Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4358 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia, all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 3.6.2025, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 292/2024 R.G.
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NATY FRANCESCO presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. ARDOLINO CP_1
DIODATA elettivamente domiciliato in Napoli RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.01.2024 parte istante adiva il Tribunale di Napoli per dichiarare CP_ infondata la domanda dell' relativamente alla richiesta di pagamento delle somme di € 6.675,47 indebitamente percepite dalla pensione del sig. , deceduto nel 2002, e per Persona_1 l'effetto, condannare l' al pagamento della somma di € 11.556,03, oltre interessi, in favore CP_1 del ricorrente, nonchè al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Nel caso di specie, l'indebito n. 18189785 di € 6.675,47, di cui è causa, era stato acquisito in seguito alla sentenza del Tribunale di Napoli 18807/20 R.G avente ad oggetto le rate di pensione riscosse, dalla data successiva alla morte e per il periodo dal 01.10.2002 al 29.02.2008, dalla di lui moglie deceduta in data 18/09/2015. In seguito a tale evento, risultava un indebito Per_2 residuo di € 26.701,88 - a fronte della restante parte di € 46.224,12 già recuperata dalla pensione della DA - assegnato all'erede e contestualmente recuperati dagli Persona_3 arretrati di pensione a lui spettanti. CP_ A seguito di ricorso da parte di l' aveva posto in riscossione anche Persona_3 dagli altri eredi le rispettive quote ereditarie nella misura di ¼ ciascuno, per euro 6.675,47.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in CP_1 fatto ed in diritto con conferma degli indebiti per cui è causa.
È pacifico fra le parti che l'indebito n. 18189785 di €. 6.675,47 oggetto di giudizio sia stato CP_ individuato ed acquisito dall' in seguito a sentenza del Tribunale di Napoli nel fascicolo 18807/20 R.G., di cui sono stati parte l' resistente e un fratello del ricorrente, quale coerede CP_2 della comune madre sig.ra . Per_2 aveva riscosso rate di pensione cat. IO 15012602 – intestata al pensionato di CP_3 Per_3 [...]
- corrisposte per il periodo 01/10/2002 - 29/02/2008 e, dunque, in data successiva alla Per_1 morte del di lei coniuge e padre del ricorrente. L'indebito risultante è stato in parte restituito dalla sig.ra ma dal suo decesso in data 18/09/2015 l'indebito residuo di € 26.701,88 è stato Per_2 attribuito ai di lei eredi;
in prima battuta per intero al fratello dell'istante sig. Persona_3
poi, a seguito di giudizio tra questi e l' , ed in conformità al pronunciato della
[...] CP_2 relativa sentenza di primo grado avente n. 1078/22, ripartita fra i 4 eredi della Per_2 L'indebito oggetto del presente giudizio corrisponde alla quota parte di ¼ del debito residuo di euro 26.701,88 della DA, essendo 4 le quote spettanti ai 4 eredi di costei, tra cui il ricorrente.
2) per mancata ricezione delle somme spettanti al padre;
3) per estraneità alla Persona_1 pronuncia del Tribunale di Napoli nel fascicolo 18807/20 R.G.; 4) per non avere mai la DA ricevuto le somme spettanti al di lei coniuge.
Orbene, posto che è incontestato che la DA abbia restituito gran parte dell'indebito derivante dal debito originario del de cuius di , e ritenuto che tale comportamento Per_3 Persona_1
(pagamento mediante trattenute sul proprio credito in misura pari alla differenza fra €. 72.926,00, costituente l'indebito originario, ed €. 26.701,88, rimasti dopo il decesso della stessa in data 18/09/2015, dunque pagamento di ben €. 46.224,12) integri la prova dell'avvenuta ricezione, da parte della stessa, delle somme poi ripartite fra i figli coeredi, deve dedursi che incontestabile è CP_ l'esistenza di un debito della dante causa sig.ra rispetto al quale l' ha agito per la Per_2 restituzione. L'obbligo di restituzione dell'indebito può ritenersi sorto in capo alla DA che, con il suo comportamento concludente, ha dimostrato di essersi avvalsa di quel pagamento, per cui la stessa, acquistando la qualità di accipiens, ha acquistato anche l'obbligo restitutorio;
con gli adempimenti dalla stessa poi eseguiti la stessa ha mostrato di riconoscere il debito in capo a sé esistente. Questo il titolo dell'indebito per il quale il ricorrente agisce. Ciò posto, in considerazione del comportamento avuto dalla DA, si osserva che al momento della sua morte (18.9.2015), il suo debito si è trasferito in capo agli eredi, e dunque al ricorrente;
da tale data sussiste l'obbligo di restituire il 'malo acquisto' (Cass. ord. n. 17705/2016), pari ad un residuo debito complessivo degli eredi nei confronti dell' di euro 26.701,88. CP_1
Come ha osservato Cass. 21453/13: "In tema di pensione indebitamente corrisposta, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì l'ordinaria disciplina dell'indebito civile, nell'ipotesi in cui l' abbia continuato ad erogare i ratei della pensione di CP_1 invalidità, pur dopo il decesso del beneficiario, accreditandoli sul conto corrente cointestato al coniuge superstite, trattandosi di erogazione di somme estranee ad un rapporto previdenziale facente capo al percettore"; analogamente, secondo Cass. n. 12406/03, qualora sia stata indebitamente corrisposta, per errore di persona, una prestazione assistenziale che il percettore non abbia mai richiesto ed alla quale non abbia diritto, le somme indebitamente percepite sono ripetibili sulla base della ordinaria disciplina codicistica dettata dall'art. 2033 c.c., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita. Oggetto della cognizione del giudice, quindi, è la sussistenza o meno del diritto di credito fatto valere avente natura di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. ed il cui termine di prescrizione è quello ordinario decennale;
esso, nella fattispecie, non risulta decorso avuto riguardo alla data di decesso della madre dell'istante. Invero, poiché la prescrizione decorre dall'ultimo pagamento, in quanto l'adempimento vale riconoscimento del debito, e considerato che, come si evince dalla relazione istruttoria, la quota parte dovuta dalla DA è stata recuperata sulla pensione SO-20112678 alla medesima spettante, mensilmente corrisposta, deve ritenersi che dall'ultimo pagamento non sono decorsi i dieci anni della prescrizione.
Conclusivamente, la domanda va rigettata. Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nuova formulazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite.
Napoli, 03/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Roberta Manzon