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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/10/2025, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 106/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 106/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Alessandro Mario Malnati (PEC del Foro Email_1
di Varese, domiciliato presso il suo studio in Varese alla Piazza Venti Settembre n. 2, come da procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv CP_1 C.F._2
TT US (PEC del Foro di Varese, Email_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varese, Via Cavour n. 35, come da procura in atti. pagina 1 di 14 APPELLATA
OGGETTO: Arricchimento senza causa
Conclusioni
Per l'LA Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello,
RIFORMARE per i motivi sopra esposti, l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di Varese in data 01/12/2023 Rep. 1581/2023 del 04/12/2023 in persona del Giudice Dott.ssa
LE EG nella parte in cui rigetta la domanda subordinata come svolta in primo grado e per l'effetto
NEL MERITO
Accertare che i tre bonifici disposti dal Sig. a favore della Sig.ra Parte_1 CP_1
nelle date del 13/05/2019, 16/05/2019 e 24/06/2019 rispettivamente di € 30.000,00#, €
50.000,00#, € 6.000,00#. così per complessivi € 86.000,00#, costituiscono indebito arricchimento della seconda a danno del primo.
Per l'effetto, condannare la Sig.ra alla restituzione in favore del Sig. CP_1 [...]
della somma sopra indicata nei limiti dell'arricchimento della stessa pari ad Parte_1
€ 86.000,00#, ovvero di quella diversa che il Giudice riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compenso professionale del primo grado.
Con vittoria di spese e compenso professionale per il presente procedimento”.
Per l'appellata CP_2
“Piaccia alla Corte Ill.ma, contrariis rejectis,
Rigettare l'appello proposto da alla Ordinanza ex art 702 bis c.p.c. Parte_1
resa dal Tribunale di Varese in data 1/12/23 rep 1581/23 del 4/12/23 in persona della
Dr.ssa LE EG, in quanto infondato in fatto e in diritto;
pagina 2 di 14 Con vittoria di spese del presente grado di giudizio”.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il sig. conveniva in giudizio Parte_1
avanti il Tribunale di Varese la sig.ra esponendo, in fatto, quanto segue: CP_1
- che egli aveva intrattenuto con la sig.ra a far data dal 2019, una CP_1
relazione sentimentale sfociata nell'anno 2020 in una convivenza more uxorio, ormai terminata;
- che, nel corso di tale rapporto sentimentale, per evidente mero spirito di liberalità, egli aveva effettuato tre distinti bonifici in favore della convenuta, rispettivamente di euro
30.000,00 in data 13.05.2019, di euro 50.000,00 in data 16.05.2019 e di euro 6.000,00 in data 24.06.2019, per un importo complessivo di Euro 86.000,00.
Parte ricorrente, qualificando le predette dazioni come donazioni di non modico valore, deduceva la violazione dell'art. 782 c.c. per omesso rispetto della forma dell'atto pubblico prevista ad substantiam, con conseguente nullità della donazione e diritto di ripetere quanto corrisposto.
Secondo il sig. invero, una donazione quale quella per cui era causa non Parte_1
sarebbe potuta rientrare nell'ambito delle donazioni di modico valore previste dall'art. 783 c.c. per carenza degli indici necessari per valutare il requisito della “modicità”, in quanto la somma complessiva di Euro 86.000,00 non sarebbe stata di valore contenuto né dal punto di vista oggettivo né dal punto di vista soggettivo e comportava certamente un impoverimento del disponente, tenuto conto delle sue condizioni economiche e reddituali.
Il ricorrente chiedeva, quindi, in via principale, di dichiarare la nullità, per violazione dell'art. 782 c.c., delle donazioni dallo stesso disposte in favore della sig.ra CP_1
, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme ad essa
[...]
pagina 3 di 14 versate, con i tre distinti bonifici, per l'importo complessivo di euro 86.000,00; in via subordinata, di condannare la convenuta alla restituzione della predetta somma per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
2) Costituendosi in giudizio, la sig.ra contestava la fondatezza della CP_1
domanda principale di controparte sotto il profilo della qualificazione giuridica da attribuire alla dazione della somma di denaro di cui si discuteva che, nel caso, doveva essere qualificata come donazione indiretta (per la quale non era richiesta la forma dell'atto pubblico) avente ad oggetto la quota del 50 % di un immobile che era stato acquistato da attore e convenuta in comunione con il versamento dell'importo di Euro
80.000,00 ciascuno.
La convenuta, in subordine, deduceva che, stante il rapporto di convivenza, la dazione della somma di denaro doveva essere ricondotta ad un'obbligazione naturale, con conseguente infondatezza della pretesa restitutoria;
che, del resto, le somme corrisposte non avrebbero superato il limite della proporzionalità necessario per configurare l'ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., e, ciò, alla luce della lunga durata della convivenza intercorsa tra le parti, durata dall'ottobre 2017 sino al maggio 2022.
3) Il Tribunale di Varese, con l'ordinanza ex art. 702 c.p.c. impugnata in questa sede, ha integralmente rigettato il ricorso ed ha condannato la parte ricorrente Parte_1
a rimborsare in favore della parte convenuta le spese di lite liquidate in CP_1
euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Il Giudice di primo grado, in particolare, dopo aver premesso che oggetto di contrasto tra le parti era (non già il fatto della dazione della somma di denaro ma) la qualificazione giuridica dei versamenti di denaro effettuati dall'attore in favore della convenuta, ha rilevato che “in applicazione del generale principio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., ciascuna parte che abbia dedotto una specifica qualificazione giuridica dell'erogazione degli importi per cui è causa è tenuta a fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie normativa invocata“; che, nel caso, il pagina 4 di 14 sig. non aveva “fornito, pur avendone il relativo onere, la prova Parte_1
dell'animus donandi in relazione alle tre disposizioni di bonifico”; che del resto, “la prova dell'erogazione di denaro in favore di un determinato soggetto non costituisce, di per sé, prova sufficiente a ritenere integrata la fattispecie della donazione diretta invocata da parte ricorrente a sostegno della pretesa restitutoria invocata in questa sede. Tale qualificazione, come detto, avrebbe richiesto la prova del c.d. animus donandi in capo al ricorrente, ma tale prova non risulta essere stata fornita in giudizio”; che, da ciò, conseguiva il rigetto della domanda principale.
Il giudice di primo grado ha, altresì, rigettato la domanda subordinata di condanna della resistente per ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'artt. 2041-2042 c.c., in quanto tale domanda difettava del requisito della residualità richiesto dalla legge.
Sotto tale profilo, il Tribunale ha, anzitutto, richiamato che “il carattere residuale dell'azione non preclude che questa sia proposta in via subordinata ad altra domanda contrattuale, come nel caso di specie avvenuto. Tuttavia, quando ciò accade, è necessario distinguere a seconda che l'esame della domanda subordinata dipenda dalla non fondatezza della domanda principale per difetto del titolo posto alla base della domanda stessa oppure dal mancato raggiungimento della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta in via principale. (…) Nel secondo caso, in cui la domanda principale sia rigettata perché l'attore non ha fornito la prova degli elementi costitutivi del titolo, la domanda di ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata non ha carattere residuale ma la sua proposizione è finalizzata a sopperire proprio a quelle carenze probatorie delle quali è responsabile parte attrice, non ad assicurare un rimedio restitutorio che altrimenti non potrebbe avere (in tal senso v. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 14944 del 11/05/2022)”.
Il giudice di primo grado ha, quindi, rilevato che “in questo secondo caso, analogo al caso in esame, difetta il requisito della residualità che legittima la proposizione in via subordinata dell'azione di ingiustificato arricchimento, essendo stata la domanda pagina 5 di 14 rigettato per difetto di prova dei presupposti fondanti”; che, pertanto, anche la domanda subordinata doveva essere integralmente rigettata.
4) Avverso tale ordinanza ha proposto impugnazione il sig. il quale, con il Parte_1
proprio atto di appello, ha chiesto di accertare che i tre bonifici da esso disposti in favore della Sig.ra costituivano ingiustificato arricchimento di questa, con conseguente CP_1
condanna della parte appellata alla restituzione della somma di euro 86.000,00 oltre accessori, previa riforma dell'ordinanza impugnata per un unico motivo così titolato:
Esclusione della applicabilità della disciplina sulla donazione - conseguente applicabilità della disciplina sull'indebito arricchimento.
L'LA, con tale motivo di appello, ha censurato l'ordinanza del Tribunale unicamente nella parte in cui il giudice di primo grado, dopo aver rigettato la domanda restitutoria azionata in via principale (con la quale era stata chiesta la restituzione del denaro conferito alla convenuta sull'assunto che la dazione fosse da qualificarsi CP_1
come donazione, da ritenersi nulla per difetto di forma), ha, poi, rigettato anche la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, avendo erroneamente ritenuto che non ricorresse il presupposto della residualità di cui all'art. 2042 c.c.
5) Costituendosi in giudizio l'appellata contestando il motivo di appello CP_1
avversario e dichiarando di condividere la valutazione svolta dal giudice di primo grado, ha chiesto il rigetto dell'appello con la conferma dell'ordinanza impugnata.
Motivi della decisione
6) Ad avviso della Corte l'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito illustrati.
Va richiamato che con l'atto di appello è stata impugnata la sentenza di primo grado solo nella parte in cui è stata rigetta la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento per ritenuto difetto del requisito di residualità ex art. 2042 c.c. a fronte pagina 6 di 14 dell'avvenuto rigetto della domanda principale, rigetto che era stato motivato dal fatto che “l'attore non ha fornito la prova degli elementi costitutivi del titolo”.
Posto che ai sensi dell'art. 2042 c.c. “l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”, l'azione generale di arricchimento deve ritenersi ammissibile solo in assenza di un altro rimedio specifico fondato sul contratto, sulla legge ovvero su clausole generali.
Il tema riguarda la proponibilità di una domanda di ingiustificato arricchimento svolta in via subordinata rispetto ad una domanda principale, fondata su titolo contrattuale o extracontrattuale, per il caso che questa sia ritenuta infondata.
In generale, va detto che non vi sono mai state questioni sulla possibilità di proporre la domanda di ingiustificato arricchimento in via subordinata rispetto ad una domanda principale fondata su un titolo contrattuale, salvo verificare la ricorrenza della residualità alla luce delle ragioni del rigetto della domanda principale.
7) L'LA, in particolare, ha contestato l'interpretazione fornita dal Tribunale sui limiti posti dall' art. 2042 c.c., in ordina al carattere residuale dell'azione di ingiustificato arricchimento, sostenendo che “merita invece adesione l'esegesi sposata dalla migliore dottrina e dalla più recente ed illuminata giurisprudenza che chiariscono come, ai fini della esclusione della esperibilità della suddetta azione, non sia sufficiente che la domanda spiegata in via principale venga rigettata ma occorra invero indagare quali siano le ragioni di detto rigetto ed, in particolare, se lo stesso dipenda dalla mancata dimostrazione della applicabilità dell'azione concorrente ovvero se, dimostrata l'applicabilità di tale azione, la relativa domanda debba comunque rigettarsi per altri motivi: solo in questa seconda ipotesi, difatti, l'azione di arricchimento potrà ritenersi preclusa per difetto di residualità”.
A conforto dell'ammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, nel caso di specie, l'LA ha richiamato la recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite pagina 7 di 14 5.12.2023 n. 33954, “resa in relazione ad una fattispecie nella quale si dibatteva circa la esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c., spiegata in via subordinata rispetto ad un'azione principale esercitata a norma dell'art. 1337 c.c., poi rigettata dal giudice di merito”.
Con detta sentenza è stato affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo.
Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.”
Alla stregua di tali principi, l'LA ha, quindi, sostenuto “che il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere non esperibile il rimedio dell'arricchimento” in quanto
“non ritenendo il giudice applicabile l'istituto della donazione, consegue che deve ritenersi ammissibile l'azione di arricchimento in ragione della impossibilità di azionare in concreto altra e diversa azione fondata su un titolo, la donazione, che il giudice ha ritenuto non sussistere”.
L'LA ha, quindi, concluso nel senso che “comprovata documentalmente la dazione del denaro e l'arricchimento senza titolo della con contestuale CP_1
impoverimento del quest'ultimo risulta legittimato a richiedere la Parte_1
restituzione di quanto reso nella misura dell'altrui arricchimento corrispondente al valore nominale della dazione pari ad € 86.000,00”.
8) La parte appellata, contestando tale motivo di appello, ha sottolineato che
“giustamente il giudicante, rilevato il mancato raggiungimento della prova circa i fatti costitutivi della domanda principale (leggasi mancata prova dell'animus donandi) rigettava la stessa”; che, “altrettanto giustamente, e sulla base dell'Ordinanza della pagina 8 di 14 Cassazione Sez terza n 14944 dell'11/5/22 rigettava anche la domanda subordinata di arricchimento senza causa in quanto la stessa, nel caso in cui la domanda principale sia rigettata perché l'attore non ha fornito la prova degli elementi costitutivi del titolo, come nel nostro caso, ...non ha carattere residuale ma la sua proposizione è finalizzata a sopperire proprio a quelle carenze probatorie delle quali è responsabile parte attrice, non ad assicurare un rimedio restitutorio che altrimenti non potrebbe avere”.
Ha, poi, sostenuto che anche la sentenza della Cassazione SS. UU. n. 33954/2023, richiamata dalla parte LA, darebbe conferma alla bontà della decisione del giudice di primo grado, ove si consideri che, con tale pronuncia, la Suprema Corte ha tenuto fermo il principio per cui “per evitare elusioni della norma resta precluso
l'esercizio dell'azione di arricchimento ove l'azione suscettibile di proposizione in via principale sia andata persa per un comportamento imputabile all'impoverito e, quindi, con riferimento ai casi di più frequente applicazione, per la prescrizione ovvero per la decadenza”, dovendosi “distinguere tra le ipotesi in cui il rigetto derivi dal riconoscimento della carenza ab origine dei presupposti fondanti la domanda cd. principale, da quelli in cui derivi dall'inerzia dell'impoverito ovvero dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa di un suo interesse”.
9) Ad avviso della Corte, per risolvere la questione dibattuta tra le parti, circa la ricorrenza o meno, nel caso, del requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c. in relazione alla domanda di ingiustificato arricchimento proposta dall'LA nei confronti della parte appellata per conseguire l'indennizzo richiesto per il complessivo importo di euro 86.000,00 (pacificamente corrisposto dal primo alla seconda), occorre fare riferimento alla già citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 33954 del 5/12/2023, con la quale è stato affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - pagina 9 di 14 sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”.
Va, quindi, richiamato che tale principio è stato affermato dalla Suprema Corte all'esito del seguente ragionamento: “se il rigetto della domanda risarcitoria è ascrivibile a ragioni che consentano di affermare la carenza del titolo posto a fondamento della relativa domanda (nel caso di carenza degli elementi costitutivi della fattispecie legale ovvero in presenza di elementi impeditivi), risulta quindi ammissibile la proposizione dell'azione di arricchimento, che mantiene in tal modo il suo carattere residuale.
Allorché sia esclusa la fondatezza della domanda ex art. 2043 c.c., perché la condotta dell'arricchito non si caratterizza per la presenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma (ovvero in caso di azione ex art. 1337 c.c., perché non è dato riscontrare la violazione della regola della buona fede nella condotta del convenuto), resta esclusa la stessa sussistenza ab origine di un titolo fondante una domanda suscettibile di essere avanzata in via principale e con carattere assorbente della domanda ex art. 2041 c.c., di cui deve perciò affermarsi la proponibilità. Viceversa, resta impregiudicata l'efficacia preclusiva derivante dalla regola della sussidiarietà ove il rigetto sia dipeso da prescrizione o decadenza ovvero nel caso in cui derivi dalla carenza di prova circa
l'esistenza del danno ingiusto. La soluzione che distingue a seconda delle ragioni del rigetto della domanda risarcitoria si configura così idonea a salvaguardare le varie rationes che si reputa sorreggano la regola della residualità, in quanto accanto al rispetto del principio della certezza del diritto, è tutelata anche la regola di equità che sottende la previsione di cui all'art. 2041 c.c., riconoscendosi all'impoverito il ristoro
pagina 10 di 14 per quelle situazioni che siano già ab origine prive di un rimedio riconosciuto dalla legge.”
Va, quindi, detto che, con tale pronuncia, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, nonostante quest'ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell'obbligo di buona fede da parte del convenuto.
Va, poi, detto che, con successiva pronuncia, la Suprema Corte, nel ribadire il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, ha confermato, sul punto, una sentenza impugnata che aveva ritenuto ammissibile l'azione di arricchimento senza causa, in relazione a dazioni di denaro, proposta in via subordinata rispetto all'azione ex art. 2932
c.c., basata su di un patto fiduciario di intestazione di un immobile, ritenuta infondata per difetto di prova del pactum fiduciae e, dunque, per inesistenza ab origine del titolo giustificativo dell'azione” (Cass. 13/3/2024 n. 6735).
Con tale pronuncia la Cassazione ha chiarito che se il titolo contrattuale allegato dall'attore, e contestato dal convenuto, non viene dimostrato dal primo “ciò significa semplicemente che il titolo non c'è: dunque, nulla osta alla proponibilità della domanda subordinata ex art. 2041 c.c. e alla sua delibazione nel merito (v. in particolare par. 6 della citata Cass., Sez. Un., n. 33954/2023, pp. 27-28)”; che, invero, nel caso, non potrebbero porsi ostacoli all'ammissibilità dell'azione spiegata, in via subordinata ex art. 2041 c.c., “perché il potenziale concorso tra azioni s'è risolto in un concorso meramente apparente: molto semplicemente, l'azione contrattuale proposta dal predetto
è infondata perché il titolo non esiste ab origine (id est, non è mai esistito), come appunto accertato dal giudice del merito, sicché del tutto correttamente la Corte fiorentina – una volta rigettata detta domanda – ha esaminato l'azione di arricchimento senza causa” (cfr. Cass. 13/3/2024 n. 6735).
pagina 11 di 14 Ebbene, pacifico essendo che le dazioni di denaro effettuate dall'LA in favore della parte appellata non possano essere ricondotte a donazione (non essendo stata impugnata la sentenza emessa dal giudice di primo grado nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della donazione per difetto di prova dell'animus donandi), non esistendo “ab origine” il diverso titolo (la donazione) in base al quale era stata proposta la domanda di restituzione in via principale (domanda che, svolta sull'assunto della nullità della donazione, è stata ritenuta infondata per difetto della donazione), sulla scorta dei principi di diritto sopra richiamati, deve ritenersi che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, sia proponibile, in via subordinata, l'azione di ingiustificato arricchimento, posto che, nel caso, l'impoverito odierno LA non avrebbe alcuna altra azione per conseguire il ristoro per le attribuzioni effettuate in favore della parte appellata, non essendo percorribile, come detto, l'azione che lo stesso aveva svolto in via principale per difetto dei presupposti di applicabilità della relativa disciplina.
Ne' pare che la pretesa di indennizzo per ingiustificato arricchimento possa ritenersi impedita, nel caso, dall'allegazione genericamente svolta dalla parte appellata circa la riconducibilità degli apporti di denaro per cui è causa all'ambito “di una obbligazione naturale discendente dal rapporto more uxorio intercorso tra le parti”.
Al riguardo, va richiamato che le attribuzioni finanziarie effettuate nel corso del rapporto a favore del convivente "more uxorio" per far fronte alle esigenze della famiglia “configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del solvens" (Cass. 13/6/2023 n. 16864); che, pertanto, “è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e pagina 12 di 14 patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (Cass. 30/4/2025 n. 11337).
Al riguardo, quanto al profilo della proporzionalità, va detto che nulla è dato sapere sulle modalità della convivenza (comunque di breve durata) così come sui contributi reciprocamente portati dalle parti per far fronte alle esigenze della convivenza;
che, quanto al requisito dell'adeguatezza, la dazione del complessivo importo di euro
86.000,00 da parte dell'LA (sia pur nel quadro del rapporto di convivenza) pare, comunque, sproporzionata rispetto ai redditi, di assoluta normalità, documentati dell'LA (il quale, nel 2018, risulta aver percepito come lavoratore dipendente in
Svizzera un salario di CF 32.170,00) ed all'entità delle sue proprietà immobiliari che, come da esso dedotto e documentato, al netto della casa di abitazione, si riducono a minime quote di comproprietà di 1/6 o 1/12 su pochi beni ereditati dai genitori.
Per le considerazioni svolte deve ritenersi meritevole di accoglimento la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento proposta dall'LA per l'importo di euro 86.000,00, potendosi rilevare, da un lato, che è pacifico che l'LA si sia impoverito di detta somma a seguito dei tre bonifici bancari effettuati in favore dell'appellata per tale complessivo importo;
da un altro lato, che è altrettanto pacifico che la parte appellata si sia arricchita per un importo quantomeno pari alla somma complessivamente ricevuta, avendo la stessa dedotto di aver impiegato le somme ricevute per l'acquisto di una casa di abitazione.
In accoglimento della domanda attrice, la parte appellata va, pertanto, condannata a pagare all'LA la somma di euro 86.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
10) Secondo il criterio della soccombenza, l'appellata va condannata a CP_1
rimborsare alla parte LA le spese di lite per entrambi i gradi di Parte_1
giudizio, come liquidate in dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M. n. 55/2014
(e successive modifiche), con liquidazione dei compensi ai parametri minimi di tariffa, pagina 13 di 14 avuto riguardo al valore della domanda, all'assenza di attività istruttoria (essendosi peraltro svolto il giudizio di primo grado con rito sommario), alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria ed ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitamente pronunciando sull'appello proposto dal sig. Parte_1
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Varese in data
1/12/2023, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e riforma dell'ordinanza impugnata, accerta e dichiara l'ingiustificato arricchimento della parte appellata in relazione alle somme CP_1
a questa corrisposte dalla parte LA e, per l'effetto, condanna Parte_1
l'appellata a pagare all'LA la somma di euro CP_1 Parte_1
86.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2) condanna l'appellata a rimborsare alla parte LA CP_1 Parte_1
le spese di lite liquidate:
[...]
A) quanto al primo grado, in complessivi euro 4.579,50, di cui euro 379,50 per spese esenti ed euro 4.200,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre accessori di legge;
B) quanto al secondo grado, in complessivi euro 6.138,50, di cui euro 1.138,50 per spese esenti ed euro 5.000,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11/6/2025.
Il consigliere estensore Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 106/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Alessandro Mario Malnati (PEC del Foro Email_1
di Varese, domiciliato presso il suo studio in Varese alla Piazza Venti Settembre n. 2, come da procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv CP_1 C.F._2
TT US (PEC del Foro di Varese, Email_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varese, Via Cavour n. 35, come da procura in atti. pagina 1 di 14 APPELLATA
OGGETTO: Arricchimento senza causa
Conclusioni
Per l'LA Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello,
RIFORMARE per i motivi sopra esposti, l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di Varese in data 01/12/2023 Rep. 1581/2023 del 04/12/2023 in persona del Giudice Dott.ssa
LE EG nella parte in cui rigetta la domanda subordinata come svolta in primo grado e per l'effetto
NEL MERITO
Accertare che i tre bonifici disposti dal Sig. a favore della Sig.ra Parte_1 CP_1
nelle date del 13/05/2019, 16/05/2019 e 24/06/2019 rispettivamente di € 30.000,00#, €
50.000,00#, € 6.000,00#. così per complessivi € 86.000,00#, costituiscono indebito arricchimento della seconda a danno del primo.
Per l'effetto, condannare la Sig.ra alla restituzione in favore del Sig. CP_1 [...]
della somma sopra indicata nei limiti dell'arricchimento della stessa pari ad Parte_1
€ 86.000,00#, ovvero di quella diversa che il Giudice riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compenso professionale del primo grado.
Con vittoria di spese e compenso professionale per il presente procedimento”.
Per l'appellata CP_2
“Piaccia alla Corte Ill.ma, contrariis rejectis,
Rigettare l'appello proposto da alla Ordinanza ex art 702 bis c.p.c. Parte_1
resa dal Tribunale di Varese in data 1/12/23 rep 1581/23 del 4/12/23 in persona della
Dr.ssa LE EG, in quanto infondato in fatto e in diritto;
pagina 2 di 14 Con vittoria di spese del presente grado di giudizio”.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il sig. conveniva in giudizio Parte_1
avanti il Tribunale di Varese la sig.ra esponendo, in fatto, quanto segue: CP_1
- che egli aveva intrattenuto con la sig.ra a far data dal 2019, una CP_1
relazione sentimentale sfociata nell'anno 2020 in una convivenza more uxorio, ormai terminata;
- che, nel corso di tale rapporto sentimentale, per evidente mero spirito di liberalità, egli aveva effettuato tre distinti bonifici in favore della convenuta, rispettivamente di euro
30.000,00 in data 13.05.2019, di euro 50.000,00 in data 16.05.2019 e di euro 6.000,00 in data 24.06.2019, per un importo complessivo di Euro 86.000,00.
Parte ricorrente, qualificando le predette dazioni come donazioni di non modico valore, deduceva la violazione dell'art. 782 c.c. per omesso rispetto della forma dell'atto pubblico prevista ad substantiam, con conseguente nullità della donazione e diritto di ripetere quanto corrisposto.
Secondo il sig. invero, una donazione quale quella per cui era causa non Parte_1
sarebbe potuta rientrare nell'ambito delle donazioni di modico valore previste dall'art. 783 c.c. per carenza degli indici necessari per valutare il requisito della “modicità”, in quanto la somma complessiva di Euro 86.000,00 non sarebbe stata di valore contenuto né dal punto di vista oggettivo né dal punto di vista soggettivo e comportava certamente un impoverimento del disponente, tenuto conto delle sue condizioni economiche e reddituali.
Il ricorrente chiedeva, quindi, in via principale, di dichiarare la nullità, per violazione dell'art. 782 c.c., delle donazioni dallo stesso disposte in favore della sig.ra CP_1
, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme ad essa
[...]
pagina 3 di 14 versate, con i tre distinti bonifici, per l'importo complessivo di euro 86.000,00; in via subordinata, di condannare la convenuta alla restituzione della predetta somma per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
2) Costituendosi in giudizio, la sig.ra contestava la fondatezza della CP_1
domanda principale di controparte sotto il profilo della qualificazione giuridica da attribuire alla dazione della somma di denaro di cui si discuteva che, nel caso, doveva essere qualificata come donazione indiretta (per la quale non era richiesta la forma dell'atto pubblico) avente ad oggetto la quota del 50 % di un immobile che era stato acquistato da attore e convenuta in comunione con il versamento dell'importo di Euro
80.000,00 ciascuno.
La convenuta, in subordine, deduceva che, stante il rapporto di convivenza, la dazione della somma di denaro doveva essere ricondotta ad un'obbligazione naturale, con conseguente infondatezza della pretesa restitutoria;
che, del resto, le somme corrisposte non avrebbero superato il limite della proporzionalità necessario per configurare l'ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., e, ciò, alla luce della lunga durata della convivenza intercorsa tra le parti, durata dall'ottobre 2017 sino al maggio 2022.
3) Il Tribunale di Varese, con l'ordinanza ex art. 702 c.p.c. impugnata in questa sede, ha integralmente rigettato il ricorso ed ha condannato la parte ricorrente Parte_1
a rimborsare in favore della parte convenuta le spese di lite liquidate in CP_1
euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Il Giudice di primo grado, in particolare, dopo aver premesso che oggetto di contrasto tra le parti era (non già il fatto della dazione della somma di denaro ma) la qualificazione giuridica dei versamenti di denaro effettuati dall'attore in favore della convenuta, ha rilevato che “in applicazione del generale principio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., ciascuna parte che abbia dedotto una specifica qualificazione giuridica dell'erogazione degli importi per cui è causa è tenuta a fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie normativa invocata“; che, nel caso, il pagina 4 di 14 sig. non aveva “fornito, pur avendone il relativo onere, la prova Parte_1
dell'animus donandi in relazione alle tre disposizioni di bonifico”; che del resto, “la prova dell'erogazione di denaro in favore di un determinato soggetto non costituisce, di per sé, prova sufficiente a ritenere integrata la fattispecie della donazione diretta invocata da parte ricorrente a sostegno della pretesa restitutoria invocata in questa sede. Tale qualificazione, come detto, avrebbe richiesto la prova del c.d. animus donandi in capo al ricorrente, ma tale prova non risulta essere stata fornita in giudizio”; che, da ciò, conseguiva il rigetto della domanda principale.
Il giudice di primo grado ha, altresì, rigettato la domanda subordinata di condanna della resistente per ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'artt. 2041-2042 c.c., in quanto tale domanda difettava del requisito della residualità richiesto dalla legge.
Sotto tale profilo, il Tribunale ha, anzitutto, richiamato che “il carattere residuale dell'azione non preclude che questa sia proposta in via subordinata ad altra domanda contrattuale, come nel caso di specie avvenuto. Tuttavia, quando ciò accade, è necessario distinguere a seconda che l'esame della domanda subordinata dipenda dalla non fondatezza della domanda principale per difetto del titolo posto alla base della domanda stessa oppure dal mancato raggiungimento della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta in via principale. (…) Nel secondo caso, in cui la domanda principale sia rigettata perché l'attore non ha fornito la prova degli elementi costitutivi del titolo, la domanda di ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata non ha carattere residuale ma la sua proposizione è finalizzata a sopperire proprio a quelle carenze probatorie delle quali è responsabile parte attrice, non ad assicurare un rimedio restitutorio che altrimenti non potrebbe avere (in tal senso v. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 14944 del 11/05/2022)”.
Il giudice di primo grado ha, quindi, rilevato che “in questo secondo caso, analogo al caso in esame, difetta il requisito della residualità che legittima la proposizione in via subordinata dell'azione di ingiustificato arricchimento, essendo stata la domanda pagina 5 di 14 rigettato per difetto di prova dei presupposti fondanti”; che, pertanto, anche la domanda subordinata doveva essere integralmente rigettata.
4) Avverso tale ordinanza ha proposto impugnazione il sig. il quale, con il Parte_1
proprio atto di appello, ha chiesto di accertare che i tre bonifici da esso disposti in favore della Sig.ra costituivano ingiustificato arricchimento di questa, con conseguente CP_1
condanna della parte appellata alla restituzione della somma di euro 86.000,00 oltre accessori, previa riforma dell'ordinanza impugnata per un unico motivo così titolato:
Esclusione della applicabilità della disciplina sulla donazione - conseguente applicabilità della disciplina sull'indebito arricchimento.
L'LA, con tale motivo di appello, ha censurato l'ordinanza del Tribunale unicamente nella parte in cui il giudice di primo grado, dopo aver rigettato la domanda restitutoria azionata in via principale (con la quale era stata chiesta la restituzione del denaro conferito alla convenuta sull'assunto che la dazione fosse da qualificarsi CP_1
come donazione, da ritenersi nulla per difetto di forma), ha, poi, rigettato anche la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, avendo erroneamente ritenuto che non ricorresse il presupposto della residualità di cui all'art. 2042 c.c.
5) Costituendosi in giudizio l'appellata contestando il motivo di appello CP_1
avversario e dichiarando di condividere la valutazione svolta dal giudice di primo grado, ha chiesto il rigetto dell'appello con la conferma dell'ordinanza impugnata.
Motivi della decisione
6) Ad avviso della Corte l'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito illustrati.
Va richiamato che con l'atto di appello è stata impugnata la sentenza di primo grado solo nella parte in cui è stata rigetta la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento per ritenuto difetto del requisito di residualità ex art. 2042 c.c. a fronte pagina 6 di 14 dell'avvenuto rigetto della domanda principale, rigetto che era stato motivato dal fatto che “l'attore non ha fornito la prova degli elementi costitutivi del titolo”.
Posto che ai sensi dell'art. 2042 c.c. “l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”, l'azione generale di arricchimento deve ritenersi ammissibile solo in assenza di un altro rimedio specifico fondato sul contratto, sulla legge ovvero su clausole generali.
Il tema riguarda la proponibilità di una domanda di ingiustificato arricchimento svolta in via subordinata rispetto ad una domanda principale, fondata su titolo contrattuale o extracontrattuale, per il caso che questa sia ritenuta infondata.
In generale, va detto che non vi sono mai state questioni sulla possibilità di proporre la domanda di ingiustificato arricchimento in via subordinata rispetto ad una domanda principale fondata su un titolo contrattuale, salvo verificare la ricorrenza della residualità alla luce delle ragioni del rigetto della domanda principale.
7) L'LA, in particolare, ha contestato l'interpretazione fornita dal Tribunale sui limiti posti dall' art. 2042 c.c., in ordina al carattere residuale dell'azione di ingiustificato arricchimento, sostenendo che “merita invece adesione l'esegesi sposata dalla migliore dottrina e dalla più recente ed illuminata giurisprudenza che chiariscono come, ai fini della esclusione della esperibilità della suddetta azione, non sia sufficiente che la domanda spiegata in via principale venga rigettata ma occorra invero indagare quali siano le ragioni di detto rigetto ed, in particolare, se lo stesso dipenda dalla mancata dimostrazione della applicabilità dell'azione concorrente ovvero se, dimostrata l'applicabilità di tale azione, la relativa domanda debba comunque rigettarsi per altri motivi: solo in questa seconda ipotesi, difatti, l'azione di arricchimento potrà ritenersi preclusa per difetto di residualità”.
A conforto dell'ammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, nel caso di specie, l'LA ha richiamato la recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite pagina 7 di 14 5.12.2023 n. 33954, “resa in relazione ad una fattispecie nella quale si dibatteva circa la esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c., spiegata in via subordinata rispetto ad un'azione principale esercitata a norma dell'art. 1337 c.c., poi rigettata dal giudice di merito”.
Con detta sentenza è stato affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo.
Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.”
Alla stregua di tali principi, l'LA ha, quindi, sostenuto “che il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere non esperibile il rimedio dell'arricchimento” in quanto
“non ritenendo il giudice applicabile l'istituto della donazione, consegue che deve ritenersi ammissibile l'azione di arricchimento in ragione della impossibilità di azionare in concreto altra e diversa azione fondata su un titolo, la donazione, che il giudice ha ritenuto non sussistere”.
L'LA ha, quindi, concluso nel senso che “comprovata documentalmente la dazione del denaro e l'arricchimento senza titolo della con contestuale CP_1
impoverimento del quest'ultimo risulta legittimato a richiedere la Parte_1
restituzione di quanto reso nella misura dell'altrui arricchimento corrispondente al valore nominale della dazione pari ad € 86.000,00”.
8) La parte appellata, contestando tale motivo di appello, ha sottolineato che
“giustamente il giudicante, rilevato il mancato raggiungimento della prova circa i fatti costitutivi della domanda principale (leggasi mancata prova dell'animus donandi) rigettava la stessa”; che, “altrettanto giustamente, e sulla base dell'Ordinanza della pagina 8 di 14 Cassazione Sez terza n 14944 dell'11/5/22 rigettava anche la domanda subordinata di arricchimento senza causa in quanto la stessa, nel caso in cui la domanda principale sia rigettata perché l'attore non ha fornito la prova degli elementi costitutivi del titolo, come nel nostro caso, ...non ha carattere residuale ma la sua proposizione è finalizzata a sopperire proprio a quelle carenze probatorie delle quali è responsabile parte attrice, non ad assicurare un rimedio restitutorio che altrimenti non potrebbe avere”.
Ha, poi, sostenuto che anche la sentenza della Cassazione SS. UU. n. 33954/2023, richiamata dalla parte LA, darebbe conferma alla bontà della decisione del giudice di primo grado, ove si consideri che, con tale pronuncia, la Suprema Corte ha tenuto fermo il principio per cui “per evitare elusioni della norma resta precluso
l'esercizio dell'azione di arricchimento ove l'azione suscettibile di proposizione in via principale sia andata persa per un comportamento imputabile all'impoverito e, quindi, con riferimento ai casi di più frequente applicazione, per la prescrizione ovvero per la decadenza”, dovendosi “distinguere tra le ipotesi in cui il rigetto derivi dal riconoscimento della carenza ab origine dei presupposti fondanti la domanda cd. principale, da quelli in cui derivi dall'inerzia dell'impoverito ovvero dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa di un suo interesse”.
9) Ad avviso della Corte, per risolvere la questione dibattuta tra le parti, circa la ricorrenza o meno, nel caso, del requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c. in relazione alla domanda di ingiustificato arricchimento proposta dall'LA nei confronti della parte appellata per conseguire l'indennizzo richiesto per il complessivo importo di euro 86.000,00 (pacificamente corrisposto dal primo alla seconda), occorre fare riferimento alla già citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 33954 del 5/12/2023, con la quale è stato affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - pagina 9 di 14 sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”.
Va, quindi, richiamato che tale principio è stato affermato dalla Suprema Corte all'esito del seguente ragionamento: “se il rigetto della domanda risarcitoria è ascrivibile a ragioni che consentano di affermare la carenza del titolo posto a fondamento della relativa domanda (nel caso di carenza degli elementi costitutivi della fattispecie legale ovvero in presenza di elementi impeditivi), risulta quindi ammissibile la proposizione dell'azione di arricchimento, che mantiene in tal modo il suo carattere residuale.
Allorché sia esclusa la fondatezza della domanda ex art. 2043 c.c., perché la condotta dell'arricchito non si caratterizza per la presenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma (ovvero in caso di azione ex art. 1337 c.c., perché non è dato riscontrare la violazione della regola della buona fede nella condotta del convenuto), resta esclusa la stessa sussistenza ab origine di un titolo fondante una domanda suscettibile di essere avanzata in via principale e con carattere assorbente della domanda ex art. 2041 c.c., di cui deve perciò affermarsi la proponibilità. Viceversa, resta impregiudicata l'efficacia preclusiva derivante dalla regola della sussidiarietà ove il rigetto sia dipeso da prescrizione o decadenza ovvero nel caso in cui derivi dalla carenza di prova circa
l'esistenza del danno ingiusto. La soluzione che distingue a seconda delle ragioni del rigetto della domanda risarcitoria si configura così idonea a salvaguardare le varie rationes che si reputa sorreggano la regola della residualità, in quanto accanto al rispetto del principio della certezza del diritto, è tutelata anche la regola di equità che sottende la previsione di cui all'art. 2041 c.c., riconoscendosi all'impoverito il ristoro
pagina 10 di 14 per quelle situazioni che siano già ab origine prive di un rimedio riconosciuto dalla legge.”
Va, quindi, detto che, con tale pronuncia, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, nonostante quest'ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell'obbligo di buona fede da parte del convenuto.
Va, poi, detto che, con successiva pronuncia, la Suprema Corte, nel ribadire il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, ha confermato, sul punto, una sentenza impugnata che aveva ritenuto ammissibile l'azione di arricchimento senza causa, in relazione a dazioni di denaro, proposta in via subordinata rispetto all'azione ex art. 2932
c.c., basata su di un patto fiduciario di intestazione di un immobile, ritenuta infondata per difetto di prova del pactum fiduciae e, dunque, per inesistenza ab origine del titolo giustificativo dell'azione” (Cass. 13/3/2024 n. 6735).
Con tale pronuncia la Cassazione ha chiarito che se il titolo contrattuale allegato dall'attore, e contestato dal convenuto, non viene dimostrato dal primo “ciò significa semplicemente che il titolo non c'è: dunque, nulla osta alla proponibilità della domanda subordinata ex art. 2041 c.c. e alla sua delibazione nel merito (v. in particolare par. 6 della citata Cass., Sez. Un., n. 33954/2023, pp. 27-28)”; che, invero, nel caso, non potrebbero porsi ostacoli all'ammissibilità dell'azione spiegata, in via subordinata ex art. 2041 c.c., “perché il potenziale concorso tra azioni s'è risolto in un concorso meramente apparente: molto semplicemente, l'azione contrattuale proposta dal predetto
è infondata perché il titolo non esiste ab origine (id est, non è mai esistito), come appunto accertato dal giudice del merito, sicché del tutto correttamente la Corte fiorentina – una volta rigettata detta domanda – ha esaminato l'azione di arricchimento senza causa” (cfr. Cass. 13/3/2024 n. 6735).
pagina 11 di 14 Ebbene, pacifico essendo che le dazioni di denaro effettuate dall'LA in favore della parte appellata non possano essere ricondotte a donazione (non essendo stata impugnata la sentenza emessa dal giudice di primo grado nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della donazione per difetto di prova dell'animus donandi), non esistendo “ab origine” il diverso titolo (la donazione) in base al quale era stata proposta la domanda di restituzione in via principale (domanda che, svolta sull'assunto della nullità della donazione, è stata ritenuta infondata per difetto della donazione), sulla scorta dei principi di diritto sopra richiamati, deve ritenersi che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, sia proponibile, in via subordinata, l'azione di ingiustificato arricchimento, posto che, nel caso, l'impoverito odierno LA non avrebbe alcuna altra azione per conseguire il ristoro per le attribuzioni effettuate in favore della parte appellata, non essendo percorribile, come detto, l'azione che lo stesso aveva svolto in via principale per difetto dei presupposti di applicabilità della relativa disciplina.
Ne' pare che la pretesa di indennizzo per ingiustificato arricchimento possa ritenersi impedita, nel caso, dall'allegazione genericamente svolta dalla parte appellata circa la riconducibilità degli apporti di denaro per cui è causa all'ambito “di una obbligazione naturale discendente dal rapporto more uxorio intercorso tra le parti”.
Al riguardo, va richiamato che le attribuzioni finanziarie effettuate nel corso del rapporto a favore del convivente "more uxorio" per far fronte alle esigenze della famiglia “configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del solvens" (Cass. 13/6/2023 n. 16864); che, pertanto, “è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e pagina 12 di 14 patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (Cass. 30/4/2025 n. 11337).
Al riguardo, quanto al profilo della proporzionalità, va detto che nulla è dato sapere sulle modalità della convivenza (comunque di breve durata) così come sui contributi reciprocamente portati dalle parti per far fronte alle esigenze della convivenza;
che, quanto al requisito dell'adeguatezza, la dazione del complessivo importo di euro
86.000,00 da parte dell'LA (sia pur nel quadro del rapporto di convivenza) pare, comunque, sproporzionata rispetto ai redditi, di assoluta normalità, documentati dell'LA (il quale, nel 2018, risulta aver percepito come lavoratore dipendente in
Svizzera un salario di CF 32.170,00) ed all'entità delle sue proprietà immobiliari che, come da esso dedotto e documentato, al netto della casa di abitazione, si riducono a minime quote di comproprietà di 1/6 o 1/12 su pochi beni ereditati dai genitori.
Per le considerazioni svolte deve ritenersi meritevole di accoglimento la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento proposta dall'LA per l'importo di euro 86.000,00, potendosi rilevare, da un lato, che è pacifico che l'LA si sia impoverito di detta somma a seguito dei tre bonifici bancari effettuati in favore dell'appellata per tale complessivo importo;
da un altro lato, che è altrettanto pacifico che la parte appellata si sia arricchita per un importo quantomeno pari alla somma complessivamente ricevuta, avendo la stessa dedotto di aver impiegato le somme ricevute per l'acquisto di una casa di abitazione.
In accoglimento della domanda attrice, la parte appellata va, pertanto, condannata a pagare all'LA la somma di euro 86.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
10) Secondo il criterio della soccombenza, l'appellata va condannata a CP_1
rimborsare alla parte LA le spese di lite per entrambi i gradi di Parte_1
giudizio, come liquidate in dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M. n. 55/2014
(e successive modifiche), con liquidazione dei compensi ai parametri minimi di tariffa, pagina 13 di 14 avuto riguardo al valore della domanda, all'assenza di attività istruttoria (essendosi peraltro svolto il giudizio di primo grado con rito sommario), alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria ed ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitamente pronunciando sull'appello proposto dal sig. Parte_1
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Varese in data
1/12/2023, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e riforma dell'ordinanza impugnata, accerta e dichiara l'ingiustificato arricchimento della parte appellata in relazione alle somme CP_1
a questa corrisposte dalla parte LA e, per l'effetto, condanna Parte_1
l'appellata a pagare all'LA la somma di euro CP_1 Parte_1
86.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2) condanna l'appellata a rimborsare alla parte LA CP_1 Parte_1
le spese di lite liquidate:
[...]
A) quanto al primo grado, in complessivi euro 4.579,50, di cui euro 379,50 per spese esenti ed euro 4.200,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre accessori di legge;
B) quanto al secondo grado, in complessivi euro 6.138,50, di cui euro 1.138,50 per spese esenti ed euro 5.000,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11/6/2025.
Il consigliere estensore Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
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