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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/10/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 305/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente rel.
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso con il quale (c.f./p.i. ) con sede in Bagno a Ripoli (FI), Via Parte_1 P.IVA_1
di Vacciano, 25, richiede nei propri confronti l'apertura della liquidazione giudiziale;
Rilevato che precedentemente la società aveva richiesto l'assegnazione del termine di Parte_1
cui all'art. 44 CCII e il tribunale aveva assegnato il termine di 60 gg. per il deposito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ivi previsti nominando commissario giudiziale il dott.
[...]
Per_1
che con il ricorso per l'apertura della propria liquidazione la società riferisce di non essere riuscita ad elaborare un piano da sottoporre ai creditori secondo una delle procedure previste dal codice;
Esaminata l'allegata documentazione;
Udita la relazione del giudice relatore;
pagina 1 di 3 Rilevato che la società debitrice è impresa commerciale e dagli atti non emerge che abbia il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge per la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale, mentre risulta che ha debiti scaduti e non pagati per importo superiore al limite di cui all'art. 49 u.c. CCII.;
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della debitrice, inteso come situazione di incapacità,
stabile e non transitoria, che non consente all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso terzi, in conseguenza di crisi di liquidità e di impossibilità di ottenere credito per l'esercizio dell'attività commerciale;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga da quanto riferito nel ricorso, dalla documentazione allegata e dall'esito negativo del tentativo di ristrutturazione;
Ritenuto che ricorrano pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII,
DICHIARA
l'apertura della Controparte_1
nei confronti della (c.f./p.i. ) con sede in Bagno a Ripoli (FI), Via di Parte_1 P.IVA_1
Vacciano, 25,
Nomina Giudice Delegata la Dott.ssa Maria Novella Legnaioli;
e Curatore il Dott. tenuto conto dei criteri di cui all'art. 358 c. 3 CCII;
Persona_1
Ordina al debitore il deposito entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se non sia stato già effettuato ai sensi dell'art. 39
CCII;
pagina 2 di 3 Stabilisce il giorno 26.02.2026 ad ore 10 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore comunicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.a.c.p.c.:
1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2)ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4)ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti;
5)ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
La presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della cancelleria a norma dell'art. 49 c. 4 CCII.
Autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Firenze, 29/10/2025
La Presidente
Dott. Maria Novella Legnaioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente rel.
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso con il quale (c.f./p.i. ) con sede in Bagno a Ripoli (FI), Via Parte_1 P.IVA_1
di Vacciano, 25, richiede nei propri confronti l'apertura della liquidazione giudiziale;
Rilevato che precedentemente la società aveva richiesto l'assegnazione del termine di Parte_1
cui all'art. 44 CCII e il tribunale aveva assegnato il termine di 60 gg. per il deposito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ivi previsti nominando commissario giudiziale il dott.
[...]
Per_1
che con il ricorso per l'apertura della propria liquidazione la società riferisce di non essere riuscita ad elaborare un piano da sottoporre ai creditori secondo una delle procedure previste dal codice;
Esaminata l'allegata documentazione;
Udita la relazione del giudice relatore;
pagina 1 di 3 Rilevato che la società debitrice è impresa commerciale e dagli atti non emerge che abbia il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge per la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale, mentre risulta che ha debiti scaduti e non pagati per importo superiore al limite di cui all'art. 49 u.c. CCII.;
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della debitrice, inteso come situazione di incapacità,
stabile e non transitoria, che non consente all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso terzi, in conseguenza di crisi di liquidità e di impossibilità di ottenere credito per l'esercizio dell'attività commerciale;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga da quanto riferito nel ricorso, dalla documentazione allegata e dall'esito negativo del tentativo di ristrutturazione;
Ritenuto che ricorrano pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII,
DICHIARA
l'apertura della Controparte_1
nei confronti della (c.f./p.i. ) con sede in Bagno a Ripoli (FI), Via di Parte_1 P.IVA_1
Vacciano, 25,
Nomina Giudice Delegata la Dott.ssa Maria Novella Legnaioli;
e Curatore il Dott. tenuto conto dei criteri di cui all'art. 358 c. 3 CCII;
Persona_1
Ordina al debitore il deposito entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se non sia stato già effettuato ai sensi dell'art. 39
CCII;
pagina 2 di 3 Stabilisce il giorno 26.02.2026 ad ore 10 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore comunicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.a.c.p.c.:
1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2)ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4)ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti;
5)ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
La presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della cancelleria a norma dell'art. 49 c. 4 CCII.
Autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Firenze, 29/10/2025
La Presidente
Dott. Maria Novella Legnaioli
pagina 3 di 3