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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/01/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 8607/24
TRA
nato il [...] a [...], Parte_1 quale erede del sig. nato il [...] a [...] Persona_1
PR d'SA (Caserta) e deceduto il 19.12.2023, rappresentati e difesi dall'avv.to Ulderico Tornincasa
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dal funzionario Giuseppina Mottola
Resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione dei ratei dell'indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.07.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha agito nei confronti dell' per il riconoscimento di CP_1 quanto sopra riportato, deducendo di aver ottenuto, con decreto di omologa emesso da questo Tribunale e notificato all' unitamente CP_1 al modello AP70 ed al modello AP23, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e di attendere, nonostante i solleciti inoltrati, la corresponsione dei ratei sopra indicati. L' si è costituito in giudizio rilevando l'avvenuto pagamento CP_1 delle somme pretese e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Parte ricorrente, nelle note depositate, essendo stata prodotta documentazione dalla quale risulta che l' il 7.08.2024, ha CP_1 emesso provvedimento di liquidazione ed ha poi provveduto, nel mese di agosto 2024, al pagamento della prestazione richiesta, ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con attribuzione delle spese.
Va osservato che, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n.
4151).
Considerato che effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta abbia dato soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso solo nel mese di agosto 2024, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Atteso dunque che il pagamento è avvenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso giudiziario, le spese di lite vanno poste a carico dell' e liquidate nella misura indicata in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
1.305,50, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario.
SA, 23.01.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua