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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/12/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2184 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. MA TR in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. F. Marsala Fanara e
CF/p.iva in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. R. Papania.
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito ON questo Tribunale esponendo di essere invalido e che l' gli aveva prescritto taluni ausili medici (meglio indicati in ricorso), che però non sono mai stati consegnati. ON Ha quindi chiesto, anche in via cautelare, la condanna dell' alla consegna dei detti dispositivi.
Si è costituita in giudizio l' la quale ha esposto di aver provveduto alla CP_1 consegna dei dispositivi medici.
Sul contraddittorio così costituito, disposta con decreto inaudita altera parte, la consegna degli ausili medici, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che i dispositivi medici sono stati spontaneamente consegnati, senza riserve dopo la notificazione del ricorso e prima della notificazione del decreto emanato dal giudice inaudita altera parte (fatti non contestati).
Per quanto concerne le spese di lite, va fatta applicazione del principio di soccombenza virtuale.
ON Soto questo aspetto va detto che, da un lato l' ha adempiuto alla prestazione dopo la notificazione del ricorso.
1 Dall'altro lato, va invece considerato che la parte ricorrente ha incardinato un giudizio ordinario con domanda cautelare, mentre sarebbe stato sufficiente presentare la sola domanda cautelare (è dal D.L. n. 35/2005, conv. L. 80/05 che non è più necessario che il provvedimento cautelare venga seguito dall'introduzione del giudizio ordinario, come avveniva invece prima della riforma).
In altre parole, le spese concernenti le attività di studio e introduzione del processo ON vanno poste a carico dell' , la quale ha posto in essere la prestazione solo dopo aver ricevuto la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio. Le spese inerenti alle fasi di trattazione e decisione del giudizio ordinario vanno invece poste a carico della parte ricorrente, la quale ha inutilmente impegnato questo ON ufficio chiedendo la condanna dell' all'esecuzione della medesima prestazione, tanto in via cautelare quanto con sentenza di merito, in modo evidentemente ridondante. Per entrambi, le spese vanno calcolate secondo i parametri del DM 55/14, avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile con basso grado di difficoltà) e applicando il minimo del relativo scaglione.
PQM
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Pone a carico di parte resistente le spese di lite sostenute dal ricorrente e inerenti alle fasi di studio e introduzione del processo, che liquida in complessivi € 1453,00 oltre iva CPA e spese generali;
ON
- Pone a carico di parte ricorrente le spese di lite sostenute dall' e concernenti le fasi di trattazione e decisione della controversia, che liquida in complessivi € 2.356,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 03/12/2025
Il giudice
MA TR
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. MA TR in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. F. Marsala Fanara e
CF/p.iva in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. R. Papania.
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito ON questo Tribunale esponendo di essere invalido e che l' gli aveva prescritto taluni ausili medici (meglio indicati in ricorso), che però non sono mai stati consegnati. ON Ha quindi chiesto, anche in via cautelare, la condanna dell' alla consegna dei detti dispositivi.
Si è costituita in giudizio l' la quale ha esposto di aver provveduto alla CP_1 consegna dei dispositivi medici.
Sul contraddittorio così costituito, disposta con decreto inaudita altera parte, la consegna degli ausili medici, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che i dispositivi medici sono stati spontaneamente consegnati, senza riserve dopo la notificazione del ricorso e prima della notificazione del decreto emanato dal giudice inaudita altera parte (fatti non contestati).
Per quanto concerne le spese di lite, va fatta applicazione del principio di soccombenza virtuale.
ON Soto questo aspetto va detto che, da un lato l' ha adempiuto alla prestazione dopo la notificazione del ricorso.
1 Dall'altro lato, va invece considerato che la parte ricorrente ha incardinato un giudizio ordinario con domanda cautelare, mentre sarebbe stato sufficiente presentare la sola domanda cautelare (è dal D.L. n. 35/2005, conv. L. 80/05 che non è più necessario che il provvedimento cautelare venga seguito dall'introduzione del giudizio ordinario, come avveniva invece prima della riforma).
In altre parole, le spese concernenti le attività di studio e introduzione del processo ON vanno poste a carico dell' , la quale ha posto in essere la prestazione solo dopo aver ricevuto la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio. Le spese inerenti alle fasi di trattazione e decisione del giudizio ordinario vanno invece poste a carico della parte ricorrente, la quale ha inutilmente impegnato questo ON ufficio chiedendo la condanna dell' all'esecuzione della medesima prestazione, tanto in via cautelare quanto con sentenza di merito, in modo evidentemente ridondante. Per entrambi, le spese vanno calcolate secondo i parametri del DM 55/14, avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile con basso grado di difficoltà) e applicando il minimo del relativo scaglione.
PQM
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Pone a carico di parte resistente le spese di lite sostenute dal ricorrente e inerenti alle fasi di studio e introduzione del processo, che liquida in complessivi € 1453,00 oltre iva CPA e spese generali;
ON
- Pone a carico di parte ricorrente le spese di lite sostenute dall' e concernenti le fasi di trattazione e decisione della controversia, che liquida in complessivi € 2.356,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 03/12/2025
Il giudice
MA TR
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