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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 166/2024 RG avente ad oggetto:
“ retribuzione - mansioni superiori – tempo viaggio – lavoro straordinario ”
TRA
- rappresentato e difeso dagli Avvocati APRILE Parte_1
FERDINANDO e ROCCO ENRICO ed elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore – Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati TUCCITTO VINCENZO e RIGOLI
MARIA ed elettivamente domiciliata in Via Mar Rosso, 3 96100 SIRACUSA,
- resistente
ED
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore - Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. ORIONE MAURIZIO ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/01/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio Controparte_1 [...]
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
[...
[...] chiedendo « In via principale: Accertare il credito del ricorrente, per le
[...] causali in premessa, pari in totale ad euro 135.479,73 lordi, e condannare con sede legale a Siracusa, in via Giovanni Malfitano n. Controparte_1
14 e sede secondaria a NT DO (PD), in Piazza Europa n. 35, C.F.
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_1 CP_3 con sede legale a Siracusa, in via Giovanni Malfitano n. 14 e sede secondaria a
NT DO (PD), in Piazza Europa n. 35, C.F. , in P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore;
con Controparte_4 sede legale a NT DO (PD), in Piazza Europa n. 35, C.F.
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_3 CP_2
con sede legale a Trieste, in via Genova n. 1, p.iva in
[...] P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento delle predette somme in favore del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, anche con distrazione ex art. 93 c.p.c.;»
Nel costituirsi ha contestato la pretesa del Controparte_2 ricorrente e chiesto « accertata e dichiarata la non applicabilità al caso in questione del disposto dell'art. 1676 c.c. respingere ogni e tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti di essa in rapporto di CP_2 rispettivo subordine: (i) per l'intervenuta decadenza biennale, ex art. 29 D.Lgs.
276/2003, dei diritti fatti valere dal ricorrente se maturati nel corso del proprio rapporto di lavoro con (ii) per carenza di prova nell'an e nel CP_3 quantum di tutte le pretese vantate dal ricorrente con particolare riferimento, ma non limitatamente, a quelle derivanti dall'asserito svolgimento di attività lavorativa in orario c.d. “straordinario” e dell'altrettanto asserito svolgimento di mansioni riconducibili ad un superiore livello di inquadramento;
(iii) per carenza di legittimazione passiva di in relazione a crediti privi di CP_2 natura strettamente retributiva richiesti dal ricorrente ed a crediti di qualsivoglia natura che non siano maturati mentre il ricorrente non era applicato a lavorazioni in appalto a committenza (iv) con reiezione CP_2 di tutte le istanze istruttorie formulate dal ricorrente. Vinti gli onorari e le spese di giudizio».
2 Nel costituirsi tardivamente in data 23/1/2025 e poi in data 24/3/2025
ha concluso « Si chiede pertanto il rigetto della Controparte_1 domanda col favore delle spese».
All'udienza del 26/9/2024 è stata dichiarata l'interruzione del processo nei confronti di in quanto posta in liquidazione giudiziale con CP_3 provvedimento del Tribunale di Siracusa n. 8/2024 del 22/02/2024 iscritto il
29/2/2024, ai sensi gli artt. 143 d.lgs. 14/2019 e art. 299 c.p.c. e all'udienza del 31/1/2025 nei confronti di pure posto in liquidazione con CP_4 sentenza n. 64/2024 del Tribunale di Siracusa.
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e l'esame di alcuni testi addotti dal ricorrente, l'interrogatorio liberto dello stesso.
*** *** ***
1. Il ricorrente espone di essere stato assunto dapprima da CP_3
a decorrere dall'1/3/2017 e poi da dall'1/6/2021 - società
[...] Controparte_1 entrambe che si occupano della realizzazione di opere di installazioni elettriche, carpenteria elettrica e tubisteria - con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato;
di aver lavorato da febbraio a maggio 2018 Co come capo cantiere per a Genova (AN Sestri Ponente), da CP_7 settembre 2018 a maggio 2021 come capo cantiere per a CP_3
Monfalcone (AN Monfalcone), da giugno 2021 a dicembre 2022 come capo cantiere per a Monfalcone (AN Monfalcone), Controparte_1 da gennaio 2023 a settembre 2023 con mansioni di operaio specializzato per a AR;
che tra le due società e CP_1 Controparte_1 CP_3 vi è una sostanziale identità, confermata dall'identità di sede (legale e secondaria) e dalla parziale coincidenza di compagine societaria, facendo entrambe capo al signor ed ai suoi familiari;
che il Persona_1
Co passaggio da a avveniva previa dimissioni fittizie CP_7 Controparte_1
(imposte al lavoratore) ed immediata riassunzione, senza soluzione di continuità; che entrambe le società fanno parte del Consorzio CO.NA.SI. s.r.l.; di aver fatto sempre esclusivo riferimento, quanto alle direttive ed agli ordini di lavoro ricevuti, ad assenze, ferie, permessi e di essere stato soggetto al
3 potere disciplinare di (formalmente socio di minoranza Persona_1
Co di ma in realtà amministratore di fatto della stessa, di e CP_7 Controparte_1 del ), ed a (già segretaria del signor , e poi CP_4 CP_8 Persona_1
Amministratrice Unica del ), con i quali si rapportava direttamente ed CP_4 ai quali presentava le relazioni e le richieste di integrazione sugli appalti in esecuzione;
di avere sempre lavorato presso i cantieri di Controparte_2 adibito a lavorazioni di installazioni elettriche, carpenteria elettrica e tubisteria inerenti la realizzazione di navi commissionate da quest'ultima al , e CP_4
Co da questo subappaltate a e di avere in particolare CP_7 Controparte_1 lavorato presso il Cantiere AN Genova sulla “Sea Burn Ovation”, varata nel maggio 2018, presso il Cantiere di Monfalcone sulle costruzioni CP_2
n. 6275 “Costa Asia” poi “Costa Venezia” (2019), n. 6290 (nave Princess
Cruises), n. 6288 (nave Princess Cruises), n. 6206 (“MSC Sea View”), n. 6207
(MSC), n. 6212 (Princess, impostata ma non realizzata); di aver osservato il seguente orario di lavoro: fino a gennaio 2023 di 8,5 - 9 ore in cantiere, più 3 ore giornaliere, tra andata e ritorno, di viaggio ogni giorno quando si trovava a
Monfalcone, oltre a 2 o 3 sabati al mese per 5/6 ore ciascuno;
di aver svolto le seguenti mansioni: dopo un primo periodo come operaio tecnico, dal febbraio
2018 a gennaio 2023 il ricorrente ha sempre svolto mansioni di capo cantiere
– meglio indicate ai punti k) - , per poi tornare, fino alla fine del rapporto, a mansioni di operaio specializzato per la a AR;
di essersi CP_1 interfacciato presso i cantieri di Genova con i referenti sig. CP_2 ed Ing. nonché con il capofficina e CP_9 Per_2 Testimone_1 presso i cantieri di Monfalcone, con i referenti AN AV IO
(capo P.L. elettrico), e (responsabile Persona_3 CP_10 carpenteria e tubisteria); di essere stato assunto come operaio di 2° livello
C.C.N.L. Metalmeccanica Industria, inquadrato nel gennaio 2019 nel 3° livello, dal 1/8/2020 nel 4° livello e dal 1/6/2021 nel 5° livello
(successivamente ridenominato in categoria C3); di aver rassegnato in data
30/9/2023 le dimissioni per giusta causa motivate con il fatto che in data
15/09/2023 la Presidente del Consorzio signora PI aveva comunicato ai dipendenti (doc. 11) la cessazione dei vari cantieri e la conseguente prossima
4 risoluzione dei rapporti di lavoro mediante l'avvio di una procedura di licenziamento collettivo, e con il fatto di non aver ancora percepito (come ad oggi non aveva ancora percepito) le mensilità di agosto e settembre 2023, la tredicesima ed il T.F.R.; di avere concordato con il datore un netto costante
(da settembre 2018 a febbraio 2020 di €. 2600.00; da giugno 2020 a novembre
2020 di €. 2800.00; da dicembre 2020 a dicembre 2022 di €. 2900.00) e che per arrivare al netto pattuito il datore di lavoro inseriva mensilmente la voce
“13^ Mensilità”, trasferte esenti, “rimborsi spese non documentati” o “anticipi di retribuzione” - tutti non soggetti a contribuzione -, “anticipazioni di TFR”,
“Premi di produzione” - senza una determinazione specifica - voci che in realtà andavano a comporre la retribuzione netta pattuita.
2. Il ricorrente, pertanto, lamenta le differenze retributiva come da conteggi allegati, secondo l'esatta ricostruzione della retribuzione;
le differenze retributive per il superiore inquadramento al 5° livello (poi C3) dal febbraio
2018 al dicembre 2022; il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre 2023 per € 2.081,96, della tredicesima per € 10.036,52 e del T.F.R. per € 23.094,27; le differenze retributive per il lavoro effettivamente svolto e quindi per lavoro straordinario ( avendo sempre lavorato 8-9,5 ore durante la settimana + 5/6 ore per 2/3 sabati al mese) nella misura di € 25.105,58 e per il
“tempo viaggio” nella misura di € 43.467,12; il pagamento dei “premi produttività” non più corrisposti da gennaio 2023 per l'importo di € 17.100; il pagamento di € 9.389,38 per detrazioni indebitamente applicate «il datore aveva incluso inopinatamente anche le detrazioni di imposta spettanti e relative ai famigliari a carico (moglie e n. 3 figli), e ciò all'insaputa del dipendente, che anzi aveva chiesto che tali detrazioni non gli venissero applicate»; € 5.204,90 per indennità sostitutiva del preavviso (dimissioni per giusta causa).
3. ha esposto di aver conferito di tempo in tempo CP_2 ordini di appalto a il quale si è avvalso delle Controparte_11 consorziate e per l'esecuzione di tali ordini;
CP_3 Controparte_1 risultargli una sola richiesta inviata in data 23 giugno 2022 ( doc. 1) da a per ottenere l'autorizzazione Parte_2 CP_2 all'ingresso di presso lo stabilimento di Controparte_1 CP_2
5 AR ( richiesta riferita all'ordine PC098E008 relativo a lavori CP_2 di allestimento della costruzione C. 6298); non le risultava l'utilizzo di
[...] da parte di presso lo stabilimento CP_1 Parte_2 di Monfalcone né di presso lo stabilimento CP_2 CP_3 CP_2 di Riva Trigoso-Genova; eccepisce la inapplicabilità dell'art. 1676 c.c. nei confronti di non essendoci rapporti diretti tra CP_2 Parte_3
e ; quanto alla responsabilità di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003
[...] CP_1 eccepisce la carenza di legittimazione passiva di per crediti privi CP_2 di natura strettamente retributiva nonché la infondatezza e carenza di prova nell' “an” e nel “quantum” delle pretese formulate dal ricorrente nei confronti di anche con riferimento al preteso svolgimento di attività in CP_2 orario c.d. “straordinario” e di attività riconducibili ad un superiore inquadramento;
la decadenza biennale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 atteso che la Co società è stata oggetto di attività ispettiva da parte dell di CP_3
Ancona che ha accertato che tale società non ha più operato in appalti a committenza a far data dal 2 luglio 2021 ( doc. 4). CP_2
4. ha contestato quanto dedotto dal ricorrente rilevando che CP_1 lo stesso ha ottenuto la giusta retribuzione ed ha contestato specificamente i fatti posti a base della domanda;
in particolare che sussista un unico centro di imputazione, che vi sia stata continuità nei rapporti di lavoro, che la società non abbia versato il TFR e lo straordinario, che non sia stata versata la trasferta e che il ricorrente abbia svolto per la le mansioni indicate in ricorso. CP_1
5. Orbene, cercando di ricostruire i fatti di causa:
- il ricorrente ha lavorato dal 1/3/2017 al 31/5/2021 alle dipendenze di e dal 1/6/2021 al 30/9/2023 alle dipendenze di , come risulta dalle CP_3 CP_1 buste paga, dalla lettera di assunzione in e dalla lettera di dimissioni;
CP_1
- è stato inquadrato: dal 1/3/2017 al 31/12/2018 come operaio 2° livello CCNL Metalmeccanica Industria, dal 1/1/2019 al 30/6/2020 come operaio 3° livello, dal 1/7/2020 al 30/4/2021 come operaio 4° livello, dal
1/5/2021 al 31/5/2021 nella categoria C2, e dal 1/6/2021 al 30/9/2023 nella categoria C3 ex 5° livello;
6 - il ricorrente ha precisato di avere «iniziato a marzo 2017 assunto come elettricista, nonostante avessi il 2° livello perché avevo una storia pregressa, sostanzialmente ho lavorato sempre con la stessa azienda avendo come punto di rifermento e la signora con gli stessi colleghi, Persona_1 CP_8 gli stessi uffici, stessi attrezzi e stessi mezzi. (...) quando sono tornato a marzo
2017 sono stato inquadrato come elettricista – 2° livello – aiutante ma poi le buste paga erano più alte rispetto a quanto previsto dal CCNL per il livello. (...) la mia azienda applicava la famosa paga globale: si pattuisce la tariffa oraria netta, al tempo avevo bisogno di lavorare e quindi accettai € 9/h dopo 4 -5 mesi ha richiesto due tecnici per lo spegnimento della nave e CP_2
l'attacco e alimentazione da terra per il cantiere di Palermo, siamo stati lì per un mese sempre con la stessa paga globale e siamo rientrati a gennaio 2018 e da lì inizia tutto quello che era in ricorso. Appena rientrato mi hanno chiesto di andare a Sestri Ponente per dei lavori specialistici dei collegamenti specialistici per ACS (condizionatori). Dopo qualche giorno ho scoperto che c'erano dei problemi particolarmente gravi per cui dovevamo rifare tutti i lavori e capire lo storico di quanto successo. Ho dunque avvisato la signora che [c'erano] CP_8 questi problemi, e in questa occasione ho scoperto che era l'amministratore delegato di sino a quel momento per me era la segretaria di Pt_2
che si occupava di raccogliere i dati di vari cantieri e trasmetterli Persona_1 alla sede centrale. Dissi alla che oltre a 150.000 € di lavori eseguiti da CP_8 altre aziende c'erano 650.00 € di lavori da eseguire e che la nave sarebbe andata via dopo 3 mesi. Mi chiese se potevo fare qualcosa e dissi che ero disponibile a lavorare anche 13-14 ore la giorno ma che non potevo fare miracoli, da quel momento sono stato indicato da a come Pt_2 CP_2
“referente per la consegna nave”. La nave è stata consegnata a maggio io ho recuperato tutti i soldi dei lavori. Sono ritornato a AR ma qui dopo un mese c'erano problemi [a] Monfalcone mi hanno allora chiesto di andare a
Monfalcone come capo cantiere, sono arrivato a luglio 2018 a Monfalcone come capo cantiere per l'azienda e come operaio per gli operai, perché c'erano tanti lavori sulla costruzione 6275 e avevo la necessità di capire i problemi e chi erano gli operai e oltre al subappalto di avevano il subappalto di Pt_2
7 WARTSILA-APSS e IVM. Comunque dopo 10 gg mi hanno indicato come capo cantiere ed ho fatto il passaggio di consegne con il capo cantiere precedente, ed è stata data comunicazione sia agli operai che a Sono poi CP_2 rimasto a lavorare a Monfalcone come capo cantiere sino a 30/12/2022. Dal
3/01/2023 sono ritornato a AR con un taglio del 70% dello stipendio con demansionamento e insulti quotidiani, ero l'unico superstite di 64 dipendenti e servivo per chiudere il cantiere. Ad agosto 2023 hanno smesso di pagarci, il 15 settembre 2023 la ci ha comunicato che a breve avrebbero chiuso il CP_8
e che per i soldi ci avrebbero fatto sapere. (...) l'incarico di capo CP_4 cantiere sarebbe in realtà il responsabile tecnico di produzione quindi mi occupavo sia delle relazioni verbali e scritte a su come CP_2 procedeva il cantiere, su ordini e appalti, e carichi di lavori futuri perché discutevano con me e negli ultimi anni direttamente dai grandi capo di
[ in via S. Andrea andavo a discutere di tutte le problematiche CP_2 della per vari cantieri sparsi sul territorio nazionale ove Pt_2 CP_2 eravamo presenti. (...) il meccanismo della paga globale consiste nel fatto che si pattuisce una tariffa oraria e si viene pagati per le ore effettivamente lavorate, per esempio 9 €/h, si lavora 200 ore in un mese e si prende € 1800,00. Le buste paga vengono [costruite], confezionate in modo che l'importo netto corrisponda al netto che viene effettivamente bonificato. Se si sta a casa in malattia o in infortunio non si viene pagati anche se malattia e infortunio vengono denunciati agli enti competenti, ma l'indennità non viene versata al lavoratore e rimane all'azienda. Ad un certo punto abbiamo pattuito su disposizione di una retribuzione netta mensile iniziale netta di 2600 €, Pt_2
e questa cifra era sempre la stessa qualsiasi orario facessi, compresi i sabati. Poi siamo arrivati a 2800 € dopo circa un [anno] un anno e mezzo, e poi 2900 €.
(...) le buste paga venivano sempre confezionate in modo che risultasse questo importo netto finale. Peraltro tante buste paga non mi sono state consegnate ma i bonifici parlano chiaro (...) (...) sino a quando non hanno iniziato a pagarmi con la paga mensile globale fissa dall'importo netto che percepivo diviso € 9/h si capisce quante ore facevo ogni mese, questo da febbraio 2018 a maggio
2018. Hanno iniziato a darmi la paga mensile fissa da agosto o settembre 2018.
8 (...) con la paga globale oraria sono stato pagato solo per le ore effettivamente lavorate mi sono trovato anche con buste paga di 400-800€ e il merse prima
2300/2600 perché avevo lavorato solo qualche giorno in quanto per esempio ero andato in ferie o in malattia, invece quando ho ricevuto la paga globale fissa quella rimaneva così sia che lavorassi tanto di più sia che lavorassi meno.
(...) mentre da operaio puoi fare 3 settimane e anche di più di ferie perché tanto non ti pagano, ti fanno richiedere permessi non retribuiti da capo cantiere non ti puoi assentare se non per le due settimane di chiusura del cantiere. (...) da settembre 2018 a dicembre 2022 sono stato pagato con paga mensile globale e ho ricevuto i soldi effettivamente corrispondenti al netto della busta paga. Da gennaio mi hanno fatto un taglio del 70% pagandomi 1220 non superiore a
1500, [mentre] sino a dicembre come premio di produzione aveva 1800 euro al mese. L'ultimo stipendio che ho preso è luglio 2023. (...) arrivavo a
Monfalcone alle 7:31 da Mestre e da Mestre partico alle 5:41, riprendevo il treno o alle 16:40 o alle 17:40, 18:40 che cambiava sino a quanto serviva, in quanto io ero elettricista ma abbiamo via via preso lavori di carpenteria elettrica, e poi tubisteria per la quale la ditta è stata codifica in tempi record».
6. Ciò posto quanto affermato dal ricorrente è stato confermato dai testi addotti i quali hanno riferito:
- la teste di aver lavorato alle dipendente di da Testimone_2 CP_3 marzo 2016 a maggio 2021 e di da giugno 2021 a novembre CP_1
2022 ma di fatto sino a maggio 2022, essendo poi andata in maternità da giugno 2022 a novembre 2022 ed essendosi poi dimessa, presso il cantiere di Monfalcone, con mansioni di impiegata e di aver lavorato CP_2
«nell'ufficio che avevamo all'interno che cantiere di CP_2
Monfalcone, più precisamente il container adibito ad ufficio. Sopra c'erano gli uffici e sotto il magazzino. (...) non ricordo con precisione i periodi in cui il ricorrente ha lavorato nel cantiere di Monfalcone. Ricordo che ci siamo licenziati da e siamo stati riassunti insieme da . Il ricorrente è CP_3 CP_1 comunque venuto a lavorare a Monfalcone qualche anno prima di questo passaggio. (...) a Monfalcone il ricorrente svolgeva mansioni di capo cantiere, quindi parlava con la direzione di dopo nel dettaglio non so CP_2
9 riferire perché non lo seguivo ovunque, ma per noi e anche per CP_2 era il capo cantiere. (...) io e il ricorrente predavamo lo stesso treno e arrivavamo in cantiere prima delle 8:00 e andavamo via intorno alle 17:00.
Dall'ingresso ai tornelli sino al contanier c'erano 5 minuti. Usavamo il badge di all'ingresso del cantiere per passare i tornelli e avevamo poi un CP_2 marcatempo all'interno del container che poi è stato messo fuori, dovevamo apporre il dito o il chiavino ma volevano il dito per essere certi della identità della persona. (...) io lavoravo da lunedì a venerdì. (...) c'era anche la possibilità che il ricorrente lavorasse il sabato. (...) ci siamo dimessi il
31/5/2021 da (ora non ricordo se 30 o 31) e siamo stati riassunti il giorno CP_3 dopo da perché così ci è stato detto di fare da amministratore CP_1 CP_8 delegato di (...) che ricordi non Parte_2 Persona_1 figurava formalmente da nessuna parte ma da quanto ci è stato riferito era il titolare di , e Teoricamente sotto il CP_3 CP_1 Parte_2 CP_4 oltre a IM e IE doveva esserci anche qualche altra società ma noi non ne sapevamo nulla, ogni tanto veniva fuori una società nuova. Io avrò visto qualche volta. Ricevevo ordini e disposizioni da (...) Persona_1 CP_8 anche il ricorrente riceveva ordini e disposizioni da Poi negli CP_8 ultimi tempi chiamava il ricorrente per insultarlo e dargli anche Persona_1 ordini. Posso riferire questo perché il ricorrente era in ufficio con me e metteva il telefono in viva voce. Confermo la circostanza sub 10 [10) Vero che durante
l'intero rapporto di lavoro il si rapportava direttamente con i predetti e Pt_1 presentava loro le relazioni e le richieste di integrazione sugli appalti in esecuzione, documenti che venivano poi firmati congiuntamente dal signor
e dal;
]; sono a conoscenza di questa circostanza perché Pt_1 CP_4 preparavamo le integrazioni in ufficio e poi le mandavamo via mail alla CP_8
(...) durante il proprio rapporto di lavoro con e poi il ricorrente ha CP_3 CP_1 lavorato solo in subappalti che derivavano da appalti di Quindi CP_2 sia appalti dati al sia subappalti dati al da Parte_2 Parte_2
IVM e APSS o WARTSILA ma comunque sempre in lavori appaltati da
Sub 12: non sono in grado di riferire le costruzioni sulle quali il CP_2 ricorrente ha lavorato presso il cantiere di Genova. Per quanto CP_2
10 riguarda Monfalcone il ricorrente ha lavorato sulle seguenti costruzioni: 6268
(Princess), 6275 (Costa Venezia), 6290 (Princess) e le due gemelle MSC 6306 e
6307. Per quanto riguarda la 6312 io non c'ero più ed è comunque ancora in cantiere. Sub 16: confermo che il ricorrente nello svolgimento delle mansioni di capo cantiere coordinava gli altri operai. Credo circa 20-25 lavoratori.
Avevamo fasi alterne di lavoro e quindi forse siamo arrivati anche a 40 lavoratori. Sub 18: confermo che il ricorrente con hanno Persona_1 concordato una paga netta mensile, sempre la stessa. Erano in ufficio e c'ero anch'io. Non ricordo però l'importo concordato. Forse c'era anche la signora ma non ne sono sicura. Sub 19: confermo che anche per quanto riguarda CP_8 la mia persona sono stati rilasciati attestati di formazione che però io non avevo mai fatto. Ho fatto solo i corsi di primo soccorso e di formazione generale dei lavoratori ma gli altri corsi di formazione per i quali l'Agenzia delle Entrate mi ha chiesto se effettivamente li ho fatti, non li ho fatti. Sono stata chiamata a settembre dello scorso anno dall'Agenzia delle entrate – Direzione di Trieste che voleva conferma da me della partecipazione ad alcuni corsi e anche che esibissi il registro con le firme di entrata ed uscita, e anche il materiale che mi era stato consegnato, fornito. Ho fatto richiesta al che mi ha Parte_2 mandato solo gli attestati con anche il mio nome e cognome sbagliati, si riferivano a corsi ( mi pare di informatica) che i non avevo mai fatto. Credo che sia accaduta la stessa cosa al ricorrente per quel giorno eravamo in 5 ex dipendenti o forse ancor dipendenti»;
- «ho lavorato per e per in vari periodi. Testimone_3 CP_3 CP_1
(...) a maggio 2021 ho rassegnato le dimissioni da e dal 1/6/2021 sono CP_3 stato assunto da se non sbaglio ho dato poi le dimissioni da nel CP_1 CP_1
2022. Non ricordo quando ho iniziato a lavorare per per la quale ho CP_3 comunque lavorato in diversi periodi. (...) dal 1/3/2017 come mi chiede il
Giudice ho lavorato sempre e solo a Monfalcone. (...) nel periodo che mi chiede il giudice da febbraio 2018 al 2022 il ricorrente ha svolto mansioni di capo cantiere. Cioè la ditta prendeva l'appalto e comunica il lavoro da fare al ricorrente il quale lo gestiva, chiamava me che ero il suo responsabile di bordo e si iniziava il lavoro. Il ricorrente aveva la gestione di tutti gli operai perché
11 aveva la possibilità di assumerli, il ricorrente poi mi affidava gli operai e io li organizzavo secondo le mansioni che avevano. Il ricorrente come capo cantiere teneva i rapporti con (...) a Monfalcone come CP_2 responsabile per c'era AV che era del COP (Ufficio CP_2 gestione appalti). (...) il ricorrente faceva le relazioni per la correzione degli appalti nel senso che in questi venivano a volte indicati costi non corretti e, appunto, il ricorrente faceva la relazione che poi portava alla correzione di questi dati. Quindi il ricorrente con la segretaria andavano all'ufficio COP e interloquivano su questo. (...) il ricorrente proponeva anche modifiche e miglioramenti dei processi di lavoro. A parte per alcune questioni in cui doveva proprio intervenire il ricorrente gestiva il cantiere e i lavori Pt_2 affidati al cantiere sempre rapportandosi con i vertici di e con i referenti Pt_2 di lui partecipava proprio alle riunioni con il responsabile di CP_2 produzione di che se non sbaglio era l'Ing. . CP_2 Persona_4
(...) l'orario di lavoro dipendeva dalle giornate, dallo sviluppo del lavoro, poteva capitare di fare 8 ore ma anche 9 o 10, e si lavorava anche il sabato, non tutti i sabati ma dipendeva dal lavoro a volte tutti i sabati a volte due sabati in un mese, ripeto dipendeva dalle esigenze del lavoro. CP_2 imponeva delle tempistiche ai lavori che andavano rispettate, per cui per rimanere dentro ai tempi dati occorreva anche lavorare più ore e quindi fare lavoro straordinario. (...) io ho riferito per il periodo in cui abbiamo lavorato insieme a Monfalcone. (...) in questo periodo il ricorrente veniva ogni giorno a
Monfalcone da Mestre. Se non sbaglio il ricorrente aveva anche una macchina aziendale, una Panda. (...) da quanto ricordo e ho saputo, dal 2000 al 2015 il era gestito da con i suoi subalterni e ricordo che Parte_2 Persona_1
veniva di tanto in tanto nei cantieri. Poi ricordo di aver avuto Persona_1 rapporti solo con se non sbaglio negli ultimi mesi del mio rapporto CP_8 di lavoro, infatti ricordo di essere stato chiamato ad un certo punto in ufficio da era presente anche il ricorrente, e mi ha detto che il CP_8 CP_8 ricorrente non avrebbe più fatto il capo cantiere ed era intenzionata a chiudere il cantiere di Monfalcone, e quindi mi chiese la disponibilità a chiudere gli appalti che erano in esecuzione, eravamo ormai arrivati al 90%, chiesi di
12 pensarci un po' e poi dissi di sì e feci due mesi come capo cantiere e poi diedi le dimissioni. (...) non riesco a ricordare bene le date. Quello che ricordo è che lavoro con la ditta attuale da 2 o tre anni ma in questo momento non lo ricordo di preciso, dovrei chiamare in azienda. (...) la voleva che il CP_1 ricorrente si licenziasse ma lui si rifiutò e disse che se c'erano problemi avrebbe dovuto l'azienda provvedere al licenziamento, pertanto dalle voci che poi mi arrivarono a Monfalcone il ricorrente fu mandato a AR a fare l'operaio e addirittura – ripeto ho saputo da voci – il magazziniere. (...) non ricordo bene le date ma dovrei aver dato le dimissioni a giugno o luglio 2022 o
2021. (...) « In azienda mi hanno detto che sono stato assunto il 4/7/2022». (...) quando c'ero io a Monfalcone eravamo il 15-20 dipendenti. Il ricorrente però ha anche gestito il cantiere presso a Genova e anche presso CP_2 ad Ancona e (...) è accaduto che abbia gestito CP_2 contemporaneamente Genova e Monfalcone e faceva la spola. Ora che mi viene in mente io mi occupavo dell'elettrico, ma in quel periodo è stato preso anche la carpenteria elettrica e anche la tubisteria, e quindi [si] arrivava [a] 60 dipendenti e anche 70 gestiti dal ricorrente solo a Monfalcone. Io ero responsabile di bordo del reparto elettrico, ma poi c'era la carpenteria elettrica e la tubisteria»;
- dai verbali consegna area lavori - prodotti da su ordine CP_2 del Giudice – del 21/8/2018 ( relativo ai lavori di carpenteria elettrica, montaggio staffaggi apparecchiature elettriche sulla commessa 6268), del
28/3/2019 (relativo ai lavori di carpenteria elettrica principale sezione Q1 DK
3-4 FZ 2 facente parte dell'ordine PC075E6623 del 2/3/2019 da eseguirsi sulla commessa sulla 6275), del 15/7/2029 ( relativo ai lavori di allestimento percorsi cavi sezione L2 Ponti 16-17 FZ 2 facente parte dell'ordine
DC75X6678A del 20/5/2019 da eseguirsi sulla commessa 6275), del
01/10/2020 (relativo ai lavori di cui all'ordine DC090X0828 del 4/2/2020 riguardante allestimento carpenteria elettrica sez D4-D5-R1A-R1B-R2-R3-R4-
V3-V4 sulla commessa 6290), del 26/3/2021 (relativi a lavori indicati nell'allega A sulla costruzione 6290) si evince che per i lavori indicati nei verbali da eseguirsi nel cantiere di Monfalcone il ricorrente CP_2
13 compariva come «Responsabile della ditta» e come tale Parte_2 anche responsabile della sicurezza dei lavoratori a lui subordinati;
- dal tesserino prodotto sub doc. 8 ricorrente nel quale, seppur riferito al periodo 10/12/2020 – 10/12/2022, il ricorrente viene indicato come Capo cantiere.
7. Da quanto sopra emerso deve concludersi che:
- effettivamente il ricorrente ha svolto presso il cantiere CP_2 di Monfalcone da luglio 2018 a dicembre 2022 mansioni di Capo o
Responsabile di cantiere, quindi di referente dell'appaltatore nei confronti di responsabile dell'andamento dei lavori, con compiti di CP_2 direzione e coordinamento dei lavoratori;
- tale mansione appare quantomeno riconducibile all'invocata categoria C3 CCNL Metalmeccanica Industria nella quale rientrano «i lavoratori che hanno responsabilità sullo svolgimento ed i risultati di specifiche attività produttive, tecniche, amministrative o di servizio con le opportune autonomie di iniziativa nell'ambito delle previsioni aziendali a fronte delle variabilità dei processi. Nell'ambito di tale autonomia di iniziativa, in base alle definizioni organizzative guidano e controllano gruppi o squadre articolate di altri lavoratori con eventuale interfaccia verso altre unità e funzioni. Possiedono complete ed articolate competenze delle tecnologie e delle discipline specifiche che permettono di affrontare autonomamente operazioni e lavori complessi e di elevata difficoltà, anche non ricorrenti, ed effettuano diagnosi e definiscono metodi e strumenti nell'ambito di direttive generali, con l'utilizzo di dispositivi ed applicazioni digitali, specialistiche e complesse non predeterminate. Svolgono con autonomo contributo di diagnosi ed analisi, adattamento, manutenzione e regolazione di sistemi complessi, comunicando gli avanzamenti operativi, le anomalie e le soluzioni identificate nei modi adeguati anche utilizzando strumenti di comunicazione, reperimento dell'informazione ed elaborazione digitale. In funzione dei contesti aziendali coordinano le attività con definizione delle priorità operative a fronte delle esigenze di clienti e fornitori, anche esterni, con adeguato utilizzo della lingua straniera in uso. Operano su una famiglia di processi con elevata
14 consapevolezza interdisciplinare ed in interazione con altre funzioni aziendali e con i clienti e fornitori esterni. Tali lavoratori guidano iniziative o attività riferite ai sistemi di miglioramento assicurando la scelta ed il corretto utilizzo delle metodologie nell'ambito delle direttive generali», inquadramento che quindi deve essere riconosciuto da luglio 2018;
- non si è raggiunta una prova precisa dell'orario di lavoro svolto dal ricorrente ma emerge chiaramente dalla deposizione dei testi e dalle mansioni dallo stesso svolte – Capo cantiere - che egli abbia lavorato almeno 9 ore al giorno da lunedì a venerdì oltre ad almeno due sabati al mese per 6 ore. E' verosimile che il ricorrente abbia lavorato anche di più, ma non si è raggiunta una prova precisa, che invece secondo la costante giurisprudenza della S.C. deve essere rigorosa;
- quanto al «tempo di viaggio» l'art. 7 Titolo I – sezione quarta
«Trattamento per il tempo di viaggio» (p. 56, CCNL prodotto da parte ricorrente doc. 9) prevede che « Al fine di prevedere lo svolgimento del normale orario di lavoro presso il luogo in cui è richiesta la prestazione lavorativa, al lavoratore comandato in trasferta, ad esclusione del personale direttivo, spetta un compenso per il tempo di viaggio, preventivamente approvato dall'azienda, in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa, nelle seguenti misure: a) la corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento o cantiere di origine: b) la corresponsione di un importo pari all'85 per cento per le ore eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a) con esclusione di qualsiasi maggiorazione di cui all'art. 7, Sezione quarta, Titolo III (lavoro straordinario, notturno e festivo). Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all'azienda per il necessario riscontro agli effetti del compenso. È facoltà della contrattazione aziendale prevedere la forfetizzazione dei tempi di viaggio e/o del trattamento economico. Le parti confermano che il compenso per il tempo di viaggio effettuato al di fuori del normale orario di lavoro continua ad essere escluso dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali
15 e/o di legge. Le aziende porranno attenzione al rispetto del tempo minimo di riposo giornaliero di cui all'art. 7 del D.Lgs. 8/4/2003 n. 66»;
- da tale norma emerge che: - il ricorrente ha operato il trasferta e che trattamento è dovuto in quanto il livello C 3 non rientra tra il personale direttivo, riconducibili invece alle varie declaratorie della categoria B;
- spetta un importo pari all'85 per cento per le ore eccedenti il normale orario di lavoro presso il cantiere di assunzione e «con esclusione di qualsiasi maggiorazione di cui all'art. 7, Sezione quarta, Titolo III (lavoro straordinario, notturno e festivo)» e tale compenso è escluso dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e/o di legge;
- nel caso in esame seppure non è stata fornita la prova precisa del tempo necessario a raggiungere il cantiere di Monfalcone deve comunque darsi atto che da una semplice ricerca su Google emerge che per raggiungere
Monfalcone da Mestre sono necessari circa 1 ora e 13 minuti in auto e 1 ora e
10 minuti in treno, questo al netto del tempo necessario a raggiungere il cantiere. Pertanto l'indicazione di 3 ore al giorno appare assolutamente prudenziale;
- quanto alla questione della paga globale: il ricorrente ha ben spiegato il funzionamento riferendo che il meccanismo della paga globale consiste nel fatto che si pattuisce una tariffa oraria e si viene pagati per le ore effettivamente lavorate, per esempio 9 €/h, si lavora 200 ore in un mese e si prende €
1800,00; le buste paga vengono confezionate in modo che l'importo netto corrisponda al netto che viene effettivamente bonificato;
se si sta a casa in malattia o in infortunio non si viene pagati anche se malattia e infortunio vengono denunciati agli enti competenti, ma l'indennità non viene versata al lavoratore e rimane all'azienda. Nel suo caso, ad un certo punto il ricorrente ha pattuito « su disposizione di una «retribuzione netta mensile» « fissa» Pt_2 iniziale di 2600 €, e questa cifra era sempre la stessa qualsiasi orario facesse, compresi i sabati, poi € 2800 e poi € 2900 e anche in tal caso «le buste paga venivano sempre confezionate in modo che risultasse questo importo netto finale». Il ricorrente ha precisato che sino a quando non hanno iniziato a pagarlo con la paga mensile globale fissa dall'importo netto che percepiva
16 diviso € 9/h si poteva capire quante ore faceva ogni mese ( questa situazione è riferita al periodo febbraio 2018 a maggio 2018) e che aveva iniziato a percepire la paga globale mensile fissa da agosto/settembre 2018; il ricorrente ha anche precisato che con la paga globale oraria veniva pagato solo per le ore effettivamente lavorate, sicché si era trovato anche con buste paga di 400-
800€ e il mese prima 2300/2600 perché avevo lavorato solo qualche giorno in quanto per esempio era andato in ferie o in malattia, invece quando aveva ricevuto la paga globale fissa quella rimaneva così sia che lavorasse tanto di più sia che lavorasse di meno;
- posto che questo è il meccanismo di funzionamento della c.d. « paga globale» deve accertarsi in base alle mansioni e all'orario di lavoro effettivamente svolto, tenuto conto delle eventuali trasferte, e considerati tutti gli istituti contrattuali quali ferie e permessi retribuiti, goduti e non goduti se al lavoratore sia stato effettivamente corrisposto quanto dovuto in base al contratto collettivo, oltre a 13^ e TFR (vd infra);
- dall'istruttoria è anche emerso che e costituivano un CP_3 CP_1 unico centro di imputazione del rapporto di lavoro: il ricorrente, come i colleghi, aveva rassegnato le dimissioni da , ma poi aveva continuato a CP_3 lavorare per , senza soluzione di continuità, continuando a svolgere le CP_1 stesse mansioni con le medesime modalità, che, come , operava in CP_1 CP_3 subappalto di che faceva capo sempre ai medesimi soggetti ovvero CP_4
e Peraltro dalle visure camerali prodotte Persona_1 CP_8 emerge che:
- ha sede in Siracusa Via Giovanni Malfitano 14, Controparte_1 appartiene per il 5% a e per il 95% a Persona_5 CP_13
l'amministratore unico è ON IO dal 1/3/2019 mentre prima dal
26/2/2015 era;
Persona_6
- ha pure sede in Siracusa Via Giovanni Malfitano 14, CP_3 appartiene pe il 3% a e per il 97% a , Persona_1 Persona_7 nominato anche liquidatore;
risulta avere una sede secondaria in Augusta Viale
Italia 110;
17 - il Consorzio CONASI S.r.l. ha sede in augusta Viale Italia 110 ,
l'amministratore unico – ma solo dal 20/11/2023 – è ; consorziati Persona_8 alla data del 2/8/2021 risultano essere e Controparte_1 Controparte_14
[...]
- come noto « il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti, il cui accertamento, rimesso al giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori» ( ex plurimis Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 2014 del 24/01/2022);
- nel caso in esame, per come descritto dai testi e per gli elementi risultanti dagli atti di causa, appare evidente che e siano riferibili ai CP_3 CP_1 medesimi soggetti con passaggio da una impresa all'altra , ma con CP_3 CP_1 continuità dell'unica attività in subappalto di CP_2
8. In ordine al . Secondo quanto riferito dal ricorrente CP_15
e confermato dai testi le buste paga venivano elaborate in modo da far apparire il netto «pattuito», cioè imposto dal datore di lavoro.
9. L'esame delle buste paga rende evidente come le stesse venissero elaborate in modo da far apparire il netto desiderato. Così per
18 esempio vengono indicate «trasferta Italia» in numero superiore ai giorni lavorati, viene indicato il pagamento mensile di 13^ e TFR che non era effettivamente corrisposto ma serviva per corrispondere il netto della paga globale “pattuita”.
10. Pertanto, deve concludersi che al ricorrente non è stato corrisposto quanto gli era dovuto. Le buste paga sono totalmente inattendibili e possono servire solo per indicare il netto che è stato corrisposto.
11. Per contro non deve essere riconosciuto il Premio di produttività da gennaio a settembre 2023 in quanto si trattava di un emolumento che era inserito in busta paga solo per far risultare un determinato importo netto, mentre va tenuto conto delle detrazioni indebitamente applicate pari ad € 9.389,38.
12. Come noto «Il patto di conglobamento nella retribuzione di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore subordinato per legge o per contratto (quali la tredicesima mensilità, il compenso per le ferie e per le festività) è valido solo se dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poiché solo in tal caso è superabile la presunzione che il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto, senza tuttavia la necessità di una specificazione anche degli importi corrispondenti agli istituti conglobati» ( ex plurimis Cass. Sez. L - ,
Sentenza n. 1644 del 23/01/2018).
13. Ad avviso del giudicante pertanto parte ricorrente avrebbe dovuto elaborare i conteggi nei seguenti termini:
-indicare quanto dovuto al ricorrente in base al corretto inquadramento
(livello C3), che una volta acquisito va riconosciuto sino alla cessazione del rapporto di lavoro, e all'orario di lavoro effettivamente svolto, quindi lavoro straordinario (almeno 9 ore al giorno da lunedì a venerdì oltre ad almeno due sabati al mese per 6 ore) + tempo viaggio di 3 ore al giorno + indennità di trasferta per il periodo in cui ha lavorato a Monfalcone sino al 31/12/2022, scatti di anzianità da CCNL per tutto il periodo;
19 - da tali importi al lordo detrarre quanto effettivamente percepito dal ricorrente al lordo;
- calcolare altresì 13^esima e TFR e indennità di mancato preavviso.
14. Nei conteggi del ricorrente invece non si da mai conto di quanto effettivamente percepito dal ricorrente, che comunque andava calcolato.
15. pertanto deve essere condannata a pagare l'importo di € CP_1
2.081,96 per le mensilità da busta paga non pagate, € 10.036,52 per 13^ esima, € 23.063,80 per TFR, € 5.204,90 per indennità per mancato preavviso – dovuto in quanto le dimissioni sono state rassegnate dal ricorrente per giusta causa, atteso il demansionamento provato, da capo cantiere a operaio con riduzione della retribuzione e prospettiva di cessazione dell'appalto – ed €
9.389,38 per detrazioni indebite applicate.
16. Il ricorrente ha poi diritto alla differenza tra quanto effettivamente percepito da settembre 2018 a settembre 2023 e quanto avrebbe avuto diritto tenuto conto dell'inquadramento nel livello C3 CCNL, dell'orario di lavoro effettivamente svolto, scatti di anzianità, indennità di trasferta e tempo viaggio per il periodo in cui ha lavorato a Monfalcone.
17. Per quanto riguarda come noto l'art. 29 d.lgs. CP_2
276/2003 è limitato agli emolumenti di natura strettamente retributiva ( Cass.
L., 28517/2019; Cass. L., 23303/19) con esclusione dell' indennità sostitutiva ferie e dei permessi non goduti (Cass. 15958/2021 che richiama . Cass.
16/7/1992 n. 8627, Cass. 13/3/1997 n. 2231, Cass. 29/8/1997 n. 8212, v. anche Cass. 24/12/1997 n. 13039, Cass. 7/3/2002 n. 3298), con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cass. 8717/1990, 7109/1990,
4081/1990), con inclusione, invece, dei ROL per riduzione orario di lavoro
(Cass. L., 10354/2016).
18. Nel caso in esame, pertanto, è tenuta ai sensi CP_2 dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 a corrispondere tutte le differenze retributive ad esclusione dell'indennità di mancato preavviso.
19. Considerato infatti che in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi",
20 contenuta nell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti (Sez. L - ,
Sentenza n. 28517 del 06/11/2019) mentre l'indennità di mancato preavviso è finalizzata ad indennizzare il lavoratore del mancato guadagno per un periodo ulteriore rispetto alla data nella quale il rapporto si è interrotto (vd. Sez. L.,
Ordinanza n. 14559 del 12/06/2017).
20. Deve darsi atto che con ordinanza n. 27140 del 21/10/2024 la S.C. ha statuito che l'indennità di preavviso ha natura retributiva, oltre che indennitaria, ed è quindi soggetta al regime di responsabilità solidale che avvince committenti, appaltatori e subappaltatori, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003.
In particolare la S.C., nell'ordinanza citata, ha rilevato che anche ai fini dell'applicazione dell'art. 29 cit., l'indennità sostitutiva ha natura retributiva
(Cass.22322 del 2013 , nn. 20647/2019,12932/21, e di recente Cass. ordinanza n.
3247 del 2024) e che pertanto rientra nell'ambito della previsione che stabilisce la solidarietà del committente, appaltatori e sub appaltatori per le stesse somme. Rileva il S.C. come la Corte sostenga «la natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria dell'indennità sostitutiva del preavviso» con ricomprensione della stessa nei crediti per i quali si applica la solidarietà ex art 29 (Cassazione 20647/2019,
Cass.12932/2021, Sez. Unite 7914 del 1994) ed altresì che «7.- Come già osservato
(v. Cassazione n. 18508/2016), nella disciplina posta dall'art.2118 c.c. il preavviso ha la funzione economica di attenuare le conseguenze della interruzione del rapporto per chi subisce il recesso. Essa ha quindi una funzione retributiva-indennitaria atteso che la stessa appare riferibile non al risarcimento di un danno in senso giuridico (che presuppone un illecito), ma ad un danno in senso economico (vedi in motivazione,
Cass. 28/3/2011 n.7033). Proprio sulla scorta di questa premessa, la costante giurisprudenza di questa (e di recente Cass. n. 3247 del 2024) riconosce - in relazione a fattispecie illegittime di licenziamento per carenza di giusta causa e con applicazione della mera tutela indennitaria - che il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso vada a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, sia stato intimato in tronco, di guisa che, stante la diversità di funzioni, esso non è incompatibile con la prestazione che risarcisce i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo (vedi ex plurimis, Cass. 19/11/2015 n.23710,
Cass. 16/10/2006 n.22127)».
21 21. Rileva tuttavia questa Giudice – conformemente alla sezione - che la citata ordinanza appare isolata rispetto al diverso consolidato orientamento, ribadito anche recentemente (vd Cass. 1450/2025), secondo il quale «in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione
"trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista (da ultimo, Cass.
n. 5247 del 2022; Cass. n. 23303 del 2019; Cass. n. 10354 del 2016)», di talché la natura mista dell'indennità di mancato preavviso né escluderebbe il carattere
«strettamente retributivo».
22. ha eccepito la decadenza biennale quanto al CP_2 periodo alle dipendenze di . Ha rilevato infatti che la società è CP_3 CP_3
Con stata oggetto di attività ispettiva da parte dell' di Ancona che ha accertato, dandone atto nei propri verbali ispettivi (pag. 12), che tale società non ha più operato in appalti a committenza a far data dal 2 luglio 2021 ( doc. 4) ove il CP_2 presente ricorso è stato depositato in data 29/1/2024.
23. Deve prendersi atto dell'orientamento che è andato delineandosi con la pronuncia n. 7815/2022 secondo la quale “In tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto”.
22 Ed altresì Cass. 29629/2019 secondo la quale - a fronte della censura da parte di che la fattispecie negoziale intercorsa tra la stessa e CP_2
l'appaltatrice, datrice di lavoro, consistesse in un contratto normativo, regolante la disciplina degli eventuali futuri contratti stipulandi (con assunzione di un obbligo non già di contrarre, in assenza di alcuna efficacia dispositiva e pertanto incoercibile a norma dell'art. 2932 c.c., ma di come contrarre) e dei singoli contratti di appalto successivamente stipulati, autonomi l'uno dall'altro anche negli effetti di decorrenza dalla cessazione della decadenza dall'azione giudiziale e di corretta riferibilità del credito retributivo comportante responsabilità della committente – ha ritenuto corretta la ricostruzione operata dalla Corte d'Appello “della fattispecie negoziale, per la sua progressiva formazione, nella distinta autonomia dell'accordo o contratto normativo tra le parti (...) (il quale, avendo ad oggetto la disciplina di negozi giuridici eventuali e futuri dei quali fissa preventivamente il contenuto, pure non comportando il sorgere di un rapporto da cui scaturiscano immediatamente diritti ed obblighi per i contraenti, contiene tuttavia norme intese a regolare il rapporto, qualora le parti intendano crearlo: Cass. 18 dicembre 1981, n. 6720) e dei contratti di appalto documentati dagli ordini prodotti, integrati nella loro disciplina dallo specifico richiamo del suddetto contratto "a monte", qualificata (...) , sulla base degli accertamenti operati, nel senso di un rapporto sostanzialmente unitario ai fini in esame, di riferibilità della prestazione lavorativa” del lavoratore dipendente della appaltatrice “ Sicché, in base a tale qualificazione, esse hanno individuato il momento di "cessazione definitiva dell'appalto tra la committente e l'appaltatrice (...)"». CP_2
24. Tali pronunce unitariamente considerate evidenziano un orientamento della S.C. volto ad una interpretazione peculiare dell'istituto della decadenza nella fattispecie di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003.
25. Pertanto, poiché in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti di appalto con il medesimo appaltatore, come nel caso in esame, il termine di decadenza biennale per far valere la responsabilità solidale del committente deve decorrere dalla «cessazione del rapporto contrattuale ossia dell'ultimo contratto» e non da quella dei singoli contratti tra
23 committente e appaltatore, deve rigettarsi l'eccezione di decadenza quanto al periodo svolto alle dipendenze di in considerazione del centro unico di CP_3 imputazione del rapporto di lavoro continuato con che pure ha CP_1 continuato la stessa attività di , e sempre in subappalto di CP_3 CP_4
26. deve dunque rispondere in solido con ex CP_2 CP_1 art. 29 d.lgs. 276/2003 ad esclusione che per l'indennità di mancato preavviso.
27. Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM
147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro scaglione € 52.000-260.000 ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali.
28. Il ricorrente ha dichiarato di essere esente dal contributo unificato per ragioni di reddito.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria eccezione e difesa rigettata, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accertato il centro unico di imputazione del rapporto di lavoro tra e , accertato che il ricorrente ha svolto a far data da luglio 2018 a CP_3 CP_1 dicembre 2022 mansioni di Capo cantiere/Responsabile di cantiere inquadrato nel livello C3 CCNL, che lo stesso dal luglio 2018 al 31/12/2022 ha svolto un orario di lavoro di almeno 9 ore al giorno da lunedì a venerdì oltre ad almeno due sabati al mese per 6 ore, oltre al tempo viaggio di 3 ore al giorno oltre ad indennità di trasferta, condanna a corrispondere al ricorrente quanto allo CP_1 stesso dovuto secondo i criteri indicati in parte motiva al punto 13 oltre ad €
2.081,96 per le mensilità da busta paga non pagate, € 10.036,52 per 13^ esima, € 23.063,80 per TFR, € 5.204,90 per indennità per mancato preavviso
24 ed € 9.389,38 per detrazioni indebite applicate, oltre su tutto alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;
2) Condanna altresì in solido ex art. 29 d.lgs. con CP_2 esclusione di € 5.204,90 per indennità per mancato preavviso oltre su tutto alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att.
c.p.c.;
3) Condanna e in solido alla CP_1 Controparte_2 rifusione delle spese di lite che liquida in € 8.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi anticipatari.
Venezia, all'udienza del 25/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
25