Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00535/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01388/2025 REG.RIC.
N. 01392/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1388 del 2025, proposto da
Arga Medicali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri, Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione di Gara, non costituita in giudizio;
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mariachiara Paone, Maria Lorusso, Anna Muraca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Servizi Ospedalieri S.r.l., non costituita in giudizio;
EN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Gangemi, Alessandro Alati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1392 del 2025, proposto da
Arga Medicali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri, Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione di Gara, non costituita in giudizio;
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariachiara Paone, Maria Lorusso, Anna Muraca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Gangemi, Alessandro Alati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensiva:
quanto al ricorso n. 1388 del 2025:
in relazione alla gara Lotto 1, della nota PEC del 18.09.2025 avente ad oggetto “ Riscontro rivalutazione punteggio ”, con cui l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha chiuso negativamente il procedimento di riesame allegando il verbale di rivalutazione tecnica della Commissione di gara; del verbale di rivalutazione tecnica della Commissione di gara n. 7 del 17.9.2025 allegato alla predetta comunicazione, attraverso cui la stessa Commissione “ al termine della disamina … stabilisce di confermare il punteggio precedentemente attribuito per ognuna delle ditte partecipanti ”; della determina dirigenziale di aggiudicazione n. 2797 del 10.6.2025 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, come da ultimo confermata con gli atti sopra citati; del verbale di valutazione delle offerte tecniche del 9.4.2025, tutti nelle parti d'interesse ed in relazione al Lotto 1. Nonché, nell'ipotesi in cui nelle more del giudizio venisse stipulato il contratto, per la declaratoria di inefficacia del contratto stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 c. 1, lett. c) e d) e 122 del D. Lgs. n. 104/2010, con subentro della ditta ricorrente;
quanto al ricorso n. 1392 del 2025:
in relazione alla gara Lotto 2, della nota PEC del 18.09.2025 avente ad oggetto “Riscontro rivalutazione punteggio”, con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha chiuso negativamente il procedimento di riesame allegando il verbale di rivalutazione tecnica della Commissione di gara; del verbale di rivalutazione tecnica della Commissione di gara n. 7 del 17.9.2025 allegato alla predetta comunicazione, attraverso cui la stessa Commissione “ al termine della disamina … stabilisce di confermare il punteggio precedentemente attribuito per ognuna delle ditte partecipanti ”; della determina dirigenziale di aggiudicazione n. 2797 del 10.6.2025 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, come da ultimo confermata con gli atti sopra citati; del verbale di valutazione delle offerte tecniche del 9.4.2025, tutti nelle parti d’interesse ed in relazione al Lotto 2. Nonché, nell’ipotesi in cui nelle more del giudizio venisse stipulato il contratto, per la declaratoria di inefficacia del contratto stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 c. 1, lett. c) e d) e 122 del D. Lgs. n. 104/2010, con subentro della ditta ricorrente.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro e di EN S.r.l.;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa ER IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 15 ottobre 2025 e depositato il giorno successivo, la società Arga Medicali S.r.l., premesso di operare nel settore della fornitura di dispositivi e attrezzature sanitarie e di aver partecipato alla procedura di gara avente ad oggetto la fornitura di attrezzature e arredi necessari all’allestimento dei locali di sterilizzazione e stoccaggio del blocco operatorio del Presidio Ospedaliero di Soverato, articolata in due lotti, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha riferito che con determinazione dirigenziale n. 2797 del 10 giugno 2025 il Lotto n. 1 è stato aggiudicato alla società EN, con un punteggio complessivo pari a 90,12 punti, mentre al secondo posto si è collocata la società Servizi Ospedalieri, con un punteggio complessivo di 90 punti, mentre la ricorrente, Arga Medicali S.r.l., si è classificata al terzo posto, con un punteggio complessivo pari a 87,12 punti.
2. Con separato ricorso, iscritto al n. r.g. 1395/2025, la società istante ha dato atto di aver altresì partecipato alla medesima procedura di gara relativamente, tuttavia, al lotto n. 2 avente ad oggetto n. 2 termodisinfettori, con importo presunto € 70.000,00, rispetto alla quale EN si è classificata prima con punti totali 98,5 e al secondo posto si è classificata la società ricorrente con punti globali 96,52.
3. A seguito di istanza di accesso, formulata il 12 giugno 2025 ed evasa il 4 luglio 2025, la società istante, con successiva nota del 25 luglio 2025, ha richiesto la rivalutazione dei punteggi attribuiti sia in relazione al lotto 1, sia al lotto 2, rappresentando l’esistenza di plurime e oggettive incongruenze nella valutazione delle offerte tecniche rispetto alle caratteristiche indicate nel bando le quali, ove correttamente emendate, avrebbero determinato il superamento in graduatoria delle altre concorrenti con conseguente aggiudicazione della gara, relativamente a entrambi i lotti, in favore dell’istante.
4. Con comunicazione PEC del 5 agosto 2025, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha informato la ricorrente dell’avvenuta trasmissione dell’istanza alla Commissione giudicatrice che, con verbale n. 7 del 17 settembre 2025, trasmesso il 18 settembre 2025, all’esito di una dichiarata attività di rivalutazione, ha confermato integralmente i punteggi originariamente attribuiti a ciascuna delle ditte partecipanti.
5. La ricorrente ha quindi impugnato il provvedimento da ultimo citato per i seguenti motivi:
1) Violazione della lex specialis, deducendo una pluralità di censure in ordine ai punteggi di fatto attribuiti alle imprese concorrenti, rispetto alle caratteristiche tecniche del servizio di fornitura come dettagliato nel bando di gara, con conseguente esclusione, quanto al lotto 1 di Servizi Ospedalieri S.r.l., o comunque la rideterminazione del punteggio effettivamente spettante secondo la prospettazione della ricorrente;
2) in subordine, difetto di motivazione del verbale di rivalutazione dei punteggi, posto che il provvedimento di riesame, benché qualificato come di “ rivalutazione delle schede tecniche lotti 1 e 2 ”, si è limitato a pervenire al medesimo esito già raggiunto dai provvedimenti oggetto di riesame, pur senza dare conto delle effettive motivazioni sottese.
6. In entrambi i giudizi, relativi al lotto 1 e 2, si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso avverso l’aggiudicazione per intervenuta decadenza, anche in ragione della qualificabilità del provvedimento adottato all’esito del riesame quale conferma impropria, e nel merito comunque l’infondatezza delle domande formulate.
7. Con ordinanza cautelare n. 573 assunta il 5 novembre 2025, il Collegio ritenuta la fondatezza prima facie del motivo di ricorso attinente al difetto di motivazione del verbale di rivalutazione del punteggio e, quindi, della domanda subordinata, ha disposto la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati nell’ambito di entrambi i giudizi.
8. All’udienza del 28 gennaio 2026, uditi i procuratori delle parti, i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.
DIRITTO
1. Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi nn. 1388/2025 e 1392/2025 attesa la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva.
2. Considerata la sovrapponibilità, in parte qua , dei motivi di ricorso e delle eccezioni formulate dall’amministrazione, è possibile trattare i profili di diritto relativi ad entrambi i giudizi congiuntamente, tenuto conto peraltro dell’unicità del provvedimento di aggiudicazione e di riesame.
3. Prima di scrutinare l’eccezione di inammissibilità formulata dalla resistente è opportuno prendere posizione in ordine alla natura del provvedimento adottato all’esito dell’istanza di riesame con verbale n. 7 del 17 settembre 2025.
In proposito occorre premettere che la conferma propria va tenuta distinta dall'atto meramente confermativo o conferma impropria. La distinzione si basa sulla circostanza che l'adozione dell'atto sia preceduta o meno da una rinnovata valutazione istruttoria ad opera dell'Amministrazione. Difatti l’atto meramente confermativo ricorre quando l’amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (Cons. Stato, V, 22 giugno 2018, n. 3867). In altre parole, esso si connota per la sola funzione di illustrare all’interessato che la questione è stata già delibata con precedente espressione provvedimentale, di cui si opera un integrale richiamo.
Solo l'atto di conferma propria, invece, adottato all'esito di una nuova istruttoria e di una riponderazione, anche nel merito, dei presupposti di fatto e di diritto sottesi all'emanazione del provvedimento originario può essere considerato un provvedimento di secondo grado, interamente sostitutivo del precedente. Ciò comporta, sul versante processuale, che solo il provvedimento di conferma proprio è idoneo a far decorrere un nuovo termine di impugnazione (e deve anzi essere impugnato poiché ha travolto e assorbito l'atto confermato).
Tanto premesso, nel caso di specie, il Collegio reputa che, all’esito dei rilievi mossi dalla società ricorrente, l’amministrazione si sia rideterminata – sebbene adottando una decisione analoga a quella precedentemente assunta - mediante l’adozione di un provvedimento di conferma propria, ossia un provvedimento sostitutivo rispetto a quello precedentemente adottato.
Difatti, dalla lettura del verbale n. 7, emerge expressis verbis che l’oggetto della determina è la “ rivalutazione delle schede tecniche” e che la Commissione giudicatrice ha così provveduto:
- “ esamina la documentazione prodotta dalla ditta Arga Medicali Srl in riferimento al Lotto 1 e decide di procedere ad una rivalutazione delle schede tecniche, con particolare riferimento ai punti segnalati dalla stessa ”;
- “ passa quindi ad esaminare la documentazione prodotta dalla ditta Arga Medicali Srl in relazione al lotto 2 e decide di procedere ad una rivalutazione delle schede tecniche, con particolare riferimento ai punti segnalati dalla stessa ”;
e in entrambe le ipotesi ha stabilito di confermare il punteggio precedentemente attribuito per ognuna delle ditte partecipanti.
In altri termini, la Commissione ha più volte precisato di non essersi limitata a confermare la decisione già assunta mediante un mero richiamo alla stessa, bensì di aver proceduto a una rinnovata disamina delle schede tecniche e, dunque, al riesercizio del potere attraverso una autonoma e ulteriore valutazione.
La mancata esplicitazione delle valutazioni e delle considerazioni maturate nell’ambito di tale attività rivalutativa non attiene, ad avviso del Collegio, alla natura dell’atto adottato, bensì investe il diverso profilo della congruità e adeguatezza della motivazione, questione della quale si dirà nel prosieguo.
4. Strettamente connessa alla questione della natura dell’atto avversato è quella dell’ammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’aggiudicazione entro il termine decadenziale.
Come rilevato in precedenza, infatti, il provvedimento di conferma emesso all’esito dell’esercizio del potere di autotutela è idoneo a far decorrere un nuovo termine di impugnazione e deve anzi essere impugnato poiché ha assorbito l'atto confermato quanto all’interesse della parte che si assume lesa dalla riedizione del potere amministrativo, senza che la stessa venga rimessa in termini avverso l’originaria valutazione dei concorrenti insita nella aggiudicazione non impugnata.
Nel caso concreto la decisione assunta in seno al verbale n.7 del 17 settembre 2025, nella parte in cui rivaluta l’attribuzione dei punteggi rispetto alle caratteristiche di capitolato e quelle contenute nelle schede tecniche, sostituisce il verbale di valutazione delle offerte tecniche con riguardo alla posizione della ricorrente, con conseguente decorrenza di un nuovo termine decadenziale agli stretti fini della contestazione della conferma propria rivalutativa della posizione della parte istante, il cui dies a quo è quello della comunicazione avvenuta il 18 settembre 2025.
Ne consegue che il ricorso a tali fini è ammissibile, ad onta dell’omessa impugnazione dell’aggiudicazione, e tempestivo, essendo stato notificato il 15 ottobre 2025 e depositato il giorno successivo.
5. Nel merito il ricorso merita accoglimento limitatamente alla domanda formulata in via subordinata.
La sostituzione, ad opera del provvedimento di rivalutazione, delle precedenti operazioni di assegnazioni dei punteggi svolte dalla Commissione - poi confluite nell’aggiudicazione - se, per un verso, non incide, come già evidenziato, sull’ammissibilità del ricorso, pur in difetto di autonoma e tempestiva impugnazione del provvedimento di aggiudicazione nei termini di legge, per altro verso comporta una restrizione del perimetro del sindacato giurisdizionale esperibile.
All’esito dell’autotutela confermativa, infatti, è il nuovo provvedimento adottato a costituire l’unica determinazione suscettibile di impugnazione e, conseguentemente, l’unico parametro rispetto al quale scrutinare la legittimità dell’operato dell’Amministrazione.
Nel caso di specie, sebbene l’Amministrazione, in sede di riesame, abbia confermato la determinazione già adottata — ancorché all’esito di una dichiarata attività di rivalutazione — essa ha nondimeno integralmente omesso di esplicitare le ragioni poste a fondamento della decisione assunta.
Ne discende che non è dato comprendere in che cosa sia concretamente consistita l’attività rivalutativa, né quale sia stato l’iter logico-argomentativo che ha indotto l’Amministrazione a pervenire, pur all’esito di tale rinnovato scrutinio, alla medesima conclusione quanto alla valutazione dell’offerta della ricorrente.
6. Per le ragioni esposte i ricorsi riuniti vanno accolti limitatamente al secondo motivo, proposto in via subordinata e inerente al difetto di motivazione, con conseguente onere per l’amministrazione di esplicitare puntualmente il contenuto sostanziale della rivalutazione svolta e le ragioni poste a fondamento del provvedimento di conferma dell’esito valutativo.
7. Le spese di lite vanno poste a carico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro sebbene, in ragione dell’accoglimento parziale, debbano essere compensate in misura pari alla metà. Nella determinazione del compenso va tenuto conto della riunione dei giudizi e della coincidenza parziale dei motivi di ricorso e delle questioni trattate. Possono integralmente compensarsi le spese nei confronti della controinteressata costituita ENDOTEC S.R.L.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie in parte per quanto di ragione e per l’effetto annulla il verbale di rivalutazione delle schede tecniche n. 7 del 17 settembre 2025 per difetto di motivazione, con onere per l’amministrazione di riprovvedere.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida, in ragione della compensazione in misura della metà, e tenuto conto della riunione, in € 2.500,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge e con rimborso del contributo unificato versato per ciascun giudizio. Compensa integralmente le spese di lite nei confronti della controinteressata EN S.R.L.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE ST, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
ER IS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER IS | GE ST |
IL SEGRETARIO