Ordinanza cautelare 2 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00500/2026REG.PROV.COLL.
N. 04747/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4747 del 2025, proposto da
Comune di Casalbordino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Daniela Giancristofaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara e Tanytur Soc. Coop., non costituiti in giudizio;
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo sezione prima di Pescara n-OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e dei signori -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. IA ST BO e uditi per le parti gli avvocati Giuliano Di Pardo e Daniela Giancristofaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Oggetto del giudizio di primo grado è l’impugnazione della determina n. 440 del 09/7/2024 del Settore IV del Comune di Casalbordino avente ad oggetto “conferma dell’acquisizione al patrimonio comunale - ingiunzione della sanzione amministrativa pecuniaria- inottemperanza all'ordinanza n.69 del 6.12.2021 - art. 31 del D.P.R. 380/01 -OMISSIS-”.
2. Per la migliore comprensione della vicenda si premette che con una serie di sopralluoghi, eseguiti presso il "camping Macondo" tra l'agosto e l'ottobre del 2021, il Comune di Casalbordino riscontrava la presenza di numerosi abusi edilizi, consistenti nella realizzazione senza titolo abilitativo - in zona soggetta a vincolo paesaggistico e idrogeologico - di 109 piazzole, pavimentate e recintate, e di altrettante strutture prefabbricate (bungalow) poggiate stabilmente su blocchi in latero-cemento e blocchi di elementi in cemento vibrato rinforzati con tiranti in ferro. Gli abusi occupavano una superficie complessiva di circa 17.100,00 mq.
Veniva quindi svolta un'attività istruttoria finalizzata a identificare i soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda e, in particolare, coloro che avessero la disponibilità dei diversi bungalow.
3. Per quanto attiene agli odierni appellati, veniva dapprima emessa, a carico del dante causa, sig. -OMISSIS- l’ordinanza di demolizione n. 69 del 06.12.2021 prot. 18631, dalla medesima parte non impugnata, della struttura prefabbricata (del tipo bungalow), e, constatata l’inottemperanza, successiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime di proprietà di un terzo e della struttura stessa. Il Comune inoltre comminava la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) ai sensi dell’articolo 31 comma 4 bis del d.P.R. n. 380 del 2001.
4. Il T.A.R. Abruzzo, sez. staccata di Pescara, adito ha ritenuto in parte fondato il ricorso, assumendo che illegittimamente il Comune si fosse limitato ad applicare il massimo della sanzione a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda, senza analizzare le posizioni giuridiche di ciascuno e il potere che essi avevano sul bene e dunque sulla possibilità di adempiere all’ordine di demolizione, ritenendo invece estranea all’interesse dei ricorrenti la questione attinente alla sorte dell’area di sedime, in quanto di proprietà di terzi, e, conseguentemente, ha accolto nei limiti il ricorso, condannando il Comune resistente al pagamento delle spese del giudizio.
5. Avverso la decisione è insorto il Comune, il quale, dopo aver premesso che con verbale prot. 1126 del 19/01/2023, regolarmente notificato al Sig. -OMISSIS- il Comune di Casalbordino constatava l’inottemperanza e che il Sig. -OMISSIS- decedeva in data 28/03/2024 (ossia posteriormente all’adozione dell’ordinanza di demolizione, nonché all’accertamento di inottemperanza), adduce che la determina impugnata (n. 440 del 09/07/2024) veniva ritualmente notificata agli eredi, collettivamente ed impersonalmente, presso l’ultimo domicilio del defunto, in cui risiedeva il coniuge sig.ra-OMISSIS-
Ciò posto, lamenta l’erroneità della decisione per “ Error in procedendo e in iudicando, immotivata omessa dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario, motivazione errata, travisamento dei fatti, contraddittorietà, irragionevolezza, violazione e falsa applicazione del t.u. edilizia dpr n.380/2001, in particolare artt 3 e 31., degli art. 812, 934 e ss. cc, dell’art. 4 del r.d.l. n. 652/1939, dell’art. 2, co. 3 del d.m. n. 28/1998 ”.
Il Comune, dopo aver ricordato che il destinatario dell’ordinanza di demolizione non aveva impugnato tale atto, lamenta come il primo giudice non abbia pronunciato l’inammissibilità del ricorso nonostante la parte ricorrente di prime cure non abbia fatto valere vizi propri del successivo provvedimento adottato dall’Ente, bensì (presunti) vizi dell’originaria ordinanza di demolizione (oramai definitiva), contestando la qualifica di «proprietario» o «responsabile dell’abuso» richiesta dall’art. 31, co. 2 T.U. 380/2001 per l’irrogazione del provvedimento di demolizione. Ferma l’infondatezza della doglianza, l’impugnativa di prime cure risultava quindi inammissibile, con conseguente erroneità sul punto della sentenza, per aver omesso di considerare tale eccezione tempestivamente sollevata e, peraltro, rilevabile d’ufficio.
In ogni caso, argomenta l’appellante, l’acquisizione di un immobile abusivo in caso di mancata ottemperanza ad un ordine di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se contiene l’accertamento della mancata demolizione.
Nel merito, la sentenza appellata è palesemente erronea e ingiusta; il Comune non aveva alcun margine nello stabilire il quantum della sanzione irrogata, atteso che la legge impone di applicare il massimo edittale a tutti i destinatari dell’ordinanza di demolizione qualora (come nel caso di specie) l’abuso edilizio sia posto in essere in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale o idrogeologico.
6. Il Ministero della cultura si è costituito in giudizio con atto formale.
7. Si sono altresì costituiti gli appellati i quali con memoria eccepiscono l’inesistenza giuridica della determina n. 440/2024, in quanto adottata e notificata esclusivamente al de cuius , deceduto in data 28/03/2024, senza alcuna rituale notifica agli eredi. Tale omissione, secondo gli appellati, rende l’atto inefficace e privo di effetti nei confronti degli eredi, che non sono mai stati posti nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa.
La memoria, poi, si incentra sull’intrasmissibilità della sanzione amministrativa agli eredi e sull’assenza di qualsiasi titolo di proprietà o di effettiva disponibilità — sia giuridica che materiale — in capo ai resistenti relativamente all’immobile oggetto del provvedimento comunale di rimozione.
Gli appellati eccepiscono altresì che l’ordinanza di demolizione e il provvedimento di irrogazione delle sanzioni sono due provvedimenti distinti e non vi è alcun legame di pregiudizialità nell’impugnazione degli stessi; inoltre con dichiarazione raccolta nel verbale d’udienza del 29.11.2024 i ricorrenti avevano rinunciato ai motivi di impugnazione avverso la parte del provvedimento relativa all’acquisizione al patrimonio comunale. Inoltre, l’amministrazione solamente in sede di irrogazioni delle sanzioni – e successivamente con motivazione giudiziale postuma (e dunque inammissibile) – aveva variato la qualificazione dei beni da demolire e la qualificazione giuridica del destinatario degli atti impugnati da soggetto avente la disponibilità stagionale della struttura a proprietario e responsabile dell’abuso.
Gli appellati hanno chiesto, inoltre, di rimettere all'Adunanza plenaria la questione relativa alla possibilità di irrogare la sanzione al mero utilizzatore, riscontrando un contrasto giurisprudenziale tra le sezioni di questo Consiglio. In subordine, hanno proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 3, 4-bis e 4-ter, del d.P.R. n. 380/2001 e istanza di rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per violazione del principio di proporzionalità.
8. All’udienza del giorno 13 gennaio 2026 le parti hanno discusso la causa; il Collegio ha dato avviso circa la possibile inammissibilità di alcune deduzioni difensive, in quanto non contenute nel ricorso introduttivo, questione sulla quale le parti hanno interloquito.
Quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
9. Ritiene questo Giudice che l'appello debba essere accolto in quanto fondato, anche alla luce dei recenti arresti della Sezione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 9 dicembre 2024, nn. 9840, 9842, 9843, 9844, 9845, 9847, 9849 e 9850; Cons. Stato, Sez. II, 4 marzo 2025, nn. 1851, 1852, 1853, 1854 e 1855; Cons. Stato, Sez. II, 24 marzo 2025, nn. 2390 e 2391) relativi alla stessa vicenda.
Si riportano, di seguito, le considerazioni espresse in una delle più recenti decisioni, la n.4277 del 19/05/2025, che si attagliano perfettamente al caso in esame:
<…….. l'intervento è parte di un abuso di più ampia dimensione realizzato nelle aree del "camping Macondo", oggetto di misure ripristinatorie (in particolare l'ordinanza n. 69/2021) e successivi provvedimenti sanzionatori dell'inottemperanza emessi nei confronti dei privati utilizzatori dei bungalow, già ritenuti legittimi da questo Consiglio.
7.2. - Secondo le citate sentenze, che il Collegio condivide pienamente, "... la sanzione pecuniaria è stata legittimamente irrogata anche nei confronti di parte appellata [corrispondente, come in questo giudizio, al privato utilizzatore della struttura], oltre che della ditta realizzatrice dei lavori e del proprietario dell'area, in quanto:
a) è proprietaria della struttura prefabbricata e locataria della piazzola dove la stessa è stata stabilmente installata, in forza del titolo di acquisto della prima e del contratto di locazione della seconda, con conseguente esclusione dell'accessione ai sensi dell'art. 934 c.c.;
b) è comunque possessore della struttura stante l'avvenuta traditio, comprovata dal contratto di compravendita e non smentita dall'interessata, circostanza sufficiente fondare un rapporto qualificato con la res (se non addirittura a trasferirne la proprietà sulla base della regola possesso vale titolo ex art. 1153 c.c., trattandosi di bene mobile), a prescindere dall'eccepita nullità dell'atto di trasferimento. Il possessore o utilizzatore dell'opera abusiva è legittimo destinatario dell'ordine di demolizione, prima, e della sanzione per omessa rimozione dell'abuso, poi (Cons. Stato, sez. VII, 10/04/2024, n. 3284; VI 12/08/2024 n. 7107 e 19/06/2024, n. 5471);
c) non ha dedotto né provato di essersi trovata nell'impossibilità di rimuovere l'abuso (Ad. Plen. 16/2023);
d) la casa mobile non era diretta a soddisfare esigenze meramente temporanee e necessitava di permesso di costruire ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. e. 5) d.P.R. 380/2001 (con riguardo alla necessità del titolo edilizio per strutture prefabbricate del tipo c.d. case mobili, cfr. Cons. Stato sez. II del 02/10/2024 n. 7942 e del 18/12/2023n. 10958), come accertato in sede di ingiunzione a demolire rimasta inoppugnata;
e) il titolo edilizio era necessario con riguardo a ciascuna delle 109 strutture-ognuna delle quali configura un autonomo abuso: non ha, quindi, fondamento logico, prima ancora che giuridico, la tesi dell'appellato in ordine alla necessaria unicità della sanzione pecuniaria per tutte le 109 strutture prefabbricate;
f) l'abuso è stato realizzato su area assoggettata a vincolo idrogeologico e paesaggistico, sicché la sanzione non poteva che essere irrogata in misura massima, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, senza alcuna discrezionalità nella modulazione della medesima ...".
8. - La memoria depositata dall'appellato non porta a rimeditare le conclusioni sopra esposte.
8.1. - Le contestazioni mosse in ordine alla natura del bene o alla temporaneità del suo godimento non incidono, infatti, sulla possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria all'odierno appellato, che indiscutibilmente si trovava, al momento dell'ordine di demolizione, "in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell'ordine giuridico violato" (Cons. Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 9).
8.2. - Infatti, lo stesso appellato stipulava in data 7 dicembre 2017 il contratto di locazione della piazzola con la società Tanytur al fine di allocare sulla piazzola de qua il relativo bungalow.
La possibilità di ottemperare all'ordine di demolizione è, peraltro, confermata dai documenti, prodotti dal Comune, attestanti l'intervenuta rimozione dei bungalow da parte di diversi utilizzatori, che godevano delle strutture in forza di un titolo corrispondente a quello dell'odierno appellato.
8.3. - L'operatività dell'accessione deve, comunque, escludersi, avendo le parti stipulato un contratto avente ad oggetto la sola unità abitativa allocata presso il villaggio camping Macondo, di per sé non idoneo a consentire l'acquisto della proprietà ai sensi dell'art. 936 del codice civile.
…….
8.5. - Costituiscono, invece, questioni nuove, inammissibilmente proposte solo in questo grado di appello, quelle relative all'applicabilità dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2003, all'erronea identificazione della struttura di proprietà dell'appellato, anche con riferimento al diritto dell'Unione europea.
8.6. - Per le ragioni di cui sopra, nemmeno si ravvisa alcun evidente contrasto giurisprudenziale circa la possibilità di qualificare il mero utilizzatore come "responsabile dell'abuso", legittimo destinatario dell'ordine di demolizione e della sanzione pecuniaria prevista in caso di sua inottemperanza (art. 31, commi 2, 3, 4, 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001). L'univoca giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 11 ottobre 2023, n. 16 e Ad. plen, 17 ottobre 2017, n. 9), infatti, identifica il "responsabile dell'abuso" in chi abbia una relazione materiale con il bene tale da porlo nella condizione di eseguire il provvedimento demolitorio, indipendentemente dal titolo giuridico sottostante e dall'eventuale "ruolo attivo" nella violazione (che risulta comunque accertato in capo all'appellato, responsabile della materiale collocazione del proprio "kit-bungalow" sulla piazzola presa in locazione).
8.7. - Manifestamente infondata appare, inoltre, la questione di costituzionalità sollevata dall'appellato, che muove dall'infondato presupposto della sua radicale estraneità alla realizzazione dell'abuso.
8.8. - Né sussiste la dedotta carenza di proporzionalità poiché la sanzione irrogata non poteva non essere nella misura massima ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/2001 in considerazione del fatto che l'abuso è stato realizzato su area vincolata.
9. - Infine si richiama l'orientamento di questo Consiglio (Cons. Stato, Sez. II, 4 novembre 2024, n. 8752) secondo cui:
"... In materia di abusivismo edilizio ed in particolare sugli effetti della mancata impugnazione dell'ordinanza di demolizione, recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha affermato che "l'impugnativa dell'acquisizione gratuita non preceduta dal ricorso avverso l'ordinanza di demolizione relativa ad un'opera abusiva, consolida gli effetti dell'atto presupposto, attraverso la sua inoppugnabilità, facendo sì che non possano essere denunciati eventuali vizi di tale atto in sede di gravame avverso l'atto applicativo che lo richiami, con la conseguenza che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale della costruzione abusiva e dell'area di sedime nel caso di mancata impugnazione dell'ingiunzione a demolire, a meno che non si facciano valere vizi propri dell'accertamento di inottemperanza e di acquisizione" (CdS, Sez. VI, n. 3013 in data 24 gennaio 2023). ...".
Nella fattispecie in esame l'interessato con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ma anche in sede di appello, sostanzialmente contesta in relazione al provvedimento di acquisizione e di irrogazione della sanzione pecuniaria la natura dell'opera realizzata, contestazioni che avrebbe dovuto a suo tempo muovere avverso l'ordinanza di demolizione n. 69/2021 che viceversa non risulta essere mai stata impugnata .>.
10. Alla stregua di tali, condivisibili, principi, deve intanto escludersi che possano trovare ingresso nel presente giudizio questioni estranee al perimetro della legittimità dell’ordinanza impugnata in primo grado ed afferenti ai presupposti dell’ordinanza di demolizione.
Oltretutto, gli stessi appellati ammettono (a pag.30 della memoria) che il proprio dante causa “alla data dell’emanazione dell’ordinanza di demolizione n. 69 del 06.12.2021 non risultava affatto utilizzatore del bene. Ed infatti, lo stesso si recava nel Camping solo nel periodo estivo”; con conseguente conferma che il destinatario dell’ordine di demolizione a quella data era utilizzatore del bene e tanto basta ai fini della legittimità dell’ordinanza, risultando irrilevante in quali mesi concretamente soggiornasse nella struttura.
11. Ciò posto, l’appello è fondato, dovendosi ribadire che l'abuso è stato realizzato su area assoggettata a vincolo idrogeologico e paesaggistico, sicché la sanzione non poteva che essere irrogata in misura massima, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, senza alcuna discrezionalità nella modulazione della medesima, contrariamente a quanto assunto dal primo giudice.
11.1. Va poi ribadito che, per pacifica giurisprudenza, gli aventi causa (nella specie gli eredi) acquistano il bene nelle condizioni materiali e giuridiche in cui lo stesso si trova al momento della successione (Consiglio di Stato sez. VII, 28/08/2023, n. 8006): nel caso in questione, al momento del decesso del congiunto degli appellati l’ordinanza di demolizione (divenuta inoppugnabile) era rimasta inottemperata e si erano quindi concretizzati i presupposti per l'acquisizione gratuita, quale conseguenza dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e della relativa omissione, e per la sanzione pecuniaria per omessa rimozione dell'abuso.
11.2. Quanto alle affermazioni del primo giudice secondo il quale “i bungalow in questione appartengono per accessione a chi ha la proprietà della piazzola stessa”, ci si richiama sul punto ai principi affermati nelle decisioni sopra riportate.
12. Vengono in esame le eccezioni sollevate dagli appellati, che devono però essere respinte.
12.1. Quanto all’eccezione di nullità della determina 440 di acquisizione gratuita e applicazione sanzione, in quanto adottata nei riguardi di un soggetto defunto, trattasi di questione inammissibilmente introdotta solo in appello.
12.2. Nel corso della discussione in udienza, sollecitata ex art. 73 c.p.a., la Difesa degli appellati ha addotto di aver sottoposto la questione a pag.6 paragrafi 4 e 7 del ricorso introduttivo.
Ma la prospettazione non corrisponde al contenuto dell’atto introduttivo del giudizio.
12.3. I paragrafi 4 e 7 fanno parte delle premesse in fatto del ricorso introduttivo; nel primo paragrafo i ricorrenti, dopo aver rappresentato che l’ordinanza di demolizione n. 69 del 06.12.2021 non era stata impugnata dal sig. -OMISSIS- precisavano che la stessa non era mai stata notificata ai ricorrenti ed il manufatto in contestazione “non esiste nell’asse ereditario”, entrambe questioni del tutto irrilevanti (oltre che non trasfuse in alcun motivo di ricorso), stante la mancata impugnazione dell’ordinanza di demolizione stessa da parte del (legittimo) destinatario.
Quanto al paragrafo 7, sempre nell’ambito delle premesse di fatto, veniva precisato come in data 13.03.2023 fosse stato notificato “al ricorrente” (verosimilmente intendendosi il dante causa), tramite raccomandata, verbale di accertamento di non ottemperanza alla ingiunzione di demolizione/ripristino, mentre nessuna notifica fosse stata fatta ai ricorrenti: questione, anche in questo caso, non posta a base di alcun motivo di ricorso e comunque del tutto irrilevante, posto che, come sopra precisato, gli aventi causa acquistano il bene nelle condizioni materiali e giuridiche in cui lo stesso si trova al momento della successione; con conseguente opponibilità agli stessi anche di tale verbale.
12.4. Quanto ai motivi di ricorso, veniva dedotto che l'ordine di demolizione n.69 del 6.12.2021, il verbale di accertamento di ottemperanza ingiunzione di demolizione/ripristino e la determina n. 440 del 9.07.2024 del Comune di Casalbordino “ sono stati illegittimamente emessi nei confronti del sig. -OMISSIS- quale utilizzatore temporaneo, pur non essendo il sig. -OMISSIS- né proprietario né autore dell'abuso edilizio e neanche nella materiale disponibilità al momento dell’emissione dell’ordinanza di demolizione ”, questione, come si vede, diversa da quella sollevata in appello (nullità della determina n. 440/2024 in quanto intestata a soggetto defunto).
Quanto alla specifica posizione dei ricorrenti, in primo grado si lamentava come gli “ eredi odierni ricorrenti sono completamente estranei all’abuso edilizio alla proprietà e soprattutto non hanno mai avuto la disponibilità ne materiale e ne giuridica del manufatto, il quale non è presente nell’asse ereditario, agli stessi non è mai stata notificata né l’ordinanza n.69 del 6.12.2021, né il verbale di accertamento di non ottemperanza, pertanto non hanno mai partecipato al procedimento amministrativo ”, anche in questo caso questione diversa da quella sollevata in appello (nullità della determina n. 440/2024 in quanto intestata a soggetto defunto).
12.5. In proposito, il Collegio osserva che, ai sensi del chiaro disposto di cui all'articolo 104, comma 1, c.p.a., il thema decidendum del giudizio di secondo grado è circoscritto ai motivi dedotti in primo grado con il ricorso introduttivo e con gli eventuali motivi aggiunti (salva la residua possibilità di proporre motivi aggiunti in appello, nell'eccezionale fattispecie prevista dal comma 3 del medesimo articolo 104), con la conseguenza che il giudizio svolto innanzi al T.a.r. perimetra necessariamente il processo di appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità di qualunque nuova domanda o eccezione (tra le più recenti: Consiglio di Stato sez. II, 21/03/2025, n.2324).
Come noto, il divieto di domande o eccezioni nuove in appello ex art. 104, comma 1, c.p.a. è preordinato ad evitare che nel giudizio di appello possa realizzarsi l'ampliamento del thema decidendum cristallizzatosi nel precedente grado del giudizio, perché tale evenienza finirebbe per frustrare il principio del doppio grado del giudizio, costituirebbe un vulnus del diritto di difesa della parte che subisse tale ampliamento e determinerebbe altresì una minore celerità dei processi, in quanto si dovrebbero affrontare nel giudizio successivo questioni "nuove" che non sono state sottoposte al contraddittorio delle parti e allo scrutinio del Giudice nel precedente grado del processo (giurisprudenza assolutamente pacifica; tra le tante, Consiglio di Stato sez. IV, 01/03/2024, n.2015).
12.6. Come detto, nel ricorso introduttivo non si rinviene alcun riferimento ai puntuali rilievi poi svolti in appello e sopra sintetizzati, con i quali gli interessati hanno sollevato una precisa censura mai oggetto di ricorso in primo grado.
12.7. Analoga considerazione va svolta con riferimento alla pretesa lesione del principio di proporzionalità, anche in questo caso questione nuova introdotta per la prima volta in appello.
13. Per le ragioni esposte, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
14. Sussistono giustificati motivi, anche in relazione alla specifica situazione fattuale, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti privati menzionati in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LE, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
IA ST BO, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA ST BO | AN LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.