Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/02/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO in procedimento n. 7778/2023 R.G.L. promosso da
, con l'avv. CIRILLO ERNESTO MARIA e l'avv. CIRILLO Parte_1
FRANCESCO
CONTRO con gli avv. PESSI ROBERTO, Controparte_1 [...]
, e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
con l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e l'avv. RIZZO NA
[...]
GIOVANNA
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 18/12/2024, le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che hanno depositato note scritte, parte ricorrente in data 16 e 17/12/2024, parte resistente in data
17/12/2024, mentre l' non depositava note CP_4
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 7778/2023 R.G.L., promossa
D A
MARIA e dall'Avv. CIRILLO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori predetti in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv. PESSI ROBERTO, Controparte_2
, e ed elettivamente
[...] Controparte_3 CP_4
domiciliata presso lo studio dei difensori predetti in Indirizzo Telematico
- resistente -
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_4
dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO NA
GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura in CP_4
PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 18/12/2024, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione reietta, accoglie il ricorso e condanna al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 44.389,83 al lordo delle ritenute di legge, inclusi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 30.4.2024, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali da detta data al saldo effettivo, per differenze retributive sino al 31.5.2023, al cui pagamento era stata condannata con sentenza n. 1083/2023 del Tribunale di Milano, nonché ad accantonare la somma di € 6.013,17 per incidenza delle medesime sul TFR, calcolate sino al 30/04/2024.
Condanna l pagamento in favore dell di € Controparte_1 CP_4
8.875,10, per la contribuzione non versata sulle predette somme, limitatamente al periodo dal settembre 2018 al 31/10/2024.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1
di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. CIRILLO ERNESTO
MARIA e dall'avv. CIRILLO FRANCESCO, antistatari, e in favore dell' CP_4
che liquida in complessivi € 2.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovuti come per legge.
Pone definitivamente a carico della convenuta le Controparte_1
spese di C.T.U. liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.6.2023 parte ricorrente in epigrafe – premesso che con la pronuncia n. 1083/2023 il Tribunale di Milano aveva accolto il proprio ricorso, cosi statuendo: “Definitivamente pronunciando, accerta l'illegittimità dell'inquadramento del ricorrente al 6° livello del c.c.n.l. SIP;
condanna la convenuta a riconoscere al ricorrente l'inquadramento al 4° livello del c.c.n.l. SIP a partire dal 1-1-93, poi livello F
c.c.n.l. aziende di telecomunica-zione, attuale livello 6 del c.c.n.l. 2000, nonché' il diritto alle conseguenti differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata a ritroso dal
1-7-12” - conveniva in giudizio lamentando il Controparte_1
mancato pagamento di tutte le somme statuite in sentenza e chiedeva:
“Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del sig. Pt_1
al pagamento in proprio favore della ulteriore somma di € 50.760,68 a titolo di differenze
[...]
retributive per minimo, contingenza EDR, assegno Ad Personam, 13^, 14^ (poi Premio annuo), festività, Premio di Risultato, elemento retributivo annuo, Una tantum ecc., di cui €
7.999,60 a titolo di adeguamento del TFR, oltre aggiornamento della busta paga. Il tutto sempre oltre al relativo versamento all' dei corrispondenti contributi come per legge. Ovvero per CP_4 quelle diverse somme che stabilirà il Giudicante, il tutto, in ogni caso, da rivalutare in proporzione sino alla sentenza ed all'effettivo soddisfo;
Condannare per l'effetto la Controparte_1
in persona del le-gale rapp.te p.t., per i titoli e le causali di cui alla premessa, al
[...]
pagamento in proprio favore della ulteriore somma di € 50.760,68 a titolo di differenze retributive per minimo, contingenza EDR, assegno Ad Personam, 13^, 14^ (poi Premio annuo), festività, Premio di Risultato, elemento retributivo annuo, Una tantum ecc., di cui €
7.999,60 a titolo di adeguamento del TFR, oltre aggiornamento della busta paga. Il tutto sempre oltre al relativo versamento all' dei corrispondenti contributi come per legge. Ovvero per CP_4
quelle diverse somme che stabilirà il Giudicante, il tutto, in ogni caso, da rivalutare in proporzione sino alla sentenza ed all'effettivo soddisfo”.
Si costituiva in giudizio educendo di aver eseguito Controparte_1
integralmente la sentenza passata in giudicato, contestando i conteggi prodotti dal lavoratore e chiedendo il rigetto del ricorso, variamente argomentando.
Sosteneva, in particolare, la natura assorbibile dell'assegno ad personam in caso di riconoscimento giudiziale della qualifica superiore (in aderenza al principio generale dell'assorbibilità di ogni istituto retributivo da parte della retribuzione del superiore livello ottenuto, salva esplicita previsione contraria legittimata da titolo autonomo) e del superminimo ad personam previsto dal successivo accordo del
19.7.2000.
Si costituiva in giudizio educendo di aver eseguito Controparte_1
integralmente la sentenza passata in giudicato, contestando i conteggi prodotti dal lavoratore e chiedendo il rigetto del ricorso, variamente argomentando.
Sosteneva, in particolare, la natura assorbibile dell'assegno ad personam in caso di riconoscimento giudiziale della qualifica superiore (in aderenza al principio generale dell'assorbibilità di ogni istituto retributivo da parte della retribuzione del superiore livello ottenuto, salva esplicita previsione contraria legittimata da titolo autonomo) e del superminimo ad personam previsto dal successivo accordo del
19.7.2000.
Si costituiva in giudizio anche l' aderendo alle richieste di parte ricorrente, CP_4
nei limiti della prescrizione quinquennale, che eccepiva. La causa veniva istruita mediante CTU contabile e richieste di chiarimenti.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Come affermato in causa analoga da molti giudici di merito, con sentenze allegate in atti da parte ricorrente e che si condividono e richiamano, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., la non assorbibilità dell'assegno, già prevista in occasione del passaggio al livello superiore, opera anche alle ipotesi in cui tale passaggio derivi dall'accertamento della qualifica superiore a seguito di una pronuncia giudiziale.
In particolare, la Corte di Appello di Napoli ha affermato (pronunce in atti) che
“con la legge n. 58/1992 sono state emanate disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni, L'art. 1, L. cit. ha previsto che i servizi di telecomunicazione, prima gestiti dall'azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST), fossero affidati ad un'azienda costituita dall' che, per la durata di un anno, sarebbe stata concessionaria esclusiva. Tale azienda è CP_5
stata l'IRITEL s.p.a. Per effetto del D.M. del 29.12.1993 e dell'apposita convenzione stipulata dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni con l'IRITEL s.p.a., a decorrere dall'01.11.1993 è stata soppressa l'ASST (art. 1 comma terzo legge cit.).
Con riguardo al personale, l'art. 4 legge cit. ha previsto l'opzione per la permanenza nel pubblico impiego e, in mancanza, il passaggio diretto alle dipendenze della concessionaria. Infine - e il punto rappresenta la questione centrale nella controversia in esame - il legislatore ha demandato ad appositi accordi sindacali la tutela della professionalità acquisita e la garanzia di un trattamento economico globalmente non inferiore a quello in precedenza goduto, nonché la formazione di tabelle di equiparazione tra le qualifiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza e quelle previste nell'IRITEL s.p.a. Nell'esercizio di questa delega, con accordo sindacale del 15.03.1993, le parti stipulanti, dandosi atto che le tabelle di equiparazione corrispondevano ai precetti legali, hanno stabilito i criteri di inquadramento per il personale proveniente dall'ASST e dall'amministrazione poste e telegrafo con riguardo ai profili professionali in precedenza rivestiti. In più, nell'ulteriore accordo sindacale dell'08.04.1993 le parti contrattuali, al fine di “tutelare la professionalità acquisita e stabilire un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto presso l' stabilirono che, ove la retribuzione annua Parte_2
attribuita dal CCNL SIP e relativa al livello di assegnazione fosse inferiore all'ultima retribuzione annua percepita nell'ordinamento di provenienza dovesse essere corrisposta ai lavoratori una somma equivalente alla differenza, attribuita a titolo di assegno “ad personam” e
“non assorbibile dagli aumenti retributivi” eventualmente accordati dai successivi rinnovi contrattuale CCNL SP. Tuttavia, nella medesima giornata, le parti conclusero un altro accordo nel quale, probabilmente al fine di evitare discordi interpretazioni, convennero gli specifici importi da corrispondere ai lavoratori, con riferimento ai singoli livelli retributivi previsti dal CCNL Sip ed attribuiti all'atto del transito dall'ASST. Gli assegni “ad personam” previsti da tale accordo sono di un importo che aumenta proporzionalmente con il crescere del livello retributivo, e ciò dal
10° al 4° livello, per poi rimanere invariati con riferimento ai primi tre livelli. Tale constatazione consente di confutare l'assunto sostenuto da parte resistente laddove non corrisponde al vero che le parti contrattuali abbiano inteso diminuire l'importo dell'assegno “ad personam” man mano che veniva attribuito un livello contrattuale superiore. E' vero invece il contrario, e cioè che l'importo dell'assegno, almeno fino al 4° livello, aumenta proporzionalmente con il crescere del livello retributivo.
A questo punto è necessario individuare la ragione di tale previsione contrattuale. Ad avviso del
Collegio, l'accordo collettivo dell'08.04.1993, nella parte in cui prevede importi dell'assegno “ad personam” non riassorbibile in aumento per ogni livello, attua la tutela di cui all'art. 4 comma
5 lettere b) e c) della legge 29.01.1992 n.58, come afferma lo stesso accordo;
per cui, in caso di raggiungimento di livello superiore, come è avvenuto nel caso di specie, tale assegno assicura una specifica funzione perequativa, quella cioè di garantire che il livello retributivo complessivamente considerato e raggiunto nel settore privato sia effettivamente equivalente a quello del settore pubblico. Ecco perché l'accordo in questione dichiara gli assegni non riassorbibili e li aumenta in relazione allo sviluppo del rapporto di lavoro in linea verticale. Le parti contrattuali hanno inteso garantire anche la parità retributiva di livello corrispondente di inquadramento tra pubblico e privato raggiunta nello sviluppo del rapporto di lavoro. Ragionando altrimenti, tale tutela verrebbe frustrata, anche se espressamente prevista, non essendo stata esclusa la garanzia dell'assegno “ad personam” nel caso di passaggio di inquadramento” (tra le tante: Corte di appello di Napoli n. 6972/19).
Peraltro, è stato affermato: “Del resto le “Norme di raccordo” in data 19.7.2000 (accordo sindacale prodotto in atti) prevedono in linea generale che “1. A tutto il personale in forza alla data del 19 luglio 2000 sarà riconosciuto, secondo le modalità di seguito riportate, un 5 sovraminimo ad personam determinato dalla sommatoria dei seguenti elementi: (…) Il suddetto sovraminimo sarà riconosciuto con decorrenza 1 ottobre 2000, fatta eccezione per la quota relativa all'importo di cui al punto e) che sarà invece riconosciuto dall'1.1.2001”. Vista dunque la pattuizione non individuale, ma ad opera delle stesse parti sociali in un accordo collettivo e per una ampia categoria di dipendenti (“tutto il personale in forza alla data del 19 luglio 2000”), non può ritenersi che l'emolumento previsto sia suscettibile di assorbimento, individuando, invece, una voce retributiva fissa e conforme alla ratio dell'art.4 (Disposizioni relative al personale) della
L.58/1992 (Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni) che ha previsto il personale dell'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che non aveva esercitato l'opzione per la permanenza nel pubblico impiego è transitato alle dipendenze delle aziende concessionarie con una serie di tutele (rimesse appunto alla contrattazione collettiva) della professionalità acquisita e del trattamento economico, globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto, come disposto dal comma 4 della suddetta disposizione: “4. Entro e non oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1 il personale che non ha optato nei termini per la permanenza nel pubblico impiego transita alle dipendenze delle concessionarie, ad eccezione di quello individuato dalla Società come necessario allo svolgimento delle attività che ad essa residuano, che transita alle dipendenze della Società stessa.
5. Sono oggetto di accordi tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la Società e le concessionarie, tenendo conto del disposto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 e dei tempi e delle modalità del trasferimento dei beni e degli impianti di cui all'articolo 3: a) i tempi e le modalità del passaggio del personale;
b) la tutela della professionalità acquisita e di un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto;
(…)”.
Orbene, acclarata la natura della non assorbibilità del superminimo individuale, stante le contestazioni sollevate da parte resistente ai conteggi prodotti dal lavoratore, si è reso necessario disporre una ctu contabile, al fine di quantificare le differenze retributive maturate dal ricorrente.
Il CTU nominato, sulla base di accurate elaborazioni contabili, ha quantificato le somme ancora dovute al ricorrente con la relazione in atti e in quella di chiarimenti, non contestate dalle parti in relazione ai conteggi operati, e che, scevre da vizi, si condividono pienamente e richiamano.
Si precisa, altresi, che – in ragione di quanto sopra esposto - dei due calcoli effettuati dal CTU va utilizzato quello che non tiene conto del riassorbimento dell'assegno ad personam conglobato nel superminimo collettivo.
La società convenuta va, quindi, condannata al pagamento in favore del ricorrente delle somme indicate in parte dispositiva a titolo di differenze retributive, oltre all'adeguamento del TFR., quantificate dal C.T.U..
Al riconoscimento delle differenze retributive segue l'obbligo della società resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva mediante versamento all' dei contributi previdenziali sulle differenze retributive riconosciute. CP_4
In conclusione, quindi, vanno emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite di parte ricorrente e dell che seguono la CP_4
soccombenza di parte convenuta.
Vanno poste a carico di altresì le spese di CTU, Controparte_1
liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 31/01/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 18/12/2024.
La Giudice
Paola Marino