Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. n. 3208 del 2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. BOCCARDI
EMANUELA;
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa MADIA ANNA;
all'udienza del 07/01/2025, svolta mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
sentenza
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. ed ha dedotto che, con verbale della
Commissione Medica del 06.02.2024, è stata accertata la sussistenza del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento ex legge n. 18/1980 in capo alla Sig.ra Per_1
deceduta il 25/12/2023 (cfr. doc.1 del ricorso). Ha
[...] precisato che, in data 09/05/2024, nella qualità di erede della sig.ra ha inoltrato all' la domanda n. 9068000098023 di ratei Per_1 CP_1 maturati e non riscossi (doc. 2 ricorso).
1
Si è costituito in giudizio l' e ha dedotto di aver liquidato la CP_1 prestazione con accredito effettuato il 20.12.2024 (all.to 1 memoria di costituzione . Ha quindi chiesto di dichiararsi la CP_1 cessazione della materia del contendere.
Con note di trattazione scritta del 20.12.2024, parte ricorrente ha confermato la liquidazione della prestazione. Ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, già formulata dall' , con condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese CP_1 di lite.
Per orientamento costante e consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice” (Cass. SS.UU. n. 13969/2004, e nn. 16150/2010, 11931/2006; di recente Cass. n. 2063/2014).
Inoltre “La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (Cass. 2567/2007 e 4714/2006).
Si ritiene che nella specie sussistano i presupposti per la cessata materia del contendere attesa la concorde volontà delle parti in tal senso, nonché l'avvenuta liquidazione della prestazione richiesta.
In sostanza la pretesa attorea è stata soddisfatta e sono venute meno le ragioni di lite tra le parti.
2 Le spese di lite vanno poste a carico dell' in base al principio CP_1 di soccombenza virtuale poiché il pagamento della prestazione è avvenuto dopo l'instaurazione del giudizio. Le spese di lite vanno liquidate tenendo conto della complessità bassa delle questioni trattate.
P.Q.M
.
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 886,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 07/01/2025 Il Giudice del lavoro
Laura Laureti
3