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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione Lavoro e Previdenza Il giudice, dott. ssa Marianna Molinario, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente S E N T E N Z A nella causa n. R.G. 5187 del 2023 del R.G. Previdenza e Lavoro
T R A nato il [...] a [...], Parte_1
nato il [...] a [...]; Parte_2
, nata il [...] a [...]; Parte_3
, nato il [...] a [...], n.q. di eredi di Parte_4
, nata il [...] a [...] ed ivi deceduta il 06.10.2022 Persona_1
(C.f. ) C.F._1
RICORRENTI
C O N T R O
, rappresentato e difeso, come in atti Controparte_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.8.2023, gli istanti in epigrafe esponevano che la loro dante causa, ricorreva all'intestato Tribunale, per ottenere il Persona_1 riconoscimento del requisito sanitario necessario alla percezione della percentuale di invalidità civile utile ai fini della percezione dell'assegno/pensione per invalidi civili parziali/totali nonché dell'indennità di accompagnamento con ricorso per atp. Nelle more del giudizio, interveniva il decesso della parte ricorrente e si costituivano gli eredi in epigrafe (RG 3785 del 2021). Tanto premesso, adivano questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, previa nomina di nuovo consulente, il riconoscimento dei benefici di cui al ricorso, sin dalla domanda amministrativa. All'esito della notifica del ricorso, si costituiva l' . CP_1
Il giudice, acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo relativo al procedimento per atp, disponeva che il ctu nominato nella pregressa fase rendesse chiarimenti, tenuto conto della contraddittorietà delle conclusioni, rassegnate nella pregressa fase,. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
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1 Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del Tribunale. Invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dall' art. 445 bis c.p.c., come si evince dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali
(decreto di concessione del termine per il dissenso notificato il 5.6.2017, dissenso del
3.7.2017 e successivo ricorso del 28.7.2017.
Risulta, inoltre, che il ricorso in esame contiene, ad un approccio formale della questione, la specificazione dei motivi della contestazione. Pertanto, il ricorso risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. Ciò precisato, sempre in via preliminare, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U., officiato nella fase
“preventiva”, sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della
“specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase
“preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del
Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia “censurato” le conclusioni del C.T.U.. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente. Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione “necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione
Tanto premesso, il ricorso in opposizione deve essere parzialmente accolto, nei termini di seguito precisati. All'esito del deposito della integrazione peritale, il ctu ha chiarito che “alla data del 28/06/22 erano presenti le condizioni medico-legali per la concessione della indennità di accompagnamento che aveva come suo presupposto biologico un tumore polmonare con metastasi (100%)”. Le conclusioni del CTU nominato trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, anche perché non oggetto di contestazione.
2 Va escluso che si debba procedere, nel presente giudizio, all'esame circa la sussistenza dei requisiti socio-economici e dunque, che debba essere esaminata la domanda di condanna al pagamento dei ratei. L'inammissibilità di un accertamento dei suddetti requisiti si giustifica dovendo ritenersi estranea al giudizio di opposizione l'indagine sulla sussistenza dei requisiti socio- economici o, nella specie, del requisito contributivo. Infatti l'ultima parte del 5° c. dell'art. 445 bis precisa che gli Enti previdenziali
“subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente” provvedono al pagamento delle prestazioni entro 120 giorni. Poiché il ricorso introduttivo del giudizio di cui all'ultimo comma del citato articolo è proposto da colui che “abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente …..” e deve contenere, specificamente, a pena di inammissibilità “i motivi della contestazione” che non possono che riguardare le valutazioni sanitarie (le uniche oggetto dell'ATP) è evidente come rimangono estranei al ricorso gli altri requisiti. Ciò è confermato dal contenuto dell'ultimo comma che sancisce l'inappellabilità per la
“sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente ….” che non può essere diverso dal giudizio relativo a “domanda diretta al riconoscimento del proprio diritto …..alla prestazione assistenziale/previdenziale di cui al primo comma”. E', peraltro, coerente con il sistema così ricostruito, la previsione di inappellabilità a seguito di un doppio giudizio sul requisito sanitario, mentre non lo sarebbe con riferimento ai requisiti socio-economici sottoposti a valutazione solo a seguito del ricorso di cui all'ultimo comma. La esigenza di esemplificazioni/celerità voluta dal legislatore dell'art. 445 bis trova conforto e giustificazione nella lungaggine e difficoltà del sistema previgente che costringeva la parte privata a provare i requisiti socio economici, prova non realizzabile attraverso autocertificazioni, come, di norma, in sede amministrativa.
Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, va, dunque, dichiarata inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei ratei maturati.
Il ricorso in opposizione deve, quindi essere parzialmente accolto. Le spese di lite ( liquidate complessivamente in euro 3.000) devono essere compensate nella misura di ½, tenuto conto che la condizione sanitaria accertata è stata riconosciuta a decorrere da epoca successiva alla domanda amministrativa ( 24.02.2021), ma precedente al ricorso in esame.
Nessuna ulteriore liquidazione deve essere disposta in favore del ctu, atteso che nella presente fase ha reso una mera precisazione, che è stata resa necessaria dalle contradditorie conclusioni rassegnate nella pregressa fase.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara che era invalida al 100% con diritto alla indennità di Persona_1 accompagnamento dal 28.6.2022 al decesso (6.10.2022); previa compensazione delle spese di lite nella misura di ½, condanna l' , al pagamento CP_1 in favore degli istanti, della restante parte, liquidata in € 1.500, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott. ssa Marianna Molinario
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