Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 6567/2022
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
Sezione quinta civile
Verbale dell'udienza di discussione ex art 281 sexies cpc
All'udienza del 27 maggio 2025 alle ore 9,40 chiamato il procedimento n. 6567
2022 tra e è Parte_1 Parte_2 presente l'avv. Calì per l'appellante e l'avv. Pellingra in sost. degli avv.ti Vitale e
Cantiello i quali insistono nelle note conclusive rispettivamente depositate e chiedono che la causa sia posta in decisione.
Il Giudice
Pone la causa in decisione riservandosi di deliberare al termine della camera di consiglio.
All'esito, in assenza delle parti, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Quinta Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Giovanna Nozzetti, all'udienza del 27.5.2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6567 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, vertente
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione allegata al fascicolo informatico dall'avv. Roberto Calì
) Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro- CO P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Caterina Cantiello E
) e Simona Vitale Email_2
t) giusta mandato in calce alla comparsa di Email_4 costituzione e risposta allegato al fascicolo informatico
APPELLATA
OGGETTO: appello risarcimento danni – art. 2051 c.c. dando lettura del seguente
DISPOSITIVO il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
accoglie l'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. Parte_1
2872/2021 pronunciata l'8.11.2021 dal Giudice di Pace di , con l'atto di Pt_2 citazione notificato il 06.05.2022 nei confronti della CO
, in persona del Sindaco pro tempore, e in riforma della sentenza
[...] impugnata condanna l'amministrazione appellata a corrispondere a Parte_1 la somma di € 3.539,33 a titolo risarcitorio, oltre interessi legali dalla decisione al pagamento;
condanna altresì l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi
i gradi del giudizio - liquidate in complessivi € 1.010,50 di cui € 885,50 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso nella misura del 15% dei compensi per il primo grado e in complessivi € 1.960,40 di cui € 1.786,40 per compensi oltre IVA,
CPA e rimborso nella misura del 15% dei compensi per il gravame;
e delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 2872/2021, emessa l'8 novembre 2021, il Giudice di Pace di Palermo ha rigettato la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
avente ad oggetto la condanna della convenuta al pagamento CO
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile R.G. 6567/2022 dell'importo di € 2.963,69, oltre fermo tecnico, rivalutazione monetaria ed interessi legali,
a titolo di risarcimento per i danni subiti dalla propria autovettura in seguito al sinistro stradale verificatosi il 04.05.2015 mentre percorreva la S.P. 137 in direzione Torretta.
A sostegno della pretesa risarcitoria, l'attrice aveva sostenuto che, quel pomeriggio, alle ore 16:00 circa, mentre si trovava a percorrere con la propria autovettura
Chevrolet Matiz tg. DK205VF la strada provinciale 137 in direzione Torretta, si era improvvisamente imbattuta in un tratto di strada dissestato e non segnalato, che aveva determinato lo scoppio del pneumatico e lo sbandamento dell'autovettura provocandone sul muretto della corsia opposta.
Nell'immediatezza dell'evento erano intervenuti gli agenti della Polizia Municipale del
Comune di Torretta che avevano redatto apposito verbale del sinistro. La conducente era stata soccorsa e condotta in ospedale ove le era stata diagnosticata una “policontusione”.
La causa è stata istruita in primo grado con l'audizione dei testimoni di parte ricorrente, CTU tecnica e con le rispettive produzioni documentali.
Il primo Giudice ha motivato il rigetto della domanda ritenendo esclusa la Pa responsabilità da custodia della in ragione del fatto che alla data del sinistro il tratto di strada interessato era chiuso al transito veicolare e per la considerazione che, essendosi l'accaduto verificato in orario diurno, il manto stradale era pienamente visibile, per cui la conducente, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto avvedersene ed evitare l'evento. ha proposto appello, insistendo nell'accoglimento delle domande Parte_1 avanzate in primo grado e quindi chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata.
La , costituitasi in giudizio, ha ribadito le proprie CO deduzioni, concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
***
Nel merito della controversia va rammentato che, in adesione al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia è applicabile alla P.A. anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini
(vds. Cass. civ. n. 15509/2022).
E, invero, muovendo dall'obbligo della Pubblica Amministrazione, quale ente proprietario delle strade pubbliche e delle relative pertinenze, di provvedere alla relativa manutenzione (ex artt. 16 e 28 l. 2248/65 e 14 Cod. della Strada), l'organo di nomofilachia ha ormai da tempo superato il precedente orientamento, criticato da certa dottrina, che giustificava l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti della PA ritenendo che l'estensione dei beni demaniali e il loro utilizzo diretto e generalizzato da
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile R.G. 6567/2022 parte della collettività costituissero fattori impeditivi dell'assunzione di una vera e propria posizione di custodia da parte dell'Amministrazione.
Già la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 156/99, aveva posto le premesse per un'apertura all'applicabilità dell'art. 2043 c.c. ai casi in cui l'evento dannoso fosse conseguito alla pericolosità intrinseca della rete viaria pubblica non adeguatamente vigilata e manutenuta da parte dell'Amministrazione (riconoscendo nell'”insidia” una
“figura sintomatica di colpa”, e tale apertura è stata successivamente confermata dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 10893/01), per poi trovare espressa consacrazione nella famosa pronuncia della Terza Sezione n. 3651/2006.
Si è, dunque, ormai consolidato il principio che l'art. 2051 c.c., secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito, si applica anche alle strade pubbliche, a meno che non sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, sicché detta responsabilità non rimane esclusa in modo automatico dall'estensione della rete viaria e dall'uso da parte della generalità, che eventualmente possono costituire meri indici di detta impossibilità (Cass. n.
9546/10; 17377/07).
Ne consegue che anche la responsabilità dell'ente locale per gli eventi dannosi generati da situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada – al pari di quella di qualunque custode, a mente dell'art. 2051 c.c. – ha carattere oggettivo, configurandosi in presenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, salva l'esclusione derivante dal caso fortuito (vds. da ultimo, Cass. 21977/2022).
Recentemente, all'esito di una organica rivisitazione della materia, i giudici di legittimità hanno fissato i principi che costituiscono ormai diritto vivente nella materia: a)
«l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»; b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»; c) «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile R.G. 6567/2022 alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere»; d) «il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione — anche ufficiosa — dell'art. 1227 cod. civ., primo comma;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (v. Cass., 01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass.,
01/02/2018, n. 2479; Cass., 01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481; Cass.,
01/02/2018, n. 2482)” (vds. Cassazione n. 2345/2019).
Gli illustrati principi sono stati fatti propri e ribaditi anche dalle Sezioni Unite della
Corte di cassazione, con la sentenza n. 20943/2022 e ancor più recentemente, per quanto ancora rileva rispetto alla fattispecie per cui è causa, si è espressamente affermato che ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 e 2 c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno
(Cass. 37059/2022).
Affinché la condotta del danneggiato assurga a “caso fortuito” è quindi, necessario che il suo comportamento possa qualificarsi come estraneo “al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (applicabile all'art. 2051 c.c. in forza del richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.); se, infatti, la disattenzione è
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile R.G. 6567/2022 sempre prevedibile come evenienza, la stessa cessa di esserlo – ed elide il nesso causale con la cosa custodita – quando risponde alla inottemperanza ad un invece prevedibile dovere di cautela da parte del danneggiato in rapporto alle circostanze del caso concreto” (in questi termini
Cassazione n. 2481/2018).
In considerazione della natura oggettiva della responsabilità da custodia, il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso ed il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui, ossia di dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si è prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (vds., tra le tante, Cass. civ. n. 15761/16; 25243/2006).
Assolto tale onere, incombe invece al custode negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, per essere questo eziologicamente derivato da un fatto naturale o dal comportamento del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza che assuma rilevanza la diligenza o meno del custode (Cass. n. 2480/18; 11152/2023).
Ebbene, nel caso in esame, l'attrice ha assolto l'onere probatorio che le competeva, emergendo chiaramente dalla deposizione testimoniale acquisita e dal rapporto degli agenti della Polizia Municipale intervenuti – risultanze tra loro concordanti - sia l'obiettiva situazione di pericolosità del tratto di strada dissestato per lavori in corso non adeguatamente segnalati, sia la correlazione causale tra tale anomalia e il sinistro in cui ella è rimasta coinvolta.
Era dunque onere della allegare e provare l'eventuale CO impossibilità di esercitare sul bene l'attività di custodia e di vigilanza ovvero l'intervento
– nell'eziologia dell'evento – di un fattore causale autonomo, suscettibile di porsi quale causa efficiente dell'evento e tale da interrompere il nesso causale con l'anomalia della res.
La difesa dell'amministrazione convenuta si è invece concentrata sulla chiusura al traffico veicolare del tratto di strada interessato dal sinistro e sulla evitabilità del dissesto con l'uso dell'ordinaria diligenza e cautela, in ragione della sua visibilità e prevedibilità.
Si tratta tuttavia di circostanze che, nel caso di specie, non valgono ad esentare il da responsabilità. CP_2
Deve infatti osservarsi che la mancanza di idonei accorgimenti volti ad evitare realmente il transito dei veicoli in quel tratto di strada – e che non si esaurissero nell'apposizione di un semplice cartello - emerge inequivocamente sia dai verbali delle
Tribunale di Palermo 6 Quinta Sezione Civile R.G. 6567/2022 autorità intervenute sui luoghi al momento del sinistro, che nulla hanno rilevato circa il vigente divieto di transito, sia dalle dichiarazioni rese del teste , escusso in seno al Tes_1 primo grado del giudizio, il quale ha riferito di percorrere quella strada tutti i giorni per tornare a casa, che non vi era alcuna transenna che impedisse il transito e che si trattava di strada trafficata regolarmente.
Di tutta evidenza appare dunque l'assenza di una netta delimitazione e chiusura, tale da impedire il transito di terzi e idonea a determinare il venir meno della responsabilità custodiale in capo all'amministrazione, la quale non ha di fatto adempiuto né l'obbligo di manutenzione a presidio della sicurezza della circolazione stradale nè l'obbligo cautelare, su di essa incombente, di curare che l'inibizione al traffico veicolare fosse efficace nell'impedire, realmente, l'ingresso a mezzi e persone.
In mancanza di delimitazioni o segnalazioni che avvertissero delle condizioni della strada e di risultanze suggestive di un qualsiasi contributo colposo dell'attrice nella verificazione dell'evento danno, quest'ultimo va ascritto interamente alla responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'amministrazione proprietaria della strada, che è quindi tenuta a risarcire l'attrice dei pregiudizi patrimoniali eziologicamente derivati dall'evento lesivo.
***
Venendo allora alla quantificazione della prestazione risarcitoria dovuta alla danneggiata, va innanzitutto dato atto che il CTU nominato nel corso del primo grado del giudizio, le cui conclusioni sono condensate nella relazione in atti (v. fascicolo d'ufficio del GdP) e non contestate dalle parti, ha accertato la compatibilità eziologica tra il sinistro e i danni riportati dal veicolo Chevrolet Matiz tg. DK205VF.
In favore dell'appellante deve quindi riconoscersi il risarcimento del danno pari a €.
2.638,41 e corrispondente alla quantificazione svolta dal c.t.u. nominato in primo grado, che appare integralmente condivisibile in quanto supportata dagli accertamenti concretamente compiuti, dalle foto prodotte dalle parti e dai preventivi di spesa depositati.
Costituendo pur sempre un debito di valore (in quanto risarcitorio), pur se espresso in una somma di danaro, il superiore importo va maggiorato della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT FOI costo della vita tempo per tempo vigenti (dal sinistro all'attualità) e incrementato quindi ad €. 3.539,33.
In relazione al richiesto danno da fermo tecnico deve rilevarsi come tale voce di danno si configura sia in termini di deprezzamento del bene per il tempo del non utilizzo e per le relative spese di gestione comunque gravanti sul bene, sia per l'eventuale spesa sostenuta per la locazione di una vettura sostitutiva.
Tribunale di Palermo 7 Quinta Sezione Civile R.G. 6567/2022
La prima voce di danno può configurarsi in re ipsa (cfr. Cass. 13215/2015), specialmente in costanza di prolungato inutilizzo del veicolo , la spesa per la locazione della vettura sostitutiva, quale evento ulteriore, deve essere allegata a provata.
Nel caso di specie, il brevissimo tempo necessario per l'esecuzione delle riparazioni indicato dal c.t.u. (4 giorni) e la mancanza alcuna puntuale allegazione e prova che comprovino il concreto danno subito per effetto dell'indisponibilità del mezzo in tale intervallo temporale, impediscono il riconoscimento di qualsiasi prestazione risarcitoria.
***
L'accoglimento dell'impugnazione impone altresì la riforma del capo della sentenza relativo alle spese per le quali, con riferimento a entrambi i gradi di giudizio, vanno addossate all'appellata soccombente (art. 91 cpv c.p.c.) e liquidate nel dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 55/2014, applicando per tutte le fasi il coefficiente riduttivo del 30% ai compensi medi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022
(scaglione fino ad € 5.200,00), tenuto conto del valore del decisum e della semplicità delle questioni decisorie, ormai oggetto di indirizzi giurisprudenziali consolidati.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 27 maggio 2025
Il Giudice
Giovanna Nozzetti
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, dott.ssa Giovanna Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 8 Quinta Sezione Civile