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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 27/02/2026, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1729/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1989/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Area Srl
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6643/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
4 e pubblicata il 30/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9160333 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 138/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in appello
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ricorreva
contro
AREA S.r.l. quale concessionaria incaricata alla riscossione coattiva per conto del Comune di Adrano. Più esattamente, con ricorso, contenente istanza di mediazione ex art. 17 bis, D. Lgs. 546/92, notificato alla controparte in data 27.05.2021, impugnava l'avviso di accertamento n. 9160333 del 20.03.2021, emesso dallo stesso concessionario della riscossione, notificato in data 16.04.2021, avente ad oggetto il mancato pagamento della TARI per l'anno 2015, di competenza del Comune di Adrano, per un importo complessivamente richiesto di euro 480,55.
A sostegno del proprio ricorso, in breve, la parte ricorrente deduceva:
1. la carente motivazione dell'atto impugnato;
2. l'incompetenza e/o carenza di potere della convenuta AREA S.r.l. stante l'illegittimità dell'incarico relativo all'affidamento in concessione del servizio di riscossione delle entrate del Comune di Adrano;
3. la nullità dell'avviso di accertamento opposto in quanto non preceduto dalla notifica dell'atto presupposto
(avviso di liquidazione);
4. l'illegittimità delle tariffe TARI 2015 applicate e del suo regolamento;
5. la nullità dell'atto opposto per decadenza dei termini di accertamento e di riscossione della pretesa tributaria.
Sulla scorta di detti motivi, il ricorrente ha chiesto dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese processuali, nonché distrazione delle medesime a favore del procuratore costituito.
Con atto, depositato in data 09.11.2021, si costituiva AREA S.r.l. che eccepiva l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
In data 05.09.2023, parte ricorrente, a sostegno delle proprie note difensive, depositava ulteriore documentazione (D.M. scadenze TARI 2015; Delibera TARI 2015; TAR Calabria regolamento TARI tardivo;
Sentenza TAR Catania n. 2524/2022).
In ulteriori memorie illustrative, depositate in data 13.09.2023, parte ricorrente contesta quanto eccepito da
AREA S.r.l. nelle proprie controdeduzioni.
All'udienza di trattazione del 29.09.2023, dopo l'esposizione del relatore, la causa è stata posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il gravame della presente controversia attiene a diversi profili di censure. Tuttavia, a prescindere delle altre doglianze, risulta prevalente e determinante la censura sulla sostenuta nullità dell'avviso di accertamento opposto poiché la concessione per il servizio di riscossione delle entrate in favore di AREA S.r.l. risulta illegittima con conseguente suo difetto di legittimazione attiva ad operare per conto del Comune di Adrano.
A fronte della contestazione di parte ricorrente, AREA S.r.l. versa in atti la convenzione dalla quale si ricava che la stessa è affidataria dell'incarico e pertanto pienamente legittimata quale Concessionario per la riscossione iscritto al relativo Albo. Parte ricorrente, con successive note integrative, deposita, tra l'altro, la sentenza del TAR di Catania, la n.
2524/2022, che ha dichiarato nulla ab origine la concessione, a favore della AREA S.r.l., del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie del Comune di Adrano (delibera di giunta comunale di Adrano n.
23 del 02.03.2021 avente ad oggetto “Affidamento, in via sperimentale, servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie”; determinazione del IV Settore – Risorse finanziarie e Risorse umane del Comune di
Adrano n. 32 del 04.03.2021, avente ad oggetto “Affidamento in concessione del servizio riscossione entrate non corrisposte spontaneamente”).
Da ciò deriva che tutti gli atti compiuti dalla AREA S.r.l., in funzione della richiamata concessione, sono da considerarsi nulli.
Ne consegue che l'atto di accertamento opposto, il n. 9160333 del 20.03.2021 emesso da AREA S.r.l., per conto del Comune di Adrano, avente ad oggetto il mancato pagamento della TARI per l'anno 2015, per un importo complessivo richiesto di euro 480,55, deve essere ritenuto nullo.
Assorbite e/o superate le altre doglianze e censure delle parti costituite, la Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Le spese del giudizio vengono compensate, atteso che è incontestato il mancato pagamento del tributo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 24 Aprile 2024 deducendo i seguenti motivi.
Ammesso e non concesso che fosse rinvenibile, giammai, un immobile, il mancato pagamento non è motivo legittimo per compensare le spese di lite nel caso di specie.
Perché sono almeno tre le ragioni dell'opposizione, ciascuna di per sé dirimente.
Perché la causa non era contro l'ente impositore, ma contro il riscossore che agiva senza mandato e non ha sgravato l'atto nonostante fosse intervenuta la sentenza del Tar e accolta dalla sentenza appellata.
Perché si proponeva la mediazione, rifiutata da controparte.
Infine perché la prescrizione del credito non è motivo di compensazione delle spese per giurisprudenza granitica e massimata: “In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese esclusivamente sul fatto che l'accoglimento del ricorso del contribuente era dovuto al rilievo dell'eccepita prescrizione del credito tributario).” (Cass. Sez. 6 - 5, Ord. n. 6059/2017 - Rv. 643329 - 01).
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 6643/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 4 e depositata il 30
Ottobre 2023, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Area s.r.l., chiamata in causa, non risulta costituita in giudizio di appello.
In data 9 Gennaio 2026 parte appellante deposita memorie illustrative.
All'udienza del 20 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appello è circoscritto al capo della sentenza di primo grado relativo alle spese. Il Collegio è pertanto chiamato a verificare esclusivamente la legittimità della compensazione disposta in prime cure, senza riaprire il merito della pretesa tributaria oltre quanto indispensabile ai fini della regolamentazione delle spese.
In materia di spese di lite nel processo tributario, il criterio ordinario è quello della soccombenza;
la compensazione (totale o parziale) costituisce deroga eccezionale e richiede un'adeguata motivazione, ancorata a circostanze oggettive del caso.
Nel caso di specie l'appello non merita accoglimento. In particolare: La statuizione sulle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in appello solo ove risulti priva di motivazione o retta da motivazione apparente/intrinseca contraddittorietà. La motivazione adottata dal primo giudice – per quanto sintetica – risulta idonea a rappresentare la ratio decidendi della compensazione, valorizzando un elemento fattuale (mancato pagamento del tributo) ritenuto rilevante ai fini del regolamento delle spese. L'appellante non fornisce elementi tali da dimostrare che la motivazione sulle spese sia affetta da vizio di assoluta illogicità
o da violazione del criterio legale;
la censura tende piuttosto a sostituire alla valutazione del giudice di prime cure una diversa valutazione di opportunità, non consentita in sede di gravame. Ne consegue che l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado, limitatamente al capo sulle spese.
La mancata costituzione della parte appellata esime la Corte da qualsivoglia statuizione in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione n.
13, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 22 Gennaio 2026. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott.
AT Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1989/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Area Srl
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6643/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
4 e pubblicata il 30/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9160333 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 138/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in appello
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ricorreva
contro
AREA S.r.l. quale concessionaria incaricata alla riscossione coattiva per conto del Comune di Adrano. Più esattamente, con ricorso, contenente istanza di mediazione ex art. 17 bis, D. Lgs. 546/92, notificato alla controparte in data 27.05.2021, impugnava l'avviso di accertamento n. 9160333 del 20.03.2021, emesso dallo stesso concessionario della riscossione, notificato in data 16.04.2021, avente ad oggetto il mancato pagamento della TARI per l'anno 2015, di competenza del Comune di Adrano, per un importo complessivamente richiesto di euro 480,55.
A sostegno del proprio ricorso, in breve, la parte ricorrente deduceva:
1. la carente motivazione dell'atto impugnato;
2. l'incompetenza e/o carenza di potere della convenuta AREA S.r.l. stante l'illegittimità dell'incarico relativo all'affidamento in concessione del servizio di riscossione delle entrate del Comune di Adrano;
3. la nullità dell'avviso di accertamento opposto in quanto non preceduto dalla notifica dell'atto presupposto
(avviso di liquidazione);
4. l'illegittimità delle tariffe TARI 2015 applicate e del suo regolamento;
5. la nullità dell'atto opposto per decadenza dei termini di accertamento e di riscossione della pretesa tributaria.
Sulla scorta di detti motivi, il ricorrente ha chiesto dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese processuali, nonché distrazione delle medesime a favore del procuratore costituito.
Con atto, depositato in data 09.11.2021, si costituiva AREA S.r.l. che eccepiva l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
In data 05.09.2023, parte ricorrente, a sostegno delle proprie note difensive, depositava ulteriore documentazione (D.M. scadenze TARI 2015; Delibera TARI 2015; TAR Calabria regolamento TARI tardivo;
Sentenza TAR Catania n. 2524/2022).
In ulteriori memorie illustrative, depositate in data 13.09.2023, parte ricorrente contesta quanto eccepito da
AREA S.r.l. nelle proprie controdeduzioni.
All'udienza di trattazione del 29.09.2023, dopo l'esposizione del relatore, la causa è stata posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il gravame della presente controversia attiene a diversi profili di censure. Tuttavia, a prescindere delle altre doglianze, risulta prevalente e determinante la censura sulla sostenuta nullità dell'avviso di accertamento opposto poiché la concessione per il servizio di riscossione delle entrate in favore di AREA S.r.l. risulta illegittima con conseguente suo difetto di legittimazione attiva ad operare per conto del Comune di Adrano.
A fronte della contestazione di parte ricorrente, AREA S.r.l. versa in atti la convenzione dalla quale si ricava che la stessa è affidataria dell'incarico e pertanto pienamente legittimata quale Concessionario per la riscossione iscritto al relativo Albo. Parte ricorrente, con successive note integrative, deposita, tra l'altro, la sentenza del TAR di Catania, la n.
2524/2022, che ha dichiarato nulla ab origine la concessione, a favore della AREA S.r.l., del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie del Comune di Adrano (delibera di giunta comunale di Adrano n.
23 del 02.03.2021 avente ad oggetto “Affidamento, in via sperimentale, servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie”; determinazione del IV Settore – Risorse finanziarie e Risorse umane del Comune di
Adrano n. 32 del 04.03.2021, avente ad oggetto “Affidamento in concessione del servizio riscossione entrate non corrisposte spontaneamente”).
Da ciò deriva che tutti gli atti compiuti dalla AREA S.r.l., in funzione della richiamata concessione, sono da considerarsi nulli.
Ne consegue che l'atto di accertamento opposto, il n. 9160333 del 20.03.2021 emesso da AREA S.r.l., per conto del Comune di Adrano, avente ad oggetto il mancato pagamento della TARI per l'anno 2015, per un importo complessivo richiesto di euro 480,55, deve essere ritenuto nullo.
Assorbite e/o superate le altre doglianze e censure delle parti costituite, la Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Le spese del giudizio vengono compensate, atteso che è incontestato il mancato pagamento del tributo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 24 Aprile 2024 deducendo i seguenti motivi.
Ammesso e non concesso che fosse rinvenibile, giammai, un immobile, il mancato pagamento non è motivo legittimo per compensare le spese di lite nel caso di specie.
Perché sono almeno tre le ragioni dell'opposizione, ciascuna di per sé dirimente.
Perché la causa non era contro l'ente impositore, ma contro il riscossore che agiva senza mandato e non ha sgravato l'atto nonostante fosse intervenuta la sentenza del Tar e accolta dalla sentenza appellata.
Perché si proponeva la mediazione, rifiutata da controparte.
Infine perché la prescrizione del credito non è motivo di compensazione delle spese per giurisprudenza granitica e massimata: “In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese esclusivamente sul fatto che l'accoglimento del ricorso del contribuente era dovuto al rilievo dell'eccepita prescrizione del credito tributario).” (Cass. Sez. 6 - 5, Ord. n. 6059/2017 - Rv. 643329 - 01).
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 6643/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 4 e depositata il 30
Ottobre 2023, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Area s.r.l., chiamata in causa, non risulta costituita in giudizio di appello.
In data 9 Gennaio 2026 parte appellante deposita memorie illustrative.
All'udienza del 20 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appello è circoscritto al capo della sentenza di primo grado relativo alle spese. Il Collegio è pertanto chiamato a verificare esclusivamente la legittimità della compensazione disposta in prime cure, senza riaprire il merito della pretesa tributaria oltre quanto indispensabile ai fini della regolamentazione delle spese.
In materia di spese di lite nel processo tributario, il criterio ordinario è quello della soccombenza;
la compensazione (totale o parziale) costituisce deroga eccezionale e richiede un'adeguata motivazione, ancorata a circostanze oggettive del caso.
Nel caso di specie l'appello non merita accoglimento. In particolare: La statuizione sulle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in appello solo ove risulti priva di motivazione o retta da motivazione apparente/intrinseca contraddittorietà. La motivazione adottata dal primo giudice – per quanto sintetica – risulta idonea a rappresentare la ratio decidendi della compensazione, valorizzando un elemento fattuale (mancato pagamento del tributo) ritenuto rilevante ai fini del regolamento delle spese. L'appellante non fornisce elementi tali da dimostrare che la motivazione sulle spese sia affetta da vizio di assoluta illogicità
o da violazione del criterio legale;
la censura tende piuttosto a sostituire alla valutazione del giudice di prime cure una diversa valutazione di opportunità, non consentita in sede di gravame. Ne consegue che l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado, limitatamente al capo sulle spese.
La mancata costituzione della parte appellata esime la Corte da qualsivoglia statuizione in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione n.
13, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 22 Gennaio 2026. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott.
AT Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)