TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 14376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14376 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
n. R.G. 56226/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice IA LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. R.G. 56226/2024 promossa da:
(già ), nata in [...] il [...], (già ) Parte_1 Pt_2 Parte_3 Pt_2 coniugata nata in [...] il [...], nata in [...] il Per_1 Parte_4
24.02.1998, nato in [...] il [...], e coniugata Parte_5 Parte_6 Pt_1
(già ), nata in [...] nel 00/00/1931, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto OE e Pt_2
ED OE, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, Vicolo dell'Oro, n. 24
Ricorrenti
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
***
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 18.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi il loro status di cittadini italiani iure sanguinis. A fondamento della propria domanda, i ricorrenti hanno esposto che – anch'essa odierna ricorrente – è nata nel 1931 in Libia, Parte_7 all'epoca colonia italiana e che, essendo priva di una qualsiasi cittadinanza straniera, era titolare della cittadinanza italo-libica prevista dai RR.DD.LL. n. 2401 del 31.10.1919 e n. 2012 del 3.12.1934 (cfr. estratto dal registro dell'anagrafe in atti). Trasferitasi in Israele nel 1949, ha acquisito Parte_7 la cittadinanza israeliana senza, tuttavia, perdere quella italiana, che ha per conseguenza trasmesso iure sanguinis ai suoi discendenti, anch'essi odierni ricorrenti.
L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio in data 29.7.2025, ha preliminarmente eccepito la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda e ha pertanto chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda. Nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza, ha chiesto compensarsi le spese di lite.
Preliminarmente, deve ritenersi la competenza del Tribunale adito. Nel caso in esame, non può trovare applicazione l'articolo 1 comma 36 della Legge delega n. 206/2021, ai sensi del quale: “All'articolo
4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”, essendo l'ava una cittadina italiana nata in [...] e non quindi in territorio attualmente italiano. Al fine di non negare agli odierni ricorrenti la possibilità di adire l'autorità giudiziaria per l'impossibilità di individuare il giudice naturale, si deve pertanto ritenere applicabile il criterio generale enunciato all'art. 25 c.p.c., ai sensi del quale: “Per le cause nelle quali è parte un' amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell' Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie . Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione
o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda”.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza rappresentata appare compiutamente provata alla luce della documentazione depositata unitamente all'atto introduttivo.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che è nata in [...] nel 1931 e pertanto Parte_7 godeva della cittadinanza italo-libica ai sensi del D.L. n. 931 del 1.6.1919, secondo cui “in
Tripolitania sono considerati cittadini italiani a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto i nati nella Tripolitania alla data del presente decreto, dovunque residenti, che non godono già dell'effettiva qualità di cittadini italiani metropolitani, ovvero di cittadini o sudditi stranieri, conformemente alle leggi italiane”. Con R.D.L. n. 70 del 1939 veniva poi riconosciuta la cittadinanza italiana speciale ai soli libici musulmani, e non anche ai libici di religione ebraica. Al termine del conflitto bellico, il D. l.vo n. 25 del 1944, esteso alla Libia con proclama n. 123 delle Forze
Britanniche di occupazione, ha abrogato la precedente disciplina antisemita ed ha riconosciuto la cittadinanza italiana a tutti coloro i quali erano nati in territorio libico, fino a quando questo era una colonia italiana. Sebbene con il Trattato di pace tra Italia ed Alleati del 10 febbraio 1947 l'Italia abbia rinunciato ad ogni diritto e titolo sui possedimenti in Libia, le popolazioni dei territori libici non hanno perduto automaticamente la loro cittadinanza. Il medesimo trattato, all'art. 19, prevedeva infatti che la perdita della cittadinanza italiana avvenisse solo nel caso in cui questi fossero divenuti cittadini dello stato subentrante. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, in assenza di uno specifico accordo tra lo Stato italiano e quello libico, i cittadini italo-libici hanno conservato lo status di cittadini italiani, salvo che, ove residenti nel territorio libico alla data di costituzione del Regno
Unito di Libia, ossia il 7 ottobre 1951, abbiano acquistato la cittadinanza libica. Ebbene, nel caso in esame, risulta che si sia trasferita in Israele nel 1949, dunque in data anteriore alla Parte_7 costituzione del Regno di Libia – di cui, comunque, non avrebbe acquisito la cittadinanza, non avendo mai lo Stato libico riconosciuto come propri cittadini i cittadini italo-libici di stirpe ebraica – , e non aveva quindi perduto la cittadinanza italiana. Non può neppure ritenersi che abbia perso la cittadinanza italiana in conseguenza dell'acquisto di quella israeliana in virtù della c.d. Legge di ritorno, emanata all'epoca della costituzione dello Stato di Israele, in virtù della quale tutte le persone di religione ebraica che si trovavano residenti in territorio palestinese automaticamente acquisivano la cittadinanza israeliana a meno che non avessero in precedenza mostrato una volontà contraria. Tale acquisto automatico di cittadinanza non può comportare la perdita della cittadinanza italiana, come precisato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza n. 5250 del 1979: “l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richiede, ai sensi dell'art.8 della L.
13.06.1912 n. 555, che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente, ovvero se verificatosi “senza concorso di volontà” dell'interessato, che sia stato seguito da una dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza italiana”.
Ebbene, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana da parte della ricorrente o dei suoi discendenti, prova di cui era onerata l'Amministrazione resistente, come ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009 in motivazione “…
Tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo (L. n. 555 del 1912, art. 8 e L. n. 92 del 1991, art. 11), rinuncia di cui deve dare la prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto. …”; anche Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n.
3175 dell'11/2/2010). Alla luce di tutto quanto argomentato, il ricorso merita di essere accolto.
Attesa la particolarità della questione, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 17.10.2025.
Il Giudice
IA LL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice IA LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. R.G. 56226/2024 promossa da:
(già ), nata in [...] il [...], (già ) Parte_1 Pt_2 Parte_3 Pt_2 coniugata nata in [...] il [...], nata in [...] il Per_1 Parte_4
24.02.1998, nato in [...] il [...], e coniugata Parte_5 Parte_6 Pt_1
(già ), nata in [...] nel 00/00/1931, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto OE e Pt_2
ED OE, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, Vicolo dell'Oro, n. 24
Ricorrenti
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
***
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 18.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi il loro status di cittadini italiani iure sanguinis. A fondamento della propria domanda, i ricorrenti hanno esposto che – anch'essa odierna ricorrente – è nata nel 1931 in Libia, Parte_7 all'epoca colonia italiana e che, essendo priva di una qualsiasi cittadinanza straniera, era titolare della cittadinanza italo-libica prevista dai RR.DD.LL. n. 2401 del 31.10.1919 e n. 2012 del 3.12.1934 (cfr. estratto dal registro dell'anagrafe in atti). Trasferitasi in Israele nel 1949, ha acquisito Parte_7 la cittadinanza israeliana senza, tuttavia, perdere quella italiana, che ha per conseguenza trasmesso iure sanguinis ai suoi discendenti, anch'essi odierni ricorrenti.
L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio in data 29.7.2025, ha preliminarmente eccepito la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda e ha pertanto chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda. Nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza, ha chiesto compensarsi le spese di lite.
Preliminarmente, deve ritenersi la competenza del Tribunale adito. Nel caso in esame, non può trovare applicazione l'articolo 1 comma 36 della Legge delega n. 206/2021, ai sensi del quale: “All'articolo
4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”, essendo l'ava una cittadina italiana nata in [...] e non quindi in territorio attualmente italiano. Al fine di non negare agli odierni ricorrenti la possibilità di adire l'autorità giudiziaria per l'impossibilità di individuare il giudice naturale, si deve pertanto ritenere applicabile il criterio generale enunciato all'art. 25 c.p.c., ai sensi del quale: “Per le cause nelle quali è parte un' amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell' Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie . Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione
o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda”.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza rappresentata appare compiutamente provata alla luce della documentazione depositata unitamente all'atto introduttivo.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che è nata in [...] nel 1931 e pertanto Parte_7 godeva della cittadinanza italo-libica ai sensi del D.L. n. 931 del 1.6.1919, secondo cui “in
Tripolitania sono considerati cittadini italiani a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto i nati nella Tripolitania alla data del presente decreto, dovunque residenti, che non godono già dell'effettiva qualità di cittadini italiani metropolitani, ovvero di cittadini o sudditi stranieri, conformemente alle leggi italiane”. Con R.D.L. n. 70 del 1939 veniva poi riconosciuta la cittadinanza italiana speciale ai soli libici musulmani, e non anche ai libici di religione ebraica. Al termine del conflitto bellico, il D. l.vo n. 25 del 1944, esteso alla Libia con proclama n. 123 delle Forze
Britanniche di occupazione, ha abrogato la precedente disciplina antisemita ed ha riconosciuto la cittadinanza italiana a tutti coloro i quali erano nati in territorio libico, fino a quando questo era una colonia italiana. Sebbene con il Trattato di pace tra Italia ed Alleati del 10 febbraio 1947 l'Italia abbia rinunciato ad ogni diritto e titolo sui possedimenti in Libia, le popolazioni dei territori libici non hanno perduto automaticamente la loro cittadinanza. Il medesimo trattato, all'art. 19, prevedeva infatti che la perdita della cittadinanza italiana avvenisse solo nel caso in cui questi fossero divenuti cittadini dello stato subentrante. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, in assenza di uno specifico accordo tra lo Stato italiano e quello libico, i cittadini italo-libici hanno conservato lo status di cittadini italiani, salvo che, ove residenti nel territorio libico alla data di costituzione del Regno
Unito di Libia, ossia il 7 ottobre 1951, abbiano acquistato la cittadinanza libica. Ebbene, nel caso in esame, risulta che si sia trasferita in Israele nel 1949, dunque in data anteriore alla Parte_7 costituzione del Regno di Libia – di cui, comunque, non avrebbe acquisito la cittadinanza, non avendo mai lo Stato libico riconosciuto come propri cittadini i cittadini italo-libici di stirpe ebraica – , e non aveva quindi perduto la cittadinanza italiana. Non può neppure ritenersi che abbia perso la cittadinanza italiana in conseguenza dell'acquisto di quella israeliana in virtù della c.d. Legge di ritorno, emanata all'epoca della costituzione dello Stato di Israele, in virtù della quale tutte le persone di religione ebraica che si trovavano residenti in territorio palestinese automaticamente acquisivano la cittadinanza israeliana a meno che non avessero in precedenza mostrato una volontà contraria. Tale acquisto automatico di cittadinanza non può comportare la perdita della cittadinanza italiana, come precisato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza n. 5250 del 1979: “l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richiede, ai sensi dell'art.8 della L.
13.06.1912 n. 555, che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente, ovvero se verificatosi “senza concorso di volontà” dell'interessato, che sia stato seguito da una dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza italiana”.
Ebbene, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana da parte della ricorrente o dei suoi discendenti, prova di cui era onerata l'Amministrazione resistente, come ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009 in motivazione “…
Tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo (L. n. 555 del 1912, art. 8 e L. n. 92 del 1991, art. 11), rinuncia di cui deve dare la prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto. …”; anche Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n.
3175 dell'11/2/2010). Alla luce di tutto quanto argomentato, il ricorso merita di essere accolto.
Attesa la particolarità della questione, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 17.10.2025.
Il Giudice
IA LL