Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 500
CS
Ordinanza cautelare 2 luglio 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erroneità della decisione del TAR per omessa dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le questioni sollevate dagli appellati in primo grado riguardo alla legittimità dell'ordinanza di demolizione e alla loro estraneità all'abuso fossero irrilevanti stante la mancata impugnazione dell'ordinanza di demolizione da parte del legittimo destinatario. Inoltre, ha considerato inammissibili in appello le eccezioni relative alla nullità della determina n. 440/2024 per essere stata adottata nei confronti di un soggetto deceduto e la lesione del principio di proporzionalità, in quanto questioni nuove.

  • Accolto
    Erroneità della decisione del TAR nel merito

    Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, ritenendo che l'abuso sia stato realizzato su area vincolata, giustificando l'irrogazione della sanzione nella misura massima ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. 380/2001. Ha inoltre affermato che gli aventi causa (eredi) acquistano il bene nelle condizioni giuridiche in cui si trova al momento della successione, e che l'ordinanza di demolizione era rimasta inottemperata, con conseguenti presupposti per l'acquisizione e la sanzione pecuniaria.

  • Inammissibile
    Nullità della determina n. 440/2024 per adozione nei confronti di soggetto deceduto

    Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile tale eccezione in quanto introdotta per la prima volta in appello, non essendo stata sollevata nel ricorso introduttivo.

  • Rigettato
    Intrasmissibilità della sanzione amministrativa agli eredi

    Il Consiglio di Stato ha ribadito che gli aventi causa acquistano il bene nelle condizioni giuridiche in cui si trova al momento della successione, e che l'ordinanza di demolizione era rimasta inottemperata, con conseguenti presupposti per l'acquisizione e la sanzione pecuniaria.

  • Rigettato
    Assenza di titolo di proprietà o disponibilità del bene

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la contestazione della natura del bene o della temporaneità del suo godimento non incida sulla possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria all'utilizzatore che si trovava in un rapporto qualificato con il bene. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza che identifica il responsabile dell'abuso in chi ha una relazione materiale con il bene tale da porlo nella condizione di eseguire il provvedimento demolitorio.

  • Rigettato
    Questione di legittimità costituzionale e rinvio alla Corte di Giustizia UE

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità e la dedotta carenza di proporzionalità, poiché la sanzione irrogata non poteva che essere nella misura massima data la realizzazione dell'abuso su area vincolata. Ha inoltre considerato la questione di proporzionalità come nuova e inammissibile in appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 500
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 500
    Data del deposito : 21 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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