Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/04/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3605/2024 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI Parte_1
MANCUSO
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. STEFANIA DI CATO, MARCELLO CARNOVALE e UMBERTO
FERRATO
resistente
Oggetto: ricorso avverso comunicazione di indebita fruizione di regime contributivo agevolato
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' deducendo che con comunicazione in data 11.04.2022 CP_1
l' aveva disposto il recupero, per un importo di euro 6.406,56, della CP_2 contribuzione dovuta e non versata per indebita fruizione di agevolazioni contributive non spettanti negli anni 2017 e 2018.
Lamentava che nel respingere il ricorso amministrativo l' ha CP_1 erroneamente sostenuto che non sarebbe stata compilata la sezione II del quadro LM del modello unico (appositamente predisposta dall'Agenzia delle Entrate per poter usufruire del beneficio contributivo) ma la sezione I;
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8, del d.P.R. n. 322 del 1998, la dichiarazione integrativa da lui presentata deve ritenersi irrilevante.
Dedotta la sussistenza dei presupposti per fruire delle agevolazioni contributive indicate ai commi da 77 a 84 della predetta legge 190/2014, concludeva chiedendo “Accertare e dichiarare l'illegittimità per i motivi sopra esposti della delibera n. 31 emessa dal Comitato Amministratore della Gestione dei
Contributi e delle Prestazioni Previdenziali degli Artigiani dell nella seduta CP_1 del 15/02/2024, in quanto illegittima per violazione di legge, con ogni presupposta
e/o conseguente statuizione anche in termini di nullità degli importi contributivi e sanzionatori richiesti in restituzione dall sulla base del predetto CP_1 provvedimento impugnato”.
Costituendosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto, riportandosi alle determinazioni assunte in sede amministrative e deducendo che è onere del ricorrente provare di aver diritto alle agevolazioni contributive.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 07.03.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte con termine per il deposito alla data del 03.04.2025.
La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza in data 25.03.2025.
Il ricorso è infondato.
Rileva il Tribunale che è pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte
l'affermazione del principio di diritto, secondo cui “in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (Cass. sez. lav. n.
5137 del 9.3.2006; in senso conf. Cass. sez. lav. n. 16351 del 24.7.2007”, richiamate nella più recente ordinanza n. 1157/2018).
2 Il ricorrente deduce di aver diritto alle agevolazioni contributive indicate ai commi da 77 a 84, art. 1, della legge 190/2014.
Il comma 54 dell'art. 1 legge citata dispone“I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986”.
Ebbene, il ricorrente si è limitato a lamentare l'illegittimità del provvedimento di recupero per avere l erroneamente sostenuto che CP_1 non sarebbe stata compilata la sezione II del quadro LM del modello unico, ma non ha in alcun modo dedotto (se non facendo riferimento alla circostanza di aver fruito delle agevolazioni in anni pregressi) la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del regime forfettario, con riferimento all'entità dei ricavi (“non superiori a euro 85.000”) e delle spese “per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi…”.
In definitiva, il ricorrente ha ritenuto a tal fine sufficiente la circostanza di aver fruito in passato del regime forfettario, senza provare o chiedere di
3 provare la sussistenza dei requisiti per poterne fruire, così rimanendo non assolto l'onere della prova su di esso gravante in giudizio.
“Ad abundantiam” si osserva che effettivamente il ricorrente nella dichiarazione presentata il 30.10.2018 non ha compilato la sezione II del quadro LM (cfr. allegato 3 alla memoria dell' integrando la CP_1 dichiarazione solo il 02.09.2022, dopo aver ricevuto la comunicazione di recupero dei contributi non versati, laddove tale integrazione, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata dall' (ordinanza n. CP_1
2921/2019) appare tardiva in relazione al disposto di cui all'art. 2, comma 8,
DPR n. 322/1998 che richiama l'art. 3 del DPR 600/73 (entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro
2.697,00, oltre accessori dovuti.
Cosenza, 05/04/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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