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Sentenza 10 settembre 2024
Sentenza 10 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/09/2024, n. 34173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34173 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IY nato a [...]( NIGERIA) il 05/09/1981 avverso l'ordinanza del 10/04/2024 del GIUDICE DI PACE di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. e Penale Sent. Sez. 1 Num. 34173 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 02/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 10 aprile 2024 il giudice di pace di Ancona, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente l'istanza presentata da YE IY per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con cinque diverse sentenze, dichiarando uniti i delitti di cui all'art. 10- bis d.lgs. n. 286/1998 commessi tra marzo e settembre 2021, per la loro omogeneità, rideterminando la pena complessiva in euro 10.000 di ammenda, mentre ha escluso l'unificazione per l'analogo delitto commesso il 22/04/2023, per la mancanza di contiguità temporale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso YE IY, per mezzo del suo difensore avv. lacopo Saccomanni, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. Il giudice ha escluso la continuazione tra il reato commesso il 22/04/2023 e quelli commessi precedentemente per la loro distanza temporale, ma la corte di cassazione ha escluso che il mero decorso del tempo sia di per sé ostativo al riconoscimento dell'istituto, e nel caso di specie è evidente che la condotta di illegale presenza nel territorio dello Stato non si è mai interrotta in tale lasso di tempo. Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 è un reato permanente, per cui il suo accertamento frazionato nel tempo non contrasta con l'unicità del disegno criminoso ed anzi, impedendo la condanna per un unico reato, come sarebbe stato corretto, impone di riconoscere la continuazione, al fine di unificare almeno la pena. 2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio della motivazione. Il giudice ha omesso di tenere conto di tutti gli altri elementi presenti, sintomatici di una unicità di disegno criminoso, quali l'omogeneità dei reati e delle modalità della condotta, la lesione del medesimo bene giuridico, la contiguità spaziale. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, per la sua manifesta infondatezza. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte, con le quali chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, con assorbimento del secondo motivo. 2. Il reato in questione, costituito dall'essersi il ricorrente trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, è un reato permanente (Sez. 1, n. 44453 del 23/09/2013, Rv. 257893; Sez. 1, n. 43472 del 19/09/2013, Rv. 257397), apparentemente giudicato per singoli segmenti temporali, ovvero a seguito di separate e autonome contestazioni, relative ad occasionali accertamenti della medesima violazione, protrattasi nel tempo anche se interrotta dalla emissione delle varie sentenze di condanna. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 53 del 08 marzo 2018, ha ritenuto legittimo quello che ha definito «l'istituto dell'interruzione giudiziale della permanenza», ed apprezzabile che, nel caso del verificarsi della emissione di più sentenze definitive con riferimento ad un unico reato permanente, suddiviso in distinti segmenti temporali, si intervenga a ripristinare l'unicità della pena che sarebbe stata irrogata in sede di cognizione applicando, anche in sede esecutiva, la disciplina del reato continuato (si veda Sez. 1, n. 15133 del 03/03/2009, Rv. 243789: «La sentenza di condanna per un reato associativo interrompe giuridicamente la protrazione del delitto di partecipazione a quella stessa associazione criminosa, sicché il successivo tratto di condotta partecipativa è autonomamente apprezzabile e può essere valutato in continuazione con quella oggetto della sentenza di condanna già intervenuta»). In presenza di un reato permanente giudicato con distinte sentenze irrevocabili deve, pertanto, valutarsi con attenzione se all'interruzione giudiziale della permanenza corrisponda una interruzione del disegno criminoso, o se le varie condotte, in realtà costituenti un'unica condotta permanente, siano state tenute in esecuzione di un unico disegno criminoso originario. In questo caso la mera distanza temporale tra gli accertamenti dell'unico reato permanente non è sufficiente per escludere tale unicità, occorrendo verificare l'eventuale verificarsi di situazioni che abbiano interrotto l'originario disegno, ed abbiano indotto il ricorrente a commettere nuovamente il reato sulla base di una nuova e autonoma deliberazione. 3. La motivazione dell'ordinanza impugnata, pertanto, è carente, in quanto il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto della natura permanente del reato per il quale il ricorrente è stato sempre condannato e, pur richiamando i vari 3 indici di cui deve essere verificata la sussistenza per il riconoscimento dell'istituto della continuazione, quali «l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, ... le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita», ha preso in esame solo l'indice della contiguità temporale, per escludere l'applicazione dell'istituto con riferimento alla condotta tenuta in data 22/04/2023, senza valutare se la distanza temporale rispetto ai reati commessi in precedenza sia dovuta solo ad un ritardato accertamento del medesimo reato permanente, o se essa dimostri l'insorgere di un nuovo ed autonomo disegno criminoso. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto, con rinvio al giudice di pace di Ancona, quale giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto del principio sopra puntualizzato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Ancona. Così deciso il 02 luglio 2024 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. e Penale Sent. Sez. 1 Num. 34173 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 02/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 10 aprile 2024 il giudice di pace di Ancona, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente l'istanza presentata da YE IY per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con cinque diverse sentenze, dichiarando uniti i delitti di cui all'art. 10- bis d.lgs. n. 286/1998 commessi tra marzo e settembre 2021, per la loro omogeneità, rideterminando la pena complessiva in euro 10.000 di ammenda, mentre ha escluso l'unificazione per l'analogo delitto commesso il 22/04/2023, per la mancanza di contiguità temporale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso YE IY, per mezzo del suo difensore avv. lacopo Saccomanni, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. Il giudice ha escluso la continuazione tra il reato commesso il 22/04/2023 e quelli commessi precedentemente per la loro distanza temporale, ma la corte di cassazione ha escluso che il mero decorso del tempo sia di per sé ostativo al riconoscimento dell'istituto, e nel caso di specie è evidente che la condotta di illegale presenza nel territorio dello Stato non si è mai interrotta in tale lasso di tempo. Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 è un reato permanente, per cui il suo accertamento frazionato nel tempo non contrasta con l'unicità del disegno criminoso ed anzi, impedendo la condanna per un unico reato, come sarebbe stato corretto, impone di riconoscere la continuazione, al fine di unificare almeno la pena. 2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio della motivazione. Il giudice ha omesso di tenere conto di tutti gli altri elementi presenti, sintomatici di una unicità di disegno criminoso, quali l'omogeneità dei reati e delle modalità della condotta, la lesione del medesimo bene giuridico, la contiguità spaziale. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, per la sua manifesta infondatezza. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte, con le quali chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, con assorbimento del secondo motivo. 2. Il reato in questione, costituito dall'essersi il ricorrente trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, è un reato permanente (Sez. 1, n. 44453 del 23/09/2013, Rv. 257893; Sez. 1, n. 43472 del 19/09/2013, Rv. 257397), apparentemente giudicato per singoli segmenti temporali, ovvero a seguito di separate e autonome contestazioni, relative ad occasionali accertamenti della medesima violazione, protrattasi nel tempo anche se interrotta dalla emissione delle varie sentenze di condanna. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 53 del 08 marzo 2018, ha ritenuto legittimo quello che ha definito «l'istituto dell'interruzione giudiziale della permanenza», ed apprezzabile che, nel caso del verificarsi della emissione di più sentenze definitive con riferimento ad un unico reato permanente, suddiviso in distinti segmenti temporali, si intervenga a ripristinare l'unicità della pena che sarebbe stata irrogata in sede di cognizione applicando, anche in sede esecutiva, la disciplina del reato continuato (si veda Sez. 1, n. 15133 del 03/03/2009, Rv. 243789: «La sentenza di condanna per un reato associativo interrompe giuridicamente la protrazione del delitto di partecipazione a quella stessa associazione criminosa, sicché il successivo tratto di condotta partecipativa è autonomamente apprezzabile e può essere valutato in continuazione con quella oggetto della sentenza di condanna già intervenuta»). In presenza di un reato permanente giudicato con distinte sentenze irrevocabili deve, pertanto, valutarsi con attenzione se all'interruzione giudiziale della permanenza corrisponda una interruzione del disegno criminoso, o se le varie condotte, in realtà costituenti un'unica condotta permanente, siano state tenute in esecuzione di un unico disegno criminoso originario. In questo caso la mera distanza temporale tra gli accertamenti dell'unico reato permanente non è sufficiente per escludere tale unicità, occorrendo verificare l'eventuale verificarsi di situazioni che abbiano interrotto l'originario disegno, ed abbiano indotto il ricorrente a commettere nuovamente il reato sulla base di una nuova e autonoma deliberazione. 3. La motivazione dell'ordinanza impugnata, pertanto, è carente, in quanto il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto della natura permanente del reato per il quale il ricorrente è stato sempre condannato e, pur richiamando i vari 3 indici di cui deve essere verificata la sussistenza per il riconoscimento dell'istituto della continuazione, quali «l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, ... le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita», ha preso in esame solo l'indice della contiguità temporale, per escludere l'applicazione dell'istituto con riferimento alla condotta tenuta in data 22/04/2023, senza valutare se la distanza temporale rispetto ai reati commessi in precedenza sia dovuta solo ad un ritardato accertamento del medesimo reato permanente, o se essa dimostri l'insorgere di un nuovo ed autonomo disegno criminoso. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto, con rinvio al giudice di pace di Ancona, quale giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto del principio sopra puntualizzato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Ancona. Così deciso il 02 luglio 2024 Il Consigliere estensore