Rileva, ancora, che, essendo la costituzione del CP_1 avvenuta dopo lo scadere dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., tutta la documentazione eventualmente prodotta era inammissibile e dunque inutilizzabile e che comunque l'opposto non aveva allegato alcunchè atto a dimostrare il corretto adempimento della prestazione su cui si fondava la pretesa creditoria azionata.
La doglianza è fondata.
Giova premettere che le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione
è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene.
Ora, la costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c., consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale, salva l'ipotesi contemplata dall'art. 294 c.p.c. che consente al contumace di essere rimesso in termini rispetto
5 ad attività che gli sarebbero precluse, dimostrando la sussistenza di un impedimento a lui non imputabile (Cassazione civile , sez. II , 03/01/2024 , n. 108; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 19274 del 2016; Cass. II, n. 9359/2013).
Nel caso che occupa parte opposta odierna appellata, costituitasi il 28.11.2013 quando già erano spirati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., era decaduta dalla facoltà di avanzare istanze istruttorie e allegare documenti a supporto delle proprie domande ed eccezioni, potendo svolgere unicamente attività difensiva di mera contestazione delle pretese avversarie.
I relativi documenti allegati alla comparsa di costituzione avrebbero dovuto, pertanto, essere considerati inammissibili e di essi il giudice non avrebbe potuto tenere conto ai fini del giudizio.
Peraltro, deve ulteriormente osservarsi che la mancanza agli atti del fascicolo di parte opposta relativo al giudizio di primo grado preclude qualsiasi verifica anche in ordine alla effettiva esistenza di tali documenti.
Tanto premesso, occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato.
Inoltre, nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Sul punto la Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare che
"In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la
6 non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto
l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione" (ex multis Cass. n. 23479/24).
Sulla scorta degli indicati principi, l'opposizione proposta dal deve essere Pt_1 accolta essendo mancata la prova dell'adempimento da parte del creditore ingiungente.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
2.3. Con il terzo motivo l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure abbia ritenuto non provato l'avvenuto pagamento a titolo di acconto dell'importo di
€ 2.500,00. Lamenta al riguardo che il Tribunale ha omesso di interpretare ed applicare adeguatamente le regole relative al principio di non contestazione, in particolare non ha considerato che parte opposta nella comparsa di costituzione e di risposta, depositata in data 28 marzo 2013 nessuna contestazione aveva sollevato circa l'avvenuto pagamento da parte della sig.ra coniuge Persona_1 dell'appellante, dell'importo di € 2.500,00 tramite assegno bancario Banca Carime
– Agenzia di Squillace Superiore n. 5022152948 dell'1 maggio 2009. Chiede, pertanto, che in riforma della sentenza impugnata il venga condannato alla CP_1 restituzione della somma di € 2.500,00, ricevuta a titolo di acconto.
Osserva la Corte che il motivo, nella parte in cui tende ad ottenere una pronuncia di condanna alla restituzione della somma, è inammissibile non rientrando tale petitum nelle conclusioni dell'atto di citazione in primo grado. Con l'opposizione, infatti, il si è limitato a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo o comunque Pt_1 la rideterminazione del quantum detratto l'acconto versato di €2.500,00 e, in via riconvenzionale, la condanna del al pagamento della residua somma dovuta CP_1
per i lavori edili svolti in suo favore. La domanda di condanna alla restituzione dell'acconto di €2.500,00 formulata per la prima volta in questa sede costituisce dunque domanda nuova, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
L'accoglimento dei primi due motivi e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo rendono, poi, superfluo qualsiasi accertamento sulla effettiva corresponsione dell'acconto.
2.4. Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado, nel determinare il quantum dovuto al per i lavori commissionati dal , ha Pt_1 CP_1
7 detratto l'acconto sull'importo accertato dal c.t.u. per complessivi €9.384,43 al netto dell'Iva, mentre avrebbe dovuto calcolare l'iva sull'importo totale determinato dal c.t.u. e poi detrarre l'acconto secondo il seguente calcolo: 9.384,43+1.876,88 di Iva al 20% =11.261,31 – 7.500,00 = € 3.761,31.
Anche tale motivo è fondato.
Ai fini del calcolo del residuo importo dovuto al Rizzo per i lavori oggetto di domanda riconvenzionale occorre considerare l'importo totale di detti lavori comprensivo di Iva che è pari ad €11.261,31. Detraendo da tale importo la somma di €7.500,00 corrisposta dal , il residuo dovuto all'odierno appellante è pari CP_1 ad €3.761,31.
La sentenza impugnata va, dunque, riformata anche in parte qua.
§ 3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, considerato l'esito complessivo del giudizio che vede soccombente il sig.
, le spese di entrambi i gradi vanno poste interamente a carico dell'appellato CP_1
e liquidate ai valori minimi, stante la semplicità delle questioni trattate.
Anche le spese della c.t.u. in primo grado vanno poste interamente a carico dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con citazione notificata l'08.01.2019, nei confronti di ,
[...] Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1130/2018, pubblicata il
26.06.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 479/2011, emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 17 maggio 2011;
b) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, della somma di €3.761,31;
[...]
8 c) condanna l'appellato alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellante nei due gradi del giudizio liquidandole: per il primo grado in
€2.299,92 per compensi, €66,17 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
per il secondo grado in €355,50 per spese vive ed in €1.739,4 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
il tutto da distrarsi in favore del difensore che ne ha fatto richiesta;
d) pone definitivamente a carico dell'appellato le spese di c.t.u. liquidate in primo grado.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
9